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Document 32003D0114
2003/114/EC: Commission Decision of 19 February 2003 amending for the third time Decision 2002/308/EC establishing the lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 558)
2003/114/CE: Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 558]
2003/114/CE: Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 558]
GU L 46 del 20.2.2003, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. impl. da 32009D0177
2003/114/CE: Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 558]
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/2003 pag. 0029 - 0029
Decisione della Commissione del 19 febbraio 2003 che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2003) 558] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/114/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE(2), in particolare l'articolo 6, considerando quanto segue: (1) Al fine di ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), gli Stati membri presentano i documenti giustificativi pertinenti e le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste dalla direttiva 91/67/CEE. (2) La decisione 2002/308/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/1005/CE(4), stabilisce gli elenchi delle zone riconosciute e delle aziende di allevamento ittico riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne alcune malattie dei pesci. (3) La Germania ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad un'azienda della Baviera riguardo alla VHS e alla IHN, come pure le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste per tale status. (4) I documenti giustificativi sono stati esaminati dalla Commissione con l'assistenza di esperti degli Stati membri. (5) Dalla documentazione fornita dalla Germania per l'azienda in questione risulta che essa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Può pertanto ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e va inserita nell'elenco delle aziende riconosciute fissato nell'allegato II della decisione 2002/308/CE. (6) È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/308/CE. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella sezione 3.5 dell'allegato II della decisione 2002/308/CE è aggiunta la seguente azienda di allevamento ittico riconosciuta: ">SPAZIO PER TABELLA>" Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. (2) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12. (3) GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. (4) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 109.