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Document 32000R2805

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2805/2000 del Consiglio, del 18 dicembre 2000, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni e il contributo temporaneo

GU L 326 del 22.12.2000, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2805/oj

32000R2805

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2805/2000 del Consiglio, del 18 dicembre 2000, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni e il contributo temporaneo

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 22/12/2000 pag. 0007 - 0007


Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2805/2000 del Consiglio

del 18 dicembre 2000

che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni e il contributo temporaneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1) che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/2000(2),

vista la proposta presentata dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere della Corte di giustizia(4),

visto il parere della Corte dei conti(5),

considerando quanto segue:

(1) Facendo seguito alle decisioni del 20 marzo 1972, del 26 giugno 1976 e del 31 dicembre 1981, con i regolamenti (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/1991(6) e 3831/1991(7) il Consiglio ha inserito nello statuto dei funzionari l'allegato XI che conferma e precisa il metodo di adeguamento delle retribuzioni, nonché l'articolo 66 bis che istituisce un contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità.

(2) In questo modo tra le istituzioni europee e i loro funzionari e altri agenti si è instaurato un clima di dialogo sociale volto ad evitare possibili conflitti in occasione dell'adeguamento delle retribuzioni.

(3) Il metodo in vigore e il contributo temporaneo scadono il 30 giugno 2001, mentre la proposta della Commissione al Consiglio concernente le modifiche da apportare allo statuto per applicare la riforma è prevista per il dicembre 2001.

(4) Prorogando di due anni il periodo di validità dell'"accordo sul metodo" si eviterebbe di condurre due diverse serie di trattative tra personale e istituzioni, una sulla riforma e una sulle retribuzioni e le pensioni.

(5) Occorre pertanto modificare lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti al fine di prorogare il periodo di validità del metodo di adeguamento delle retribuzioni e il contributo temporaneo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 66 bis, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee la data "1o luglio 2001" è sostituita da quella del "1o luglio 2003".

All'allegato XI, articolo 15, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, la data "30 giugno 2001" è sostituita da quella del "30 giugno 2003".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Voynet

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) Parere del 30 novembre 2000.

(4) Parere espresso il 18 ottobre 2000.

(5) Parere espresso il 26 ottobre 2000.

(6) GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1.

(7) GU L 361 del 31.12.1991, pag. 7.

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