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Document 32001D0163

    Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005)

    GU L 26 del 27.1.2001, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/163(2)/oj

    32001D0163

    Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005)

    Gazzetta ufficiale n. L 026 del 27/01/2001 pag. 0001 - 0009


    Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 19 gennaio 2001

    relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    visto il parere del Comitato delle regioni(3),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

    considerando quanto segue:

    (1) La Commissione ha organizzato a Birmingham, dal 6 all'8 aprile 1998, in collaborazione con la presidenza in carica, la conferenza europea sull'audiovisivo "Sfide e possibilità dell'era digitale". Da tale consultazione è emersa l'esigenza di un programma di formazione migliorato nel settore dell'audiovisivo, incentrato su tutti i nuovi aspetti dell'era digitale. Il Consiglio del 28 maggio 1998, ha preso nota delle conclusioni finali ed ha auspicato lo sviluppo di nuovi strumenti per stimolare un'industria di programmi forte e competitiva.

    (2) La relazione del gruppo di alto livello sulla politica audiovisiva del 26 ottobre 1998 intitolata "L'era digitale e la politica audiovisiva europea" conclude che, in questa situazione, è necessario rafforzare sia l'apprendimento che la formazione permanente nel settore dell'audiovisivo.

    (3) Le sfide rappresentate dalla produzione, distribuzione e disponibilità dei contenuti audiovisivi europei sono stati i principali temi affrontati dal Forum audiovisivo "Un contenuto europeo per il millennio digitale" organizzato a Helsinki il 10 e 11 settembre 1999 dalla presidenza in carica in collaborazione con la Commissione.

    (4) Nelle conclusioni del seminario "Formazione per il nuovo millennio", organizzato a Porto il 10 e 11 aprile 2000 dalla presidenza in carica in collaborazione con la Commissione, è stata sottolineata la necessità di compiere sforzi nel settore della formazione per agevolare lo sviluppo e l'auspicabile dimensione internazionale dell'industria audiovisiva europea.

    (5) La Commissione, nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Le prossime fasi della politica audiovisiva", riconosce il notevole impatto che l'era digitale avrà sull'occupazione nell'industria audiovisiva.

    (6) Il Libro verde sulla "Convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione e sue implicazioni normative" riconosce che l'emergere di nuovi servizi comporterà la creazione di nuovi posto di lavoro. L'adeguamento ai nuovi mercati richiede personale formato all'uso delle nuove tecnologie. La consultazione pubblica sul Libro verde effettuata dalla Commissione ha confermato la domanda di una formazione professionale specializzata adeguata alle esigenze del mercato.

    (7) Nelle conclusioni del 27 settembre 1999 sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde(5), il Consiglio ha invitato la Commissione a tenere conto dei risultati della consultazione al momento di elaborare proposte di misure per il rafforzamento del settore europeo dell'audiovisivo, ivi compreso il settore multimediale.

    (8) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 20 e 21 novembre 1997 ha riconosciuto che l'educazione permanente e la formazione professionale possono dare un importante contributo alle politiche dell'occupazione degli Stati membri per migliorare l'idoneità all'occupazione, l'adattabilità e l'imprenditorialità e per promuovere pari opportunità.

    (9) L'importanza di una formazione adeguata è stata altresì sottolineata dalle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 24 marzo 2000, con particolare riguardo alle nuove tecnologie della società dell'informazione.

    (10) Nella sua relazione al Consiglio europeo sulle prospettive dell'occupazione nella società dell'informazione, la Commissione rileva nei nuovi servizi audiovisivi un forte potenziale per la creazione di posti di lavoro.

    (11) È opportuno pertanto facilitare lo sviluppo degli investimenti nell'industria europea dell'audiovisivo invitando gli Stati membri a incentivare con vari mezzi la creazione di nuovi posti di lavoro.

    (12) La Commissione ha attuato il programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995), adottato con decisione 90/685/CEE del Consiglio(6), che comporta in particolare un sostegno alle azioni di formazione intese a migliorare le capacità professionali degli operatori dell'industria dei programmi audiovisivi.

    (13) La strategia comunitaria di sviluppo e rafforzamento dell'industria audiovisiva europea è stata confermata nel quadro del programma MEDIA II, adottato con decisione 95/563/CE del Consiglio(7) e con decisione 95/564/CE del Consiglio(8). Basandosi sull'esperienza maturata con questo programma, è opportuno prolungarlo tenendo conto dei risultati ottenuti.

    (14) La relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II (1996-2000) dal 1o gennaio 1996 al 30 giugno 1998, mette in evidenza che detto programma rispetta il principio di sussidiarietà dei fondi comunitari, in rapporto ai fondi nazionali, poiché il suo settore d'intervento completa il ruolo tradizionalmente preponderante degli strumenti nazionali.

    (15) La Commissione, nella comunicazione sulle politiche comunitarie a favore dell'occupazione, ha riconosciuto l'impatto positivo del programma MEDIA II sulla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore dell'audiovisivo.

    (16) È necessario tenere conto degli aspetti culturali del settore dell'audiovisivo, conformemente all'articolo 151, paragrafo 4, del trattato. Occorre quindi provvedere affinché la partecipazione al presente programma rispecchi la diversità culturale europea.

    (17) Al fine di incentivare i progetti europei nel settore dell'audiovisivo, la Commissione valuterà la possibilità di ricorrere a finanziamenti complementari, a titolo di altri strumenti comunitari, segnatamente nell'ambito del piano d'azione "e-Europa", quali quelli relativi alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti nonché nell'ambito della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9), del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002). Gli operatori del settore audiovisivo saranno informati delle differenti forme di aiuto disponibili nell'ambito della Comunità.

    (18) L'emergere di un mercato audiovisivo europeo richiede competenze professionali adeguate alle nuove dimensioni che questo mercato ha assunto, con particolare riferimento alla gestione economica, finanziaria e commerciale dell'audiovisivo e all'impiego delle nuove tecnologie nelle fasi dell'ideazione, dello sviluppo, della produzione, della distribuzione, della commercializzazione e della trasmissione dei programmi.

    (19) È opportuno fornire agli operatori capacità professionali affinché possano valersi pienamente della dimensione europea e internazionale del mercato dei programmi audiovisivi e incoraggiarli a sviluppare progetti rispondenti alle esigenze di tale mercato.

    (20) Occorre sostenere in particolare le azioni formative specializzate in materia di diritto della proprietà intellettuale, comprese le norme comunitarie in materia, e in marketing del prodotto audiovisivo, accordando particolare attenzione alle nuove tecnologie in quanto strumento di diffusione e commercializzazione.

    (21) Nelle politiche comunitarie, il principio delle pari opportunità è fondamentale, e se ne deve tenere conto nell'attuazione del presente programma.

    (22) La formazione degli operatori dovrebbe comprendere insegnamenti indispensabili in materia economica, giuridica, tecnica e commerciale, la cui rapida evoluzione rende necessarie azioni di formazione lungo tutto l'arco della vita.

    (23) Affinché gli operatori acquisiscano la padronanza delle nuove tecnologie è opportuno insistere sulla formazione in tali tecnologie accrescendo in tal modo la competitività delle imprese del settore audiovisivo.

    (24) Nel rispetto del principio di sussidiarietà, è opportuno incoraggiare la creazione di reti dei centri di formazione professionale in modo da facilitare gli scambi di know-how e di migliori prassi in un contesto internazionale.

    (25) Il sostegno alla formazione professionale dovrebbe tener conto di obiettivi strutturali quali lo sviluppo del potenziale per la creazione, la produzione, la commercializzazione e la distribuzione nei paesi o regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata, e/o lo sviluppo del settore di produzione, e di distribuzione europea indipendente, in particolare delle piccole e medie imprese.

    (26) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nel trattato, e dato che gli obiettivi dell'azione proposta per l'attuazione di una politica di formazione professionale non possono essere realizzati dagli Stati membri, soprattutto per il carattere transnazionale delle collaborazioni da instaurare tra i centri di formazione, le azioni necessarie alla realizzazione di tali obiettivi dovrebbero essere attuate dalla Comunità. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.

    (27) Tutte le misure contemplate dal presente programma sono finalizzate a una cooperazione transnazionale che apporti un valore aggiunto alle iniziative attuate negli Stati membri, conformemente al citato principio di sussidiarietà.

    (28) I paesi associati dell'Europa centrale e orientale, i paesi EFTA, parti dell'accordo SEE, nonché Cipro, Malta e la Turchia possono partecipare ai programmi comunitari, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le procedure da concordare con tali paesi. I paesi europei parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera appartengono allo spazio audiovisivo europeo e possono quindi, se lo desiderano, in funzione delle considerazioni di bilancio o di altre priorità delle loro industrie audiovisive, partecipare al programma o beneficiare di una formula di cooperazione limitata, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da stabilire mediante accordi tra le parti interessate.

    (29) L'apertura del programma ai paesi terzi europei è subordinata ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario, in particolare la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive(10).

    (30) La cooperazione nel settore della formazione professionale tra gli istituti europei di formazione e quelli esistenti nei paesi terzi, sulla base di interessi comuni, può creare un valore aggiunto per l'industria audiovisiva europea. Fra l'altro, l'apertura del programma ai paesi terzi accrescerà la consapevolezza della diversità culturale dell'Europa, favorendo la diffusione di valori democratici comuni. La cooperazione sarà sviluppata sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le procedure da stabilire mediante accordi tra le parti interessate.

    (31) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario garantire, a tutti i livelli, la coerenza e la complementarità tra le azioni realizzate a norma della presente decisione e altri interventi comunitari. È auspicabile coordinare le attività previste dal programma con quelle svolte da organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa.

    (32) In linea con la decisione del Consiglio europeo di Lisbona, entro la fine del 2000 il Consiglio e la Commissione dovranno riferire in merito al riesame degli strumenti finanziari della BEI e del FEI, avviato nella prospettiva di riorientare i finanziamenti verso il sostegno all'avviamento di imprese, alle imprese ad alta tecnologia e alle microimprese nonché alle altre iniziative in materia di capitale di rischio o di meccanismi di garanzia proposte dalla BEI e dal FEI. A tale proposito occorre tenere in particolare considerazione anche il settore audiovisivo, compresi i programmi di formazione.

    (33) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione(11).

    (34) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(12),

    DECIDONO:

    Articolo 1

    Istituzione del programma

    A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005, è istituito un programma di formazione professionale "MEDIA-formazione" (in prosieguo: "il programma").

    Il programma intende fornire agli operatori dell'industria audiovisiva europea, principalmente mediante una formazione professionale permanente, le competenze necessarie a consentire loro di avvalersi pienamente della dimensione europea e internazionale del mercato e dell'impiego delle nuove tecnologie.

    Articolo 2

    Obiettivi del programma

    1. Il programma si prefigge gli obiettivi seguenti:

    a) rispondere alle esigenze dell'industria e favorirne la competitività migliorando la formazione professionale permanente degli operatori del settore audiovisivo per fornire loro le conoscenze e le competenze che li mettano in grado di creare prodotti competitivi sul mercato europeo e sugli altri mercati, in particolare nei settori:

    - dell'impiego delle nuove tecnologie, in particolare digitali, per la produzione e la distribuzione di programmi audiovisivi ad alto valore aggiunto commerciale ed artistico,

    - della gestione economica, finanziaria e commerciale, compresa la disciplina giuridica e le tecniche di finanziamento della produzione e della distribuzione di programmi audiovisivi,

    - delle tecniche di scrittura di sceneggiature e delle tecniche narrative, comprese le tecniche di sviluppo di nuovi tipi di programmi audiovisivi.

    Un'attenzione particolare sarà rivolta alle opportunità di formazione a distanza e d'innovazione pedagogica offerte dallo sviluppo di tecnologie "on-line".

    In tali azioni di formazione sarà incoraggiata la cooperazione tra i diversi soggetti dell'industria audiovisiva, quali gli sceneggiatori, i registri e i produttori.

    In via eccezionale, certe iniziative di formazione professionale iniziale, nelle quali il settore industriale sia direttamente coinvolto, per esempio i "master", possono essere altresì sostenute laddove non sia disponibile nessun altro sostegno comunitario e le iniziative si svolgano in ambiti che non rientrano in misure di sostegno a livello nazionale.

    b) Incoraggiare la cooperazione e gli scambi di "know-how" e delle migliori prassi attraverso la creazione di reti fra i soggetti competenti in materia di formazione come gli istituti di formazione, il settore professionale e le imprese e attraverso lo sviluppo della formazione dei formatori.

    In particolare si dovranno incoraggiare la progressiva costituzione di reti nel settore della formazione audiovisiva e la formazione continua dei formatori.

    2. Per realizzare gli obiettivi definiti al paragrafo 1, lettera a), primo comma, e lettera b), occorre prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche dei paesi o regioni con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica o geografica limitata, nonché allo sviluppo di un settore di produzione e di distribuzione europeo indipendente, in particolare delle piccole e medie imprese.

    3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono realizzati secondo le modalità di cui all'allegato.

    Articolo 3

    Coordinamento

    Allo scopo di ottenere il massimo coordinamento, la Commissione provvederà ad istituire una collaborazione tra le attività di formazione del programma e i progetti di sviluppo sostenuti nell'ambito del programma MEDIA Plus istituito con la decisione 2000/821/CE del Consiglio(13).

    Articolo 4

    Disposizioni finanziarie e condizioni di finanziamento

    1. I beneficiari del sostegno comunitario che partecipano alla realizzazione delle azioni definite nell'allegato assicurano una parte sostanziale del finanziamento. Il finanziamento comunitario non supera il 50 % dei costi delle operazioni. Tuttavia, nei casi espressamente previsti nell'allegato, tale percentuale può raggiungere il 60 % dei costi delle operazioni.

    2. I beneficiari del sostegno comunitario garantiscono che di norma la maggioranza dei partecipanti ad un'azione di formazione, cittadini degli Stati che partecipano al programma, siano cittadini di un paese diverso da quello del beneficiario. A tal fine il finanziamento comunitario dell'azione di formazione potrà comprendere un sostegno volto a facilitare la partecipazione di operatori del settore provenienti da aree linguistiche distinte.

    3. La Commissione si accerta che, per quanto possibile, una quota adeguata dei fondi disponibili annualmente, da determinare in base alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sia riservata ad attività nuove.

    4. Il finanziamento comunitario è determinato in funzione dei costi e della natura di ciascuno dei progetti previsti.

    5. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è di 50 milioni di EUR.

    6. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

    Articolo 5

    Attuazione del programma

    1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

    2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

    a) gli orientamenti generali per tutte le azioni descritte nell'allegato;

    b) il contenuto degli inviti a sottoporre proposte, la definizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei progetti;

    c) la percentuale appropriata dei fondi disponibili, riservata annualmente a nuove attività;

    d) le modalità di controllo e valutazione delle azioni;

    e) qualsiasi proposta di assegnazione di fondi comunitari superiore a 200000 EUR all'anno e per beneficiario. Tale limite potrà essere rivisto in base all'esperienza.

    3. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Tale procedura si applica anche alla scelta finale degli uffici di assistenza tecnica.

    4. L'assistenza tecnica è disciplinata dalle disposizioni adottate nel quadro del regolamento finanziario.

    5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, periodicamente e in tempo utile, dell'andamento dell'esecuzione del programma, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse disponibili.

    Articolo 6

    Comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 7

    Coerenza e complementarità

    Per l'attuazione del programma, la Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'assoluta coerenza e complementarità con altre politiche, programmi e azioni comunitari pertinenti che hanno un'incidenza sui settori della formazione e dell'audiovisivo.

    La Commissione assicura altresì il coordinamento tra il programma, gli altri programmi comunitari in materia di formazione iniziale e formazione continua e gli interventi del Fondo sociale europeo, conformemente al regolamento di tale Fondo.

    La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi e le azioni nei settori della formazione e dell'audiovisivo svolti nell'ambito della cooperazione della Comunità con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

    Articolo 8

    Apertura del programma ai paesi terzi

    1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

    2. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta, della Turchia e degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.

    3. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le condizioni da convenire negli accordi tra le parti interessate.

    4. L'apertura del programma ai paesi terzi europei di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è soggetta ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario, in particolare con l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio.

    5. Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi sulla base di stanziamenti supplementari e in compartecipazione finanziaria secondo le procedure da convenire negli accordi tra le parti interessate. I paesi terzi europei di cui al paragrafo 3 che non desiderino beneficiare di una piena partecipazione al programma possono beneficiare della cooperazione alle condizioni previste nel presente paragrafo.

    Articolo 9

    Controllo dell'esecuzione e valutazione

    1. La Commissione assicura la valutazione a priori, il controllo dell'esecuzione e la valutazione a posteriori delle azioni previste dalla presente decisione, garantendo l'accessibilità al programma e la trasparenza della sua attuazione.

    2. I beneficiari selezionati presentano annualmente una relazione alla Commissione.

    3. Successivamente alla realizzazione dei progetti, la Commissione valuta il modo in cui essi sono stati attuati e il loro impatto, per stabilire se gli obiettivi fissati in origine siano stati raggiunti.

    4. In base ai risultati ottenuti dopo due anni di attuazione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto di valutazione sull'impatto e l'efficacia dello stesso. Nel rapporto figurano indicatori di "performance", quali l'incidenza sull'occupazione.

    Il rapporto è eventualmente corredato di proposte di adeguamento.

    5. Al termine dell'esecuzione del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione dettagliata sull'attuazione e sui risultati del programma.

    Nella relazione, la Commissione rende conto in particolare del valore aggiunto ottenuto grazie al sostegno finanziario della Comunità, dell'eventuale impatto sull'occupazione e delle misure di coordinamento ai sensi degli articoli 3 e 7.

    Articolo 10

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2001.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

    Per il Parlamento europeo

    La Presidente

    N. Fontaine

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. Ringholm

    (1) GU C 150 del 30.5.2000, pag. 59.

    (2) GU C 168 del 16.6.2000, pag. 8.

    (3) GU C 317 del 6.11.2000, pag. 60.

    (4) Parere espresso dal Parlamento europeo il 6 luglio 2000 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 23 novembre 2000 (GU C 375 del 28.12.2000, pag. 44) e decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2000.

    (5) GU C 283 del 6.10.1999, pag. 1.

    (6) GU L 380 del 31.12.1990, pag. 37.

    (7) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

    (8) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

    (9) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

    (10) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

    (11) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

    (12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (13) Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82; rettificata dalla GU L 13 del 17.1.2001, pag. 34).

    ALLEGATO

    1. AZIONI DA REALIZZARE

    Il programma, sostenendo e completando le azioni degli Stati membri, mira a consentire agli operatori del settore di adeguarsi alla dimensione del mercato dell'audiovisivo, soprattutto europeo, promuovendo la formazione professionale nei settori:

    - delle nuove tecnologie, comprese quelle per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo europeo,

    - della gestione economica, finanziaria e commerciale, comprese le norme giuridiche, la distribuzione e il marketing,

    - delle tecniche di scrittura di sceneggiature e lo sviluppo di nuovi tipi di programmi.

    Le azioni di formazione tengono conto del quadro giuridico che disciplina la proprietà intellettuale, segnatamente delle norme comunitarie in materia.

    Le azioni di formazione sostenute sono accessibili agli operatori dei settori interessati dell'industria audiovisiva e della radio.

    Il programma incoraggia la cooperazione, relativamente alle azioni proposte, fra i diversi attori dell'industria dell'audiovisivo, quali gli sceneggiatori, i registi e i produttori, allo scopo di migliorare la qualità e il potenziale commerciale dei progetti mediante una più stretta cooperazione tra le categorie professionali.

    1.1 Formazione nelle nuove tecnologie

    Questa formazione intende sviluppare negli operatori del settore la capacità di utilizzare tecniche avanzate di creazione e di diffusione, in particolare nell'area dell'animazione, dell'infografica, delle applicazioni multimediali e dell'interattività, comprese le tecniche di postproduzione atte a facilitare la circolazione transnazionale delle opere europee.

    Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti:

    - promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione nelle nuove tecnologie audiovisive, a complemento delle azioni degli Stati membri,

    - mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di formatori e di operatori del settore concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri, contribuendo alla formazione dei formatori a formazione a distanza e favorendo gli scambi e le compartecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

    1.2 Formazione nella gestione economica, finanziaria e commerciale

    Questa formazione intende sviluppare la capacità degli operatori di cogliere e valorizzare la dimensione europea nei settori dello sviluppo, della produzione, del marketing e della distribuzione/diffusione dei programmi audiovisivi.

    Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti:

    - promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione in materia di gestione, a complemento delle azioni degli Stati membri e sottolineando la dimensione europea,

    - mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di formatori e di operatori del settore concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri, contribuendo alla formazione dei formatori, alla formazione a distanza e favorendo gli scambi e le compartecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

    1.3 Tecniche di scrittura di sceneggiature

    Questa formazione è destinata a sceneggiatori e registi esperti al fine di migliorare le loro capacità di sviluppare tecniche di scrittura e tecniche narrative per tutti i tipi di programmi audiovisivi basate su metodi sia tradizionali che interattivi.

    Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti:

    - promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione che vertano sull'identificazione delle fasce di pubblico che si intende raggiungere; la redazione e lo sviluppo di sceneggiature per un pubblico internazionale nell'ambito di una produzione di alta qualità; i rapporti tra lo sceneggiatore, il regista, il produttore e il distributore,

    - mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di formatori e di operatori del settore concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri, contribuendo alla formazione dei formatori, alla formazione a distanza e favorendo gli scambi e le compartecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

    1.4 Reti di attività di formazione

    L'obiettivo è incoraggiare i beneficiari di un sostegno a titolo del programma ad intensificare il coordinamento delle loro attività di formazione continua in modo da realizzare reti europee.

    1.5 Attività di formazione professionale iniziale

    In via eccezionale, possono usufruire del sostegno certe attività di formazione professionale iniziale che non possono essere sostenute con nessun altro contributo finanziario comunitario o nazionale, in particolare "master" che abbiano un legame con l'industria sotto forma di partecipazione e/o tirocini.

    2. PROCEDURA DI ATTUAZIONE

    2.1 Metodologia

    Per la realizzazione del programma, la Commissione assistita dal comitato di cui all'articolo 6, opera in stretta collaborazione con gli Stati membri. Essa consulta altresì i partner interessati. Garantisce che la partecipazione degli operatori del settore rispecchi in modo equilibrato la diversità culturale europea.

    Incoraggia la collaborazione degli istituti di formazione, del settore professionale e delle imprese con gli ideatori di moduli nella fase di elaborazione e di controllo delle azioni.

    La Commissione provvede affinché gli ideatori di moduli di formazione si adoperino a favore del rispetto del principio di cui all'articolo 4.2 e, nel caso in cui i motivi specifici giustifichino un'inosservanza del medesimo, affinché sia garantito il valore aggiunto comunitario della formazione.

    Vigila affinché le istituzioni offrano agevolazioni linguistiche, in particolare nel settore delle tecniche di scrittura di sceneggiature.

    Facilita la partecipazione dei tirocinanti, in particolare di quelli provenienti da paesi o regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

    2.2 Contributo comunitario

    Il finanziamento comunitario dei costi totali di formazione si iscrive nel quadro di un finanziamento comune con partner pubblici e/o privati, in generale nel limite del 50 %. Tale percentuale potrà essere aumentata al 60 % per le azioni di formazione svolte in paesi o regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

    Di norma, i contributi finanziari comunitari per progetti che rientrano nel programma possono essere concessi per un periodo non superiore a tre anni, fatto salvo un riesame periodico dei progressi compiuti.

    La procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2 si applica per determinare la destinazione dei finanziamenti a ciascun tipo di azione di cui al punto 1.

    Secondo le norme di finanziamento comunitario e in applicazione della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione stabilisce un insieme di regole per fissare il tetto d'intervento per ogni attività di formazione permanente e per ogni operatore formato.

    Gli ideatori di moduli e gli istituti di formazione verranno scelti mediante inviti a presentare proposte.

    La Commissione garantisce, nei limiti del possibile, che una percentuale adeguata dei fondi disponibili annualmente sia destinata a nuove attività.

    2.3 Applicazione

    2.3.1 La Commissione attua il programma secondo la procedura di cui all'articolo 6. Essa ricorre alla collaborazione di consulenti e di uffici di assistenza tecnica che saranno scelti mediante gare d'appalto, sulla base della loro esperienza nel settore, dell'esperienza acquisita nell'ambito del programma MEDIA II o di altre esperienze acquisite in materia. L'assistenza tecnica è finanziata dal bilancio del programma. La Commissione può altresì concludere delle partecipazioni, seguendo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in merito ad operazioni con organismi specializzati, compresi quelli istituiti in forza di altre iniziative europee, come Eureka Audiovisivi, Eurimages e Osservatorio europeo dell'audiovisivo per attuare azioni congiunte conformi agli obiettivi del programma nel campo della formazione. La Commissione provvede alla selezione definitiva dei beneficiari del programma e decide i contributi da concedere, in base a quanto dispone l'articolo 5.

    Essa comunica i motivi delle sue decisioni ai candidati al sostegno comunitario e provvede affinché il programma sia attuato in maniera trasparente.

    I beneficiari assicurano la pubblicità del sostegno comunitario.

    Nella selezione delle azioni cui fornire sostegno la Commissione tiene conto, oltre che della priorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dei seguenti criteri:

    - partenariato tra istituti di formazione, settore professionale e imprese,

    - carattere innovatore dell'azione,

    - effetto moltiplicatore dell'azione (compresa la realizzazione di risultati utilizzabili, ad esempio manuali),

    - rapporto costi/benefici dell'azione,

    - disponibilità di altri sostegni nazionali o comunitari.

    Per la realizzazione del programma, soprattutto per la valutazione dei progetti che beneficiano di finanziamenti del programma e per le azioni di messa in rete, la Commissione fa in modo di disporre delle competenze di esperti riconosciuti del settore audiovisivo nel campo della formazione, dello sviluppo, della produzione, della distribuzione, della promozione nonché della gestione dei diritti, in particolare nel nuovo contesto digitale.

    Al fine di garantire l'indipendenza dei consulenti e degli esperti di cui si avvale, la Commissione stabilisce disposizioni d'incompatibilità per quanto riguarda la partecipazione di queste categorie di persone agli inviti a presentare proposte previsti dal programma.

    2.3.2 La Commissione organizza con azioni appropriate la comunicazione delle informazioni sulle possibilità offerte dal programma e provvede alla sua promozione. La Commissione mette inoltre a disposizione, attraverso Internet, informazioni integrate su tutte le modalità di sostegno esistenti nel quadro della politica dell'Unione europea per il settore dell'audiovisivo.

    In particolare, la Commissione e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie, proseguendo le attività della rete dei MEDIA-desk e delle Antenne MEDIA e provvedendo al rafforzamento delle loro capacità professionali, per:

    - informare gli operatori del settore audiovisivo su tutte le modalità di sostegno esistenti nel quadro della politica dell'Unione europea,

    - assicurare l'informazione sul programma e la sua promozione,

    - incoraggiare la massima partecipazione di operatori del settore alle azioni del programma,

    - assistere gli operatori nella presentazione dei progetti agli inviti a sottoporre proposte,

    - favorire la cooperazione transfrontaliera tra operatori,

    - assicurare un contatto permanente con i vari organismi di sostegno degli Stati membri, affinché le azioni del presente programma siano complementari alle misure nazionali di sostegno.

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