This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31996D0132
96/132/EC: Commission Decision of 26 January 1996 amending Council Decision 79/542/EEC drawing up a list of third countries from which the Member States authorize imports of bovine animals, swine, equidae, sheep and goats, fresh meat and meat products (Text with EEA relevance)
96/132/CE: Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1996, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/132/CE: Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1996, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 30 del 8.2.1996, p. 52–52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/10/1996; abrog. impl. da 396D0624
96/132/CE: Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1996, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 030 del 08/02/1996 pag. 0052 - 0052
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1996 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/132/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 95/323/CE della Commissione (3), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; considerando che le autorità canadesi hanno dato garanzie che le carni fresche destinate ad essere esportate nella Comunità non sono mai state trattate con sostanze ad effetto tireostatico, estrogenico, androgenico o gestagenico; considerando d'altronde che le autorità del Marocco hanno dato garanzie per quanto riguarda la non utilizzazione delle sostanze summenzionate nei solipedi e hanno ugualmente trasmesso un piano di ricerca dei residui nelle carni fresche equine che è stato approvato; considerando infine che le autorità di Cipro hanno trasmesso un piano per la ricerca dei residui nelle carni fresche che è stato approvato; considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione 79/542/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE è modificata come segue: - alla riga relativa al Canada e nella colonna residui, la referenza « XR (a) (b) » è sostituita da « XR (b) »; - alla riga relativa a Cipro e nella colonna residui, la referenza « o » è sostituita da « XR »; - alla riga relativa al Marocco e nella colonna residui, la referenza « o » è sostituita da « XR »; - nella parte « Note aggiunte », la nota (a) ed il suo contenuto sono soppressi. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (3) GU n. L 190 dell'11. 8. 1995, pag. 11.