Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0014

    Regolamento (CE) n. 14/2005 della Commissione, del 5 gennaio 2005, recante quarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001

    GU L 5 del 7.1.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 46–48 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/14/oj

    7.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 5/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 14/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 5 gennaio 2005

    recante quarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 22 e il 23 dicembre 2004, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

    (3)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2005.

    Per la Commissione

    Benita FERRERO-WALDNER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2145/2004 della Commissione (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 6).


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

    1)

    La voce seguente è depennata dall'elenco delle «Persone fisiche»:

     

    «Shadi Mohamed Mustafa Abdalla [alias a) Emad Abdelhadie; nato il 27.9.1976 a Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, nato il 27.9.1976 a Irbid; c) Shadi Abdallha, nato il 27.9.1976 a Irbid, Giordania; d) Shadi Abdallah, nato il 27.9.1976 a Irbid; e) Emad Abdekhadie, nato il 27.9.1976 a Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, nato il 27.9.1976 a Alhamza; g) (usato in Belgio) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, nato il 27.9.1976 a Beje, Iraq; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut (“lo squalo”); k) Emad Al Sitawi]. Indirizzo: rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 27.9.1976. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana, di origine palestinese. Passaporto n.: a) passaporto giordano n. D 862 663, rilasciato a Irgid, Giordania, il 10.8.1993; b) passaporto giordano n. H 641 183, rilasciato a Irgid, Giordania, il 17.4.2002; c) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0770479, rilasciato a Dortmund, Germania, il 16.2.1998. Altre informazioni: a) nome del padre: Mohamed Abdalla; b) nome della madre: Jawaher Abdalla, nata Almadaneie; c) condannato e incarcerato in Germania.»

    2)

    Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco delle «Persone fisiche»:

    a)

    «Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih; b) Sa’ad Al-Faqih; c) Saad Alfagih; d) Sa’d Al-Faqi; e) Saad Al-Faqih; f) Saad Al Faqih; g) Saad Al-Fagih; h) Saad Al-Fakih]. Titolo: dottore. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 1.2.1957. Luogo di nascita: Zubair, Iraq. Nazionalità: saudita.»

    b)

    «Adel Abdul Jalil Batterjee [alias a) ‘Adil Al-Battarjee; b) Adel Batterjee; c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji]. Indirizzo: 2 Helmi Kutbi Street, Gidda, Arabia Saudita. Data di nascita: 1.7.1946. Luogo di nascita: Gidda, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita.»

    c)

    «Khadafi Abubakar Janjalani [alias a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar]. Data di nascita: 3.3.1975. Luogo di nascita: Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.»


    Top