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Document 32004R1763
Council Regulation (EC) No 1763/2004 of 11 October 2004 imposing certain restrictive measures in support of effective implementation of the mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
Regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)
Regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)
GU L 315 del 14.10.2004, p. 14–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 440–449
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; abrogato da 32011R1048
14.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2004 DEL CONSIGLIO
dell’11 ottobre 2004
che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,
vista la posizione comune 2004/694/PESC relativa all’adozione di ulteriori misure a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (1),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) è stato istituito in virtù delle risoluzioni 808 e 827 (1993) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che si fondano sul capitolo VII della Carta dell'ONU. L’ICTY ha la facoltà di perseguire i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia a partire dal 1991. Il Consiglio di sicurezza ha sostenuto che le diffuse e flagranti violazioni del diritto umanitario verificatesi nel territorio dell'ex Jugoslavia rappresentavano una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e che l’istituzione, come misura ad hoc, di un tribunale internazionale e i procedimenti giudiziari a carico dei responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale avrebbero contribuito alla restaurazione e al mantenimento della pace. |
(2) |
Il 28 agosto 2003, la risoluzione 1503 (2003) del Consiglio di sicurezza dell’ONU ha chiesto all’ICTY di completare il mandato entro il 2010 e a tutti gli Stati di intensificare la cooperazione con l’ICTY, di fornire tutta l’assistenza necessaria e, in particolare, di consegnare all’ICTY tutti gli imputati latitanti. |
(3) |
La posizione comune 2004/694/PESC prevede che alcuni fondi e risorse economiche siano congelati per contribuire all'attuazione effettiva del mandato dell'ICTY. Queste misure restrittive dovrebbero essere utilizzate in modo tale da controllare tutte le transazioni che riguardano i fondi e le risorse economiche delle persone imputate dall'ICTY che sono ancora latitanti e neutralizzare ogni forma di sostegno che esse potrebbero ricevere dall’interno della Comunità. |
(4) |
Tali misure rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, per evitare distorsioni della concorrenza, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria nell’ambito della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate. |
(5) |
Per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento. |
(6) |
Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione. |
(7) |
Gli articoli 60 e 301 del trattato autorizzano il Consiglio a adottare, a determinate condizioni, misure volte a interrompere o ridurre i pagamenti o i movimenti di capitali e le relazioni economiche, nei confronti di paesi terzi. Le misure previste nel presente regolamento, che si applicano a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere siffatto obiettivo della Comunità e l'articolo 308 del trattato autorizza il Consiglio ad adottarle ove il trattato non abbia previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) |
per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
|
2) |
per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, variazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
3) |
per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
4) |
per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche. |
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle persone fisiche accusate dall’ICTY elencate nell’allegato I, o da esse detenuti.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche elencate nell’allegato I.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione. |
La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.
Articolo 4
In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se sono soddisfatte le condizioni in appresso:
a) |
i fondi o le risorse economiche formano oggetto di un privilegio costituito a livello giudiziale, amministrativo o arbitrale prima del 14 ottobre 2004 o di una sentenza in un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale resa prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei crediti privilegiati o riconosciuti validi nella sentenza, entro i limiti definiti dalle leggi e dalle normative applicabili che disciplinano i diritti delle persone che dispongono di tali crediti; |
c) |
il privilegio o la sentenza non sono a vantaggio di una persona, entità o organismo figurante nell'allegato I; |
d) |
il riconoscimento del privilegio o della sentenza non è contrario all'ordine pubblico nello Stato membro in questione. |
La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.
Articolo 5
L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
i) |
interessi o altri profitti legati a tali conti; ovvero |
ii) |
pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data a decorrere dalla quale tali conti sono soggetti al presente regolamento, |
a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 6
L'articolo 2, paragrafo 2, non impedisce operazioni di accreditamento sui conti congelati da parte di istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi sul conto della persona o dell'entità che figura nell'elenco, a condizione che anche gli importi accreditati siano congelati. Gli istituti finanziari informano immediatamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Articolo 7
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; |
b) |
collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
3. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 8
Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o il rifiuto di renderli disponibili, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che vi è stata negligenza.
Articolo 9
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso in relazione al presente regolamento, in particolare quelle concernenti i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 10
La Commissione è autorizzata a:
a) |
modificare l’allegato I, tenendo conto delle decisioni del Consiglio relative all’attuazione della posizione comune 2004/694/PESC; e |
b) |
modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. |
Articolo 11
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche delle stesse.
Articolo 12
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità; |
d) |
a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità operanti all'interno della Comunità. |
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 2
1) |
Ante GOTOVINA. Data di nascita: 12 ottobre 1955. Luogo di nascita: isola di Pasman, Zara, Repubblica di Croazia. |
2) |
Radovan KARADŽIĆ. Data di nascita: 19 giugno 1945. Luogo di nascita: Savnik, Serbia e Montenegro. |
3) |
Ratko MLADIĆ. Data di nascita: 12 marzo 1942. Luogo di nascita: Kalinovik, Bosnia Erzegovina. |
ALLEGATO II
Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4
BELGIO
Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement/Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking |
Egmont 1 |
Rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 19 |
B-1000 Bruxelles/Brussel |
Service public fédéral des finances/Federale Overheidsdienst Financiën |
Administration de la trésorerie/Administratie van de Thesaurie |
Avenue des Arts/Kunstlaan 30 |
B-1040 Bruxelles/Brussel |
Télécopieur/fax (32-2) 233 74 65 |
Courriel/e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
REPUBBLICA CECA
Ministerstvo financí |
Finanční analytický útvar |
P.O. Box 675 |
Jindřišská 14 |
111 21 Praha 1 |
Tel: +420 25704 4501 |
Fax: +420 25704 4502 |
DANIMARCA
Erhvervs- og Byggestyrelsen/National Agency for Enterprise and Construction |
Dahlerups Pakhus |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø |
Tlf. (45) 35 46 60 00 |
Fax (45) 35 46 60 01 |
E-mail: ebst@ebst.dk |
GERMANIA
Per il congelamento dei fondi:
|
|
Per le merci:
|
|
ESTONIA
Finantsinspektsioon |
Sakala 4 |
15030 Tallinn |
Tel: (372-6) 680 500 |
Faks: (372-6) 680 501 |
GRECIA
A. |
Congelamento delle attività
|
A. |
Δέσμευση κεφαλαίων
|
B. |
Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni
|
B. |
Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών
|
SPAGNA
Dirección General del Tesoro y Política Financiera |
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos y Capitales |
Ministerio de Economía |
Paseo del Prado, 6 |
E-28014 Madrid |
Tel. (34) 912 09 95 11 |
Subdirección General de Inversiones Exteriores |
Ministerio de Economía |
Paseo de la Castellana, 162 |
E-28046 Madrid |
Tel. (34) 913 49 39 83 |
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction générale des douanes et des droits indirects |
Cellule embargo — Bureau E2 |
Téléphone (33-1) 44 74 48 93 |
Télécopieur (33-1) 44 74 48 97 |
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction du Trésor |
Service des affaires européennes et internationales |
Sous-direction E |
139, rue de Bercy |
F-75572 Paris Cedex 12 |
Téléphone (33-1) 44 87 72 85 |
Télécopieur (33-1) 53 18 96 37 |
Ministère des affaires étrangères
— |
|
— |
|
IRLANDA
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
Financial Markets Department |
Dame Street |
Dublin 2 |
Ireland |
Tel.: 00353 1 6716666 |
Fax: 00353 1 6798882 |
Department of Foreign Affairs |
United Nations Section |
79-80 St Stephens Green |
Dublin 2 |
Ireland |
Tel.: 00353 1 4780822 |
Fax: 00353 1 4082165 |
ITALIA
Ministero degli Affari esteri |
Direzione generale per i paesi dell'Europa |
Ufficio III |
Piazzale della Farnesina, 1 |
I-00194 Roma |
Tel. (39) 06 36 91 22 78 |
Fax (39) 06 323 58 33 |
Ministero dell'Economia e delle finanze |
Dipartimento del Tesoro |
Comitato di Sicurezza finanziaria |
Via XX Settembre, 97 |
I-00187 Roma |
Tel. (39) 06 47 61 39 42 |
Fax (39) 06 47 61 30 32 |
CIPRO
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS |
Tel. 357 22 889 115 |
Fax 357 22 667498 |
Address: Apelli Street 1 |
1403 Nicosia, Cyprus |
LETTONIA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija |
Brīvības iela 36 |
Rīga LV-1395 |
Tel. (371) 7016 201 |
Fakss (371) 7828 121 |
LITUANIA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija |
J. Tumo-Vaižganto 2 |
LT-01511 Vilnius, Lietuva |
Tel. (+370) 5 2362444; 2362516; 2362593 |
Faks. (+370) 5 2313090 |
El. paštas: urm@urm.lt |
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
Šermukšnių st. 3 |
LT-01106 Vilnius, Lietuva |
Tel. (+370) 5 271 74 47 |
Pasitikėjimo tel. (+370) 5 261 62 05 |
Faks. (+370) 5 262 18 26 |
El. paštas: info@fntt.lt |
LUSSEMBURGO
Ministère des affaires étrangères |
Direction des relations internationales |
6, rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Téléphone (352) 478 23 46 |
Télécopieur (352) 22 20 48 |
Ministère des finances |
3, rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Téléphone (352) 478 27 12 |
Télécopieur (352) 47 52 41 |
UNGHERIA
Ministry of Interior |
József Attila utca 2/4. |
H-1051 Budapest |
Hungary |
Tel. +36 (1) 441-1000 |
Fax +36 (1) 441-1437 |
Belügyminisztérium |
József Attila utca 2/4. |
H-1051 Budapest |
Magyarország |
Tel. +36 (1) 441-1000 |
Fax +36 (1) 441-1437 |
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet |
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali |
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin |
Palazzo Parisio |
Triq il-Merkanti |
Valletta CMR 02 |
Tel: +356 21 245705 |
Fax: +356 21 25 15 20 |
PAESI BASSI
Ministerie van Financiën |
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit |
Postbus 20201 |
2500 EE Den Haag |
Tel. 0031 703428997 |
Fax 0031 703427984 |
AUSTRIA
Oesterreichische Nationalbank |
Otto-Wagner-Platz 3 |
A-1090 Wien |
Tel. (+43-1) 404 20-00 |
Fax (+43-1) 40420-73 99 |
POLONIA
Autorità di coordinamento:
|
|
Congelamento delle attività:
|
|
Assistenza giudiziaria:
|
|
Circolazione delle persone:
|
|
PORTOGALLO
Ministério dos Negócios Estrangeiros |
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais |
Largo do Rilvas |
P-1350-179 Lisboa |
Tel.: (351) 21 394 60 72 |
Fax: (351) 21 394 60 73 |
Ministério das Finanças |
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais |
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o |
P-1100 Lisboa |
Tel.: (351) 21 882 32 40/47 |
Fax: (351) 21 882 32 49 |
SLOVENIA
Ministrstvo za pravosodje (Ministry of justice) |
Župančičeva 3 |
1000 Ljubljana |
Slovenia |
Tel. + 386 1 369 52 00 |
Telefaks + 386 1 369 57 83 |
E-pošta: gp.mp@gov.si |
Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs) |
Prešernova 25 |
1000 Ljubljana |
Slovenia |
Tel. + 386 1 478 20 00 |
Telefaks + 386 1 478 23 40 in 478 23 41 |
E-pošta: info.mzz@gov.si |
SLOVACCHIA
Ministerstvo financií Slovenskej Republiky |
Štefanovičova 5 |
P. O. Box 82 |
817 02 Bratislava |
Slovenská republika |
Tel: (421-2) 59 58 1111 |
Fax: (421-2) 52 49 80 42 |
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet |
PL/PB 176 |
FI-00161 Helsinki/Helsingfors |
P. (358-9) 16 00 5 |
F. (358-9) 16 05 57 07 |
SVEZIA
Riksförsäkringsverket (RFV) |
S-103 51 Stockholm |
Tfn (46-8) 786 90 00 |
Fax (46-8) 411 27 89 |
REGNO UNITO
HM Treasury |
Financial Systems and International Standards |
1, Horse Guards Road |
London |
SW1A 2HQ |
United Kingdom |
Tel.: (44 20) 7270 5977/5323 |
Fax: (44 20) 7270 5430 |
E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk |
COMUNITÀ EUROPEA
Commissione delle Comunità europee |
Direzione generale delle relazioni esterne |
Direzione PESC |
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne; sanzioni |
CHAR 12/163 |
B-1049 Bruxelles/Brussel |
Tel. (32-2) 296 25 56 |
Fax (32-2) 296 75 63 |
E-Mail: relex-sanctions@cec.eu.int |