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Document 32000L0064

Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi

GU L 290 del 17.11.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/64/oj

32000L0064

Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 17/11/2000 pag. 0027 - 0028


Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 7 novembre 2000

che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 85/611/CEE(4), 92/49/CEE(5), 92/96/CEE(6) e 93/22/CEE(7) del Consiglio consentono lo scambio d'informazioni fra autorità competenti e tra queste e talune altre autorità o organi all'interno di uno Stato membro o fra Stati membri. Le suddette direttive consentono altresì agli Stati membri di concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi.

(2) Per coerenza con la direttiva 98/33/CE(8) occorre ampliare tale autorizzazione a concludere accordi sullo scambio d'informazioni con paesi terzi, in modo da comprendere lo scambio d'informazioni con talune altre autorità o organi di quei paesi, a condizione che la comunicazione delle informazioni in questione sia soggetta ad adeguate garanzie di segreto d'ufficio.

(3) È pertanto opportuno modificare le direttive 85/611/CEE 92/49/CEE 92/96/CEE e 93/22/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 50, della direttiva 85/611/CEE il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi definiti ai paragrafi 6 e 7 solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati."

Articolo 2

All'articolo 16, della direttiva 92/49/CEE, all'articolo 15, della direttiva 92/96/CEE e all'articolo 25, della direttiva 93/22/CEE il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi definiti al paragrafo 5 e al paragrafo 5 bis solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati."

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Fabius

(1) GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 61.

(2) GU C 168 del 16.6.2000, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 giugno 2000.

(4) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

(5) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.

(6) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.

(7) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(8) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29.

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