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Document 31995R1366
Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12 June 1995 amending Regulation (EEC) No 3906/89 in order to extend economic aid to Croatia
Regolamento (CE) n. 1366/95 del Consiglio, del 12 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia
Regolamento (CE) n. 1366/95 del Consiglio, del 12 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia
GU L 133 del 17.6.1995, p. 1–1
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
Regolamento (CE) n. 1366/95 del Consiglio, del 12 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 17/06/1995 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 1366/95 DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che il regolamento (CEE) n. 3906/89 (3), prevede azioni di aiuto economico volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale; considerando che l'allegato del regolamento di cui sopra enumera i paesi che possono beneficiare di tale aiuto; considerando che in seguito all'indipendenza della Croazia, è opportuno inserire tale paese nell'elenco dei paesi beneficiari, affinché possa partecipare al regime di aiuto instaurato dal regolamento (CEE) n. 3906/89; considerando che possono ormai ritenersi sussistenti i presupposti per l'inclusione della Croazia tra i paesi beneficiari di detto aiuto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89 è inserito il seguente paese: « Croazia ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1995. Per il Consiglio Il Presidente H. de CHARETTE