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Document 32004R2278

    Regolamento (CE) n. 2278/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

    GU L 396 del 31.12.2004, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2278/oj

    31.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 396/36


    REGOLAMENTO (CE) N. 2278/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 30 dicembre 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (3), comprende alcune disposizioni che non sono direttamente applicabili ai paesi beneficiari ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999. Pertanto l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione (4) non può più far riferimento a detto articolo 26. È opportuno che nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2759/1999 vengano incluse disposizioni specifiche per tener conto della situazione relativa ai paesi candidati.

    (2)

    L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1268/1999 concerne i tassi del contributo comunitario e le intensità di aiuto. Il paragrafo 2 di detto articolo prevede un aumento del massimale del contributo pubblico per gli investimenti nelle aziende agricole, e segnatamente per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori e/o in zone montane. È opportuno definire tali termini conformemente ai principi applicabili agli Stati membri.

    (3)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2759/1999.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue:

    1)

    All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   È concesso un sostegno agli investimenti previsti all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardante il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli inclusi i prodotti della pesca compresi nell'allegato I del trattato. I prodotti agricoli, ad esclusione dei prodotti della pesca, devono provenire da paesi candidati o dalla Comunità. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio.

    Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l’onere finanziario degli investimenti nell’ambito di imprese conformi ai requisiti fissati all’articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del presente regolamento.

    Tuttavia, qualora al momento della presentazione della domanda siano stati recentemente introdotti requisiti minimi connessi all’acquis in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, la concessione del sostegno è subordinata alla condizione che l'azienda beneficiaria rispetti tali nuovi requisiti alla conclusione dell'investimento.»

    2)

    All'articolo 8, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999 si intende per:

    a)

    “giovane agricoltore”: un agricoltore che abbia meno di 40 anni al momento in cui è adottata la decisione di concessione del sostegno e che possieda conoscenze e competenze professionali adeguate;

    b)

    “zone montane”: le zone montane quali definite nell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

    c)

    “contributo pubblico”: qualsiasi contributo pubblico, sia esso erogato o meno a titolo del programma.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2008/2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.

    (4)  GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2003 (GU L 112 del 6.5.2003, pag. 9).


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