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Document 31995R2963

Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

GU L 310 del 22.12.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2963/oj

31995R2963

Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 22/12/1995 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 2963/95 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1995 che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti, effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1995;

considerando che, secondo l'allegato XI dello statuto, l'adeguamento annuale per l'esercizio 1996 comporterà entro il 31 dicembre 1996 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 1996;

considerando che i nuovi coefficienti correttori potrebbero comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 1996 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data di applicazione e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1996;

considerando che occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia al 1° luglio 1995:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) - all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 267 BFR è sostituito dall'importo di 6 336 BFR,

- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 8 071 BFR è sostituito dall'importo di 8 160 BFR,

- all'articolo 69, seconda frase dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del suo allegato VII l'importo di 14 419 BFR è sostituito dall'importo di 14 578 BFR,

- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 7 213 BFR è sostituito dall'importo di 7 292 BFR.

Articolo 2

Con efficacia al 1° luglio 1995:

all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Con efficacia al 1° luglio 1995, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 3 803 BFR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;

- a 5 850 BFR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1995 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con efficacia al 1° luglio 1995, la data « 1° luglio 1994 » figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data « 1° luglio 1995 ».

Articolo 6

1. Con efficacia al 1° luglio 1995 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. A norma dell'allegato XI dello statuto, tali coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio entro il 31 dicembre 1996, che stabilisce nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1996. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data di applicazione e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 1996, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 1996.

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti a norma dell'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (1) continuano ad applicarsi.

Articolo 7

Con efficacia al 1° luglio 1995, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 8

Con efficacia al 1° luglio 1995 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (2), sono fissate a 11 023, 16 637, 18 191, 24 801 BFR.

Articolo 9

Con efficacia al 1° luglio 1995, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (3), si applica il coefficiente 3,944527.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

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