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Document 32003L0070

    Direttiva 2003/70/CE della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 184 del 23.7.2003, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/70/oj

    32003L0070

    Direttiva 2003/70/CE della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 184 del 23/07/2003 pag. 0009 - 0012


    Direttiva 2003/70/CE della Commissione

    del 17 luglio 2003

    che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/68/CE(2) della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4), fissa un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo.

    (2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Con il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), sono stati designati i seguenti Stati membri relatori i quali hanno presentato alla Commissione i relativi rapporti di valutazione e raccomandazioni, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92: mecoprop: Stato membro relatore Danimarca, tutte le informazioni sono state presentate il 31 agosto 1999; mecoprop-P, Stato membro relatore Danimarca, tutte le informazioni sono state presentate il 7 gennaio 1999; propiconazolo: Stato membro relatore Svezia, tutte le informazioni sono state presentate il 30 novembre 1998.

    (3) Tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (4) Per tutte le sostanze attive il riesame si è concluso il 15 aprile 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente le sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo.

    (5) Dal riesame di mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo non sono emerse perplessità o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.

    (6) Dai vari esami effettuati è risultato che si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni della summenzionata direttiva.

    (7) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta attuazione, da parte degli Stati membri, di varie sezioni dei principi uniformi stabiliti nella direttiva 91/414/CEE. È pertanto opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo, salvo le informazioni di carattere riservato, sia tenuto disponibile o reso disponibile dagli Stati membri per consultazione da parte di eventuali interessati.

    (8) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.

    (9) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE riguardo ai prodotti fitosanitari contenenti mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo, e in particolare per riesaminare le autorizzazioni esistenti, in modo da garantire il rispetto delle condizioni concernenti tali sostanze attive, stabilite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla direttiva 91/414/CEE.

    (10) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

    (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2004.

    Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 novembre 2004.

    2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 maggio 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 maggio 2008.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2004.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2) GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12.

    (3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

    (4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

    (5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

    (6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

    ALLEGATO

    Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

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