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Dokument 32005D0606
2005/606/EC: Commission Decision of 5 August 2005 declaring operational the Regional Advisory Council for Pelagic stocks under the Common Fisheries Policy
2005/606/CE: Decisione della Commissione, del 5 agosto 2005, che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici nell’ambito della politica comune della pesca
2005/606/CE: Decisione della Commissione, del 5 agosto 2005, che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici nell’ambito della politica comune della pesca
GU L 206 del 9.8.2005, p. 21–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 431–432
(MT)
Fis-seħħ
9.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2005
che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici nell’ambito della politica comune della pesca
(2005/606/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
vista la raccomandazione trasmessa il 19 maggio 2005 dai Paesi Bassi a nome della Danimarca, della Germania, della Spagna, della Francia, dell’Irlanda, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, della Svezia e del Regno Unito,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), e la decisione 2004/585/CE definiscono il quadro per l’istituzione e l’entrata in attività di consigli consultivi regionali. |
(2) |
L’articolo 2 della decisione 2004/585/CE istituisce un consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici (melù, sgombro, suro, aringa) in tutte le zone del consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) (3) escluso il Mar Baltico. |
(3) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/585/CE i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse hanno presentato alla Danimarca, alla Germania, alla Spagna, alla Francia, all’Irlanda, ai Paesi Bassi, alla Polonia, al Portogallo, alla Svezia e al Regno Unito la richiesta di rendere operativo tale consiglio consultivo regionale. |
(4) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/585/CE gli Stati membri interessati hanno accertato la conformità della richiesta riguardante il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici con le disposizioni di detta decisione. Il 19 maggio 2005 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa a tale consiglio consultivo regionale. |
(5) |
La Commissione ha vagliato la richiesta delle parti interessate e la raccomandazione alla luce della decisione 2004/585/CE nonché degli obiettivi e dei principi della politica comune della pesca e ha concluso che il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici è pronto a entrare in attività, |
DECIDE:
Articolo unico
Il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici, istituito con la decisione 2004/585/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera f), è operativo a decorrere dal 16 agosto 2005.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.
(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(3) Zone definite dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1).