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Document 32004R1483

Regolamento (CE) n. 1483/2004 della Commissione, del 20 agosto 2004, che integra l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» («Carne de la Sierra de Guadarrama», «Ternera de Navarra» o «Nafarroako Aratxea», «Carne de Vacuno del País Vasco» o «Euskal Okela», «Ternera Asturiana» e «Carne de Cantabria»)

GU L 273 del 21.8.2004, pp. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, pp. 108–110 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1483/oj

21.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1483/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2004

che integra l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» («Carne de la Sierra de Guadarrama», «Ternera de Navarra» o «Nafarroako Aratxea», «Carne de Vacuno del País Vasco» o «Euskal Okela», «Ternera Asturiana» e «Carne de Cantabria»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione cinque domande per la registrazione come indicazioni geografiche delle denominazioni «Carne de la Sierra de Guadarrama», «Ternera de Navarra» o «Nafarroako Aratxea», «Carne de Vacuno del País Vasco» o «Euskal Okela», «Ternera Asturiana» e «Carne de Cantabria».

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi al regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi ivi indicati all'articolo 4.

(3)

Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

(4)

Tali denominazioni possono essere pertanto iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere tutelate sul piano comunitario come indicazioni geografiche protette.

(5)

L'allegato del presente regolamento integra l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è integrato dalle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento e dette denominazioni sono iscritte come indicazioni geografiche protette (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(2)   GU C 206 del 2.9.2003, pag. 11 (Carne de la Sierra de Guadarrama).

GU C 207 del 3.9.2003, pag. 5 (Ternera de Navarra o Nafarroako Aratxea).

GU C 207 del 3.9.2003, pag. 10 (Carne de Vacuno del País Vasco o Euskal Okela).

GU C 207 del 3.9.2003, pag. 16 (Ternera Asturiana).

GU C 212 del 6.9.2003, pag. 2 (Carne de Cantabria).

(3)   GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 5).


ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni (e frattaglie) fresche

SPAGNA

 

Carne de la Sierra de Guadarrama (IGP)

 

Ternera de Navarra o Nafarroako Aratxea (IGP)

 

Carne de Vacuno del País Vasco o Euskal Okela (IGP)

 

Ternera Asturiana (IGP)

 

Carne de Cantabria (IGP)


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