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Document 32000L0050

    Direttiva 2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

    GU L 198 del 4.8.2000, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2000; abrogato da 32000L0080

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/50/oj

    32000L0050

    Direttiva 2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

    Gazzetta ufficiale n. L 198 del 04/08/2000 pag. 0039 - 0040


    Direttiva 2000/50/CE della Commissione

    del 26 luglio 2000

    recante iscrizione di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione(2), in appresso denominata "la direttiva", in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, la Francia ha ricevuto in data 10 febbraio 1994 una richiesta dalla società BASF AG, in appresso denominata "il richiedente", per l'iscrizione della sostanza attiva "calcio-proesadione" nell'allegato I della direttiva.

    (2) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 96/520/CE(3), che il fascicolo presentato per il calcio-proesadione può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

    (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che tanto l'utilizzazione quanto i residui dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non avranno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee nè conseguenze inaccettabili per l'ambiente.

    (4) Per il calcio-proesadione, gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva per gli impieghi proposti dal richiedente. Il 9 giugno 1998, la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di relazione di valutazione.

    (5) Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente e il riesame si è concluso il 16 giugno 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al calcio-proesadione. Può essere necessario aggiornare tale relazione per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici e in tale occasione le condizioni relative all'iscrizione del calcio-proesadione nell'allegato I della direttiva dovranno essere anch'esse modificate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della medesima.

    (6) Il 26 novembre 1999, il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati parimenti trasmessi per consultazione al comitato scientifico per le piante. Questo si è pronunciato il 6 giugno 2000.

    (7) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, per garantire che in tutti gli Stati membri l'autorizzazione per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possa essere concessa conformemente alle disposizioni della direttiva.

    (8) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva ai prodotti fitosanitari contenenti il calcio-proesadione e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità o per concedere, entro la scadenza di detto periodo, nuove autorizzazioni conformi al disposto della direttiva. Può essere inoltre necessario prevedere un periodo più lungo per prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione ed altre sostanze incluse nell'allegato I.

    (9) È opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) sia tenuto o messo a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, da parte degli Stati membri.

    (10) Il rapporto di riesame è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva.

    (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente emesso il 16 giugno 2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La sostanza attiva calcio-proesadione è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'allegato.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2001.

    2. Tuttavia, per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di una pratica che risponde ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il periodo stabilito al paragrafo 1 è prorogato al 1o gennaio 2002, per le autorizzazioni temporanee in corso di validità relative a prodotti fitosanitari contenenti il calcio-proesadione.

    3. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione insieme con un'altra sostanza attiva che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il periodo di cui al paragrafo 1 è prorogato nella misura in cui le disposizioni della direttiva riguardanti l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo di attuazione più lungo.

    4. Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

    5. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il 1o ottobre 2000.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

    (3) GU L 220 del 30.8.1996, pag. 19.

    ALLEGATO

    1. Calcio-proesadione

    1. Identità: (IUPAC): Calcio-3,5-diosso-4-propionilcicloesancarbossilato

    2. Condizioni particolari:

    2.1. La sostanza attiva deve avere una purezza minima di 890 g/kg.

    2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore.

    2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame per il calcio-proesadione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 16 giugno 2000.

    3. Data di scadenza dell'iscrizione: 1o ottobre 2010.

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