Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0212

    Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 212/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per le indennità giornaliere delle missioni effettuate in Austria, Finlandia e Svezia

    GU L 24 del 29.1.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/212/oj

    32000R0212

    Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 212/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per le indennità giornaliere delle missioni effettuate in Austria, Finlandia e Svezia

    Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/2000 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 212/2000 DEL CONSIGLIO

    del 24 gennaio 2000

    che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per le indennità giornaliere delle missioni effettuate in Austria, Finlandia e Svezia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1) e modificati da utlimo con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2700/1999(2), in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che è opportuno adeguare gli importi delle indennità giornaliere di missione per tener conto dell'evoluzione dei prezzi e dei tassi di cambio constatata in Austria, in Finlandia e in Svezia dal 1991,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato come segue:

    1) gli importi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nella tabella che figura al paragrafo 1, lettera a) sono sostituiti dagli importi seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2) Gli importi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia che figurano nella prima frase del paragrafo 2 sono sostituiti dagli importi seguenti:

    128,58 EUR per l'Austria;

    140,98 EUR per la Finlandia;

    141,77 EUR per la Svezia.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. CAPOULAS SANTOS

    (1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 1.

    Top