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Document 32001R2581

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2001, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

GU L 345 del 29.12.2001, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2581/oj

32001R2581

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2001, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 29/12/2001 pag. 0001 - 0004


Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 del Consiglio

del 17 dicembre 2001

che adegua, a decorrere dal 1o luglio 2001, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1986/2001(2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65bis, 82 e l'allegato XI(3) di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2001.

(2) Ai termini dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento annuale per l'esercizio 2002 comporterà entro il 31 dicembre 2002 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1o luglio 2002.

(3) I nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2002 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento.

(4) È opportuno pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale adottata dal Consiglio per l'esercizio 2002.

(5) È opportuno prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale adottata dal Consiglio per l'esercizio 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o luglio 2001:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) - all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, dello statuto, l'importo di 174,27 EUR è sostituito dall'importo di 180,72 EUR,

- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, dello statuto, l'importo 224,43 EUR è sostituito dall'importo di 232,73 EUR,

- all'articolo 69, seconda frase dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 400,92 EUR è sostituito dall'importo di 415,75 EUR,

- all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 200,56 EUR è sostituito dall'importo di 207,98 EUR.

Articolo 2

Con effetto al 1o luglio 2001, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

Con effetto al 1o luglio 2001, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 108,46 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,

- a 166,29 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1o luglio 2001 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1o luglio 2001, la data "1o luglio 2000" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data "1o luglio 2001".

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 2001 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- Irlanda: 126,6,

- Grecia: 90,4.

2. Con effetto al 1o luglio 2001 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che fissa i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi(4), restano applicabili.

4. A norma dell'allegato XI dello statuto, questi coefficienti correttori potranno essere modificati prima del 31 dicembre 2002 con regolamento del Consiglio che fissi nuovi coefficienti correttori con effetto al 1o luglio 2002. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2002, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari interessati e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2002.

Articolo 7

Con effetto al 1o luglio 2001, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella che segue:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 8

Con effetto al 1o luglio 2001 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76(5) sono fissate a 314,38, 474,50, 518,82 e 707,32 EUR.

Articolo 9

Con effetto al 1o luglio 2001, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68(6) si applica il coefficiente 4,538191.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) GU L 271 del 12.10.2001, pag. 1.

(3) Prorogato sino al 30 giugno 2003. Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2805/2000 (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 7).

(4) GU L 191 del 22.7.1988, pag. 1.

(5) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 5).

(6) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1986/2001 (GU L 271 del 12.10.2001, pag. 1).

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