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Document 32001L0039
Commission Directive 2001/39/EC of 23 May 2001 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively
Direttiva 2001/39/CE della Commissione, del 23 maggio 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
Direttiva 2001/39/CE della Commissione, del 23 maggio 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
GU L 148 del 1.6.2001, pp. 70–77
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(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396
Direttiva 2001/39/CE della Commissione, del 23 maggio 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 01/06/2001 pag. 0070 - 0077
Direttiva 2001/39/CE della Commissione del 23 maggio 2001 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/82/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/82/CE, in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/82/CE, in particolare l'articolo 7, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/21/CE della Commissione(6), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), considerando quanto segue: (1) Le nuove sostanze attive azimsulfuron e calcio-proesadione sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, rispettivamente dalle direttive 1999/80/CE(7) e 2000/50/CE(8) della Commissione per l'utilizzazione, rispettivamente, come erbicida di preemergenza sul riso e come fitoregolatore. (2) Le sostanze sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in base alla valutazione dei dati presentati riguardanti le utilizzazioni proposte. (3) Anteriormente all'iscrizione delle sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la loro utilizzazione era stata temporaneamente autorizzata in alcuni Stati membri conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva. A seguito dell'iscrizione delle sostanze nell'allegato I, tali Stati membri hanno autorizzato alcuni prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze, conformemente all'articolo 4 della direttiva, e hanno stabilito quantità massime di residui provvisorie secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f). Come previsto dalla direttiva, tali quantità e le informazioni in base alle quali esse sono state fissate, sono state notificate alla Commissione. Tali informazioni e i dati disponibili da altre fonti sono stati riesaminati e ritenuti sufficienti per stabilire determinate quantità massime di residui. Qualora non esista una quantità massima di residui a livello comunitario neppure in via provvisoria, gli Stati membri devono stabilire una quantità massima di residui provvisoria a livello nazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, prima che possa essere concessa l'autorizzazione. In considerazione del disposto dell'articolo 5 della direttiva 86/363/CEE, quanto precede è applicabile anche alle quantità massime di residui provvisorie riguardanti i prodotti di origine animale qualora si possa supporre che prodotti contenenti residui di una sostanza attiva vengano utilizzati come alimenti per animali. (4) Per la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la valutazione scientifica e tecnica dell'azimsulfuron e del calcio-proesadione è stata portata a termine rispettivamente il 2 luglio 1999 e il 16 giugno 2000 nei rapporti di riesame della Commissione per le sostanze in questione. In tali rapporti di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per l'azimsulfuron è stata fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno e per il calcio-proesadione a 0,2 mg/kg di peso corporeo/giorno. Il tempo di esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con tali sostanze è stato esaminato e valutato conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(9) e del parere del comitato scientifico per i vegetali(10) su tale metodologia. Si è calcolato che le quantità massime di residui previste nella presente direttiva non comportano il superamento di dette ADI. (5) Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti all'iscrizione dell'azimsulfuron e del calcio-proesadione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta. (6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione di tali quantità massime di residui provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano stabilire quantità massime di residui provvisorie per l'azimsulfuron e il calcio-proesadione in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e con l'allegato VI della medesima. Un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per determinare la maggior parte degli altri usi dell'azimsulfuron e del calcio-proesadione. Al termine di tale periodo i suddetti limiti massimi di residui provvisori dovrebbero diventare definitivi. (7) Le disposizioni previste dalla presente direttiva sono state comunicate all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) e le osservazioni di quest'ultima sono state tenute in debita considerazione. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di tolleranza all'importazione relativamente ai residui per combinazioni specifiche di antiparassitari/colture sulla base di dati attendibili presentati. (8) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le colonne con intestazione "Azinsulfuron" e "Proesadione (proesadione e relativi sali espressi come proesadione)", riportate nell'allegato della presente direttiva. Articolo 4 Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni dal 1o gennaio 2002. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate d'un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 5 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. (2) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 18. (3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. (4) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. (5) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. (6) GU L 69 del 10.3.2001, pag. 17. (7) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13. (8) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39. (9) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). (10) Parere del comitato scientifico per i vegetali su aspetti connessi con la modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio espresso il 14 luglio 1998 (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/Out21_en.html). ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>