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Document 32002R1823

Regolamento (CE) n. 1823/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

GU L 276 del 12.10.2002, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1823/oj

32002R1823

Regolamento (CE) n. 1823/2002 della Commissione, dell'11 ottobre 2002, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 12/10/2002 pag. 0026 - 0027


Regolamento (CE) n. 1823/2002 della Commissione

dell'11 ottobre 2002

recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio(1), del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 10 ottobre 2002, il Comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2) GU L 264 del 2.10.2002, pag. 23.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le persone giuridiche, i gruppi e le entità seguenti vengono aggiunti all'elenco "Persone giuridiche, gruppi e entità":

1) Gruppo islamico combattente marocchino (alias GICM o Groupe Islamique Combattant Marocain)

2) Gruppo combattente tunisino (alias GCT o Groupe Combattant Tunisien).

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