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Document 32003L0054
Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC - Statements made with regard to decommissioning and waste management activities
Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE - Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti
Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE - Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti
GU L 176 del 15.7.2003, p. 37–56
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(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2011; abrogato da 32009L0072
Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE - Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti
Gazzetta ufficiale n. L 176 del 15/07/2003 pag. 0037 - 0056
Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95, viste le proposte della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(4) ha fornito contributi molto rilevanti alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. (2) L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e, infine, garantendo che i diritti dei clienti piccoli e vulnerabili siano tutelati e che le informazioni sulle fonti di energia per la generazione dell'elettricità siano divulgate unitamente al riferimento a documenti, se disponibili, che diano informazioni sull'impatto ambientale. (3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia. (4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti. (5) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri. (6) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli. (7) Per completare il mercato interno dell'energia elettrica, è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può comprendere una o più imprese. (8) Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di distribuzione e trasmissione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo di tale requisito e, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva. È anche opportuno che i gestori del sistema di trasmissione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente. È necessario che sia garantita l'indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione e del sistema di trasmissione, in particolare con riferimento agli interessi della generazione e dell'approvvigionamento. Occorre pertanto istituire strutture di gestione indipendenti tra i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione e qualsiasi società di generazione/approvvigionamento. È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione delle decisioni. (9) Nel caso di piccoli sistemi la prestazione di servizi ausiliari può dover essere garantita dal gestore di un sistema di trasmissione (GST) interconnesso con piccoli sistemi. (10) Benché questa direttiva non affronti questioni legate alla proprietà si ricorda che nel caso di un'impresa di trasmissione o di distribuzione che sia nella sua forma giuridica separata dalle imprese di generazione e/o fornitrici, i gestori del sistema designati possono essere le stesse imprese proprietarie dell'infrastruttura. (11) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentarle da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica. (12) Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia elettrica. (13) Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio. (14) Per agevolare la conclusione da parte di un'impresa elettrica stabilita in uno Stato membro di contratti per la fornitura di energia elettrica a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adoperarsi affinché all'intero mercato interno si applichino condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità. (15) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi dell'autorità in questione. È importante che le autorità di regolamentazione abbiano lo stesso insieme minimo di competenze. Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore. (16) La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas, che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo a incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale(5) e del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica(6). (17) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell'elettricità raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema. (18) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda. (19) Tutti i settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini della Comunità, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccolo imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro. (20) I clienti dell'energia elettrica dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno sarebbe opportuno seguire un approccio graduale per completare il mercato interno dell'energia elettrica al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano poste in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti, e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore. (21) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare il più presto possibile le differenze tra Stati membri. Si dovrebbe assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva. (22) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità comprendono tra l'altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed elettricità (PCCE). (23) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L'installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione decentralizzata di elettricità, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica. (24) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica o misure più generali nell'ambito del sistema di previdenza sociale. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda dei clienti civili e delle piccole imprese. (25) La Commissione ha manifestato l'intenzione di adottare iniziative concernenti, in particolare, l'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura, e segnatamente il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da diverse fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, nonché il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite. (26) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria. (27) Gli stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva. (28) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario. (29) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione. (30) L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e dovrebbe quindi essere prevista la dispensa dal medesimo. (31) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va oltre a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (32) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti(7), sarebbe opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione transfrontaliera, compresi i flussi di energia elettrica tra Stati membri. Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità anche in caso di transito, sarebbe opportuno abrogare tale direttiva. (33) Tenuto conto della portata delle modifiche alla direttiva 96/92/CE sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione. (34) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Campo d'applicazione La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) "generazione": la produzione di energia elettrica; 2) "produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica; 3) "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura; 4) "gestore del sistema di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica; 5) "distribuzione": il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura; 6) "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica; 7) "clienti": i clienti grossisti e finali di energia elettrica; 8) "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita; 9) "clienti finali": i clienti che acquistano energia elettrica per uso proprio; 10) "clienti civili": i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali; 11) "clienti non civili": le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti; 12) "clienti idonei": i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva; 13) "interconnector": apparecchiatura per collegare le reti elettriche; 14) "sistema interconnesso": un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnector; 15) "linea diretta": linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei; 16) "priorità economica": la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici; 17) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione; 18) "utenti del sistema": le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione; 19) "fornitura": la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti; 20) "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente; 21) "impresa verticalmente integrata": un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(8), e in cui le società/i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione o distribuzione e almeno una delle funzioni di generazione o fornitura di energia elettrica; 22) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),(9) del trattato e relativa ai conti consolidati(10), e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci; 23) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica; 24) "procedura di gara di appalto": procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti; 25) "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti; 26) "piccolo sistema isolato": ogni sistema con un consumo inferiore a 3000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi; 27) "microsistema isolato": ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell'anno 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi; 28) "sicurezza": la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica; 29) "efficienza energetica/gestione della domanda": un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione; 30) "fonti energetiche rinnovabili": le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas); 31) "generazione distribuita": impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione; CAPITOLO II NORME GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE Articolo 3 Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori 1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. 2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema. 3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti. Le disposizioni di cui al primo comma vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l'apertura del mercato prevista dall'articolo 21. 4. Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria. 5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A. 6. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali: a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente; b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico. Per l'elettricità ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori della Comunità, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili. 7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure di efficienza energetica/gestione della domanda e strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione. 8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato. 9. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Articolo 4 Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, essi possono affidare questo compito alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni due anni entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione. Articolo 5 Norme tecniche Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza ed elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(11). CAPITOLO III GENERAZIONE Articolo 6 Procedura di autorizzazione per nuove capacità 1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione. 2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare: a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura; b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica; c) la protezione dell'ambiente; d) l'assetto del territorio e la scelta del sito; e) l'uso del suolo pubblico; f) l'efficienza energetica; g) la natura delle fonti primarie; h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria; i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti e/o gli impianti di generazione distribuita tengano conto della loro dimensione e impatto potenziale limitati. 4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso. Articolo 7 Indizione di gare per nuove capacità 1. Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. 2. Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a conseguire questi obiettivi. 3. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte. Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un'offerta. Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, ivi compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 6, paragrafo 2. 4. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tener conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare. 5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte. CAPITOLO IV GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE Articolo 8 Designazione dei gestori del sistema di trasmissione Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di sistema di trasmissione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di trasmissione. Gli Stati membri garantiscono che i gestori del sistema di trasmissione operino in conformità degli articoli da 9 a 12. Articolo 9 Compiti dei gestori del sistema di trasmissione Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a: a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica; b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema; c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso; d) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso; e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate; f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema. Articolo 10 Separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione 1. Il gestore del sistema di trasmissione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata. 2. Per garantire l'indipendenza del gestore del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti criteri minimi: a) le persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica; b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; c) il gestore del sistema di trasmissione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualunque strumento equivalente, del gestore del sistema di trasmissione e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; d) il gestore del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma degli adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Articolo 11 Dispacciamento e bilanciamento 1. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego degli interconnector con altri sistemi. 2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema. 3. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica. 4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15 % di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato. 5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto di standard minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema, compresa la capacità di interconnessione. 6. I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione. 7. Le regole di bilanciamento del sistema elettrico adottate dai gestori del sistema di trasmissione sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie, ivi comprese le regole adottate per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico. I termini e le condizioni, ivi comprese le regole e le tariffe, di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione sono stabiliti con una metodologia compatibile con l'articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi e sono pubblicati. Articolo 12 Riservatezza dei gestori del sistema di trasmissione Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività. Le informazioni divulgate sulle sue attività, che possono procurare vantaggi commerciali, sono rese disponibili in modo non discriminatorio. CAPITOLO V GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE Articolo 13 Designazione dei gestori del sistema di distribuzione Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi dagli Stati membri tenuto conto di considerazioni in materia di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 14 a 16. Articolo 14 Compiti dei gestori del sistema di distribuzione 1. Il gestore del sistema di distribuzione mantiene nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente. 2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate. 3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema. 4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica. 5. I gestori del sistema di distribuzione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate sui criteri di mercato, ogniqualvolta svolgono tale funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l'energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1o gennaio 2002. 6. Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate. 7. In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità. Articolo 15 Separazione dei gestori del sistema di distribuzione 1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata. 2. In aggiunta ai requisiti cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi: a) i responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica; b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è soggetta a pubblicazione. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati. Articolo 16 Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali. Articolo 17 Gestore di un sistema combinato Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione e che risponda ai requisiti di cui alle lettere da a ) a d). Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema combinato dall'impresa verticalmente integrata: a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema combinato non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione o fornitura di energia elettrica; b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema combinato siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; c) il gestore del sistema combinato dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione e distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; d) il gestore del sistema combinato predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate. Tale relazione è pubblicata. CAPITOLO VI SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ Articolo 18 Diritto di accesso alla contabilità 1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'articolo 19. 2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di queste informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni. Articolo 19 Separazione dalla contabilità 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3. 2. Le imprese elettriche, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),(12) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società(13). Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale. 3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Sino al 1o luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività. 4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3. CAPITOLO VII ORGANIZZAZIONE DELL'ACCESSO AL SISTEMA Articolo 20 Accesso dei terzi 1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore. 2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione. Articolo 21 Apertura del mercato e reciprocità 1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano: a) fino al 1o luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione di tali clienti idonei; b) a partire dal 1o luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili; c) dal 1o luglio 2007, tutti i clienti. 2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica: a) i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati; b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo. Articolo 22 Linee dirette 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che: a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei; b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici. 2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori. 3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 20. 4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 20 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 23. 5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione ad una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato. Articolo 23 Autorità di regolamentazione 1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare: a) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione di concerto con l'autorità o le autorità di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione; b) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali; c) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni; d) la pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate; e) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 19, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura; f) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, in particolare tenendo pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità; g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 9 e 14; h) il livello di trasparenza e concorrenza. Le autorità istituite a norma del presente articolo pubblicano una relazione annuale sul risultato delle loro attività di controllo di cui alle lettere da a) a h). 2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue: a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti; b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2, nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l'organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall'autorità di regolamentazione. Le tariffe, metodologie e modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all'atto dell'adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione. 4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio. 5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4, può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione. Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall'autorità di regolamentazione. 6. Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione relativa a metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 ovvero, allorché l'autorità di regolamentazione è tenuta a procedere a consultazioni, relativa alle metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo. 7. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 con efficacia e sollecitudine. 8. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82. Sino al 2010 le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno e conformemente alle norme in materia di concorrenza, una relazione su posizioni dominanti sul mercato, su comportamenti predatori e anticoncorrenziali. La relazione esamina inoltre l'evoluzione dei modelli di proprietà e qualsiasi misura concreta adottata a livello nazionale per garantire la presenza sul mercato di un'adeguata varietà di operatori, ovvero le misure pratiche adottate per rafforzare l'interconnessione e la concorrenza. A partire dal 2010 le autorità competenti presentano siffatta relazione con scadenza biennale. 9. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate appropriate misure nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale. 10. La risoluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso al sistema. 11. I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale. 12. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno e alla parità di condizioni cooperando tra loro e con la Commissione in modo trasparente. CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 24 Misure di salvaguardia In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà sorte improvvisamente. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le deve modificare o abolire nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune. Articolo 25 Controllo delle importazioni di energia elettrica Ogni tre mesi, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, in termini di flussi fisici, da paesi terzi durante i tre mesi precedenti. Articolo 26 Deroghe 1. Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, nonché del capitolo III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della capacità esistente, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente articolo si applica anche al Lussemburgo. 2. Uno Stato membro che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, incontra seri problemi di ordine tecnico nell'apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), può richiedere una deroga alla presente disposizione, che gli può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 18 mesi dopo la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso tale deroga termina alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c). Articolo 27 Procedura di revisione Qualora nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori del sistema di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione. Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata. Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici, purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci. Articolo 28 Relazioni 1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprende almeno i seguenti aspetti: a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell'energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali nonché i loro effetti in termini di distorsione del mercato; b) la misura in cui gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva sono riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'energia elettrica per i consumatori; c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone; d) sarà prestata particolare attenzione a misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori; e) l'attuazione della deroga prevista all'articolo 15, paragrafo 2 al fine di una possibile revisione della soglia; f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano energia elettrica, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, le conseguenze sociali e ambientali degli scambi commerciali di elettricità e accesso alle reti di tali paesi; g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva; h) il modo in cui gli Stati membri hanno tradotto in pratica i requisiti sull'etichettatura energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 6 e il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione in materia. Ove opportuno, tale relazione può contenere raccomandazioni, soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione e le modalità delle condizioni di etichettatura, compreso ad esempio il modo in cui si fa menzione di fonti di riferimento esistenti e del contenuto di tali fonti nonché, segnatamente, il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da varie fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite e le misure volte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato. 2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato. 3. Entro il 1o gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue: - l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio, - l'esistenza di un'efficace regolamentazione, - lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità, - in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico e di servizio universale, - in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori e anticoncorrenziali, - in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe, - l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato, - l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica. Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico. Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europea e al Consiglio proposte intese ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione anteriormente al 1o luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali. Articolo 29 Abrogazione La direttiva 90/547/CEE è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2004. La direttiva 96/92/CE è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato B. Articolo 30 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri possono posporre l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1 fino al 1o luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2. 3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 31 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 32 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente A. Tsochatzopoulos (1) GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 60 e GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 393. (2) GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 10. (3) Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 350), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (GU C 50 E del 4.3.2003, pag. 15) e decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. (5) Cfr. pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale. (6) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30. Direttive modificata da ultimo dalla direttiva 98/75/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 9). (8) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1). (9) Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g). (10) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). (11) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18). (12) Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g). (13) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). ALLEGATO A Misure sulla tutela dei consumatori Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1) e 93/13/CE del Consiglio(2), le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti: a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi: - l'identità e l'indirizzo del fornitore, - i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale, - i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti, - i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione, - la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso, - l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e - le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f). Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto; b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della trasporto della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica; c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e all'uso dei medesimi; d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli; e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore; f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione(3); g) nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, siano informati sui loro diritti in materia di servizio universale. (1) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. (2) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29. (3) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31. ALLEGATO B Tavola di concordanza >SPAZIO PER TABELLA> Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti Dichiarazione interistituzionale "Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano la necessità che gli Stati membri assicurino che adeguate risorse finanziarie per lo smantellamento degli impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che sono soggette ad audit negli Stati membri, siano effettivamente disponibili per lo scopo per il quale sono state previste e siano gestite in modo trasparente, evitando in tal modo gli ostacoli a un'equa concorrenza nel mercato energetico". Dichiarazione della Commissione "La Commissione rileva l'importanza di assicurare che i fondi costituiti per lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che si riferiscono agli obiettivi del trattato Euratom, siano gestiti in modo trasparente e utilizzati unicamente per detto scopo. In questo contesto essa intende, nell'ambito delle competenze che le sono attribuite dal trattato Euratom, pubblicare una relazione annuale sull'impiego dei fondi per lo smantellamento degli impianti e la gestione dei rifiuti. Essa presterà particolare attenzione alla piena applicazione delle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria".