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Document 31999R2791

    Regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

    GU L 337 del 30.12.1999, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogato da 32010R1236

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2791/oj

    31999R2791

    Regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

    Gazzetta ufficiale n. L 337 del 30/12/1999 pag. 0001 - 0009


    REGOLAMENTO (CE) N. 2791/1999 DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 1999

    che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    considerando quanto segue:

    (1) la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, in appresso denominata "convenzione NEAFC", è stata approvata dal Consiglio con la decisione 81/608/CEE(2) ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982;

    (2) la convenzione NEAFC costituisce il quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionali delle risorse ittiche nella zona regolamentata dalla convenzione;

    (3) la commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale ha adottato, nel corso della 17a riunione annuale svoltasi dal 17 al 20 novembre 1998, due raccomandazioni: la prima stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile ai pescherecci che operano nelle zone situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale delle parti contraenti nella zona della NEAFC (in prosieguo denominato "regime"), mentre la seconda stabilisce un programma volto a promuovere il rispetto, da parte dei pescherecci delle parti non contraenti, delle raccomandazioni NEAFC per garantire il completo rispetto delle misure di conservazione e di gestione della NEAFC (in prosieguo denominato "programma");

    (4) il regime prevede misure di controllo applicabili alle navi che battono bandiera delle parti contraenti e che operano nella zona NEAFC e un regime d'ispezione in mare che comprende le procedure d'ispezione e di sorveglianza, nonché le procedure in caso di infrazioni che debbono essere applicate dalle parti contraenti;

    (5) il programma prevede l'ispezione obbligatoria delle navi delle parti non contraenti qualora queste entrino volontariamente nei porti delle parti contraenti e un divieto di sbarco e di trasbordo se, nel corso di queste ispezioni, si constati che le catture sono avvenute in violazione delle misure di conservazione adottate dalla NEAFC;

    (6) a norma degli articoli 12 e 15 della convenzione NEAFC, queste raccomandazioni entrano in vigore il 1o luglio 1999 e diventano vincolanti per le parti contraenti; occorre che la Comunità applichi tali raccomandazioni;

    (7) al fine di consentire un controllo delle attività di pesca comunitarie nella zona di regolamentazione della NEAFC e completare al tempo stesso le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(3); occorre definire alcune misure di controllo specifiche riguardanti la partecipazione alle attività di pesca, la marcatura e la documentazione delle navi e degli attrezzi di pesca, la registrazione e la comunicazione delle catture ed il trasbordo;

    (8) a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93, ogni Stato membro provvede affinché, al di fuori della zona di pesca comunitaria, le attività delle sue navi siano soggette ad un controllo appropriato e, qualora esistono obblighi comunitari in tal senso, a delle ispezioni e ad una sorveglianza volte a garantire l'osservanza della normativa comunitaria applicabile in queste acque; occorre pertanto prevedere che gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione NEAFC designino ispettori da assegnare al regime affinché effettuino i controlli e la sorveglianza e mettano a disposizione mezzi d'ispezione adeguati;

    (9) ai fini del controllo delle attività di pesca nella zona della NEAFC, è necessario che gli Stati membri collaborino tra di loro e con la Commissione nell'applicare il regime;

    (10) spetta agli Stati membri vigilare affinché i propri ispettori rispettino le procedure d'ispezione stabilite dalla NEAFC;

    (11) i comandanti delle navi comunitarie dovrebbero collaborare durante l'ispezione della loro nave, secondo le procedure definite dal presente regolamento;

    (12) è necessario precisare le procedure da applicare in caso di presunte infrazioni e soprattutto di infrazioni gravi; a tal fine occorre stilare un elenco dei comportamenti ritenuti infrazione grave;

    (13) occorre prevedere le modalità di attuazione del programma a livello comunitario;

    (14) a norma del trattato, l'autorità sulle acque interne e sui relativi porti è esercitata dagli Stati membri ma, per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture portuali comunitarie da parte di pescherecci di parti non contraenti avvistati mentre esercitano l'attività di pesca nella zona di regolamentazione della NEAFC, è necessario adottare misure supplementari uniformi a livello comunitario per disciplinare le attività di queste navi nei porti della Comunità, garantendo così l'efficacia delle misure stabilite dalla NEAFC;

    (15) occorre definire la procedura da adottare le modalità di applicazione del regime;

    (16) le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4);

    (17) al fine di acquisire esperienza in vista della ripartizione definitiva dei compiti da svolgere, è opportuno che talune disposizioni in materia di ispezione e controllo, che gli Stati membri devono attuare in cooperazione con la Commissione, siano applicate per un periodo limitato, in attesa di una decisione sul regime definitivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Finalità

    Il presente regolamento stabilisce i principi e le condizioni generali per l'applicazione, da parte della Comunità

    a) del regime di controllo e di coercizione applicabile ai pescherecci che operano nelle zone situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale nella zona della convenzione NEAFC;

    b) del programma volto a promuovere il rispetto, da parte delle navi delle parti non contraenti, delle raccomandazioni stilate dalla NEAFC.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) "zona di regolamentazione": le acque della zona della convenzione, definite all'articolo 1, paragrafo 1 della convenzione NEAFC, situate al di là delle acque sottoposte alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC;

    2) "risorse di pesca": le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione NEAFC;

    3) "risorse regolamentate": le risorse della pesca che sono soggette a raccomandazioni adottate nell'ambito della convenzione e che figurano in un elenco ripreso nell'allegato; l'allegato può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2;

    4) "attività di pesca": la pesca, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo di pesce o di prodotti a base di pesce e qualsiasi altra attività preparatoria o correlata alla pesca nella zona di regolamentazione;

    5) "ispettore NEAFC": un ispettore che una parte contraente della NEAFC assegna al regime;

    6) "fermo": la salita a bordo di un peschereccio da parte di ispettori NEAFC per eseguire un'ispezione;

    7) "infrazione": qualsiasi attività o omissione di un peschereccio per il quale esistono seri motivi di sospettare che abbia commesso una violazione delle disposizioni del presente regolamento o di qualsiasi altra normativa che recepisce una raccomandazione della NEAFC e che è stata annotata in un rapporto d'ispezione in base al regime;

    8) "infrazione grave": le seguenti infrazioni:

    a) pescare senza un'autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera,

    b) pescare al di fuori di un contingente o dopo l'esaurimento dello stesso,

    c) utilizzare attrezzi vietati,

    d) gravi inesattezze nei resoconti delle catture,

    e) ripetuta inosservanza degli obblighi di comunicare i movimenti e le catture,

    f) non consentire a un ispettore di svolgere le proprie funzioni,

    g) praticare la pesca selettiva di uno stock per il quale la pesca è stata sospesa o vietata,

    h) falsificare o occultare la marcatura, l'identità o l'immatricolazione del peschereccio,

    i) occultare, manomettere o sottrarre gli elementi di prova relativi a un'indagine,

    j) commettere una serie di infrazioni che dimostrino globalmente una grave noncuranza nei confronti delle misure di conservazione e di gestione;

    9) "ispettore debitamente autorizzato": un ispettore NEAFC debitamente autorizzato dallo Stato membro di bandiera della nave per la quale esiste presunzione di infrazione grave;

    10) "nave di una parte non contraente": una nave che è stata avvistata e segnalata per aver esercitato attività di pesca nella zona di regolamentazione della NEAFC e

    i) che batte bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione NEAFC, o

    ii) per la quale esistano fondati motivi di sospettare che non abbia nazionalità.

    TITOLO I

    ATTUAZIONE DEL REGIME DI CONTROLLO ADOTTATO DALLA NEAFC

    Articolo 3

    Ambito d'applicazione

    1. Il presente titolo è applicabile a tutti i pescherecci comunitari che esercitano o hanno intenzione di esercitare attività di pesca commerciale selettiva su risorse ittiche nella zona di regolamentazione.

    2. I pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione e conservano a bordo pesce proveniente da questa zona operano secondo gli obiettivi e i principi della convenzione NEAFC.

    CAPITOLO 1

    MISURE DI CONTROLLO

    Articolo 4

    Partecipazione comunitaria

    1. Solamente i pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera sono autorizzati, secondo le condizioni specificate nel permesso, a pescare, a tenere a bordo, a trasbordare e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione.

    2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, per via elettronica, l'elenco di tutte le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità che sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione e in particolare le navi autorizzate a pescare direttamente una o più specie regolamentate e le modifiche apportate all'elenco. Questa notifica avviene entro il 15 dicembre di ogni anno o perlomeno cinque giorni prima che la nave entri nella zona di regolamentazione. La Commissione trasmette immediatamente questa informazione al segretariato della NEAFC.

    3. Il formato di trasmissione dell'elenco di cui al paragrafo 2 e le specifiche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Articolo 5

    Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

    1. Oltre ai dati di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti dei pescherecci comunitari annotano nel giornale di bordo l'entrata e l'uscita dalla zona di regolamentazione.

    2. I comandanti dei pescherecci comunitari tengono, per le catture delle risorse regolamentate che figurano in allegato, trasformate o congelate:

    a) un registro di produzione che indichi, per ogni specie e prodotto trasformato, la produzione cumulativa, oppure

    b) un piano di stivaggio dei prodotti trasformati, suddivisi per specie, che ne specifichi l'ubicazione nella stiva.

    3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Resoconti delle catture delle risorse regolamentate

    1. I comandanti dei pescherecci comunitari comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave un "resoconto delle catture" entro i termini indicati al secondo comma.

    I resoconti delle catture delle risorse regolamentate comprendono:

    a) i quantitativi presenti a bordo nel momento in cui il comandante del peschereccio comunitario entra nella zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi al massimo dodici ore e almeno sei ore prima dell'entrata nella zona di regolamentazione;

    b) le catture settimanali. I resoconti sono trasmessi per la prima volta al massimo alla fine del settimo giorno successivo all'entrata nella zona o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella zona di regolamentazione nella settimana che si è conclusa la domenica precedente, alle ore 24;

    c) i quantitativi presenti a bordo all'uscita della zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi al massimo otto ore e almeno sei ore prima di ogni uscita dalla zona di regolamentazione. Essi indicano, se del caso, il numero di giorni di pesca e le catture realizzate nella zona di regolamentazione;

    d) i quantitativi caricati o scaricati per ogni trasbordo di pesce durante il periodo in cui la nave resta nella zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi entro le 24 ore successive alla fine dell'operazione di trasbordo.

    2. Ogni Stato membro trasmette i resoconti delle catture al segretariato della NEAFC per via elettronica, non appena li riceve.

    3. I resoconti delle catture sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri per essere trasmessi al segretariato della NEAFC(5).

    4. I dati relativi ai resoconti delle catture sono registrati dagli Stati membri nella base dati di cui all' articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare il formato e le specifiche per la trasmissione di cui al paragrafo 3, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Articolo 7

    Resoconto globale delle catture e dello sforzo di pesca

    1. Gli Stati membri notificano alla Commissione per via informatica, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi delle risorse di cui al paragrafo 3 catturate nella zona di regolamentazione e sbarcate o trasbordate nel corso del mese precedente.

    2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, il presente articolo si applica anche alle risorse regolamentate catturate nella zona della convenzione sottoposta alla giurisdizione degli Stati membri, fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    3. L'elenco delle risorse di cui al paragrafo 1 e il formato per la trasmissione dei dati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Articolo 8 (6)

    Sistema di controllo dei pescherecci via satellite

    Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ottenute mediante il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e relative alle navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona di regolamentazione siano trasmesse per via elettronica al segretariato della NEAFC in tempo reale, in base al formato e alle specifiche stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Articolo 9

    Trasbordi

    I pescherecci comunitari non effettuano alcuna operazione di trasbordo nella zona di regolamentazione, tranne qualora abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera e nel quale sono immatricolati.

    CAPITOLO 2

    PROCEDURE DI ISPEZIONE

    Articolo 10 (7)

    Principi generali per l'ispezione e la sorveglianza

    1. Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime per effettuare la sorveglianza e le ispezioni.

    2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché gli ispettori NEAFC possano eseguire ispezioni a bordo delle navi che battono la sua bandiera.

    3. Ciascuno Stato membro provvede affinché le ispezioni eseguite dai suoi ispettori siano effettuate in modo non discriminatorio e in base al regime. Il numero di ispezioni dipende dalle dimensioni della flotta delle parti contraenti presenti nella zona di regolamentazione, tenendo conto del tempo trascorso da queste flotte nella zona.

    4. La Commissione può assegnare ispettori comunitari al regime.

    Articolo 11 (8)

    Mezzi d'ispezione

    1. Gli Stati membri o, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, la Commissione mettono a disposizione dei propri ispettori mezzi adeguati affinché possano svolgere i loro compiti di sorveglianza e d'ispezione. A tal fine essi assegnano al regime navi di ispezione e aeromobili.

    2. La Commissione coordina le attività di sorveglianza e d'ispezione per la Comunità. Essa può adottare a tal fine, di concerto con gli Stati membri interessati, programmi operativi di sorveglianza e di ispezione comuni che consentano alla Comunità di rispettare gli obblighi previsti dal regime. Gli Stati membri le cui navi sono impegnate in attività di pesca di specie regolamentate adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione di tali programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali richieste e i periodi e le zone in cui dispiegarle.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio 2000, i nomi degli ispettori e delle navi d'ispezione nonché l'identità degli aeromobili che intendono assegnare al regime nel corso dell'anno successivo. In base a queste informazioni la Commissione stabilisce, di concerto con gli Stati membri, un piano previsionale di partecipazione della Comunità al regime per l'anno civile considerato, che comunica al segretariato della NEAFC e agli Stati membri.

    4. Nel definire i programmi operativi di sorveglianza e di ispezione la Commissione provvede affinché, qualora oltre dieci pescherecci comunitari pratichino in modo permanente la pesca selettiva di specie regolamentate nella zona di regolamentazione, sia presente una nave di ispezione di uno Stato membro o sia stato concluso un accordo con un'altra parte contraente per garantire la presenza di una nave d'ispezione.

    5. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi assegnate al regime e a bordo delle quali si trovano ispettori nonché le navi ausiliarie portino una bandiera speciale o una fiamma per indicare che l'ispettore sta procedendo a un'ispezione nell'ambito del regime. Sugli aeromobili assegnati al regime deve essere chiaramente visibile l'indicativo internazionale di chiamata. Il formato della bandiera speciale o della fiamma è definito secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    6. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via elettronica, la data e l'ora in cui iniziano e terminano le attività delle navi d'ispezione e degli aeromobili, secondo il formato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Articolo 12

    Ispettori NEAFC

    1. Ciascuno Stato membro oppure, a norma dell'articolo 10 paragrafo 4, la Commissione rilasciano a ciascun ispettore una carta d'identità speciale. L'ispettore deve esserne munito ed esibirla al momento in cui sale a bordo di un peschereccio. Il formato della carta d'identità speciale è definito secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    2. Ogni Stato membro e la Commissione provvedono affinché gli ispettori esercitino le loro funzioni secondo le regole stabilite dal regime. Gli ispettori rimangono sotto il controllo operativo delle rispettive autorità nazionali e sono responsabili nei confronti di queste ultime.

    Articolo 13

    Procedura di sorveglianza

    1. Gli ispettori NEAFC svolgono l'attività di sorveglianza osservando i pescherecci da una nave o da un aeromobile assegnati al regime. Essi annotano le loro osservazioni in un rapporto di osservazione, il cui formato è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2 e che trasmettono alla loro autorità competente.

    2. Gli Stati membri trasmettono immediatamente, per via elettronica, il rapporto di osservazione allo Stato membro di bandiera della nave osservata o alle autorità designate da tale Stato, notificate dal segretariato della NEAFC, al segretariato della NEAFC e alla Commissione. Essi trasmettono inoltre allo Stato di bandiera della nave, su sua richiesta, l'originale del rapporto di osservazione e le fotografie.

    Articolo 14

    Procedura d'ispezione

    1. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché i loro ispettori NEAFC

    a) non salgano a bordo senza aver dato preavviso via radio alla nave o senza che la nave abbia ricevuto il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali, con la comunicazione dell'identità della squadra di ispettori;

    b) non ordinino alla nave su cui intendono salire di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l'attrezzo da pesca. Gli ispettori possono tuttavia ordinare l'interruzione o il ritardo della messa in acqua dell'attrezzo sino al momento in cui siano saliti a bordo della nave, ma in nessun caso per più di trenta minuti dopo che la stessa abbia ricevuto il segnale;

    c) facciano in modo che la durata di un'ispezione non superi le quattro ore, né si prolunghi dopo che siano state salpate e ispezionate la rete e le catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui sia constatata un'infrazione, gli ispettori possono rimanere a bordo il tempo necessario per svolgere i compiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b). In circostanze particolari dovute alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi presenti a bordo la durata dell'ispezione può essere tuttavia più lunga dei tempi suindicati. In tal caso gli ispettori debbono restare a bordo solamente il tempo necessario per completare l'ispezione. I motivi che giustificano il superamento dei tempi normali debbono essere indicati nel rapporto d'ispezione;

    d) non pregiudichino la possibilità, per il comandante, di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera durante la salita a bordo e l'ispezione;

    e) manovrino a una distanza di sicurezza dal peschereccio, in base alle norme di navigazione;

    f) evitino di fare uso della forza, tranne nei casi e nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la loro sicurezza. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci gli ispettori non portano armi;

    g) eseguano l'ispezione in modo tale da recare il minimo intralcio e disturbo possibile alla nave, alle attività e alle catture;

    h) redigano un rapporto d'ispezione secondo le modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2 e lo trasmettano alle loro autorità.

    2. Gli ispettori hanno facoltà di esaminare tutte le zone di interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione stabilite dalla NEAFC e di porre domande al comandante o a una persona designata dal comandante.

    3. Durante l'ispezione gli ispettori possono chiedere al comandante tutta l'assistenza necessaria. Il rapporto d'ispezione, nel quale il comandante può annotare le proprie osservazioni, deve essere firmato dagli ispettori alla fine dell'ispezione. Copia del rapporto è consegnata al comandante del peschereccio.

    4. Gli Stati membri provvedono affinché le squadre di ispettori siano composte al massimo di due ispettori NEAFC.

    Articolo 15

    Obblighi dei comandanti dei pescherecci durante l'ispezione

    I comandanti dei pescherecci comunitari sottoposti a fermo e ispezione

    a) agevolano un imbarco rapido e sicuro;

    b) collaborano all'ispezione della nave secondo le procedure stabilite dal presente regolamento e forniscono il proprio contributo a tal fine, non ostacolano gli ispettori NEAFC nello svolgimento delle loro funzioni né li intimidiscono o interferiscono nei loro compiti e ne garantiscono la sicurezza;

    c) consentono agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che esegue l'ispezione;

    d) consentono l'accesso alle zone di interesse, ai ponti, ai locali della nave, alle catture (trasformate o meno), alle reti e altri attrezzi, alle attrezzature e a tutta la documentazione necessaria;

    e) offrono agli ispettori una sistemazione adeguata compreso, se del caso, il vitto e l'alloggio qualora essi restino a bordo della nave a norma dell'articolo 18, paragrafo 3;

    f) agevolano lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.

    Articolo 16

    Procedura in caso di infrazione

    1. Gli ispettori NEAFC, se hanno seri motivi di ritenere che un peschereccio abbia svolto un'attività contraria alle misure di conservazione adottate dalla NEAFC,

    a) annotano l'infrazione nel rapporto d'ispezione;

    b) adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova. Un marchio di identificazione è fissato solidamente su qualsiasi parte dell'attrezzo di pesca che, secondo l'ispezione, è stato utilizzato in contravvenzione alle norme;

    c) si adoperano per entrare immediatamente in contatto con un ispettore o con le autorità designate dello Stato di bandiera della nave ispezionata;

    d) trasmettono immediatamente il rapporto d'ispezione alle loro autorità.

    2. Lo Stato membro che esegue l'ispezione o, se del caso, la Commissione comunica allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione, nella misura del possibile entro il giorno lavorativo successivo alla data di inizio dell'ispezione, le informazioni particolareggiate relative all'infrazione commessa dalla nave ispezionata.

    3. Lo Stato membro che esegue l'ispezione trasmette l'originale del rapporto d'ispezione, con tutta la relativa documentazione, alla Commissione, che lo trasmette alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave ispezionata, inviandone una copia al segretariato della NEAFC.

    Articolo 17

    Provvedimenti a seguito di infrazioni

    1. Uno Stato membro, qualora riceva da un'altra parte contraente o da un altro Stato membro una notifica relativa a un'infrazione commessa da una nave che batte la sua bandiera, agisce rapidamente, secondo la sua legislazione nazionale, al fine di ottenere ed esaminare le prove, e condurre le ulteriori indagini necessarie per stabilire il seguito da dare all'infrazione e, ove possibile, ispezionare la nave.

    2. Gli Stati membri designano le autorità abilitate a ricevere le prove delle infrazioni e comunicano alla Commissione l'indirizzo di tali autorità.

    Articolo 18

    Procedura speciale in caso di infrazione grave

    1. Gli ispettori NEAFC, se hanno seri motivi di ritenere che una nave abbia commesso un'infrazione grave, ne informano immediatamente lo Stato di bandiera, le loro autorità, la Commissione e il segretariato della NEAFC.

    2. Per garantire la salvaguardia degli elementi di prova, gli ispettori adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione di questi elementi, intralciando al minimo le operazioni di pesca.

    3. Gli ispettori possono restare a bordo della nave il tempo necessario per comunicare all'ispettore debitamente autorizzato le informazioni relative all'infrazione o sino al momento in cui lo Stato di bandiera risponde chiedendo loro di lasciare il peschereccio.

    4. Lo Stato membro che esegue l'ispezione decide, con il consenso dello Stato di bandiera, se l'ispettore debba restare a bordo nel caso di dirottamento della nave. Lo Stato membro d'ispezione decide inoltre se un ispettore NEAFC debba essere presente all'ispezione approfondita della nave che si svolge in porto. Esso informa prontamente la Commissione delle decisioni adottate a norma del presente paragrafo.

    Articolo 19

    Provvedimenti a seguito di infrazioni gravi

    1. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di bandiera sono informate da un ispettore NEAFC di una presunta infrazione grave commessa da un peschereccio battente bandiera di tale Stato o qualora la Commissione riceva questa informazione, le autorità competenti e la Commissione si informano prontamente a vicenda.

    2. Dopo aver ricevuto l'informazione di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di bandiera provvede affinché la nave sia ispezionata da un ispettore debitamente autorizzato entro settantadue ore.

    3. L'ispettore debitamente autorizzato sale a bordo del peschereccio interessato ed esamina gli elementi costitutivi della presunta infrazione grave riscontrati dall'ispettore NEAFC e trasmette quanto prima i risultati della sua indagine all'autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione.

    4. In seguito alla notifica dei risultati e nel caso in cui la presunta infrazione sia grave, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato, qualora la situazione lo giustifichi ed entro un termine di ventiquattro ore, ordina alla nave oppure incarica l'ispettore debitamente autorizzato di ordinare alla nave di dirigersi verso un porto designato.

    In caso di dirottamento, l'ispettore debitamente autorizzato adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi probanti.

    5. All'arrivo nel porto verso cui è stata dirottata, la nave incriminata è sottoposta ad un'ispezione approfondita, effettuata sotto l'autorità dello Stato membro di bandiera in presenza di un ispettore NEAFC di qualsiasi altra parte contraente che desideri prendervi parte.

    Lo Stato membro di bandiera informa prontamente la Commissione dei risultati dell'ispezione approfondita, nonché delle misure adottate a seguito dell'infrazione.

    6. L'autorità competente dello Stato di bandiera, qualora non ordini il dirottamento verso un porto determinato, informa prontamente la Commissione dei motivi della propria decisione. La Commissione comunica tempestivamente al segretariato della NEAFC la decisione e la relativa motivazione.

    7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Articolo 20

    Trattamento dei rapporti d'ispezione

    1. Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori NEAFC di altre parti contraenti e di altri Stati membri lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori.

    2. Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate al fine di facilitare i procedimenti giudiziari o di altra natura, secondo la loro legislazione nazionale, conseguenti a un rapporto presentato da un ispettore nel quadro del regime.

    Articolo 21

    Rapporto sulle infrazioni

    1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, per il precedente periodo di un anno civile un rapporto sulla situazione delle procedure per quanto concerne le infrazioni alle misure di conservazione della NEAFC notificate. Queste infrazioni enumerate annualmente fino a quando interviene una decisione definitiva, in base alle pertinenti disposizioni legislative nazionali.

    2. Il rapporto riferisce sulla situazione delle procedure (cause pendenti, in appello, oggetto di indagine, ecc.), descrive le sanzioni o ammende in termini specifici (ossia livello delle ammende, valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, ingiunzione scritta, ecc.) e fornisce una motivazione qualora non sia stata intrapresa alcuna azione.

    Articolo 22

    Rapporto sulle attività ispettive

    Entro il 15 settembre di ogni anno ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per l'anno civile precedente:

    a) il numero di ispezioni effettuate nell'ambito del regime, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata rilevata un'infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l'ispezione della nave in causa nonché la natura della presunta infrazione;

    b) il numero di ore di volo per la sorveglianza NEAFC, il numero di rilevamenti e il numero di rapporti di sorveglianza redatti, nonché i provvedimenti adottati a seguito dei rapporti.

    TITOLO II

    ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA VOLTO A PROMUOVERE L'OTTEMPERANZA DA PARTE DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI PARTI NON CONTRAENTI

    Articolo 23

    Trasmissione del rapporto di osservazione

    1. Non appena riceve il rapporto di osservazione di una nave di una parte non contraente da parte di uno dei suoi ispettori NEAFC, lo Stato membro in questione trasmette prontamente tale informazione al segretariato della NEAFC e alla Commissione e, ove ciò sia possibile, alla nave, informandola che i dati saranno trasmessi allo Stato di bandiera.

    2. La Commissione trasmette prontamente a tutti gli Stati membri ogni rapporto di osservazione che ha ricevuto sotto forma di notifica del segretariato della NEAFC o di un'altra parte contraente.

    Articolo 24

    Trasbordo

    Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di ricevere trasbordi di pesce da navi di parti non contraenti.

    Articolo 25

    Controllo delle attività di pesca delle navi battenti bandiera di parti non contraenti

    1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave di una parte non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell'articolo 28 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 sia ispezionata dalle autorità competenti. Lo sbarco e/o il trasbordo delle catture della nave è vietato fino al momento in cui l'ispezione è conclusa.

    2. Se, alla fine dell'ispezione, le autorità competenti constatano che la nave di una parte non contraente ha a bordo risorse che sono oggetto di una raccomandazione della NEAFC recepita nella normativa comunitaria, lo Stato membro interessato ne vieta lo sbarco e/o il trasbordo.

    3. Tale divieto non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante convinca le autorità competenti dello Stato membro interessato che

    a) le risorse detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione; oppure

    b) le risorse detenute a bordo sono state catturate in base alle misure di conservazione comunitarie.

    Articolo 26

    Provvedimenti a seguito delle ispezioni

    1. Gli Stati membri comunicano prontamente alla Commissione i risultati di ogni ispezione ed eventualmente qualsiasi divieto di sbarco e/o di trasbordo applicato in seguito all'ispezione.

    2. La Commissione trasmette immediatamente questa informazione al segretariato della NEAFC e, non appena possibile, allo Stato di bandiera della nave ispezionata.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 27

    Riservatezza

    Oltre agli obblighi di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri e la Commissione osservino le regole in materia di riservatezza adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Articolo 28

    La normativa necessaria per applicare il presente regolamento per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 4 paragrafo 3, l'articolo 5 paragrafo 3, l'articolo 6 paragrafo 5, l'articolo 7 paragrafo 3, l'articolo 8, l'articolo 11 paragrafi 5 e 6, l'articolo 12 paragrafo 1, l'articolo 13 paragrafo 1, l'articolo 14 paragrafo 1 lettera h), l'articolo 19 paragrafo 7 e l'articolo 27 è adottata secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 29 paragrafo 2.

    Articolo 29

    1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione del settore della pesca e dall'acquacoltura (in prosieguo denominato "il comitato").

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 30

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 8, 10 e 11 restano in vigore su una base ad hoc fino al 31 dicembre 2000. Entro e non oltre il 30 settembre 2000 la Commissione presenta adeguate proposte relative a un regime definitivo. Il Consiglio, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato, adotta le misure necessarie entro e non oltre il 31 dicembre 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. HEMILÄ

    (1) Parere reso il 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

    (3) GU L 261 del 20.10.1993, pag 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag 5).

    (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag 23.

    (5) Come soluzione ad hoc per il 2000.

    (6) Come soluzione ad hoc per il 2000.

    (7) Come soluzione ad hoc per il 2000.

    (8) Come soluzione ad hoc per il 2000.

    ALLEGATO

    ELENCO DELLE RISORSE REGOLAMENTATE

    >SPAZIO PER TABELLA>

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