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Document 32002R2150

    Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 332 del 9.12.2002, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/oj

    32002R2150

    Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 332 del 09/12/2002 pag. 0001 - 0036


    Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 25 novembre 2002

    relativo alle statistiche sui rifiuti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

    viste le proposte della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

    considerando quanto segue:

    (1) Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono richieste dalla Comunità per controllare l'applicazione della politica dei rifiuti. Ciò pone le basi per verificare se i principi relativi al massimo recupero e allo smaltimento sicuro vengano rispettati. È tuttavia necessario sviluppare strumenti statistici per valutare il rispetto del principio della prevenzione dei rifiuti e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di rifiuti con la descrizione dell'impiego delle risorse.

    (2) Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e per la loro gestione, al fine di ottenere risultati comparabili nelle statistiche degli stessi.

    (3) La politica comunitaria relativa ai rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e nella gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena di produzione, raccolta, recupero e smaltimento degli stessi.

    (4) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(4) costituisce l'ambito di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.

    (5) Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente alla disaggregazione specifica, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento.

    (6) Poiché lo scopo della misura proposta, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di definire termini per la descrizione dei rifiuti e la loro gestione in modo da assicurare la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire lo scopo della misura proposta in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (7) Gli Stati membri possono necessitare di un periodo transitorio per l'elaborazione delle loro statistiche sui rifiuti relative a tutte o ad alcune delle attività economiche A, B e da G a Q della NACE REV 1 istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee(5), per le quali i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti di rilievo.

    (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

    (9) Il Comitato del programma statistico è stato consultato dalla Commissione,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obiettivo

    1. Obiettivo del presente regolamento è fissare un ambito per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

    2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa.

    3. Le statistiche riguardano i seguenti settori:

    a) produzione dei rifiuti conformemente all'allegato I;

    b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all'allegato II;

    c) dopo gli studi pilota di cui all'articolo 5: importazione ed esportazione di rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(7), in conformità dell'allegato III.

    4. Nell'elaborazione delle statistiche, gli Stati membri e la Commissione osservano la nomenclatura statistica stabilita principalmente in base alle sostanze, che figura all'allegato III.

    5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, stabilisce una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III e l'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione(8).

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini e nell'ambito del presente regolamento s'intende per:

    a) "rifiuto", qualsiasi sostanza o oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(9);

    b) "frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata", i rifiuti domestici e simili raccolti selettivamente in frazioni omogenee dai servizi pubblici, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle imprese private che operano nel settore della raccolta organizzata dei rifiuti;

    c) "riciclaggio", l'operazione descritta nella definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(10);

    d) "recupero", ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte B della direttiva 75/442/CEE;

    e) "smaltimento" ciasuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte A, della direttiva 75/442/CEE;

    f) "struttura di recupero o smaltimento", una struttura che richiede un'autorizzazione o registrazione ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 della direttiva 75/442/CE;

    g) "rifiuto pericoloso", qualsiasi rifiuto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(11);

    h) "rifiuto non pericoloso" qualsiasi rifiuto non rientrante nella lettera g);

    i) "incenerimento", trattamento termico dei rifiuti effettuato in un impianto di incenerimento o in un impianto di coincenerimento, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, punto 4 e dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(12);

    j) "discarica", un'area di smaltimento dei rifiuti quale definita nell'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(13);

    k) "capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti", la capacità massima di incenerire rifiuti calcolata in tonnellate annue o in gigajoule;

    l) "capacità degli impianti di riciclaggio dei rifiuti", la capacità massima di riciclare rifiuti calcolata in tonnellate annue;

    m) "capacità delle discariche", la capacità residua (al termine dell'anno di riferimento dei dati) della discarica di smaltire rifiuti in futuro, calcolata in metri cubi;

    n) "capacità di altre strutture di smaltimento", la capacità delle singole strutture di smaltire rifiuti, calcolata in tonnellate annue.

    Articolo 3

    Raccolta dei dati

    1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:

    - indagini,

    - fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti,

    - procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o

    - una combinazione di questi metodi.

    Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.

    2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese, le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, salvo qualora contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti.

    3. Gli Stati membri producono i risultati statistici conformemente alla disaggregazione di cui agli allegati I e II.

    4. L'esclusione di cui al paragrafo 2 deve essere compatibile con la copertura e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione 7, punto 1, degli allegati I e II.

    5. Gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, in formato appropriato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II.

    6. Il trattamento dei dati riservati e la loro trasmissione ai sensi del paragrafo 5 sono effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la riservatezza delle statistiche.

    Articolo 4

    Periodo transitorio

    1. Durante un periodo transitorio la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, concedere deroghe alle disposizioni contenute nella sezione 5 degli allegati I e II. Tale periodo transitorio non può superare:

    a) i due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per quanto attiene alla produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voce 16 (Attività di servizi) e all'allegato II, sezione 8, punto 2;

    b) i tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per la produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura) e 2 (Pesca).

    2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere concesse a singoli Stati membri soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento.

    3. La Commissione elabora un programma concernente studi pilota sui rifiuti derivanti dalle attività economiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la cui esecuzione è affidata agli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.

    La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi, essa adotta le necessarie misure di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

    Articolo 5

    Importazione ed esportazione di rifiuti

    1. La Commissione elabora un programma di studi pilota sull'importazione e l'esportazione di rifiuti che devono essere eseguiti dagli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.

    2. Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con il contenuto degli allegati I e II, in particolare con gli aspetti riguardanti il campo di applicazione e la copertura dei rifiuti, le categorie di rifiuti ai fini della loro classificazione, gli anni di riferimento e la periodicità, tenendo conto degli obblighi in materia di compilazione delle relazioni a norma del regolamento (CEE) n. 259/93.

    3. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare.

    4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

    5. Gli studi pilota sono eseguiti al più tardi entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 6

    Misure di attuazione

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Tali misure includono:

    a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;

    b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;

    c) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri; tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;

    d) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II;

    e) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

    f) la compilazione dell'elenco in base al quale vengono concessi periodi transitori e deroghe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4;

    g) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1.

    Articolo 7

    Comitato

    1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(14).

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE, il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico.

    Articolo 8

    Relazione

    1. La Commissione, entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e poi con periodicità triennale, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese.

    2. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono.

    3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui agli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 1. Se necessario, essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2002.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    P. Cox

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. Bendtsen

    (1) GU C 87 del 29.3.1999, pag. 22; GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 202, e proposta modificata del 10 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU C 329 del 17.11.1999, pag. 17.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 32), posizione comune del Consiglio del 15 aprile 2002 (GU C 145 E del 18.6.2002, pag. 85) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 novembre 2002.

    (4) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

    (5) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

    (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (7) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

    (8) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

    (9) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135, del 6.6.1996, pag. 32).

    (10) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

    (11) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

    (12) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

    (13) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

    (14) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    ALLEGATO I

    PRODUZIONE DI RIFIUTI

    SEZIONE 1

    Campo di applicazione

    Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da A a Q della NACE REV 1. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche.

    Il presente allegato riguarda anche:

    a) i rifiuti prodotti dalle famiglie;

    b) i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.

    SEZIONE 2

    Categorie di rifiuti

    1. Sono elaborate statistiche per le seguenti categorie di rifiuti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER, versione 2). La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    SEZIONE 3

    Caratteristiche

    1. Caratteristiche delle categorie di rifiuti:

    per ciascuna delle categorie elencate nella sezione 2, punto 1, sarà riportato il quantitativo di rifiuti prodotti.

    2. Caratteristiche regionali:

    popolazione o abitazioni servite da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili (livello NUTS 2).

    SEZIONE 4

    Unità di misura

    1. L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie "fanghi" si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.

    2. Per le caratteristiche regionali, l'unità di misura dovrebbe essere la percentuale della popolazione o delle abitazioni.

    SEZIONE 5

    Primo anno di riferimento e periodicità

    1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

    2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento.

    SEZIONE 6

    Trasmissione dei risultati ad Eurostat

    I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

    SEZIONE 7

    Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

    1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2. Gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. Essi forniranno una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8.

    3. La Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

    SEZIONE 8

    Produzione dei risultati

    1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1, devono essere elaborati per:

    1.1. le sezioni, le divisioni, i gruppi e le classi seguenti della NACE REV. 1:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    1.2. famiglie

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità(1) conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

    Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE REV 1.

    (1) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

    ALLEGATO II

    RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

    SEZIONE 1

    Campo di applicazione

    1. Le statistiche devono essere elaborate per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE REV 1, di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1.

    2. Gli impianti le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti non sono contemplati dal presente allegato.

    SEZIONE 2

    Categorie di rifiuti

    L'elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE 3

    Caratteristiche

    Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche relative alle operazioni di recupero e smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, figurano nella tabella che segue.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE 4

    Unità di misura

    L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie "fanghi" si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.

    SEZIONE 5

    Primo anno di riferimento e periodicità

    1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

    2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento per gli impianti di cui alla sezione 8, punto 2.

    SEZIONE 6

    Trasmissione dei risultati ad Eurostat

    I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

    SEZIONE 7

    Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

    1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti.

    3. La Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

    SEZIONE 8

    Produzione dei risultati

    1. I risultati devono essere elaborati per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, conformemente alle caratteristiche di cui alla sezione 3.

    2. Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento; i codici si riferiscono a quelli degli allegati della direttiva 75/442/CEE:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. La Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota avranno lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 75/442/CEE. La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    4. Le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica, così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

    Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE REV 1.

    ALLEGATO III

    NOMENCLATURA STATISTICA DEI RIFIUTI

    di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e all'allegato II, sezione 2

    Stat.- CER REV 2 (nomenclatura statistica dei rifiuti stabilita principalmente in base alle sostanze)

    01 Rifiuti chimici dei composti

    01.1 Solventi usati

    01.11 Solventi spesi alogenati

    1 Pericolosi

    miscele acquose contenenti solventi alogenati

    clorofluorocarburi

    bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

    solventi alogenati e miscele di solventi

    solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

    altri solventi alogenati

    altri solventi alogenati e miscele di solventi

    fanghi contenenti solventi alogenati

    fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

    01.12 Solventi spesi non alogenati

    0 Non pericolosi

    rifiuti da separazione con solventi

    1 Pericolosi

    miscele acquose non contenenti solventi alogenati

    altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

    altri solventi e miscele di solventi

    fanghi contenenti altri solventi

    fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

    fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati

    miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati

    solventi

    solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati

    01.2 Rifiuti acidi, alcalini o salini

    01.21 Rifiuti acidi

    0 Non pericolosi

    rifiuti non contenenti cromo e cianuri

    acidi

    1 Pericolosi

    soluzioni acide di decapaggio

    acidi non specificati altrimenti

    soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

    rifiuti contenenti cromo da non cianuri

    elettroliti da pile e accumulatori

    soluzioni di fissaggio

    acido cloridrico

    acido nitroso e nitrico

    acido fosforoso e fosforico

    acido solforico

    acido solforoso e solforico

    rifiuti non specificati altrimenti

    01.22 Rifiuti alcalini

    0 Non pericolosi

    rifiuti alcalini

    1 Pericolosi

    alcali non specificati altrimenti

    ammoniaca

    idrossido di calcio

    soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo

    soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti

    fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli

    soda (idrossido di sodio)

    soluzioni di sviluppo a base solvente

    rifiuti contenenti cianuri

    rifiuti non specificati altrimenti

    soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

    soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

    01.23 Soluzioni saline

    0 Non pericolosi

    soluzioni saline contenenti solfati, solfiti o solfuri

    soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri e altri alogenuri

    soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati

    soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati

    1 Pericolosi

    rifiuti della raffinazione elettrolitica

    01.24 Altri rifiuti salini

    0 Non pericolosi

    fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite

    carbonati

    fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri

    ossidi metallici

    fosfati e sali solidi collegati

    sali e soluzioni contenenti composti organici

    rifiuti da processi idrometallurgici del rame

    sali solidi contenenti ammonio

    sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati

    sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)

    sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri

    rifiuti contenenti zolfo

    rifiuti della produzione di potassa e salgemma

    rifiuti non specificati altrimenti

    1 Pericolosi

    sali metallici

    altri rifiuti

    fanghi di fosfatazione

    scorie saline di seconda fusione

    sali e soluzioni contenenti cianuri

    rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)

    rifiuti dal trattamento di scorie saline e scorie nere

    rifiuti contenenti arsenico

    rifiuti contenenti mercurio

    rifiuti contenenti altri metalli pesanti

    01.3 Oli usati

    01.31 Oli da motore usati

    1 Pericolosi

    oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati

    oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati

    altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi

    01.32 Altri oli usati

    0 Non pericolosi

    fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

    fanghi da processi di dissalazione

    fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione

    fanghi da rettifica, affilatura e lappatura

    fanghi da lucidatura

    rifiuti non specificati altrimenti

    1 Pericolosi

    fanghi acidi da processi di alchilazione

    oli per freni

    emulsioni contenenti composti organici clorurati

    oli per circuiti idraulici a formulazione minerale

    oli per circuiti idraulici contenenti PCB o PCT

    oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB o PCT

    fanghi di lavorazione

    oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

    emulsioni non contenenti composti organici clorurati

    oli (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati

    oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati

    rifiuti oleosi non specificati altrimenti

    altri oli (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati

    altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati

    altri oli per circuiti idraulici

    grassi e cere esauriti

    oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica

    oli sintetici per macchinari

    morchie e fondi di serbatoi

    emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni

    emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni

    oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)

    oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)

    01.4 Catalizzatori chimici esauriti

    01.41 Catalizzatori chimici esauriti

    0 Non pericolosi

    altri catalizzatori esauriti

    catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

    catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli NOx

    catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione

    02 Rifiuti di preparazioni chimiche

    02.1 Rifiuti chimici (senza specifiche)

    02.11 Rifiuti di prodotti agrochimici

    1 Pericolosi

    rifiuti agrochimici

    pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica

    pesticidi

    02.12 Medicine non utilizzate

    0 Non pericolosi

    sostanze chimiche e medicinali di scarto

    medicinali

    02.13 Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi

    0 Non pericolosi

    soluzioni acquose contenenti inchiostro

    soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti

    fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa

    fanghi acquosi contenenti inchiostro

    fanghi di pitture o vernici a base acquosa

    sospensioni acquose contenenti pitture o vernici

    inchiostro essiccato

    tinture e pigmenti

    adesivi e sigillanti induriti

    pitture e vernici indurite

    pitture in polvere

    polveri di scarto di rivestimenti

    rifiuti di scrostatura e sverniciatura

    inchiostri di scarto a base acquosa

    pitture e vernici di scarto a base acquosa

    toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)

    adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa

    rifiuti non specificati altrimenti

    1 Pericolosi

    fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati

    fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati

    fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati

    fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati

    vernici, inchiostri, adesivi e resine

    fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati

    fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati

    adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati

    adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati

    inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati

    inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati

    pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati

    pitture e vernici di scarto non contenenti solventi organici alogenati

    02.14 Altri rifiuti di preparazioni chimiche

    0 Non pericolosi

    aerosol

    fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro

    fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca

    detergenti

    gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)

    carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento

    rifiuti da trattamenti chimici

    rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti

    rifiuti dall'impiego di conservanti

    rifiuti della produzione di silicio e di derivati del silicio

    rifiuti non specificati altrimenti

    1 Pericolosi

    prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

    prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

    prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici

    prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

    fanghi contenenti mercurio

    sostanze chimiche di scarto

    prodotti fotochimici

    02.2 Esplosivi non utilizzati

    02.21 Esplosivi di scarto e prodotti pirotecnici

    1 Pericolosi

    fuochi artificiali di scarto

    altri rifiuti esplosivi di scarto

    02.22 Munizioni di scarto

    1 Pericolosi

    munizioni di scarto

    02.3 Rifiuti chimici misti

    02.31 Rifiuti chimici misti in piccole quantità

    0 Non pericolosi

    altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, ad es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti

    altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, ad es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti

    02.32 Rifiuti chimici misti da trattamento

    0 Non pericolosi

    miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale

    02.33 Imballaggi inquinati da sostanze pericolose

    03 Altri rifiuti chimici

    03.1 Depositi e residui chimici

    03.11 Catrami e rifiuti carbonacei

    0 Non pericolosi

    asfalto

    rifiuti non specificati altrimenti

    nerofumo di gas

    frammenti di anodi

    rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

    1 Pericolosi

    catrami acidi

    altri catrami

    catrami ed altri rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi

    03.12 Fanghi di emulsioni oli/acqua

    1 Pericolosi

    oli di cala da navigazione interna

    oli di cala derivanti dalle fognature dei moli

    fanghi o emulsioni da dissalatori

    fanghi da collettori

    fanghi di separazione olio/acqua

    solidi di separazione olio/acqua

    altre emulsioni

    rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici

    rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici

    rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici

    03.13 Scorie di reazioni chimiche

    0 Non pericolosi

    fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)

    liquido di concia contenente cromo

    liquido di concia non contenente cromo

    rifiuti non specificati altrimenti

    1 Pericolosi

    soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

    fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

    fase solida non vetrificata

    altri fondi di distillazione e residui di reazione

    03.14 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti

    0 Non pericolosi

    fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque

    carbone attivo esaurito

    resine di scambio ionico sature od esauste

    soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

    1 Pericolosi

    carbone attivo dalla produzione di cloro

    residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi

    residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

    altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

    resine di scambio ionico sature od esauste

    soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

    carbone attivo esaurito

    filtri di argilla esauriti

    03.2 Fanghi derivanti da acque reflue industriali

    03.21 Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue

    0 Non pericolosi

    fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali

    fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili

    fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

    percolato di discariche

    fanghi contenenti cromo

    fanghi non contenenti cromo

    fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

    fanghi non specificati altrimenti

    rifiuti non specificati altrimenti

    03.22 Fanghi che contengono idrocarburi

    0 Non pericolosi

    rifiuti non specificati altrimenti

    1 Pericolosi

    rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio

    soluzioni acquose di lavaggio

    rifiuti di sgrassatura a vapore

    rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli

    rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli

    rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli

    grassi ed oli da separatori olio/acqua

    04 Rifiuti radioattivi

    04.1 Scorie nucleari

    04.11 Scorie nucleari

    04.2 Fonti ionizzanti esaurite

    04.21 Fonti ionizzanti esaurite

    04.3 Apparecchiature e prodotti contaminati dalla radioattività

    04.31 Apparecchiature e prodotti contaminati dalla radioattività

    04.4 Terreni contaminati dalla radioattività

    04.41 Terreni contaminati dalla radioattività

    05 Rifiuti della sanità e biologici

    05.1 Rifiuti infettivi della sanità

    05.11 Rifiuti umani infettivi della sanità

    0 Non pericolosi

    parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue

    1 Pericolosi

    altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

    05.12 Rifiuti animali infettivi della sanità

    0 Non pericolosi

    oggetti da taglio (bisturi, rasoi)

    05.2 Rifiuti non infettivi della sanità

    05.21 rifiuti umani non infettivi della sanità

    05.22 rifiuti animali non infettivi della sanità

    05.3 Rifiuti dell'ingegneria genetica

    05.31 Rifiuti dell'ingegneria genetica

    1 Pericolosi

    altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

    06 Rifiuti metallici

    06.1 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso

    06.11 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso

    0 Non pericolosi

    stampi inutilizzabili

    limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi

    altre particelle di metalli ferrosi

    ferro e acciaio

    materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti

    06.2 Rifiuti e frammenti di metallo non ferroso

    06.21 Rifiuti di metalli preziosi

    1 Pericolosi

    rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici

    06.22 Rifiuti di imballaggio di alluminio

    06.23 Altri rifiuti di alluminio

    0 Non pericolosi

    alluminio

    06.24 Rifiuti di rame

    0 Non pericolosi

    rame, bronzo, ottone

    cavi

    06.25 Rifiuti di piombo

    0 Non pericolosi

    piombo

    06.26 Altri rifiuti di metallo

    0 Non pericolosi

    limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

    altre particelle di metalli non ferrosi

    zinco

    stagno

    06.3 Rifiuti metallici misti

    06.31 Imballaggi di metalli misti

    0 Non pericolosi

    imballaggi in metallo

    metallo (piccole dimensioni, ad es. lattine)

    altri tipi di metallo

    06.32 Altri rifiuti di metalli misti

    0 Non pericolosi

    rifiuti non specificati altrimenti

    metalli misti

    07 Rifiuti non metallici

    07.1 Rifiuti in vetro

    07.11 Imballaggi di vetro

    0 Non pericolosi

    vetro

    07.12 Altri rifiuti di vetro

    0 Non pericolosi

    vetro di scarto

    vetro

    07.2 Rifiuti di carta e cartone

    07.21 Rifiuti di imballaggi di carta e cartone

    0 Non pericolosi

    carta e cartone

    07.22 Rifiuti di imballaggi compositi di cartone

    07.23 Altri rifiuti di carta e cartone

    0 Non pericolosi

    fibra e fanghi di carta

    rifiuti non specificati altrimenti

    carta e cartone

    07.3 Rifiuti di gomma

    07.31 Pneumatici usati

    0 Non pericolosi

    pneumatici usati

    07.32 Altri rifiuti di gomma

    07.4 Rifiuti in plastica

    07.41 Residui di imballaggi in plastica

    0 Non pericolosi

    imballaggi in plastica

    07.42 Altri rifiuti in plastica

    0 Non pericolosi

    rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)

    particelle di plastica

    rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica

    imballaggi in plastica

    plastica (piccole dimensioni)

    altri tipi di plastica

    07.5 Rifiuti in legno

    07.51 Imballaggi in legno

    0 Non pericolosi

    imballaggi in legno

    07.52 Segatura e trucioli

    0 Non pericolosi

    segatura

    scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato

    07.53 Altri rifiuti in legno

    0 Non pericolosi

    scarti di corteccia e sughero

    corteccia

    legno

    07.6 Rifiuti tessili

    07.61 Capi di abbigliamento usati

    07.62 Rifiuti tessili vari

    0 Non pericolosi

    assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

    abiti

    rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

    prodotti tessili

    rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

    rifiuti da fibre tessili lavorate miste

    rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale

    rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche

    rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale

    rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura

    rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale

    rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche

    rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale

    1 Pericolosi

    rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

    07.63 Rifiuti di cuoio

    0 Non pericolosi

    cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo

    cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura

    rifiuti non specificati altrimenti

    08 Apparecchiature scartate

    08.1 Veicoli fuori uso

    08.11 Veicoli privati inutilizzabili

    0 Non pericolosi

    veicoli fuori uso

    08.12 Altri veicoli inutilizzabili

    0 Non pericolosi

    veicoli inutilizzabili

    08.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

    08.21 Apparecchi domestici fuori uso di grandi dimensioni

    08.22 Apparecchi domestici fuori uso di piccole dimensioni

    08.23 Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

    0 Non pericolosi

    macchine fotografiche usa e getta con batterie

    macchine fotografiche usa e getta senza batterie

    altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)

    apparecchiature elettroniche (ad es. circuiti stampati)

    08.3 Apparecchiature domestiche ingombranti

    08.31 Apparecchiature domestiche ingombranti

    08.4 Componenti scartate di macchine e di apparecchiature

    08.41 Batterie ed accumulatori

    0 Non pericolosi

    pile alcaline

    altre pile ed accumulatori

    batterie e pile

    1 Pericolosi

    trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT

    accumulatori al piombo

    accumulatori al nichel-cadmio

    pile a secco al mercurio

    08.42 Apparecchiature catalitiche consumate

    0 Non pericolosi

    catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli

    altri catalizzatori sostituiti in veicoli

    08.43 Altre componenti scartate di macchine e di apparecchiature

    0 Non pericolosi

    rifiuti non specificati altrimenti

    apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

    altre apparecchiature fuori uso

    apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

    1 Pericolosi

    tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

    09 Cascami animali e residui vegetali

    09.1 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari

    09.11 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale

    0 Non pericolosi

    scarti animali

    fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

    camiccio e frammenti di calce

    rifiuti di calcinazione

    materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

    09.12 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine vegetale

    0 Non pericolosi

    fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

    scarti vegetali

    fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

    scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

    rifiuti non specificati altrimenti

    rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

    fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

    09.13 Rifiuti misti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari

    0 Non pericolosi

    scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

    oli e grassi

    rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

    rifiuti non specificati altrimenti

    09.2 Rifiuti verdi

    09.21 Rifiuti verdi

    0 Non pericolosi

    rifiuti derivanti dalla silvicoltura

    rifiuti compostabili

    09.3 Feci animali, urine e letame

    09.31 Letame e fanghiglia

    0 Non pericolosi

    feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

    10 Rifiuti ordinari misti

    10.1 Rifiuti domestici e simili

    10.11 Rifiuti domestici

    0 Non pericolosi

    rifiuti urbani misti

    10.12 Rifiuti della pulizia delle strade

    0 Non pericolosi

    rifiuti di mercati

    residui di pulizia delle strade

    10.2 Materiali misti e indifferenziati

    10.21 Imballaggi compositi

    0 Non pericolosi

    imballaggi compositi

    10.22 Altri materiali misti e indifferenziati

    0 Non pericolosi

    rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati

    imballaggi compositi

    prodotti fuori specifica inorganici

    prodotti fuori specifica organici

    altri rifiuti organici contenenti metalli non specificati altrimenti

    carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento

    rifiuti solidi della pulizia di stive di navi

    polvere per sabbiatura esausta

    rifiuti non specificati altrimenti

    rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

    rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (ad es. fasciature, fasciature in gesso, biancheria, abbigliamenti monouso, pannolini)

    rifiuti di saldatura

    10.3 Residui di cernita

    10.31 Rifiuti di demolizione dei veicoli

    0 Non pericolosi

    parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli

    10.32 Altri residui di cernita

    0 Non pericolosi

    scarti del riciclaggio della carta e del cartone

    rifiuti della demolizione dei veicoli

    frazione non composta di rifiuti urbani e simili

    frazione non composta di rifiuti animali e vegetali

    compost fuori specifica

    rifiuti non specificati altrimenti

    mondiglia

    11 Fanghi comuni

    11.1 Fanghi da trattamento di acque residue

    11.11 Fanghi da trattamento di acque di fognature pubbliche

    0 Non pericolosi

    fanghi di trattamento delle acque reflue urbane

    11.12 Fanghi biodegradabili da trattamento di acque residue

    0 Non pericolosi

    fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

    rifiuti da torri di raffreddamento

    rifiuti non specificati altrimenti

    fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali

    rifiuti non specificati altrimenti

    11.2 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

    11.21 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

    0 Non pericolosi

    fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie

    fanghi di impianti di chiarificazione delle acque

    rifiuti non specificati altrimenti

    11.3 Residui di dragaggio non inquinati

    11.31 Residui di dragaggio non inquinati

    0 Non pericolosi

    terra di dragaggio

    11.4 Materiali da pozzi neri

    11.41 Materiali da pozzi neri

    0 Non pericolosi

    fanghi di serbatoi settici

    12 Rifiuti minerali

    12.1 Rifiuti della costruzione e della demolizione

    12.11 Rifiuti di cemento, mattoni e gesso

    0 Non pericolosi

    rifiuti non specificati altrimenti

    rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento

    cemento

    mattoni

    materiali da costruzione a base di gesso

    12.12 Rifiuti di materiale per la bitumatura delle strade contenente idrocarburi

    0 Non pericolosi

    asfalto contenente catrame

    asfalto (non contenente catrame)

    catrame e prodotti catramosi

    1 Pericolosi

    materiali isolanti contenenti amianto

    12.13 Rifiuti misti della costruzione

    0 Non pericolosi

    altri materiali isolanti

    rifiuti misti di costruzioni e demolizioni

    12.2 Rifiuti di amianto

    12.21 Rifiuti di amianto

    0 Non pericolosi

    rifiuti della fabbricazione di amianto cemento

    apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre

    rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

    materiali da costruzione a base di amianto

    1 Pericolosi

    rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici

    12.3 Rifiuti di minerali naturali

    12.31 Rifiuti di minerali naturali

    0 Non pericolosi

    fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

    polveri e rifiuti polverosi

    fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

    altri rifiuti non compostabili

    fanghi rossi dalla produzione di allumina

    terra e rocce

    terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

    rifiuti solidi di filtrazioni primarie e screenings

    colle

    rifiuti di estrazione di minerali metalliferi

    rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi

    rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra

    rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi

    rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi

    rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali

    ghiaia e rocce triturate di scarto

    miscela di preparazione scartata prima del processo termico

    sabbia e argilla di scarto

    rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)

    rifiuti non specificati altrimenti

    12.4 Residui di combustione

    12.41 Residui della depurazione dei fumi

    0 Non pericolosi

    fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

    rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

    polveri dai gas effluenti da camino

    altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

    altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

    fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

    rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

    1 Pericolosi

    acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue

    polveri dai gas effluenti da camino

    ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi

    fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

    rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

    12.42 Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione

    0 Non pericolosi

    fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia

    ceneri pesanti

    ceneri pesanti e scorie

    incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

    polveri di fornace

    scorie di fusione

    altre polveri e particolato

    altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)

    altri fanghi

    ceneri leggere e torba

    scorie contenenti fosforo

    rifiuti di pirolisi

    scorie (prima e seconda fusione)

    rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

    scorie non trasformate

    rifiuti della trasformazione delle scorie

    rifiuti non specificati altrimenti

    1 Pericolosi

    scorie nere di seconda fusione

    polveri di caldaia

    arsenato di calcio

    incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

    ceneri leggere

    ceneri leggere di olio

    altre polveri e particolato

    scorie bianche e incrostazioni di prima fusione

    scorie

    scorie (prima e seconda fusione)

    12.5 Resti di minerali diversi

    12.51 Resti di minerali artificiali

    0 Non pericolosi

    polvere di allumina

    sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

    gesso dalla produzione biossido di titanio

    carbonato di calcio fuori specifica

    altre polveri e particolato

    fosfogesso

    mattonelle e ceramica

    rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare

    materiali di scarto a base di vetro

    rifiuti della distillazione di bevande alcoliche

    rifiuti non specificati altrimenti

    12.52 Resti di materiali refrattari

    0 Non pericolosi

    forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate

    forme contenenti leganti organici utilizzate

    polveri di fornace

    rivestimenti e refrattari inutilizzabili

    suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi

    rifiuti non specificati altrimenti

    1 Pericolosi

    rivestimenti di carbone usati

    carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi

    12.6 Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati

    12.61 Terra e detriti inquinati

    1 Pericolosi

    perdite di olio

    12.62 Residui di dragaggio inquinati

    13 Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati

    13.1 Rifiuti solidificati o stabilizzati

    13.11 Rifiuti solidificati o stabilizzati

    0 Non pericolosi

    rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici

    rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici

    rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici

    13.2 Rifiuti vetrificati

    13.21 Rifiuti vetrificati

    0 Non pericolosi

    rifiuti vetrificati

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