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Document 32004D0486

2004/486/CE: Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2004, che concede a Cipro, a Malta e alla Polonia talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

GU L 162 del 30.4.2004, p. 114–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/486/oj

32004D0486

2004/486/CE: Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2004, che concede a Cipro, a Malta e alla Polonia talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0114 - 0115


Decisione del Consiglio

del 26 aprile 2004

che concede a Cipro, a Malta e alla Polonia talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(2004/486/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (di seguito: "l'atto di adesione del 2003"), in particolare l'articolo 55,

viste le richieste presentate da Cipro, da Malta e dalla Polonia,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)(1), gli Stati membri devono provvedere affinché entro il 31 dicembre 2006 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.

(2) L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE fissa alcuni obiettivi minimi per il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze. Gli Stati membri devono provvedere affinché i produttori raggiungano tali obiettivi entro il 31 dicembre 2006.

(3) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 2002/96/CE, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 13 agosto 2004. Tuttavia, l'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/96/CE stabilisce che la Grecia e l'Irlanda che, complessivamente, a causa di carenze di infrastrutture di riciclaggio, di circostanze geografiche come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna, della bassa densità di popolazione e del basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(2), possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo, possono prorogare le scadenze previste dall'articolo 5, paragrafo 5, e dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE fino a 24 mesi.

(4) In forza dell'articolo 55 dell'atto di adesione del 2003, Cipro, Malta e la Polonia hanno chiesto periodi transitori in relazione ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE. Malta ha addotto come motivi le sue carenze di infrastrutture di riciclaggio, la bassa quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i vincoli dovuti alla sua situazione di paese piccolo e geograficamente isolato, caratterizzato da un mercato locale di dimensioni limitate e da un'elevata densità di popolazione con conseguenti problemi di utilizzazione del territorio, nonché di importatore netto di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Cipro e la Polonia hanno addotto come motivi le carenze di infrastrutture di riciclaggio e la bassa densità di popolazione. La Polonia ha inoltre addotto la proporzione elevata di zone rurali.

(5) Detti motivi giustificano la concessione a Cipro, a Malta e alla Polonia di una proroga di 24 mesi dei termini summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Cipro, Malta e la Polonia sono autorizzate a prorogare di 24 mesi i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Walsh

(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

(2) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

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