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Document 32004R0655

    Regolamento (CE) n. 655/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda il nitrato in alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 104 del 8.4.2004, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/655/oj

    32004R0655

    Regolamento (CE) n. 655/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda il nitrato in alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 104 del 08/04/2004 pag. 0048 - 0049


    Regolamento (CE) n. 655/2004 della Commissione

    del 7 aprile 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda il nitrato in alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    dopo consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione(2) stabilisce tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, compresi i prodotti destinati ai lattanti e ai bambini contemplati dalla direttiva n. 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini(3).

    (2) In base al regolamento (CE) n. 466/2001 sarebbe opportuno definire, entro il 5 aprile 2004, livelli massimi di contaminanti per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini.

    (3) Il regolamento (CE) n. 466/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 563/2002(4), stabilisce tenori massimi per determinati ortaggi, reagendo così al parere espresso nel 1995 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana. Al fine di tutelare la salute pubblica, segnatamente alla luce della possibile correlazione tra la formazione di sostanze cancerogene quali le nitrosammine, il tenore di nitrati dovrebbe essere ridotto al livello più basso ragionevolmente raggiungibile.

    (4) Ai fini della tutela della salute dei lattanti e dei bambini, che costituiscono una categoria vulnerabile della popolazione, è opportuno stabilire un basso tenore massimo conseguibile mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate per la produzione di alimenti a base di cereali e alimenti per bambini.

    (5) La direttiva 2002/63/CE della Commissione(5) stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e abroga la direttiva 79/700/CEE(6). Le disposizioni della direttiva sono adeguate ai fini del campionamento per il controllo ufficiale del nitrato.

    (6) Il regolamento (CE) n. 466/2001 va modificato conseguentemente.

    (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato secondo quanto figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

    Il presente regolamento non si applica ai prodotti immessi sul mercato antecedentemente al 1o ottobre 2004 in conformità con le disposizioni applicabili. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

    (2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 455/2004 (GU L 74 del 12.3.2004, pag. 11).

    (3) GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.12.2003, pag. 33).

    (4) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5.

    (5) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

    (6) GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26.

    ALLEGATO

    Si aggiunge il seguente punto 1.5 alla parte 1, Nitrati, dell'allegato I:

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