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Document 32003R1428

Regolamento (CE) n. 1428/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari "ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" ("Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias")

GU L 203 del 12.8.2003, pp. 7–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1428/oj

32003R1428

Regolamento (CE) n. 1428/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari "ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" ("Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias")

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 12/08/2003 pag. 0007 - 0012


Regolamento (CE) n. 1428/2003 della Commissione

dell'11 agosto 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari "ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ - ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" ("Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias")

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Grecia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione "ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ - ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" ("Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias") quale indicazione geografica.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la suddetta domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) A seguito della pubblicazione della sintesi della domanda in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Repubblica ellenica ha chiesto l'introduzione di due modifiche minori al punto 4.2 (descrizione) e la soppressione dell'indicazione secondo cui i veicoli dell'associazione richiedente sono utilizzati a fini di distribuzione. Nell'allegato II è riportata la sintesi riveduta della domanda.

(4) La denominazione di cui trattasi può pertanto essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in qualità di indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2003(4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento; la suddetta denominazione è iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli elementi principali del disciplinare di produzione sono riportati nell'allegato II. Questi sostituiscono la sintesi della domanda pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Union europea(5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(4) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 3.

(5) GU C 120 del 23.5.2002, pag. 5.

ALLEGATO I

PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE, DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Ortofrutticoli e cereali

Ortaggi

GRECIA

- "ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ - ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" ("Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias") (IGP).

ALLEGATO II

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE ARTICOLO 5

DOP ( ) IGP (X)

N. nazionale del fascicolo: EL-04/00-5

1. Servizio competente dello Stato membro

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Associazione richiedente

>SPAZIO PER TABELLA>

L'associazione (numero dello statuto 65/7.4.1997) conta 212 soci produttori di fagioli del nomo di Kastoria insediati in tutte le zone di coltivazione del prodotto, che detengono il 65 % delle azioni in valore. Il 35 % restante costituisce la partecipazione del vecchio comune di Lakkomata, attualmente integrato nel comune di Orestida. La società è stata costituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto presidenziale 410/95 (Gazzetta ufficiale n. 321).

3. Tipo di prodotto: 1.6.

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2).

4.1. Nome: ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ - ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

(Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias)

4.2. Descrizione: Il fagiolo è una pianta annuale rampicante con stelo lungo e fino, foglie composte, che si sviluppa fino ad oltre due metri di altezza. Il fagiolo appartiene alla famiglia delle Papilionaceae (leguminose). Il genere Phaseolus comprende 250 specie. Le varietà coltivate nel nomo di Kastoria appartengono alle specie Phaseolus Coccineus o Μultiflorus.

- Il sistema radicale è composto da radici tuberose carnose in cui vive in simbiosi il batterio fissatore dell'azoto Bacterium Radicola, che consente un assorbimento di azoto atmosferico di 40 kg/ha.

- Il fusto è sottile, flessibile e cilindrico e si avvolge continuamente sul tutore da sinistra a destra.

- Le foglie sono composte e comprendono tre foglioline.

- I fiori del fagiolo comprendono un calice di cinque sepali, una corolla bianca di cinque petali, dieci stami e un pistillo. Compaiono in massa in racemi ascellari (grappoli) e si aprono in successione dalla base alla cima della pianta.

- Il fagiolo gigante-elefante è una pianta a impollinazione incrociata.

- Il frutto del fagiolo è un baccello reniforme, di colore bianco. È un legume di grandi dimensioni che si consuma cotto al forno o bollito con altri prodotti vegetali (olio, cipolle, pomodori, sedano, carote) che completano il "carattere mediterraneo" del piatto.

- Il fagiolo ha un valore nutritivo molto alto, poiché costituisce un'eccellente fonte di proteine, amido, ferro ed altri elementi e presenta uno scarso tenore di grassi.

I fagioli "elefanti/giganti" devono rispondere alle norme di qualità enunciate agli articoli 2, 3 e 5 della decisione congiunta n. 37227 dei ministri dell'Agricoltura e del Commercio del 25 settembre 1987 (Gazzetta ufficiale 541/Β/9-10-87).

I prodotti preconfezionati devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) contenere semi interi, maturi, di colore naturale, non raggrinziti, senza buchi di insetti, esenti da insetti e da malattie pericolose, e non presentare alcuna alterazione o surriscaldamento;

2) essere stati puliti mediante vagliatura o cernita manuale;

3) non contenere semi di altre categorie, come stabilito all'articolo 3 della suddetta decisione;

4) essere praticamente privi di sostanze estranee;

5) presentare caratteristiche macroscopiche e organolettiche tipiche di ciascuna categoria e conformi ai requisiti necessari per una conservazione e manipolazione in buone condizioni di igiene, secondo quanto previsto dal codice alimentare;

6) avere un tasso di umidità non superiore al 14 %.

Classificazione dei fagioli (articolo 3)

I fagioli sono classificati come segue, per tipo e categoria, in funzione della loro forma e del peso di 1000 semi o della percentuale di semi che passano attraverso un vaglio avente un determinato diametro:

a) per il fagiolo elefante: il peso di 1000 semi deve essere di almeno 1800 grammi o il 90 % dei semi deve essere trattenuto da un vaglio con maglie rotonde del diametro di 13 mm;

b) per il fagiolo gigante: il peso di 1000 semi deve essere compreso tra 1200 e 1800 grammi o il 90 % dei semi deve essere trattenuto da un vaglio con maglie del diametro di 12 mm.

Imballaggio e presentazione (articolo 5)

Per i fagioli secchi preconfezionati sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) semi spezzati: di taglia inferiore alla metà di un seme intero: 2 %;

b) semi atrofizzati e decolorati: 0,5 %;

c) sostanze estranee: 0,05 % di impurità, di cui 0,02 % di terra.

4.3. Zona geografica

La coltura dei fagioli nel nomo di Kastoria viene praticata lungo le rive del fiume Aliakmon e dei suoi affluenti, nonché nelle zone sottoposte a ricomposizione fondiaria, dove sono state allestite reti d'irrigazione che forniscono l'alimentazione idrica abbondante necessaria per la coltivazione. Superfici meno importanti sono coltivate anche nelle vicinanze del lago Orestiada (Kastoria).

La superficie investita a fagioli giganti-elefanti di Kastoria nell'area di coltura si estende attualmente su circa 900 ettari. L'altitudine della zona di coltura è compresa tra 630 e 900 metri. Il suolo è alluvionale, di grana leggera, con buon drenaggio e per lo più leggermente acido.

Il clima della regione è continentale, con estati fresche a causa dell'altitudine e della vicinanza delle acque del lago Orestiada (Kastoria) e del fiume Aliakmon. Oltre alla frescura dell'estate, la vicinanza del lago contribuisce anche al carattere mite della primavera. Infine la piovosità annua media di circa 600 mm completa le condizioni richieste per soddisfare il fabbisogno d'acqua dei fagioli.

Questo clima "specifico" che contribuisce ad ottenere un prodotto di eccellente qualità è dovuto in ampia misura ad una prerogativa eccezionale. L'intera regione costituisce un vasto altopiano protetto dal grande massiccio del monte Vitsi e dalla catena montuosa del Grammos: una conca in cui i venti, quando soffiano, sono sempre deboli.

La zona di coltivazione comprende in particolare i seguenti comuni:

1) L'intero comune di Ion Dragoumis

2) L'intero comune di Makedna

3) L'intero comune di Aghii Anarghyri

4) L'intero comune di Korestia

5) L'intero comune di Kastoria

6) L'intero comune di Vitsi

7) L'intero comune di Aliakmon

8) L'intero comune di Aghia Triada

9) Una parte del comune di Orestida

(antico municipio di Argos Orestikon e antichi comuni di Ammoudara, Asprokklissia, Dialekto, Kastanofyto, Lakkomata, Melanthio e Spilea)

10) Una parte del comune di Nestorio (antico comune di Ptelea)

11) Una parte del comune di Kastraki (antico comune di Dendrochori)

Le superfici coltivate a fagioli giganti-elefanti di Kastoria sono contigue.

4.4. Prova dell'origine

I fagioli provengono dal Messico meridionale e dall'America centrale. Secondo datazioni con il carbonio radioattivo, il Phaseolus coccineus o multiflorus sarebbe stato addomesticato in Messico attorno al 2000 a.C. Si ritiene che i fagioli siano stati importati in Europa verso la metà del secolo XVI, prima in Inghilterra e in Spagna e verso la fine dello stesso secolo in Grecia. La coltivazione del fagiolo è stata praticata inizialmente nelle pianure attorno ai centri urbani, ma le sue caratteristiche fisiologiche l'hanno rapidamente trasferita nelle zone di montagna, dove si è insediata. Una di queste zone è il nomo di Kastoria, che si è rivelato un territorio ideale. Suoli eccellenti, clima ideale, ottime tecniche colturali contribuiscono a creare varietà e prodotti che conquistano i mercati. Un prodotto che, grazie alla preferenza dei consumatori greci e al posto particolare che occupa nel loro regime, è stato definito "piatto nazionale".

Le superfici destinate alla coltivazione nella zona delimitata sono registrate e certificate mediante:

a) il programma d'indennità compensativa;

b) il sistema integrato di controllo delle aziende agricole;

c) il programma di telerilevamento.

I programmi europei suindicati sono disciplinati dalla normativa comunitaria e applicati dalla direzione dell'Agricoltura.

La certificazione e il controllo del prodotto vengono effettuati dagli organismi competenti dello Stato, conformemente alle disposizioni della legislazione relativa ai prodotti con denominazione di origine e indicazione geografica.

L'esame particolareggiato del prodotto comprende analisi chimiche eseguite dagli organismi incaricati dello Stato. Gli stessi organismi verificano anche le etichette per accertare se recano le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e comunitaria (quali la numerazione della partita, l'eventuale utilizzazione del logo comunitario, ecc.).

Tra le varietà di fagioli secchi coltivati in Grecia, solo i fagioli giganti-elefanti raggiungono un peso superiore a 1200 grammi per 1000 semi.

4.5. Metodo di ottenimento

4.5.1. Raccolta

La raccolta dei semi dei fagioli, realizzata a mano, inizia ai primi di settembre e può durare fino a tre mesi. Si effettua fino a tre volte, perché i baccelli maturano progressivamente dalla base alla cima della pianta. I baccelli vengono quindi posti su spiazzi all'aperto per seccare naturalmente al sole fino a quando è possibile staccarli facilmente dai semi colpendoli con bacchette leggere.

4.5.2. Conservazione

I semi puliti vengono stesi al sole, se necessario, fino a ridurre il loro tenore di umidità al 12 % circa. Si procede quindi alla cernita manuale per eliminare le impurità nonché i semi spezzati e danneggiati e quelli estranei alla varietà. I semi vengono successivamente insaccati e conservati in locali puliti e in buone condizioni igieniche, senza problemi particolari vista la resistenza del prodotto.

4.5.3. Calibratura, condizionamento e commercializzazione

Nella moderna stazione di calibratura e condizionamento di Agrotiki Kastorias, la cernita, la calibratura e il condizionamento vengono eseguiti con macchine ultramoderne e metodi che garantiscono l'ottenimento di un prodotto di prima qualità.

Il condizionamento si effettua automaticamente in sacchetti di polipropilene da 1/2 kg e 1 kg, che vengono quindi collocati in casse da 10-20 kg.

L'intero procedimento è controllato elettronicamente con l'uso di dosatori automatici.

La calibratura comporta la separazione automatica del prodotto in tre categorie di grandezza, come indicato nella domanda di riconoscimento, dopo il controllo dell'autenticità delle varietà e la pulitura e disinfezione con metodi "dolci" (separazione fisica, sistema ECOGEN).

Il prodotto è distribuito immediatamente a una rete di negozi alimentari.

Gli obiettivi immediati sono la garanzia commerciale del prodotto, la protezione del consumatore e la conquista di mercati esteri, che possono essere realizzati soltanto con la procedura di riconoscimento dei fagioli quale prodotto IGP.

4.6. Legame

Il suolo e il clima della regione sono fattori che esercitano un'influenza determinante sulla produzione di qualità eccezionale dei fagioli giganti-elefanti di Kastoria. I suoli leggermente acidi, di grana media e con buon drenaggio, si armonizzano perfettamente con il clima mediterraneo continentale della zona per la produzione dei fagioli, che fanno parte da oltre 300 anni della vita quotidiana degli abitanti della regione.

La tecnica colturale utilizzata è una tradizione che si trasmette di generazione in generazione. L'ottenimento di un prodotto di eccellente qualità non è una questione di mezzi, ma il risultato di una lunga esperienza che si concretizza sotto le mani e gli "occhi" del produttore.

L'economia, la tradizione, gli usi e le feste di questa regione sono legati alla coltivazione dei fagioli:

- fiera annuale del fagiolo a Lakkomata,

- piatto di fagioli offerto agli invitati alla festa per l'anniversario della morte di Pavlos Melas, eroe della lotta per la liberazione della Macedonia nella località che porta il suo nome,

- feste del fagiolo organizzate in varie località all'epoca della raccolta collegate a manifestazioni folcloristiche locali.

Queste manifestazioni testimoniano il legame storico e sociale che unisce il prodotto agli abitanti.

4.7. Struttura di controllo

>SPAZIO PER TABELLA>

4.8. Etichettatura

Gli imballaggi del prodotto devono recare obbligatoriamente la dicitura "Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias PGI" (Fagioli giganti-elefanti IGP) e le indicazioni previste all'articolo 4, paragrafo 7, del decreto presidenziale n. 81/93.

4.9. Condizioni nazionali

Si applicano le disposizioni generali del decreto presidenziale n. 81/93 concernente il procedimento di produzione dei fagioli.

N. CE: G/EL/00123/2000.04.05

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 14.12.2000.

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