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Document 31996L0016

    Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 78 del 28.3.1996, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/16/oj

    31996L0016

    Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 078 del 28/03/1996 pag. 0027 - 0029


    DIRETTIVA 96/16/CE DEL CONSIGLIO del 19 marzo 1996 relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che la direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (3), è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove modifiche, è opportuno, ai fini della chiarezza, procedere a una rielaborazione della succitata direttiva;

    considerando che la Commissione, per adempiere i compiti affidatile dal trattato e dalle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve disporre di dati precisi sulla produzione del latte e sul suo impiego, nonché di dati precisi regolari e tempestivi sulla fornitura di latte alle imprese che trattano o trasformano il latte e sulla produzione di prodotti lattiero-caseari negli Stati membri;

    considerando che occorre unificare i criteri di esecuzione delle rilevazioni sulla produzione e sull'impiego del latte nelle aziende agricole, migliorarne l'esattezza ed eseguire rilevazioni mensili in tutti gli Stati membri presso le imprese che trattano o trasformano il latte;

    considerando che, per ottenere risultati comparabili, è necessario fissare criteri comuni per la delimitazione del campo d'indagine, le caratteristiche da rilevare e le modalità delle rilevazioni;

    considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito della precedente normativa ha dimostrato che occorre procedere ad un alleggerimento delle disposizioni, in particolare sopprimendo la comunicazione dei dati settimanali;

    considerando che, data la crescente importanza dei componenti proteici del latte nei prodotti lattiero-caseari, occorre adottare le disposizioni corrispondenti;

    considerando che, per agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, è opportuno mantenere una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, soprattutto in seno al comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE (4),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli Stati membri:

    1) svolgono, presso le unità di rilevazione definite all'articolo 2, indagini sui dati precisati all'articolo 4 e ne trasmettono alla Commissione i risultati mensili, annuali e triennali;

    2) effettuano annualmente presso le aziende agricole, definite in base alla procedura prevista all'articolo 7, la rilevazione della produzione di latte e sul relativo impiego;

    3) fatto salvo l'accordo della Commissione, sono autorizzati ad utilizzare dati provenienti da altre fonti ufficiali.

    Articolo 2

    Le indagini di cui all'articolo 1, punto 1, riguardano:

    1) le imprese o le aziende agricole che acquistano latte intero - e, se del caso, prodotti lattiero-caseari - direttamente presso le aziende agricole o presso le imprese di cui al punto 2, ai fini della loro trasformazione in prodotti lattiero-caseari;

    2) le aziende che raccolgono latte o crema e li cedono interamente o in parte alle imprese di cui al punto 1, senza averli lavorati né trasformati.

    Gli Stati membri adottano le disposizioni atte ad evitare per quanto possibile inutili ripetizioni nella presentazione dei risultati.

    Articolo 3

    1. È considerato latte ai sensi della presente direttiva il latte di vacca, di pecora, di capra e di bufala. Le indagini mensili eseguite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si limitano al latte di vacca e ai prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal latte di vacca.

    2. L'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 7; detto elenco può essere modificato secondo la stessa procedura.

    3. Le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

    Articolo 4

    1. Le indagini di cui all'articolo 1, punto 1, devono essere predisposte in modo da permettere almeno la comunicazione dei dati di cui alle seguenti lettere a), b) e c).

    I questionari devono essere redatti in modo da evitare inutili ripetizioni.

    I dati riguardano:

    a) mensilmente:

    i) la quantità di latte, il tenore di materia grassa del latte e della crema raccolti nonché il tenore di proteine del latte di vacca raccolto;

    ii) la quantità di taluni prodotti lattiero-caseari freschi lavorati e pronti per essere immessi al consumo nonché di taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla trasformazione del latte;

    b) annualmente:

    i) la quantità e il tenore di materia grassa e di proteine del latte e della crema raccolti;

    ii) la quantità di prodotti lattiero-caseari freschi lavorati e pronti per essere immessi al consumo e degli altri prodotti lattiero-caseari ottenuti, ripartiti per tipo;

    iii) l'impiego delle materie prime sotto forma di latte intero e di latte scremato nonché la quantità di materia grassa utilizzata nella fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari;

    c) ogni tre anni (a partir dal 31 dicembre 1997):

    il numero delle unità di rilevazione di cui all'articolo 2, secondo certe classi di grandezza.

    2. Per analizzare, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, la possibilità di estendere le informazioni statistiche annuali di cui alla lettera b) al contenuto in proteine dei principali prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri effettuano in questo periodo rilevazioni pilota o studi volti a raggiungere tale obiettivo. La Commissione stabilisce con la procedura prevista dall'articolo 7 un programma di lavoro per ciascun di detti tre anni.

    Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione una relazione di esecuzione di tale programma, inclusi i dati statistici disponibili in materia e gli elementi necessari alla loro interpretazione.

    Articolo 5

    1. Fatto salvo il secondo comma, le indagini di cui all'articolo 1, punto 1, devono essere esaustive presso le latterie che rappresentano almeno il 95 % della raccolta di latte vaccino effettuata dallo Stato membro; il saldo viene stimato mediante campioni rappresentativi o altre fonti.

    Gli Stati membri possono effettuare le indagini mensili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), mediante campioni rappresentativi. In tal caso l'errore di campionamento non può essere superiore all'1 % (con un intervallo di fiducia del 68 %) della raccolta totale del paese.

    2. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti che permettano di ottenere risultati completi e sufficientemente esatti. Essi comunicano alla Commissione sotto forma di relazione metodologica ogni informazione che consenta una valutazione dell'esattezza dei risultati trasmessi, in particolare:

    a) i questionari utilizzati;

    b) i metodi applicati per evitare la ripetizione dei risultati;

    c) i metodi di trasposizione dei dati ottenuti tramite i questionari nelle tabelle comunitarie.

    Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché qualsiasi altra questione connessa all'applicazione della presente direttiva saranno esaminate una volta all'anno in seno al gruppo di lavoro competente del comitato permanente di statistica agraria. La prima relazione metodologica sarà trasmessa alla Commissione al più tardi entro la fine dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva.

    Articolo 6

    1. Le tabelle per la trasmissione dei dati sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

    Le tabelle possono essere modificate con la medesima procedura.

    2. Gli Stati membri trasmettono i risultati di cui al paragrafo 3, inclusi i dati considerati riservati ai sensi delle loro legislazioni o pratiche nazionali in materia di segreto statistico, conformemente alle disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (5).

    3. Dopo avere riepilogato i dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione nel più breve tempo possibile e non oltre:

    a) quarantacinque giorni dopo la fine del mese di riferimento, i risultati mensili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

    b) il mese di giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento:

    - i risultati annuali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

    - la relazione di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

    c) il mese di settembre dell'anno successivo a quello della data di riferimento, i risultati di cui all'articolo 1, punto 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

    4. La Commissione raccoglie i dati trasmessi dagli Stati membri e comunica loro il risultato complessivo.

    Articolo 7

    1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato «il comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

    b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

    Articolo 8

    La Commissione sottopone al Consiglio al più tardi entro il 1° luglio 1999 una relazione che illustra l'esperienza acquisita durante l'applicazione della presente direttiva. In tale occasione essa presenta in particolare i risultati dell'analisi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, corredati, se del caso da proposte relative al periodo definitivo.

    Articolo 9

    1. La direttiva 72/280/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1997.

    2. I riferimenti alla direttiva 72/280/CEE abrogata vanno considerati come riferimenti alla presente direttiva.

    Articolo 10

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 11

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 12

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. LUCHETTI

    (1) GU n. C 321 dell'1. 12. 1995, pag. 6.

    (2) GU n. C 32 del 5. 2. 1996.

    (3) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 2. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    (4) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

    (5) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

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