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Dokumentas 31997L0041
Council Directive 97/41/EC of 25 June 1997 amending Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on, respectively, fruit and vegetables, cereals, foodstuffs of animal origin, and certain products of plant origin, including fruit and vegetables
Direttiva 97/41/CE del Consiglio del 25 giugno 1997 che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
Direttiva 97/41/CE del Consiglio del 25 giugno 1997 che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
GU L 184 del 12.7.1997, p. 33–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Altre edizioni speciali
(CS, ET, LV, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 021 pag. 207 - 223
Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396
Direttiva 97/41/CE del Consiglio del 25 giugno 1997 che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 12/07/1997 pag. 0033 - 0049
DIRETTIVA 97/41/CE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1997 che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che le direttive del Consiglio 86/362/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (4), 86/363/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (5) e 90/642/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (6) hanno istituito un regime comune che prevede quantità massime tassative di residui applicabili nell'intera Comunità; considerando che il suddetto regime prevede la graduale trasposizione, previo esame tecnico, delle quantità massime di residui previste dalla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (7) nella direttiva 90/642/CEE; che tale trasposizione è già stata effettuata per quanto riguarda talune quantità mentre è ancora in fase di preparazione per quanto riguarda altre quantità; considerando che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8) ha previsto un meccanismo che pone in connessione l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva inclusa nell'allegato I di detta direttiva con l'obbligo, per lo Stato membro che ne ha concesso l'autorizzazione, di determinare la quantità massima provvisoria della sostanza attiva in questione nelle colture trattate; che tale meccanismo prevede inoltre che la Commissione, sulla base del limite massimo provvisorio di residui fissato da uno Stato membro, stabilisca quantità massime provvisorie di residui, applicabili nell'intera Comunità; che per motivi di chiarezza le quantità massime provvisorie di residui fissati in base a tale meccanismo dovrebbero essere inseriti opportunamente negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE; considerando che devono essere fissate norme circa le quantità massime di residui ammissibili nei vari prodotti agricoli essiccati e/o trasformati nonché negli alimenti composti, allo scopo di garantire un'opportuna protezione della salute umana e un corretto funzionamento del mercato interno per quanto concerne tali prodotti; considerando che gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di fissare quantità massime di residui di antiparassitari per quanto riguarda i prodotti provenienti da altri Stati membri, allo scopo di evitare problemi relativi agli scambi commerciali a causa della mancanza di quantità massime armonizzate per certe combinazioni di residui/prodotti; considerando che una procedura di conciliazione è necessaria per i casi in cui nell'esperienza pratica sono insorti ostacoli agli scambi intracomunitari a causa della mancanza di limiti massimi armonizzati per certe combinazioni di residui/prodotti; considerando che dovrebbe essere organizzato sistematicamente un controllo efficace dei residui di antiparassitari a livello sia nazionale che comunitario allo scopo di garantirne il rispetto delle quantità tassative stabilite e di contribuire a rafforzare al massimo la fiducia dei consumatori nel livello raggiunto di protezione della salute umana; considerando che, per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, è essenziale assicurare che vengano effettuati i controlli sul rispetto delle quantità massime di residui stabilite; che tali controlli, nella misura del possibile, dovrebbero riguardare tutti i prodotti vegetali oggetto della direttiva sui residui; che dovrebbe tuttavia essere fatto un uso ottimale delle risorse disponibili e che di conseguenza può non sembrare necessario procedere a controlli su prodotti alimentari trasformati, essiccati o su alimenti composti o su prodotti intermedi durante la trasformazione nella misura in cui viene effettuato un controllo sufficiente sui prodotti non trasformati; considerando che occorre aggiornare alcune disposizioni delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 86/363/CEE al fine di allinearle sulle disposizioni analoghe previste dalla direttiva 90/642/CEE per garantire la coerenza nell'attuazione del regime generale concernente le quantità massime di residui; considerando che l'introduzione di modifiche negli allegati a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché la fissazione di limiti massimi provvisori di residui e la definizione dei fattori di diluizione o di concentrazione connessi con certe operazioni di essiccazione o di trasformazione sono misure di carattere tecnico; che, ai fini dell'adozione di tali misure, risulta opportuno ricorrere alla procedura decisionale del comitato di regolamentazione allo scopo di garantire un funzionamento efficace e rapido delle misure di attuazione a norma delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE, 91/414/CEE e di altre direttive in materia; considerando che, per un'adeguata protezione della salute umana ed un corretto funzionamento del mercato interno, occorre che le modifiche introdotte negli allegati siano rapidamente applicate da tutti gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 76/895/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 1. La presente direttiva riguarda i prodotti destinati all'alimentazione umana o, in casi eccezionali, a quella degli animali, compresi nelle voci della tariffa doganale comune riportate all'allegato I, laddove su o in tali prodotti si trovino residui di antiparassitari elencati nell'allegato II. 2. La presente direttiva si applica inoltre a questi stessi prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, qualora essi possano contenere determinati residui di antiparassitari. 3. La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (*) e della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (**). Tuttavia, fino a quando non siano state fissate le quantità massime a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE, per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva. (*) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12). (**) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.» 2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) "residui di antiparassitari", i resti di antiparassitari ed i prodotti della loro metabolizzazione, degradazione o reazione quali definiti nell'allegato II presenti sui o nei prodotti di cui all'articolo 1; 2) "immissione in circolazione", qualsiasi consegna, a titolo oneroso o gratuito, dei prodotti di cui all'articolo 1, dopo il raccolto.» 3) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione di informazioni esistenti, ritenga che una quantità massima fissata nell'elenco di cui all'allegato II costituisca un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali e esiga quindi un'azione rapida, esso può temporaneamente ridurre tale quantità per il proprio territorio. In tal caso, esso notifica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati corredandoli della relativa motivazione.» 4) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 Le modificazioni degli allegati I e II a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.» 5) È inserito il seguente articolo: «Articolo 5 bis 1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio o viene legalmente prodotto e commercializzato o viene messo in libera pratica uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo. 2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso e fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti a norma dell'articolo 5. 3. Qualora - non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, a norma dell'articolo 5, e - detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure intese a vietarne o a limitarne l'immissione in circolazione in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e - lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato rispetto a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili, si applicano le seguenti disposizioni eccezionali: a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla data della loro applicazione, allo Stato membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione. b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi o restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. A tal fine gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni necessarie. Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti. c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 7. Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato lo Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione. La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione, da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 5. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito. 4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dagli Stati membri nel rispetto degli obblighi che loro derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36. 5. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (*), non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8. (*) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).» 6) All'articolo 7, il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente testo: «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.» 7) All'articolo 8, il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente testo: «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato suddetto, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se il Consiglio non ha deliberato entro quindici giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.» 8) È aggiunto il seguente articolo: «Articolo 8 bis La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuito ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.» 9) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 9 1. La presente direttiva si applica inoltre ai prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere esportati verso paesi terzi. Le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite in base alla presente direttiva non si applicano, tuttavia, ai prodotti sottoposti a trattamento prima dell'esportazione purché sia adeguatamente provato che: a) il paese terzo di destinazione esige un trattamento particolare per evitare l'introduzione di organismi nocivi nel proprio territorio, oppure b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto e il magazzinaggio nel paese terzo di destinazione. 2. La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 purché sia adeguatamente provato che sono destinati: a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali, oppure b) alla semina o alla piantagione.» 10) Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II, conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 5, possono essere applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della salute umana. Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.» Articolo 2 La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 1. La presente direttiva si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, nonché ai prodotti ottenuti da questi ultimi mediante processi di essiccazione o trasformazione e agli alimenti composti, nei quali siano stati incorporati, nella misura in cui essi possano contenere taluni residui di antiparassitari. 2. La presente direttiva si applica fatte salve: a) la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi (*); b) la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (**); c) la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (***); d) la direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (****) e della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (*****). Tuttavia, fino a quando non siano state stabilite le quantità massime di residui a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE, o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva. 3. La presente direttiva si applica inoltre ai prodotti di cui al paragrafo 1 destinati ad essere esportati verso paesi terzi. Le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite in base alla presente direttiva non si applicano tuttavia ai prodotti sottoposti a trattamento prima dell'esportazione, purché sia dimostrato in modo sufficiente che: a) il paese terzo di destinazione richiede un trattamento particolare, per evitare l'introduzione di organismi nocivi nel proprio territorio, oppure b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto e il magazzinaggio nel paese terzo di destinazione. 4. La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 purché sia adeguatamente dimostrato che sono destinati: a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali, oppure b) alla semina o alla piantagione. (*) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35). (**) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12). (***) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12). (****) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (CE n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12). (*****) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17).» 2) All'articolo 2, paragrafo 1, la parte di frase «enumerati nell'allegato II» è soppressa. 3) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 1. Fatto salvo l'articolo 6, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immissione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato II. L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le loro rispettive quantità massime sono stabiliti nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. 2. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano esplicitamente fissate quantità massime nell'allegato II, la quantità massima di residui applicabili è quella stabilita nell'allegato II, tenendo conto rispettivamente della concentrazione conseguente al processo di essiccazione oppure della concentrazione o della diluizione conseguente alla trasformazione. Per alcuni prodotti essiccati o trasformati può essere stabilito un fattore di concentrazione e/o di diluizione che tenga conto della concentrazione e/o diluizione conseguente a talune operazioni di essiccazione o di trasformazione, secondo la procedura di cui all'articolo 12. 3. Nel caso di alimenti composti contenenti una miscela di ingredienti per i quali non sono fissate quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non devono essere superiori a quelle specificate nell'allegato II, tenuto conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e anche delle disposizioni del paragrafo 2. 4. Gli Stati membri garantiscono, mediante controlli effettuati almeno per campione, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le ispezioni e i controlli necessari sono effettuati secondo la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (*), eccettuato l'articolo 14, e alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (**), eccettuati gli articoli 5, 6 e 8. (*) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23. (**) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14).» 4) L'articolo 5 è sostituito dai seguenti due articoli: «Articolo 5 Qualora, per un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I, la Commissione abbia fissato a livello comunitario una quantità massima di residui provvisoria, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (*), tale quantità figurerà nell'allegato II con il riferimento alla suddetta procedura. Articolo 5 bis 1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio o viene legalmente prodotto e commercializzato o viene messo in libera pratica uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo. 2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso e fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5. 3. Qualora - non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, e - detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure dirette a vietarne o a limitarne l'immissione in circolazione in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e - lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato rispetto a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili, si applicano le seguenti disposizioni eccezionali: a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla loro data di applicazione, allo Stato membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione. b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi e restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. A tal fine gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni necessarie. Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti. c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12. Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato lo Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione. La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione, da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito. 4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dagli Stati membri nel rispetto degli obblighi che loro derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36. 5. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (**), non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis. (*) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12). (**) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).» 5) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 7 1. Gli Stati membri designano un'autorità incaricata di garantire il controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 4. 2. a) Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il loro programma previsionale di sorveglianza nazionale per l'anno di calendario successivo. In questi programmi previsionali devono essere specificati almeno: - i prodotti da ispezionare e il numero di ispezioni da effettuare, - i residui di antiparassitari da ricercare, - i criteri applicati nell'elaborazione di tali programmi. b) Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione sottopone al comitato fitosanitario permanente un progetto di raccomandazione che stabilisce un programma comunitario di sorveglianza coordinata, mediante controlli per campione da inserire nei programmi nazionali di sorveglianza. La raccomandazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 11 ter. L'obiettivo fondamentale di questo programma comunitario è quello di potenziare al massimo, a livello comunitario, i controlli sui campioni di cereali dei gruppi elencati nell'allegato I, prodotti e importati nella Comunità ove siano stati riscontrati problemi, per garantirne la conformità alle quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nell'allegato II. 3. Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle analisi dei campioni di controllo prelevati durante l'anno precedente nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di sorveglianza e del programma comunitario di sorveglianza coordinata. La Commissione collaziona e raffronta questi dati unitamente ai risultati dei controlli effettuati in base alle direttive 86/363/CEE (*) e 90/642/CEE ed esamina: - le infrazioni alle quantità massime consentite di residui, nonché - le reali quantità medie di residui ed il loro valore relativo rispetto alla quantità massime stabilite. Nell'elaborare il programma coordinato di sorveglianza, la Commissione si adopera ai fini di una graduale introduzione di un sistema che consenta di valutare la reale esposizione agli antiparassitari dovuta alla dieta alimentare. La Commissione comunica queste informazioni agli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, anteriormente al 30 settembre di ogni anno, ai fini del loro esame e dell'adozione delle misure che si impongono, quali: - le iniziative da adottare a livello comunitario per i casi in cui si è constatato il superamento delle quantità massime, - l'opportunità di pubblicare i dati raccolti e raffrontati. 4. Secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis si possono adottare: a) modifiche dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, purché tali modifiche riguardino le date di invio delle comunicazioni; b) le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 5. Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo corredata, se necessario, di adeguate proposte. (*) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35).» 6) All'articolo 8, paragrafo 1, le parole «articolo 12» sono sostituite da «articolo 11 bis». 7) L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 9 1. Se uno Stato membro ritiene, in base a nuove informazioni o a una nuova valutazione delle informazioni esistenti, che la quantità massima stabilita nell'allegato II possa nuocere alla salute umana o animale e richiede pertanto che vengano adottate iniziative tempestive, tale Stato membro può temporaneamente ridurre tale quantità massima nel suo territorio. In tal caso notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, allegando le relative motivazioni. 2. La Commissione esamina rapidamente i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 e consulta gli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, in seguito denominato "il comitato"; essa formula immediatamente un parere e adotta le misure necessarie. La Commissione notifica immediatamente al Consiglio e agli Stati membri le misure adottate. Ogni Stato membro può deferire le misure della Commissione al Consiglio entro un termine di quindici giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro quindici giorni dalla data alla quale la questione gli è stata deferita. 3. Se la Commissione ritiene che le quantità massime stabilite nell'allegato II debbano essere modificate per risolvere le difficoltà indicate al paragrafo 1 e garantire la tutela della salute umana, essa avvia la procedura di cui all'articolo 13 in vista dell'adozione di tali modifiche. In tal caso lo Stato membro che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può mantenerle fino a quando il Consiglio o la Commissione avranno preso una decisione secondo la suddetta procedura.» 8) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 10 Fatte salve le modifiche apportate agli allegati a norma dell'articolo 5, dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 9, le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.» 9) L'articolo 11 è soppresso. 10) Sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 11 bis La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 11 ter La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuito ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.» 11) L'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente testo: «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuito la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.» 12) L'articolo 14 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 14 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 5 bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10 vengano applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della salute umana. Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.» Articolo 3 La direttiva 86/363/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 1. La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari di origine animale elencati nell'allegato I, nonché ai prodotti ottenuti da questi ultimi mediante processi di essiccazione o trasformazione e gli alimenti composti nei quali siano stati incorporati, nella misura in cui essi possano contenere taluni residui di antiparassitari. 2. La presente direttiva si applica fatta salva a) la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi (*); b) la direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (**) e la direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti di base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (***). Fino a quando non siano state fissate le quantità massime a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE, per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva. 3. La presente direttiva si applica inoltre ai prodotti di cui al paragrafo 1 destinati ad essere esportati verso paesi terzi. 4. La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 laddove sia adeguatamente dimostrato che sono destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali. (*) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35). (**) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12). (***) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.» 2) All'articolo 2, paragrafo 1, la parte di frase «enumerati nell'allegato II» è soppressa. 3) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 1. Fatti salvo l'articolo 6, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immissione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato II. L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le loro rispettive quantità massime sono stabiliti nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. 2. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano esplicitamente fissate quantità massime nell'allegato II, la quantità massima di residui applicabile è quella stabilita nell'allegato II, tenendo conto rispettivamente della concentrazione conseguente al processo di essiccazione oppure della concentrazione o della diluizione conseguente alla trasformazione. Per alcuni prodotti essiccati o trasformati può essere stabilito un fattore di concentrazione o di diluizione che tenga conto della concentrazione e/o diluizione conseguente a talune operazioni di essiccazione o di trasformazione, secondo la procedura di cui all'articolo 12. 3. Nel caso di alimenti composti contenenti una miscela di ingredienti per i quali non sono fissate quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non possono essere superiori a quelle specificate nell'allegato II, tenuto conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e delle disposizioni del paragrafo 2. 4. Gli Stati membri garantiscono, mediante controlli effettuati almeno per campione, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le ispezioni e i controlli necessari sono effettuati in base alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (*), eccettuato l'articolo 14, e alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (**), eccettuati gli articoli 5, 6 e 8 e altre disposizioni giuridiche pertinenti relative alla sorveglianza dei residui nei prodotti alimentari di origine animale. (*) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23. (**) GU n. L 290 del 24. 11 1993, pag. 14.» 4) L'articolo 5 è sostituito dai seguenti due articoli: «Articolo 5 Qualora, per un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I, la Commissione abbia fissato a livello comunitario una quantità massima provvisoria di residuo, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (*), tale quantità figurerà nell'allegato II con il riferimento alla suddetta procedura. Articolo 5 bis 1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto e commercializzato, o viene messo in libera pratica, uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo. 2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consente di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5. 3. Qualora - non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, e - detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure dirette a vietarne o a limitarne l'immissione in commercio in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e - lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato rispetto a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili, si applicano le seguenti disposizioni eccezionali: a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla data della loro applicazione, allo Stato membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione. b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi o restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. Gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni a tal fine necessarie. Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti. c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12. Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato lo Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione. La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione, da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito. 4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dallo Stato membro nel rispetto degli obblighi che gli derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36. 5. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (**), non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis. (*) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12). (**) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).» 5) Alla fine dell'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo: «La Commissione collaziona e affronta queste informazioni e le elabora unitamente ai risultati dei controlli effettuati in base alle direttive 86/362/CEE (*) e 90/642/CEE (**). (*) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35). (**) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).» 6) All'articolo 8, paragrafo 1, i termini «articolo 12» sono sostituiti da «articolo 11 bis». 7) L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 9 1. Se uno Stato membro ritiene, in base a nuove informazioni o a una nuova valutazione delle informazioni esistenti, che la quantità massima stabilita nell'allegato II possa nuocere alla salute umana o animale e richiede pertanto che vengano adottate iniziative tempestive, tale Stato membro può temporaneamente ridurre tale quantità massima nel suo territorio. In tal caso notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, allegando le relative motivazioni. 2. La Commissione esamina rapidamente i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1, e consulta gli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, in seguito denominato "il comitato"; essa formula immediatamente un parere e adotta le misure necessarie. La Commissione notifica immediatamente al Consiglio e agli Stati membri le misure adottate. Ogni Stato membro può deferire le misure della Commissione al Consiglio entro un termine di quindici giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro quindici giorni dalla data alla quale la questione gli è stata deferita. 3. Se la Commissione ritiene che le quantità massime nell'elenco di cui all'allegato II debbano essere modificate per risolvere le difficoltà indicate al paragrafo 1 e garantire la tutela della salute umana, essa avvia la procedura di cui all'articolo 13 in vista dell'adozione di tali modifiche. In tal caso lo Stato membro che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può mantenere fino a quando il Consiglio o la Commissione avranno preso una decisione secondo la suddetta procedura.» 8) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 10 Fatte salve le modifiche apportate agli allegati a norma dell'articolo 5, dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 9, le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare, nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.» 9) L'articolo 11 è soppresso. 10) Sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 11 bis La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 11 ter La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.» 11) All'articolo 12 il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal testo seguente: «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.» 12) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 14 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 5 bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10 vengano applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della sanità pubblica. Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.» Articolo 4 La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. La presente direttiva riguarda i prodotti che rientrano nei gruppi di prodotti elencati nella prima colonna dell'allegato I e di cui sono indicati esempi nella seconda colonna, nella misura in cui i prodotti di questi gruppi o le relative parti descritte nella terza colonna possono contenere taluni residui di antiparassitari. La direttiva si applica inoltre a questi stessi prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto qualora essi possano contenere i residui di antiparassitari.» 2) All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera: «e) La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (*) e della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (**). Fino a quando non siano state fissate le quantità massime di residui a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis paragrafo 1 e dei paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva (*) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12). (**) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.» 3) All'articolo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo: «a) "residui di antiparassitari", i residui degli antiparassitari e dei loro metaboliti e prodotti di degradazione o di reazione presenti nei o sui prodotti di cui all'articolo 1;». 4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 3 1. I prodotti o, se del caso, le parti di prodotti rientranti nei gruppi di cui all'articolo 1 non devono contenere, dal momento in cui sono messi in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato II. L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le loro rispettive quantità massime sono stabiliti nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. Il residuo di un antiparassitario sarà incluso nell'elenco purché ne sia fissata la relativa quantità massima a norma della direttiva 76/895/CEE. 2. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano esplicitamente fissate quantità massime nell'allegato II, la quantità massima di residui applicabile è quella stabilita nell'allegato II, tenendo conto, rispettivamente, della concentrazione conseguente al processo di essiccazione oppure della concentrazione o della diluizione conseguente alla trasformazione. Per alcuni prodotti essiccati o trasformati può essere stabilito un fattore di concentrazione o di diluizione che tenga conto della concentrazione e/o diluizione conseguente a talune operazioni di essiccazione o di trasformazione, secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis. 3. Nel caso di alimenti composti contenenti una miscela di ingredienti per i quali non sono fissate quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non devono essere superiori a quelle specificate nell'allegato II, tenuto conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e delle disposizioni del paragrafo 2. 4. Gli Stati membri garantiscono, mediante controlli effettuati almeno per campione, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le ispezioni e i controlli necessari sono effettuati in base alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (*), eccettuato l'articolo 14, e alla direttiva 93/99/CEE riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (**), eccettuati gli articoli 5, 6 e 8. (*) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23. (**) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.» 5) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 4 1. Gli Stati membri designano un'autorità incaricata di garantire che sia attuato il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 venga attuato. 2. a) Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il loro programma previsionale di sorveglianza nazionale per l'anno di calendario successivo. In questi programmi previsionali devono essere specificati almeno; - i prodotti da ispezionare e il numero di ispezioni da effettuare, - i residui di antiparassitari da ricercare, - i criteri applicati nell'elaborazione di tali programmi. b) Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione sottopone al comitato fitosanitario permanente un progetto di raccomandazione che stabilisce un programma comunitario di sorveglianza coordinata, mediante controlli per campione da inserire nei programmi nazionali di sorveglianza. La raccomandazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 10. L'obiettivo fondamentale di questo programma comunitario di sorveglianza è di potenziare al massimo a livello comunitario i controlli sui campioni di vegetali dei gruppi elencati nell'allegato I, prodotti e importati nella Comunità ove siano stati riscontrati problemi, per garantirne la conformità alle quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nell'allegato II. 3. Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri tramettono alla Commissione i risultati delle analisi dei campioni di controllo prelevati durante l'anno precedente nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di sorveglianza e del programma comunitario di sorveglianza coordinata. La Commissione collaziona e raffronta questi dati e unitamente ai risultati dei controlli effettuati in base alle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE ed esamina: - le infrazioni alle quantità massime consentite di residui, nonché - le reali quantità medie di residui ed il loro valore relativo rispetto alle quantità massime stabilite. Nell'elaborare il programma coordinato di sorveglianza, la Commissione si adopera ai fini di una graduale introduzione di un sistema che consenta di valutare la reale esposizione agli antiparassitari dovuta alla dieta alimentare. La Commissione comunica queste informazioni agli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, anteriormente al 30 settembre di ogni anno, ai fini del loro esame e dell'adozione delle misure che si impongono, quali: - le iniziative da adottare a livello comunitario per i casi in cui si è constatato il superamento delle quantità massime, - l'opportunità di pubblicare i dati raccolti e raffrontati. 4. Secondo la procedura di cui all'articolo 9 si possono adottare: a) modifiche dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, purché tali modifiche riguardino le date di invio delle comunicazioni; b) le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 5. Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, eventualmente corredata di opportune proposte.» 6) Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 5 bis La quantità massima provvisoria comunitaria di residui relativa ad un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I e stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (*) è inserito nell'elenco dell'allegato II, corredato di un riferimento alla suddetta procedura. Articolo 5 ter 1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto e commercializzato o viene messo in libera pratica uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo. 2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso e fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti in base alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 o dell'articolo 5 bis. 3. Qualora - non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o dell'articolo 5 bis, e - detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure intese a vietarne o a limitarne l'immissione in circolazione in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e - lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili, si applicano le seguenti disposizioni eccezionali: PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397L0041.1 a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla data della loro applicazione, allo Stato membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione. b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi o restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. Gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni a tal fine necessarie. Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti. c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis. Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato la Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione. La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito. 4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dagli Stati membri nel rispetto degli obblighi che loro derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36. 5. Le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (**), non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9. (*) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12). (**) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).» 7) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 7 Fatte salve le modifiche apportate agli allegati a norma dell'articolo 5 bis, all'articolo 5 ter, paragrafo 3 e all'articolo 8, le modifiche degli allegati I e II, determinate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare, nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.» 8) Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 10 bis La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentati degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentati degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure. Articolo 10 ter Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5 bis, all'articolo 5 ter, paragrafo 3, all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3, vengano applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della sanità pubblica. Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.» Articolo 5 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1998. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997. Per il Consiglio Il presidente J. VAN AARTSEN (1) GU n. C 201 del 5. 8. 1995, pag. 8 e GU n. C 103 del 2. 4. 1997, pag. 20. (2) GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 96. (3) GU n. C 82 del 19. 3. 1996, pag. 1. (4) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35). (5) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35). (6) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12). (7) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12). (8) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).