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Document 32004R0314
Council Regulation (EC) No 314/2004 of 19 February 2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
GU L 55 del 24.2.2004, p. 1–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024
24.2.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 314/2004 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella posizione comune 2002/145/PESC, del 18 febbraio 2002, relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2), il Consiglio ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe e, in particolare, per le gravi violazioni dei diritti umani ad opera del governo dello Zimbabwe, comprese le violazioni della libertà d'opinione, di associazione e di riunione pacifica. Alla luce di tale situazione, esso ha istituito talune misure restrittive, soggette a revisione annuale. Alcune delle misure restrittive istituite nei confronti dello Zimbabwe sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio (3). Il periodo di applicazione di detto regolamento è stato prorogato fino al 20 febbraio 2004 dal regolamento (CE) n. 313/2003 del Consiglio (4). |
(2) |
Il Consiglio continua a ritenere che il governo dello Zimbabwe stia ancora perpetrando gravi violazioni dei diritti umani. Pertanto, il Consiglio ritiene necessario mantenere le misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e dei principali responsabili di tali violazioni fino a quando queste ultime non cesseranno. |
(3) |
Di conseguenza, la posizione comune 2004/161/PESC prevede la proroga delle misure restrittive contemplate dalla posizione comune 2002/145/PESC. |
(4) |
Le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC includono, tra l'altro, il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, il divieto dell'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per azioni di repressione interna e il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati. |
(5) |
Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate. |
(6) |
È opportuno conformare alla recente prassi le disposizioni riguardanti il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e quelle riguardanti il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche. |
(7) |
Il presente regolamento modifica e proroga le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 310/2002 e dovrebbe sostituire quest'ultimo in concomitanza con la sua scadenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) |
per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza; |
b) |
per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
|
c) |
per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
d) |
per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
e) |
per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche. |
Articolo 2
Sono vietati:
a) |
la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe; |
c) |
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) o b). |
Articolo 3
È vietato:
a) |
vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno della Comunità e destinate a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe; |
b) |
concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe; |
c) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe; |
d) |
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c). |
Articolo 4
1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare:
a) |
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
|
b) |
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e la fornitura di assistenza finanziaria, finanziamenti e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni. |
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.
Articolo 5
Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
Articolo 6
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a singoli membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato III.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'allegato III, o destinarli a loro vantaggio.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 6 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione. |
La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.
2. L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti legati a tali conti; o |
b) |
pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti soggetti al regolamento (CE) n. 310/2002 o al presente regolamento, |
a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 8
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; |
b) |
collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
2. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
3. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 9
Il congelamento di fondi e risorse economiche o la mancata messa a disposizione di fondi effettuati ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
Articolo 10
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 11
La Commissione è autorizzata a:
a) |
modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; |
b) |
modificare l'allegato III sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC. |
Articolo 12
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.
Articolo 13
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità; |
d) |
a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgano attività commerciali nella Comunità. |
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL
(1) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.
(2) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/115/PESC (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 30).
(3) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 743/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 18).
(4) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 6.
ALLEGATO I
Elenco delle attrezzature previste dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna
L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari:
1. |
elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relative componenti appositamente progettate; |
2. |
materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali; |
3. |
proiettori con regolatori di potenza; |
4. |
materiale da costruzione con protezione balistica; |
5. |
coltelli da caccia; |
6. |
apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia; |
7. |
attrezzature per caricare a mano i proiettili; |
8. |
dispositivi di intercettazione delle comunicazioni; |
9. |
rivelatori ottici a stato solido; |
10. |
tubi amplificatori d'immagine; |
11. |
strumenti di puntamento per armi da fuoco; |
12. |
armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relative componenti appositamente progettate, tranne:
|
13. |
simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati; |
14. |
bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relative componenti appositamente progettate; |
15. |
giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relative componenti appositamente progettate; |
16. |
veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi; |
17. |
cannoni ad acqua e relative componenti appositamente progettate o modificate; |
18. |
veicoli dotati di cannone ad acqua; |
19. |
veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modificate a tale scopo; |
20. |
apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate; |
21. |
ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne:
|
22. |
apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relative componenti appositamente progettate; |
23. |
dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica [taser]) e relative componenti appositamente progettate o modificate a tal fine; |
24. |
apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate; tranne:
|
25. |
apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relative componenti appositamente progettate; |
26. |
apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate, tranne:
|
27. |
apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:
|
28. |
apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi; |
29. |
software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate; |
30. |
cariche esplosive a taglio lineare; |
31. |
esplosivi e sostanze collegate:
|
32. |
software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate. |
ALLEGATO II
Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8
BELGIO
Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement |
Egmont 1 |
Rue des Petits Carmes 19 |
B-1000 Bruxelles |
Direction générale des affaires bilatérales |
Service «Afrique du sud du Sahara» |
Téléphone (32-2) 501 85 77 |
Service des transports |
Téléphone (32-2) 501 37 62 |
Télécopieur (32-2) 501 88 27 |
Direction générale de la coordination et des affaires européennes |
Coordination de la politique commerciale |
Téléphone (32-2) 501 83 20 |
Service public fédéral de l'économie, des petites et moyennes entreprises, des classes moyennes et de l'énergie |
Direction générale du potentiel économique, service «Licences» |
Avenue du Général Leman 60 |
B-1040 Bruxelles |
Téléphone (32-2) 206 58 16/27 |
Télécopieur (32-2) 230 83 22 |
Service public fédéral des finances |
Administration de la Trésorerie |
Avenue des Arts 30 |
B-1040 Bruxelles |
Télécopieur (32-2) 233 74 65 |
Courriel: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale |
Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering |
Kunstlaan 9 |
B-1210 Brussel |
Telefoon: (32-2) 209 28 25 |
Fax: (32-2) 209 28 12 |
Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Avenue des Arts 9 |
B-1210 Bruxelles |
Téléphone (32-2) 209 28 25 |
Télécopieur (32-2) 209 28 12 |
Région wallonne:
Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon |
Rue Mazy 25-27 |
B-5100 Jambes-Namur |
Téléphone (32-81) 33 12 11 |
Télécopieur (32-81) 33 13 13 |
Vlaams Gewest:
Administratie Buitenlands Beleid |
Boudewijnlaan 30 |
B-1000 Brussel |
Tel. (32-2)553 59 28 |
Fax (32-2)553 60 37 |
DANIMARCA
Erhvervs- og Boligstyrelsen |
Dahlerups Pakhus |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø |
Tlf. (45) 35 46 60 00 |
Fax (45) 35 46 60 01 |
Udenrigsministeriet |
Asiatisk Plads 2 |
DK-1448 København K |
Tlf. (45) 33 92 0000 |
Fax (45) 32 54 05 33 |
Justitsministeriet |
Slotholmsgade 10 |
DK-1216 København K |
Tlf. (45) 33 92 33 40 |
Fax (45) 33 93 35 10 |
GERMANIA
Concerning financing and financial assistance:
Deutsche Bundesbank |
Servicezentrum Finanzsanktionen |
Postfach |
D-80281 München |
Tel. (49-89) 28 89 38 00 |
Fax (49-89) 35 01 63 38 00 |
Concerning goods, technical assistance and other services:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) |
Frankfurter Straße 29-35 |
D-65760 Eschborn |
Tel. (49-61) 969 08-0 |
Fax (49-61) 969 08-800 |
GRECIA
Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας |
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής |
Νίκηs 5-7 |
GR-101 80 Αθήνα |
Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2 |
Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93 |
Ministry of National Economy |
General Directorate of Economic Policy |
5-7 Nikis St. |
GR-101 80 Athens |
Tel.: (0030-210) 333 27 81-2 |
Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93 |
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας |
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων |
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής |
Κορνάρου 1 |
GR-105 63 Αθήνα |
Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2 |
Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93 |
Ministry of National Economy |
General Directorate for Policy Planning and Implementation |
1, Kornarou St. |
GR-105 63 Athens |
Tel.: (0030-210) 333 27 81-2 |
Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93 |
SPAGNA
Ministerio de Economía |
Dirección General de Comercio e Inversiones |
Paseo de la Castellana, 162 |
E-28046 Madrid |
Tel. (34) 913 49 38 60 |
Fax (34) 914 57 28 63 |
Dirección General del Tesoro y Política Financiera |
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales |
Ministerio de Economía |
Paseo del Prado, 6 |
E-28014 Madrid |
Tel. (34) 912 09 95 11 |
Fax (34) 912 09 96 56 |
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction générale des douanes et des droits indirects |
Cellule embargo — Bureau E2 |
Téléphone (33) 144 74 48 93 |
Télécopie (33) 144 74 48 97 |
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction du Trésor |
Service des affaires européennes et internationales |
Sous-direction E |
139 rue de Bercy |
F-75572 Paris |
Cedex 12 |
Téléphone (33) 144 87 17 17 |
Télécopieur (33) 153 18 36 15 |
Ministère des affaires étrangères |
Direction de la coopération européenne |
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté |
Téléphone (33) 143 17 44 52 |
Télécopieur (33) 143 17 56 95 |
Direction générale des affaires politiques et de sécurité |
Service de la politique étrangère et de sécurité commune |
Téléphone (33) 143 17 45 16 |
Télécopieur (33) 143 17 45 84 |
IRLANDA
Central Bank of Ireland |
Financial Markets Department |
PO box 559 |
Dame Street |
Dublin 2 |
Ireland |
Tel. (353-1) 671 66 66 |
Department of Foreign Affairs |
Bilateral Economic Relations Division |
76-78 Harcourt Street |
Dublin 2 |
Ireland |
Tel. (353-1) 408 24 92 |
Department of Enterprise, Trade and Employment |
Licensing Unit |
Earlsfort Centre |
Lower Hatch Street |
Dublin 2 |
Ireland |
Tel. (353-1) 631 21 21 |
Fax (353-1) 631 25 62 |
ITALIA
Ministero degli Affari esteri |
DGAS — Uff. II |
Roma |
Tel. (39) 06 36 91 24 35 |
Fax (39) 06 36 91 45 34 |
Ministero delle Attività produttive |
Gabinetto del vice ministro per il Commercio estero |
Roma |
Tel. (39) 06 59 64 75 47 |
Fax (39) 06 59 64 74 94 |
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti |
Gabinetto del ministro |
Roma |
Tel. (39) 06 44 26 73 75 |
Fax (39) 06 44 26 73 70 |
LUSSEMBURGO
Ministère des affaires étrangères |
Direction des relations économiques internationales |
6 rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Téléphone (352) 478 23 46 |
Télécopieur (352) 22 20 48 |
Ministère des finances |
3 rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Téléphone (352) 478 27 12 |
Télécopieur (352) 47 52 41 |
PAESI BASSI
Ministerie van Buitenlandse Zaken |
Directie Verenigde Naties |
Afdeling Politieke Zaken |
2594 AC Den Haag |
Nederland |
Tel. (31-70) 348 42 06 |
Fax (31-70) 348 67 49 |
Ministerie van Financiën |
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit |
Postbus 20201 |
2500 EE Den Haag |
Nederland |
Tel. (31-70) 342 89 97 |
Fax (31-70) 342 79 18 |
AUSTRIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Abteilung C/2/2 |
Stubenring 1 |
A-1010 Wien |
Tel. (43-1) 711 00 |
Fax (43-1) 711 00-8386 |
Österreichische Nationalbank |
Otto-Wagner-Platz 3 |
A-1090 Wien |
Tel. (43-1) 404 20-431/404 20-0 |
Fax (43-1) 404 20-7399 |
Bundesministerium für Inneres |
Bundeskriminalamt |
Josef-Holaubek-Platz 1 |
A-1090 Wien |
Tel (43-1) 313 45-0 |
Fax: (43-1) 313 45-85290 |
PORTOGALLO
Ministério dos Negócios Estrangeiros |
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais |
Largo do Rilvas |
P-1350-179 Lisboa |
Tel.: (351-21) 394 60 72 |
Fax: (351-21) 394 60 73 |
Ministério das Finanças |
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais |
Avenida Infante D. Henrique 1, C- 2.o |
P-1100 Lisboa |
Tel.: (351-1) 882 32 40/47 |
Fax: (351-1) 882 32 49 |
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet |
PL/PB 176 |
FI-00161 Helsinki/Helsingfors |
P./Tel. (358-9) 16 05 5900 |
Faksi/Fax (358-9) 16 05 5707 |
Puolustusministeriö/Försvarsministeriet |
Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8 |
FI-00131 Helsinki/Helsingfors |
PL/PB 31 |
P./Tel. (358-9) 16 08 81 28 |
Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11 |
SVEZIA
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) |
Box 70 252 |
S-107 22 Stockholm |
Tfn (46-8) 406 31 00 |
Fax (46-8) 20 31 00 |
Regeringskansliet |
Utrikesdepartementet |
Rättssekretariatet för EU-frågor |
Fredsgatan 6 |
S-103 39 Stockholm |
Tfn (46-8) 405 10 00 |
Fax (46-8) 723 11 76 |
Finansinspektionen |
Box 7831 |
S-103 98 Stockholm |
Tfn (46-8) 787 80 00 |
Fax (46-8) 24 13 35 |
REGNO UNITO
Sanctions Licensing Unit |
Export Control Organisation |
Department of Trade and Industry |
4 Abbey Orchard Street |
London SW1P 2HT |
United Kingdom |
Tel. (44-207) 215 05 94 |
Fax (44-207) 215 05 93 |
HM Treasury |
Financial Systems and International Standards |
1 Horse Guards Road |
London SW1A 2HQ |
United Kingdom |
Tel. (44-207) 270 59 77 |
Fax (44-207) 270 54 30 |
Bank of England |
Financial Sanctions Unit |
Threadneedle Street |
London EC2R 8AH |
United Kingdom |
Tel. (44-207) 601 46 07 |
Fax (44 207) 601 43 09 |
ALLEGATO III
Elenco delle persone di cui all'articolo 6
|
Presidente, data di nascita 21.2.1924 |
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|
Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente (ex Ministro aggiunto incaricato del programma di riforma agraria presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 25.2.1968 |
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|
Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960 |
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|
Vice Ministro delle finanze e dello sviluppo economico |
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|
Segretario permanente — Ministero dell'informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963 |
||
|
Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 10.6.1962 |
||
|
Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939 |
||
|
Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953 |
||
|
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni fondiarie e dei reinsediamenti, data di nascita 1936 |
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|
Ministro della giustizia, degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947 |
||
|
ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 14.3.1955 |
||
|
Vice Ministro dell'interno |
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|
Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandate dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956 |
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|
Segretario principale incaricato degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente (ex Segretario principale presso il ministero degli esteri), data di nascita 19.3.1949 |
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|
Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 1.8.1952 |
||
|
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1939 |
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|
Ministro aggiunto della sicurezza nazionale presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro della sicurezza), data di nascita 1.8.1946 |
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|
Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni |
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|
Ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l'Ufficio del Presidente (ex Vice Ministro dell'interno), data di nascita 8.3.1940 |
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|
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici, data di nascita 1935 |
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|
Governatore della provincia di Masvingo, data di nascita 7.11.1935 |
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|
Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 17.2.1938 |
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|
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 25.5.1947 |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970 |
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|
Ministro delle finanze e dello sviluppo economico (ex Vice Ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 4.4.1949 |
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|
Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni |
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|
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile, data di nascita 1933 |
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|
Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952 |
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|
Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (ex Ministro delle questioni fondiarie e del reinsediamento agricolo e rurale), data di nascita 21.11.1954 |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata della produzione e del lavoro, data di nascita 11.7.1943 |
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|
Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941 |
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|
Presidente della commissione per l'informazione dei media |
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|
Vice Segretario generale del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici (ex Ministro delle finanze), data di nascita 22.3.1950 |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944 |
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|
Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 10.8.1961 |
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|
Governatore del distretto di Harare (ex Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 15.10.1946 |
||
|
Ministro senza portafoglio (ex Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione), data di nascita 30.7.1955 |
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|
Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934 |
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|
Vice Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico, data di nascita 4.4.1948 |
||
|
Governatore della provincia del Mashonaland centrale |
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|
Governatore della provincia del Matabeleland meridionale (Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle persone disabili e svantaggiate), data di nascita 14.10.1936 |
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|
Governatore del distretto di Bulawayo |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale |
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|
Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952 |
||
|
Presidente del Parlamento, data di nascita 15.9.1946 |
||
|
Ministro dell'interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949 |
||
|
Ministro aggiunto dell'informazione e della propaganda presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 12.1.1957 |
||
|
Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 7.5.1950 |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari giuridici, data di nascita 1945 |
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|
Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale (Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sicurezza nazionale), data di nascita 12.10.1951 |
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|
Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923 |
||
|
Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931 |
||
|
Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946 |
||
|
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni di genere e della cultura, data di nascita 14.12.1958 |
||
|
Conservatore generale dello stato civile, data di nascita 22.12.1942 |
||
|
Ministro degli esteri, data di nascita 17.12.1941 |
||
|
Moglie di Robert Gabriel Mugabe, data di nascita 23.7.1965 |
||
|
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 14.10.1934 |
||
|
Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale (ex Ministro delle risorse rurali e delle politiche in materia di risorse idriche), data di nascita 15.4.1955 |
||
|
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1.5.1949 |
||
|
Ministro dell'industria e del commercio internazionale (ex Ministro dell'istruzione superiore e della tecnologia), data di nascita 23.10.1942 |
||
|
Ministro dell'istruzione superiore e terziaria (ex Ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 31.7.1941 |
||
|
Ministro dei trasporti e delle comunicazioni (ex Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954 |
||
|
Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente, incaricato del programma anticorruzione e antimonopoli (ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle relazioni esterne), data di nascita 27.7.1935 |
||
|
Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, generale di brigata in pensione |
||
|
Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese, data di nascita 27.5.1948 |
||
|
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 28.10.1922 |
||
|
Generale di brigata (ex Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence) attuale Ambasciatore in Kenya), data di nascita 24.6.1957 |
||
|
Vice Ministro degli esteri, data di nascita 13.10.1954 |
||
|
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 22.10.1930 |
||
|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della logistica, data di nascita 20.9.1949 |
||
|
Ministro dell'ambiente e del turismo, data di nascita 17.4.1959 |
||
|
Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente, incaricato delle questioni fondiarie, della riforma agraria e dei reinsediamenti, data di nascita 22.8.1934 |
||
|
Tenente generale, Governatore della provincia di Manicaland |
||
|
Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese (ex Ministro aggiunto del settore informale), data di nascita 20.9.1949 |
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|
Ministro della salute e dell'infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950 |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle questioni di genere e della cultura |
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|
Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale (ex Vice Ministro delle risorse rurali e delle politiche in materia di risorse idriche), data di nascita 10.5.1945 |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sanità e dell'infanzia |
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|
Governatore della provincia del Mashonaland occidentale |
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|
Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944 |
||
|
Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 6.6.1945 |
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|
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dell'informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928 |
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|
Generale dell'aviazione, data di nascita 1.11.1955 |
||
|
Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949 |
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|
Presidente dell'Associazione nazionale dei veterani di guerra, data di nascita 31.12.1970 |
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|
Capo di gabinetto (successore del n. 93 Charles Utete), data di nascita 3.5.1949 |
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|
Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956 |
||
|
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù |
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|
Consigliere per la sanità presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 15.10.1936 |
||
|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 15.6.1940 |
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|
Ministro aggiunto dell'indigenizzazione e dell'emancipazione, generale dell'aviazione in pensione (ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato dell'emancipazione e dell'indigenizzazione), data di nascita 8.10.1948 |
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|
Presidente della commissione presidenziale d'esame sulla riforma agraria (ex Capo di gabinetto), data di nascita 30.10.1938 |
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|
Direttore dell'amministrazione penitenziaria, data di nascita 4.3.1947 |
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|
Generale in pensione (ex Capo di stato maggiore della difesa), data di nascita 27.9.1943 |