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Document 32003R0742

    Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione, del 28 aprile 2003, recante diciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    GU L 106 del 29.4.2003, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/742/oj

    32003R0742

    Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione, del 28 aprile 2003, recante diciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 106 del 29/04/2003 pag. 0016 - 0017


    Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione

    del 28 aprile 2003

    recante diciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2003(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

    (2) I Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti. A seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2003.

    Per la Commissione

    Christopher Patten

    Membro della Commissione

    (1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

    (2) GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1.

    ALLEGATO

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

    1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Paesi Bassi" è sostituito dal testo seguente:

    " Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag Paesi bassi Tel. (31-70) 342 89 97 Fax (31-70) 342 79 18 ".

    2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Svezia" è sostituito dal testo seguente:

    "- In relazione all'articolo 2a:

    Riksförsäkringsverket (RFV) S - 103 51 Stockholm Tel. (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 411 27 89

    - In relazione all'articolo 4:

    Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 S - 102 26 Stockholm Tel. (46-8) 401 90 00 Fax (46-8) 401 99 00

    - In relazione all'articolo 5:

    Finansinspektionen Box 7831 S - 103 98 Stockholm Tel. (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35".

    3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Regno Unito" è sostituito dal testo seguente:

    "- Per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione:

    Department of Trade and Industry Export Control and Non-Proliferation Directorate 3-4, Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ United Kingdom Tel. (44-207) 215 05 10 Fax (44-207) 215 05 11

    - Per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche:

    HM Treasury International Financial Services Team 1, Horse Guards Road London SW1A 2HQ United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65

    Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 4607 Fax (44-207) 601 4309".

    4) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Comunità europea" è sostituito dal testo seguente:

    " Commissione delle Comunità europee Direzione generale delle Relazioni esterne

    Direzione PESC

    Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni

    CHAR 12/163

    B - 1049 Bruxelles Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int ".

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