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Document 32004R0019
Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 amending for the 27th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001
Regolamento (CE) n. 19/2004 della Commissione, del 7 gennaio 2004, recante ventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 19/2004 della Commissione, del 7 gennaio 2004, recante ventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
GU L 4 del 8.1.2004, p. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CE) n. 19/2004 della Commissione, del 7 gennaio 2004, recante ventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/2004 pag. 0011 - 0012
Regolamento (CE) n. 19/2004 della Commissione del 7 gennaio 2004 recante ventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2157/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) Il 26 dicembre 2003, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I. (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2004. Per la Commissione Christopher Patten Membro della Commissione (1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. (2) GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 17. ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato: 1) La voce seguente viene aggiunta all'elenco delle "Persone fisiche": Safet DURGUTI. Data di nascita: 10 maggio 1967. Luogo di nascita: Orahovac, Kosovo (Serbia e Montenegro). 2) La voce "AL-HARAMAIN, Fondazione islamica, Bosnia-Erzegovina" dell'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita dalla seguente: AL-HARAMAIN, Fondazione islamica [alias a) Vazir, b) Vezir], 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia ed Erzegovina. 3) La voce "BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (in precedenza c/o Asat Trust reg.)" dell'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita dalla seguente: BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Astat Trust reg.).