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Document 32002R2150
Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 332 del 9.12.2002, p. 1–36
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2010
Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 09/12/2002 pag. 0001 - 0036
Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, viste le proposte della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono richieste dalla Comunità per controllare l'applicazione della politica dei rifiuti. Ciò pone le basi per verificare se i principi relativi al massimo recupero e allo smaltimento sicuro vengano rispettati. È tuttavia necessario sviluppare strumenti statistici per valutare il rispetto del principio della prevenzione dei rifiuti e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di rifiuti con la descrizione dell'impiego delle risorse. (2) Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e per la loro gestione, al fine di ottenere risultati comparabili nelle statistiche degli stessi. (3) La politica comunitaria relativa ai rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e nella gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena di produzione, raccolta, recupero e smaltimento degli stessi. (4) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(4) costituisce l'ambito di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. (5) Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente alla disaggregazione specifica, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento. (6) Poiché lo scopo della misura proposta, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di definire termini per la descrizione dei rifiuti e la loro gestione in modo da assicurare la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire lo scopo della misura proposta in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (7) Gli Stati membri possono necessitare di un periodo transitorio per l'elaborazione delle loro statistiche sui rifiuti relative a tutte o ad alcune delle attività economiche A, B e da G a Q della NACE REV 1 istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee(5), per le quali i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti di rilievo. (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6). (9) Il Comitato del programma statistico è stato consultato dalla Commissione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo 1. Obiettivo del presente regolamento è fissare un ambito per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa. 3. Le statistiche riguardano i seguenti settori: a) produzione dei rifiuti conformemente all'allegato I; b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all'allegato II; c) dopo gli studi pilota di cui all'articolo 5: importazione ed esportazione di rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(7), in conformità dell'allegato III. 4. Nell'elaborazione delle statistiche, gli Stati membri e la Commissione osservano la nomenclatura statistica stabilita principalmente in base alle sostanze, che figura all'allegato III. 5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, stabilisce una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III e l'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione(8). Articolo 2 Definizioni Ai fini e nell'ambito del presente regolamento s'intende per: a) "rifiuto", qualsiasi sostanza o oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(9); b) "frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata", i rifiuti domestici e simili raccolti selettivamente in frazioni omogenee dai servizi pubblici, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle imprese private che operano nel settore della raccolta organizzata dei rifiuti; c) "riciclaggio", l'operazione descritta nella definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(10); d) "recupero", ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte B della direttiva 75/442/CEE; e) "smaltimento" ciasuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte A, della direttiva 75/442/CEE; f) "struttura di recupero o smaltimento", una struttura che richiede un'autorizzazione o registrazione ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 della direttiva 75/442/CE; g) "rifiuto pericoloso", qualsiasi rifiuto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(11); h) "rifiuto non pericoloso" qualsiasi rifiuto non rientrante nella lettera g); i) "incenerimento", trattamento termico dei rifiuti effettuato in un impianto di incenerimento o in un impianto di coincenerimento, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, punto 4 e dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(12); j) "discarica", un'area di smaltimento dei rifiuti quale definita nell'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(13); k) "capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti", la capacità massima di incenerire rifiuti calcolata in tonnellate annue o in gigajoule; l) "capacità degli impianti di riciclaggio dei rifiuti", la capacità massima di riciclare rifiuti calcolata in tonnellate annue; m) "capacità delle discariche", la capacità residua (al termine dell'anno di riferimento dei dati) della discarica di smaltire rifiuti in futuro, calcolata in metri cubi; n) "capacità di altre strutture di smaltimento", la capacità delle singole strutture di smaltire rifiuti, calcolata in tonnellate annue. Articolo 3 Raccolta dei dati 1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi: - indagini, - fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, - procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o - una combinazione di questi metodi. Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi. 2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese, le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, salvo qualora contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti. 3. Gli Stati membri producono i risultati statistici conformemente alla disaggregazione di cui agli allegati I e II. 4. L'esclusione di cui al paragrafo 2 deve essere compatibile con la copertura e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione 7, punto 1, degli allegati I e II. 5. Gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, in formato appropriato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II. 6. Il trattamento dei dati riservati e la loro trasmissione ai sensi del paragrafo 5 sono effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la riservatezza delle statistiche. Articolo 4 Periodo transitorio 1. Durante un periodo transitorio la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, concedere deroghe alle disposizioni contenute nella sezione 5 degli allegati I e II. Tale periodo transitorio non può superare: a) i due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per quanto attiene alla produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voce 16 (Attività di servizi) e all'allegato II, sezione 8, punto 2; b) i tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per la produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura) e 2 (Pesca). 2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere concesse a singoli Stati membri soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento. 3. La Commissione elabora un programma concernente studi pilota sui rifiuti derivanti dalle attività economiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la cui esecuzione è affidata agli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi, essa adotta le necessarie misure di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Articolo 5 Importazione ed esportazione di rifiuti 1. La Commissione elabora un programma di studi pilota sull'importazione e l'esportazione di rifiuti che devono essere eseguiti dagli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. 2. Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con il contenuto degli allegati I e II, in particolare con gli aspetti riguardanti il campo di applicazione e la copertura dei rifiuti, le categorie di rifiuti ai fini della loro classificazione, gli anni di riferimento e la periodicità, tenendo conto degli obblighi in materia di compilazione delle relazioni a norma del regolamento (CEE) n. 259/93. 3. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. 4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 5. Gli studi pilota sono eseguiti al più tardi entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 6 Misure di attuazione Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Tali misure includono: a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati; b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III; c) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri; tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1; d) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II; e) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) la compilazione dell'elenco in base al quale vengono concessi periodi transitori e deroghe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4; g) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1. Articolo 7 Comitato 1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(14). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE, il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico. Articolo 8 Relazione 1. La Commissione, entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e poi con periodicità triennale, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese. 2. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono. 3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui agli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 1. Se necessario, essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Articolo 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2002. Per il Parlamento europeo Il presidente P. Cox Per il Consiglio Il presidente B. Bendtsen (1) GU C 87 del 29.3.1999, pag. 22; GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 202, e proposta modificata del 10 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (2) GU C 329 del 17.11.1999, pag. 17. (3) Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 32), posizione comune del Consiglio del 15 aprile 2002 (GU C 145 E del 18.6.2002, pag. 85) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 novembre 2002. (4) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. (5) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3). (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (7) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1). (8) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18). (9) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135, del 6.6.1996, pag. 32). (10) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. (11) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28). (12) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91. (13) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. (14) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. ALLEGATO I PRODUZIONE DI RIFIUTI SEZIONE 1 Campo di applicazione Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da A a Q della NACE REV 1. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche. Il presente allegato riguarda anche: a) i rifiuti prodotti dalle famiglie; b) i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento. SEZIONE 2 Categorie di rifiuti 1. Sono elaborate statistiche per le seguenti categorie di rifiuti: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER, versione 2). La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. SEZIONE 3 Caratteristiche 1. Caratteristiche delle categorie di rifiuti: per ciascuna delle categorie elencate nella sezione 2, punto 1, sarà riportato il quantitativo di rifiuti prodotti. 2. Caratteristiche regionali: popolazione o abitazioni servite da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili (livello NUTS 2). SEZIONE 4 Unità di misura 1. L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie "fanghi" si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca. 2. Per le caratteristiche regionali, l'unità di misura dovrebbe essere la percentuale della popolazione o delle abitazioni. SEZIONE 5 Primo anno di riferimento e periodicità 1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento. SEZIONE 6 Trasmissione dei risultati ad Eurostat I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. SEZIONE 7 Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche 1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. Gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. Essi forniranno una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8. 3. La Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento. SEZIONE 8 Produzione dei risultati 1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1, devono essere elaborati per: 1.1. le sezioni, le divisioni, i gruppi e le classi seguenti della NACE REV. 1: >SPAZIO PER TABELLA> 1.2. famiglie >SPAZIO PER TABELLA> 2. Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità(1) conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro. Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE REV 1. (1) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994. ALLEGATO II RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SEZIONE 1 Campo di applicazione 1. Le statistiche devono essere elaborate per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE REV 1, di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1. 2. Gli impianti le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti non sono contemplati dal presente allegato. SEZIONE 2 Categorie di rifiuti L'elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> SEZIONE 3 Caratteristiche Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche relative alle operazioni di recupero e smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, figurano nella tabella che segue. >SPAZIO PER TABELLA> SEZIONE 4 Unità di misura L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie "fanghi" si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca. SEZIONE 5 Primo anno di riferimento e periodicità 1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento per gli impianti di cui alla sezione 8, punto 2. SEZIONE 6 Trasmissione dei risultati ad Eurostat I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. SEZIONE 7 Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche 1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. 3. La Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento. SEZIONE 8 Produzione dei risultati 1. I risultati devono essere elaborati per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, conformemente alle caratteristiche di cui alla sezione 3. 2. Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento; i codici si riferiscono a quelli degli allegati della direttiva 75/442/CEE: >SPAZIO PER TABELLA> 3. La Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota avranno lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 75/442/CEE. La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. 4. Le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica, così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro. Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE REV 1. ALLEGATO III NOMENCLATURA STATISTICA DEI RIFIUTI di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e all'allegato II, sezione 2 Stat.- CER REV 2 (nomenclatura statistica dei rifiuti stabilita principalmente in base alle sostanze) 01 Rifiuti chimici dei composti 01.1 Solventi usati 01.11 Solventi spesi alogenati 1 Pericolosi miscele acquose contenenti solventi alogenati clorofluorocarburi bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida solventi alogenati e miscele di solventi solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri altri solventi alogenati altri solventi alogenati e miscele di solventi fanghi contenenti solventi alogenati fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 01.12 Solventi spesi non alogenati 0 Non pericolosi rifiuti da separazione con solventi 1 Pericolosi miscele acquose non contenenti solventi alogenati altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri altri solventi e miscele di solventi fanghi contenenti altri solventi fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati solventi solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati 01.2 Rifiuti acidi, alcalini o salini 01.21 Rifiuti acidi 0 Non pericolosi rifiuti non contenenti cromo e cianuri acidi 1 Pericolosi soluzioni acide di decapaggio acidi non specificati altrimenti soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore rifiuti contenenti cromo da non cianuri elettroliti da pile e accumulatori soluzioni di fissaggio acido cloridrico acido nitroso e nitrico acido fosforoso e fosforico acido solforico acido solforoso e solforico rifiuti non specificati altrimenti 01.22 Rifiuti alcalini 0 Non pericolosi rifiuti alcalini 1 Pericolosi alcali non specificati altrimenti ammoniaca idrossido di calcio soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli soda (idrossido di sodio) soluzioni di sviluppo a base solvente rifiuti contenenti cianuri rifiuti non specificati altrimenti soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 01.23 Soluzioni saline 0 Non pericolosi soluzioni saline contenenti solfati, solfiti o solfuri soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri e altri alogenuri soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati 1 Pericolosi rifiuti della raffinazione elettrolitica 01.24 Altri rifiuti salini 0 Non pericolosi fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite carbonati fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri ossidi metallici fosfati e sali solidi collegati sali e soluzioni contenenti composti organici rifiuti da processi idrometallurgici del rame sali solidi contenenti ammonio sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli) sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri rifiuti contenenti zolfo rifiuti della produzione di potassa e salgemma rifiuti non specificati altrimenti 1 Pericolosi sali metallici altri rifiuti fanghi di fosfatazione scorie saline di seconda fusione sali e soluzioni contenenti cianuri rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) rifiuti dal trattamento di scorie saline e scorie nere rifiuti contenenti arsenico rifiuti contenenti mercurio rifiuti contenenti altri metalli pesanti 01.3 Oli usati 01.31 Oli da motore usati 1 Pericolosi oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi 01.32 Altri oli usati 0 Non pericolosi fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio fanghi da processi di dissalazione fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione fanghi da rettifica, affilatura e lappatura fanghi da lucidatura rifiuti non specificati altrimenti 1 Pericolosi fanghi acidi da processi di alchilazione oli per freni emulsioni contenenti composti organici clorurati oli per circuiti idraulici a formulazione minerale oli per circuiti idraulici contenenti PCB o PCT oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB o PCT fanghi di lavorazione oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale emulsioni non contenenti composti organici clorurati oli (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati rifiuti oleosi non specificati altrimenti altri oli (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati altri oli per circuiti idraulici grassi e cere esauriti oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica oli sintetici per macchinari morchie e fondi di serbatoi emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) 01.4 Catalizzatori chimici esauriti 01.41 Catalizzatori chimici esauriti 0 Non pericolosi altri catalizzatori esauriti catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli NOx catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione 02 Rifiuti di preparazioni chimiche 02.1 Rifiuti chimici (senza specifiche) 02.11 Rifiuti di prodotti agrochimici 1 Pericolosi rifiuti agrochimici pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica pesticidi 02.12 Medicine non utilizzate 0 Non pericolosi sostanze chimiche e medicinali di scarto medicinali 02.13 Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi 0 Non pericolosi soluzioni acquose contenenti inchiostro soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa fanghi acquosi contenenti inchiostro fanghi di pitture o vernici a base acquosa sospensioni acquose contenenti pitture o vernici inchiostro essiccato tinture e pigmenti adesivi e sigillanti induriti pitture e vernici indurite pitture in polvere polveri di scarto di rivestimenti rifiuti di scrostatura e sverniciatura inchiostri di scarto a base acquosa pitture e vernici di scarto a base acquosa toner per stampa esaurito (comprese le cartucce) adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa rifiuti non specificati altrimenti 1 Pericolosi fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati vernici, inchiostri, adesivi e resine fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati pitture e vernici di scarto non contenenti solventi organici alogenati 02.14 Altri rifiuti di preparazioni chimiche 0 Non pericolosi aerosol fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca detergenti gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon) carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento rifiuti da trattamenti chimici rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti rifiuti dall'impiego di conservanti rifiuti della produzione di silicio e di derivati del silicio rifiuti non specificati altrimenti 1 Pericolosi prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici fanghi contenenti mercurio sostanze chimiche di scarto prodotti fotochimici 02.2 Esplosivi non utilizzati 02.21 Esplosivi di scarto e prodotti pirotecnici 1 Pericolosi fuochi artificiali di scarto altri rifiuti esplosivi di scarto 02.22 Munizioni di scarto 1 Pericolosi munizioni di scarto 02.3 Rifiuti chimici misti 02.31 Rifiuti chimici misti in piccole quantità 0 Non pericolosi altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, ad es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, ad es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti 02.32 Rifiuti chimici misti da trattamento 0 Non pericolosi miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale 02.33 Imballaggi inquinati da sostanze pericolose 03 Altri rifiuti chimici 03.1 Depositi e residui chimici 03.11 Catrami e rifiuti carbonacei 0 Non pericolosi asfalto rifiuti non specificati altrimenti nerofumo di gas frammenti di anodi rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 1 Pericolosi catrami acidi altri catrami catrami ed altri rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi 03.12 Fanghi di emulsioni oli/acqua 1 Pericolosi oli di cala da navigazione interna oli di cala derivanti dalle fognature dei moli fanghi o emulsioni da dissalatori fanghi da collettori fanghi di separazione olio/acqua solidi di separazione olio/acqua altre emulsioni rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici 03.13 Scorie di reazioni chimiche 0 Non pericolosi fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione) liquido di concia contenente cromo liquido di concia non contenente cromo rifiuti non specificati altrimenti 1 Pericolosi soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri fondi di distillazione e residui di reazione alogenati fase solida non vetrificata altri fondi di distillazione e residui di reazione 03.14 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti 0 Non pericolosi fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque carbone attivo esaurito resine di scambio ionico sature od esauste soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 1 Pericolosi carbone attivo dalla produzione di cloro residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti resine di scambio ionico sature od esauste soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico carbone attivo esaurito filtri di argilla esauriti 03.2 Fanghi derivanti da acque reflue industriali 03.21 Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue 0 Non pericolosi fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta percolato di discariche fanghi contenenti cromo fanghi non contenenti cromo fanghi da trattamento sul posto degli effluenti fanghi non specificati altrimenti rifiuti non specificati altrimenti 03.22 Fanghi che contengono idrocarburi 0 Non pericolosi rifiuti non specificati altrimenti 1 Pericolosi rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio soluzioni acquose di lavaggio rifiuti di sgrassatura a vapore rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli grassi ed oli da separatori olio/acqua 04 Rifiuti radioattivi 04.1 Scorie nucleari 04.11 Scorie nucleari 04.2 Fonti ionizzanti esaurite 04.21 Fonti ionizzanti esaurite 04.3 Apparecchiature e prodotti contaminati dalla radioattività 04.31 Apparecchiature e prodotti contaminati dalla radioattività 04.4 Terreni contaminati dalla radioattività 04.41 Terreni contaminati dalla radioattività 05 Rifiuti della sanità e biologici 05.1 Rifiuti infettivi della sanità 05.11 Rifiuti umani infettivi della sanità 0 Non pericolosi parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue 1 Pericolosi altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni 05.12 Rifiuti animali infettivi della sanità 0 Non pericolosi oggetti da taglio (bisturi, rasoi) 05.2 Rifiuti non infettivi della sanità 05.21 rifiuti umani non infettivi della sanità 05.22 rifiuti animali non infettivi della sanità 05.3 Rifiuti dell'ingegneria genetica 05.31 Rifiuti dell'ingegneria genetica 1 Pericolosi altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni 06 Rifiuti metallici 06.1 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso 06.11 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso 0 Non pericolosi stampi inutilizzabili limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi altre particelle di metalli ferrosi ferro e acciaio materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti 06.2 Rifiuti e frammenti di metallo non ferroso 06.21 Rifiuti di metalli preziosi 1 Pericolosi rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici 06.22 Rifiuti di imballaggio di alluminio 06.23 Altri rifiuti di alluminio 0 Non pericolosi alluminio 06.24 Rifiuti di rame 0 Non pericolosi rame, bronzo, ottone cavi 06.25 Rifiuti di piombo 0 Non pericolosi piombo 06.26 Altri rifiuti di metallo 0 Non pericolosi limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi altre particelle di metalli non ferrosi zinco stagno 06.3 Rifiuti metallici misti 06.31 Imballaggi di metalli misti 0 Non pericolosi imballaggi in metallo metallo (piccole dimensioni, ad es. lattine) altri tipi di metallo 06.32 Altri rifiuti di metalli misti 0 Non pericolosi rifiuti non specificati altrimenti metalli misti 07 Rifiuti non metallici 07.1 Rifiuti in vetro 07.11 Imballaggi di vetro 0 Non pericolosi vetro 07.12 Altri rifiuti di vetro 0 Non pericolosi vetro di scarto vetro 07.2 Rifiuti di carta e cartone 07.21 Rifiuti di imballaggi di carta e cartone 0 Non pericolosi carta e cartone 07.22 Rifiuti di imballaggi compositi di cartone 07.23 Altri rifiuti di carta e cartone 0 Non pericolosi fibra e fanghi di carta rifiuti non specificati altrimenti carta e cartone 07.3 Rifiuti di gomma 07.31 Pneumatici usati 0 Non pericolosi pneumatici usati 07.32 Altri rifiuti di gomma 07.4 Rifiuti in plastica 07.41 Residui di imballaggi in plastica 0 Non pericolosi imballaggi in plastica 07.42 Altri rifiuti in plastica 0 Non pericolosi rifiuti di plastica (esclusi imballaggi) particelle di plastica rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica imballaggi in plastica plastica (piccole dimensioni) altri tipi di plastica 07.5 Rifiuti in legno 07.51 Imballaggi in legno 0 Non pericolosi imballaggi in legno 07.52 Segatura e trucioli 0 Non pericolosi segatura scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato 07.53 Altri rifiuti in legno 0 Non pericolosi scarti di corteccia e sughero corteccia legno 07.6 Rifiuti tessili 07.61 Capi di abbigliamento usati 07.62 Rifiuti tessili vari 0 Non pericolosi assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi abiti rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura prodotti tessili rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) rifiuti da fibre tessili lavorate miste rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale 1 Pericolosi rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura 07.63 Rifiuti di cuoio 0 Non pericolosi cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura rifiuti non specificati altrimenti 08 Apparecchiature scartate 08.1 Veicoli fuori uso 08.11 Veicoli privati inutilizzabili 0 Non pericolosi veicoli fuori uso 08.12 Altri veicoli inutilizzabili 0 Non pericolosi veicoli inutilizzabili 08.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 08.21 Apparecchi domestici fuori uso di grandi dimensioni 08.22 Apparecchi domestici fuori uso di piccole dimensioni 08.23 Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 0 Non pericolosi macchine fotografiche usa e getta con batterie macchine fotografiche usa e getta senza batterie altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati) apparecchiature elettroniche (ad es. circuiti stampati) 08.3 Apparecchiature domestiche ingombranti 08.31 Apparecchiature domestiche ingombranti 08.4 Componenti scartate di macchine e di apparecchiature 08.41 Batterie ed accumulatori 0 Non pericolosi pile alcaline altre pile ed accumulatori batterie e pile 1 Pericolosi trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT accumulatori al piombo accumulatori al nichel-cadmio pile a secco al mercurio 08.42 Apparecchiature catalitiche consumate 0 Non pericolosi catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli altri catalizzatori sostituiti in veicoli 08.43 Altre componenti scartate di macchine e di apparecchiature 0 Non pericolosi rifiuti non specificati altrimenti apparecchiature contenenti clorofluorocarburi altre apparecchiature fuori uso apparecchiature contenenti clorofluorocarburi 1 Pericolosi tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 09 Cascami animali e residui vegetali 09.1 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari 09.11 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale 0 Non pericolosi scarti animali fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia camiccio e frammenti di calce rifiuti di calcinazione materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 09.12 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine vegetale 0 Non pericolosi fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia scarti vegetali fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione rifiuti non specificati altrimenti rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 09.13 Rifiuti misti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari 0 Non pericolosi scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione oli e grassi rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti) rifiuti non specificati altrimenti 09.2 Rifiuti verdi 09.21 Rifiuti verdi 0 Non pericolosi rifiuti derivanti dalla silvicoltura rifiuti compostabili 09.3 Feci animali, urine e letame 09.31 Letame e fanghiglia 0 Non pericolosi feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 10 Rifiuti ordinari misti 10.1 Rifiuti domestici e simili 10.11 Rifiuti domestici 0 Non pericolosi rifiuti urbani misti 10.12 Rifiuti della pulizia delle strade 0 Non pericolosi rifiuti di mercati residui di pulizia delle strade 10.2 Materiali misti e indifferenziati 10.21 Imballaggi compositi 0 Non pericolosi imballaggi compositi 10.22 Altri materiali misti e indifferenziati 0 Non pericolosi rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati imballaggi compositi prodotti fuori specifica inorganici prodotti fuori specifica organici altri rifiuti organici contenenti metalli non specificati altrimenti carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento rifiuti solidi della pulizia di stive di navi polvere per sabbiatura esausta rifiuti non specificati altrimenti rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (ad es. fasciature, fasciature in gesso, biancheria, abbigliamenti monouso, pannolini) rifiuti di saldatura 10.3 Residui di cernita 10.31 Rifiuti di demolizione dei veicoli 0 Non pericolosi parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli 10.32 Altri residui di cernita 0 Non pericolosi scarti del riciclaggio della carta e del cartone rifiuti della demolizione dei veicoli frazione non composta di rifiuti urbani e simili frazione non composta di rifiuti animali e vegetali compost fuori specifica rifiuti non specificati altrimenti mondiglia 11 Fanghi comuni 11.1 Fanghi da trattamento di acque residue 11.11 Fanghi da trattamento di acque di fognature pubbliche 0 Non pericolosi fanghi di trattamento delle acque reflue urbane 11.12 Fanghi biodegradabili da trattamento di acque residue 0 Non pericolosi fanghi da trattamento sul posto degli effluenti rifiuti da torri di raffreddamento rifiuti non specificati altrimenti fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali rifiuti non specificati altrimenti 11.2 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento 11.21 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento 0 Non pericolosi fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie fanghi di impianti di chiarificazione delle acque rifiuti non specificati altrimenti 11.3 Residui di dragaggio non inquinati 11.31 Residui di dragaggio non inquinati 0 Non pericolosi terra di dragaggio 11.4 Materiali da pozzi neri 11.41 Materiali da pozzi neri 0 Non pericolosi fanghi di serbatoi settici 12 Rifiuti minerali 12.1 Rifiuti della costruzione e della demolizione 12.11 Rifiuti di cemento, mattoni e gesso 0 Non pericolosi rifiuti non specificati altrimenti rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento cemento mattoni materiali da costruzione a base di gesso 12.12 Rifiuti di materiale per la bitumatura delle strade contenente idrocarburi 0 Non pericolosi asfalto contenente catrame asfalto (non contenente catrame) catrame e prodotti catramosi 1 Pericolosi materiali isolanti contenenti amianto 12.13 Rifiuti misti della costruzione 0 Non pericolosi altri materiali isolanti rifiuti misti di costruzioni e demolizioni 12.2 Rifiuti di amianto 12.21 Rifiuti di amianto 0 Non pericolosi rifiuti della fabbricazione di amianto cemento apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto materiali da costruzione a base di amianto 1 Pericolosi rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici 12.3 Rifiuti di minerali naturali 12.31 Rifiuti di minerali naturali 0 Non pericolosi fanghi acquosi contenenti materiali ceramici polveri e rifiuti polverosi fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci altri rifiuti non compostabili fanghi rossi dalla produzione di allumina terra e rocce terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole rifiuti solidi di filtrazioni primarie e screenings colle rifiuti di estrazione di minerali metalliferi rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali ghiaia e rocce triturate di scarto miscela di preparazione scartata prima del processo termico sabbia e argilla di scarto rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque) rifiuti non specificati altrimenti 12.4 Residui di combustione 12.41 Residui della depurazione dei fumi 0 Non pericolosi fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi polveri dai gas effluenti da camino altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi fanghi derivanti dal trattamento dei fumi rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 1 Pericolosi acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue polveri dai gas effluenti da camino ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi fanghi derivanti dal trattamento dei fumi rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 12.42 Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione 0 Non pericolosi fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia ceneri pesanti ceneri pesanti e scorie incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) polveri di fornace scorie di fusione altre polveri e particolato altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione) altri fanghi ceneri leggere e torba scorie contenenti fosforo rifiuti di pirolisi scorie (prima e seconda fusione) rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi scorie non trasformate rifiuti della trasformazione delle scorie rifiuti non specificati altrimenti 1 Pericolosi scorie nere di seconda fusione polveri di caldaia arsenato di calcio incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) ceneri leggere ceneri leggere di olio altre polveri e particolato scorie bianche e incrostazioni di prima fusione scorie scorie (prima e seconda fusione) 12.5 Resti di minerali diversi 12.51 Resti di minerali artificiali 0 Non pericolosi polvere di allumina sospensioni acquose contenenti materiali ceramici gesso dalla produzione biossido di titanio carbonato di calcio fuori specifica altre polveri e particolato fosfogesso mattonelle e ceramica rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare materiali di scarto a base di vetro rifiuti della distillazione di bevande alcoliche rifiuti non specificati altrimenti 12.52 Resti di materiali refrattari 0 Non pericolosi forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate forme contenenti leganti organici utilizzate polveri di fornace rivestimenti e refrattari inutilizzabili suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi rifiuti non specificati altrimenti 1 Pericolosi rivestimenti di carbone usati carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi 12.6 Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati 12.61 Terra e detriti inquinati 1 Pericolosi perdite di olio 12.62 Residui di dragaggio inquinati 13 Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati 13.1 Rifiuti solidificati o stabilizzati 13.11 Rifiuti solidificati o stabilizzati 0 Non pericolosi rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici 13.2 Rifiuti vetrificati 13.21 Rifiuti vetrificati 0 Non pericolosi rifiuti vetrificati