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Document 31994R3254

    Regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione del 19 dicembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitàrio

    GU L 346 del 31.12.1994, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3254/oj

    31994R3254

    Regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione del 19 dicembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitàrio

    Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0031
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 16 pag. 0087
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 16 pag. 0087


    REGOLAMENTO (CE) N. 3254/94 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 249,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/94 (3), fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;

    considerando che la Comunità ha deciso di applicare ai paesi in via di sviluppo un nuovo sistema di preferenze generalizzate (SPG) per il periodo 1995-1997 e, in particolare, in seguito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento relativa al ruolo dell'SPG nel decennio 1995-2005 che cita, in particolare, l'importanza dell'introduzione dell'elemento del paese donatore per favorire l'integrazione industriale di tali paesi nella Comunità;

    considerando la necessità di migliorare, nel rispetto delle specificità di ciascun sistema di regole d'origine, la coerenza fra tali sistemi per facilitarne la comprensione, in particolare per le regole d'origine autonome di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93;

    considerando che la decisione del GATT, raggiunta nel corso dell'Uruguay Round e relativa ai casi in cui le amministrazioni doganali hanno motivo di dubitare della veridicità o dell'accuratezza del valore dichiarato, deve essere applicata mediante una modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93;

    considerando che è opportuno introdurre una certa flessibilità per modificare le disposizioni relative ai documenti richiesti per fissare il carattere comunitario delle merci, onde tener conto del documento d'accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa utilizzato per la circolazione di tali prodotti in regime sospensivo delle accise, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2225/93 (5);

    considerando che è opportuno tener conto delle pratiche commerciali al fine di ridurre il carico che grava sugli operatori economici;

    considerando che, a causa di un notevole aumento delle frodi nelle operazioni di transito comunitario, è necessario estendere l'applicazione degli articoli 360 e 361, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e introdurre ulteriore flessibilità nell'applicazione dell'articolo 361, modificando detti articoli e sopprimendo l'allegato contenente l'elenco dei prodotti sensibili, nonché uniformare le corrispondenti disposizioni dell'articolo 368, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

    considerando che i criteri relativi al funzionamento di un deposito doganale, o al regime applicabile a un deposito di tipo E, dovrebbero escludere l'applicazione di tale regime in caso di vendita al dettaglio, pur consentendo deroghe in casi eccezionali;

    considerando che le merci immagazzinate in un deposito doganale, un deposito franco o una zona franca possono subire talune manipolazioni durante la loro permanenza in tale regime;

    considerando che per armonizzare le pratiche relative alle manipolazioni usuali, tali manipolazioni dovrebbero essere definite più precisamente in un elenco;

    considerando che è opportuno procedere a talune rettifiche di carattere materiale del regolamento (CEE) n. 2454/93;

    considerando che, per ragioni di ordine pratico, è opportuno prevedere che siano restituiti solo gli esemplari n. 3 della dichiarazione d'esportazione dei quali l'esportatore ha effettivamente bisogno;

    considerando che è opportuno prevedere che le merci in regime di sospensione dai diritti d'accisa che circolano all'interno del territorio doganale della Comunità con il documento di accompagnamento previsto dalla regolamentazione in materia di accise non debbano essere corredate dall'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione al momento del trasferimento dall'ufficio doganale d'esportazione verso l'ufficio doganale di uscita;

    considerando che l'articolo 890 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede il rimborso o lo sgravio dei dazi sulle importazioni di merci che possono beneficiare di un trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale qualora l'obbligazione doganale sia connessa all'immissione in libera pratica;

    considerando che esistono anche casi in cui l'obbligazione doganale non è connessa all'immissione in libera pratica e per i quali l'importatore può presentare un documento che gli consentirebbe di beneficiare di siffatto trattamento preferenziale; che, in assenza di frode o di negligenza manifesta, l'obbligo, in questi casi, di versare i dazi doganali risulta sproporzionato alla funzione di protezione creata dalla tariffa doganale comune;

    considerando che è pertanto opportuno prevedere che le autorità doganali degli Stati membri possano decidere esse stesse, in conformità dell'articolo 899 del regolamento (CEE) n. 2454/93, in merito alle domande di rimborso o di sgravio dei dazi concernenti i casi succitati; che è opportuno prevedere l'applicazione di tale disposizione a partire dal 1o gennaio 1994;

    considerando che è opportuno prorogare per un anno l'obbligo di rinviare allo Stato membro di stabilimento dell'esportatore una copia della dichiarazione di esportazione accettata da uno degli uffici doganali di cui all'articolo 791, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1969/93 del Consiglio (6) mette fine alla possibilità di inserire suddivisioni statistiche nazionali dopo la nomenclatura combinata; che inoltre detto regolamento prevede l'uso di codici addizionali Taric a quattro caratteri ai fini dell'applicazione delle regolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o che non sono interamente codificate alla nona e alla decima cifra; che pertanto i dati che figurano nella seconda suddivisione della casella 33 del documento amministrativo unico sono portati a due caratteri, mentre i dati che figurano nella terza suddivisione della summenzionata casella sono portati a quattro caratteri; che tali disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1o gennaio 1996;

    considerando che la lista delle zone franche esistenti nella Comunità e operative deve essere aggiornata a seguito di una notifica da parte delle autorità del Regno Unito;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

    1) Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, la sezione 1 è sostituita dal testo seguente:

    «Articolo 66

    Ai fini del presente capitolo:

    a) per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;

    b) per "materiale" s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

    c) per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

    d) per "merci" s'intendono sia i materiali che i prodotti;

    e) negli elenchi degli allegati 15, 19 e 20 per "valore" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o, qualora esso non sia noto né accertabile, il primo prezzo accertabile pagato per i materiali stessi nella Comunità (per il sistema di preferenze generalizzate della sezione 1) o nel paese o territorio beneficiario in questione. Le disposizioni della presente lettera si applicano, per quanto di ragione, anche quando si tratta di determinare il valore dei materiali originari utilizzati;

    f) negli elenchi di cui agli allegati 15, 19 e 20 per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

    g) per "valore in dogana" si intende il valore determinato a norma degli articoli da 28 a 36 del codice (accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, siglato a Ginevra il 12 aprile 1979);

    h) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) contenuti nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;

    i) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

    j) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore ad un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico dall'esportatore sino al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

    Sezione 1

    Sistema delle preferenze generalizzate

    Sottosezione 1

    Definizione della nozione di prodotti originari

    Articolo 67

    1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie generalizzate accordate dalla Comunità per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (in appresso denominati "paesi beneficiari") e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, sono considerati prodotti originari di un dato paese beneficiario:

    a) i prodotti interamente ottenuti nel paese beneficiario stesso ai sensi dell'articolo 68;

    b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 69.

    2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese beneficiario quando formano oggetto, nel paese beneficiario stesso, di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70.

    3. Le stesse disposizioni del paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

    Articolo 68

    1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità:

    a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

    b) i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti;

    c) gli animali vivi, ivi nati od allevati;

    d) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

    e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

    f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

    g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);

    h) i prodotti usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

    i) i residui provenienti da attività manifatturiere ivi svolte;

    j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi esercitino, ai fini dello sfruttamento, diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;

    k) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).

    2. I termini "loro navi" e "loro navi officina" usati al paragrafo 1, lettere f) e g) si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

    - immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;

    - battenti bandiera di un paese beneficiario o di uno Stato membro;

    - appartenenti per almeno il 50 % a cittadini del paese beneficiario o di uno Stato membro o ad una società la cui sede principale sia situata in uno Stato membro o nel paese beneficiario, nella quale gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini di uno Stato membro o del paese beneficiario e nella quale inoltre il capitale, se trattasi di società di persone o di società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50 % a uno Stato membro o a detto paese o a enti pubblici o a cittadini di uno Stato membro o di detto paese;

    - il cui capitano e i cui ufficiali siano cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri;

    - il cui equipaggio sia composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.

    3. I termini "paese beneficiario" e "Comunità" ricomprendono anche le acque territoriali del paese beneficiario o degli Stati membri.

    4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate come parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale esse appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

    Articolo 69

    1. Ai fini dell'articolo 67, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quelle in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

    2. Per i prodotti menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco contenuto nell'allegato 15 si applicano le condizioni stabilite per gli stessi prodotti nella colonna 3 in luogo della norma di cui al paragrafo 1.

    Quando nell'elenco di cui all'allegato 15 si applica una norma percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in un paese beneficiario, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni deve corrispondere al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei materiali dei paesi terzi importati nella Comunità o nel paese beneficiario.

    Articolo 70

    Le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, anche qualora siano soddisfatte le condizioni poste nell'articolo 69, paragrafo 1:

    a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

    b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

    c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli,

    ii) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in scatole, su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di imballaggio;

    d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette od altri segni distintivi similari;

    e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dal presente capitolo per poter essere considerati come originari;

    f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

    g) il cumulo di più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

    h) la macellazione di animali.

    Articolo 71

    Allo scopo di determinare se un prodotto è originario di un paese beneficiario o della Comunità non ha rilevanza il fatto che siano o non siano originari l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere il prodotto nonché i materiali utilizzati nel corso della fabbricazione che non entrano né sono destinati ad entrare nella composizione finale del prodotto.

    Articolo 72

    1. In deroga all'articolo 69, nella fabbricazione di un determinato prodotto possono essere utilizzati materiali non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, fatte salve le condizioni definite nell'allegato 14, nota 3.4.

    2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

    Articolo 73

    1. In deroga all'articolo 67, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario del paese stesso ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale, utilizzati nella fabbricazione del prodotto, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato fabbricato (cumulo regionale).

    2. Il paese d'origine del prodotto finale è determinato a norma dell'articolo 73 bis.

    3. Il cumulo regionale si applica a tre distinti gruppi regionali di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate:

    a) l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore e Tailandia);

    b) il Mercato comune centroamericano (MCCA) (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua ed El Salvador);

    c) il Gruppo andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela).

    4. Per "gruppo regionale" si intende l'ASEAN, il MCCA o il Gruppo andino.

    Articolo 73

    bis

    1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale sono trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine è quello in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:

    a) il valore aggiunto in tale paese, quale definito nel paragrafo 3 del presente articolo, sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; e

    b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese ecceda quella prevista dall'articolo 70 nonché, per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.

    2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 lettere a) e b) non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui è originario il prodotto avente il più elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi del gruppo regionale.

    3. Per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.

    4. I prodotti originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale, esportati verso la Comunità da un altro paese dello stesso gruppo regionale, nel quale non abbiano subito lavorazioni né trasformazioni, conservano l'origine nel paese nel quale essi hanno inizialmente ottenuto il carattere di prodotto originale.

    Articolo 73

    ter

    1. Gli articoli 73 e 73 bis si applicano soltanto quando:

    a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla presente sezione;

    b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si è impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e dei formulari APR.

    Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite il segretariato del gruppo regionale interessato.

    I segretariati in questione sono i seguenti:

    - il segretariato generale dell'ASEAN;

    - il segretariato permanente del MCCA;

    - la "Junta del Acuerdo de Cartagena".

    2. La Commissione informa gli Stati membri quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale.

    3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b) non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del gruppo regionale, anche se ulteriori lavorazioni o trasformazioni vi sono effettuate.

    Articolo 74

    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme a un materiale, una macchina, un'attrezzatura o un veicolo, che facciano parte della attrezzatura normale e siano compresi nel prezzo di questi ultimi, oppure non siano fatturati a parte, sono considerati tutt'uno con il materiale, la macchina, l'attrezzatura o il veicolo di cui trattasi.

    Articolo 75

    Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, l'assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso se il valore degli articoli non originari non supera il 15 % del prezzo fabbrica dell'assortimento.

    Articolo 76

    1. Quando siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie, possono essere adottate deroghe alle disposizioni della presente sezione a favore dei paesi meno sviluppati beneficiari del regime di preferenze generalizzate. I paesi beneficiari meno sviluppati sono elencati nei regolamenti CE e nella decisione CECA recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno in corso. A tale scopo il paese interessato presenta alle Comunità una domanda di deroga basata su una documentazione costituita a norma del paragrafo 3.

    2. Nell'esame delle domande si tiene conto in particolare:

    a) dei casi nei quali l'applicazione delle vigenti norme di origine comprometterebbe sensibilmente, per un settore industriale presente nel paese interessato, la possibilità di continuare le esportazioni nella Comunità e in particolare dei casi in cui tale applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;

    b) dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette norme per fasi successive;

    c) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, nei paesi beneficiari e nella Comunità, delle decisioni da prendere.

    3. Per facilitare l'esame delle domande di deroga, il paese richiedente fornisce, a corredo della sua domanda, informazioni il più possibile complete, riguardanti in particolare i seguenti punti:

    - designazione del prodotto finito;

    - natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;

    - processo di fabbricazione;

    - valore aggiunto;

    - personale impiegato nell'impresa interessata;

    - volume delle esportazioni previste nella Comunità;

    - altre possibilità di approvvigionamento di materie prime;

    - giustificazione della durata richiesta;

    - altre osservazioni.

    4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano per le eventuali proroghe.

    Sottosezione 2

    Prova dell'origine

    Articolo 77

    1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione sono ammessi, nell'ambito dell'importazione nella Comunità, al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 78, su presentazione di un certificato di origine, modulo A, conforme al modello contenuto nell'allegato 17, rilasciato o dalle autorità doganali o da altre pubbliche autorità competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché questo:

    - abbia comunicato alla Commissione delle Comunità europee le informazioni prescritte dall'articolo 92, e

    - assista la Comunità, consentendo alle amministrazioni doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

    2. Il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.

    3. Il certificato di origine, modulo A, è rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

    4. L'esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine, modulo A.

    5. La competente autorità pubblica del paese beneficiario effettua il rilascio del certificato se i prodotti da esportare possono considerarsi come prodotti originari ai sensi della sottosezione 1. Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene effettivamente realizzata o assicurata.

    6. Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 5, la competente autorità pubblica ha facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa retenuto utile.

    7. Spetta alla competente autorità pubblica del paese beneficiario di esportazione accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.

    8. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere obbligatoriamente compilata. La casella n. 12 deve recare obbligatoriamente l'indicazione "Comunità europea" o l'indicazione di uno Stato membro.

    9. La data di rilascio del certificato d'origine, modulo A, deve essere indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, riservata all'autorità pubblica competente che rilascia il certificato, deve essere scritta a mano.

    Articolo 78

    1. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese beneficiario d'esportazione nella Comunità o da questa nel paese beneficiario:

    a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi, fatto salvo, in caso di applicazione dell'articolo 73, il territorio di un altro paese dello stesso gruppo regionale;

    b) le merci che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario d'esportazione o dalla Comunità, eventualmente con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, purché siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico, ricarico o altri interventi destinati a garantirne la conservazione in stato inalterato;

    c) le merci il cui trasporto comporta l'attraversamento del territorio della Norvegia o della Svizzera e che sono in seguito riesportate, in tutto o in parte, nella Comunità o nel paese beneficiario, purché siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico, ricarico o altri interventi destinati a garantirne la conservazione in stato inalterato;

    d) le merci il cui trasporto si effettua per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese d'esportazione.

    2. La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) è fornita mediante presentazione alle autorità doganali competenti:

    a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese esportatore beneficiario, che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito; o

    b) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:

    - l'esatta descrizione delle merci;

    - le date di scarico e di ricarico delle merci, o eventualmente del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto usati;

    - la certificazione delle condizioni nelle quali si è svolto il deposito delle merci; o

    c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi documento probatorio.

    Articolo 79

    Le condizioni stabilite nella presente sezione, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, devono essere osservate senza interruzione nel paese o nella Comunità.

    I prodotti originari esportati dal paese o dalla Comunità in un altro paese che vengono rinviati all'origine sono considerati non originari, a meno che non si dimostri alle autorità competenti:

    - che le merci che ritornano sono le stesse che erano state esportate;

    - che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in stato invariato, durante la permanenza in tale paese.

    Articolo 80

    Il certificato d'origine, modulo A, costituisce il documento giustificativo per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, e spetta quindi alla autorità pubblica competente del paese beneficiario d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

    Articolo 81

    I prodotti originari ai sensi della presente sezione sono ammessi, all'atto dell'importazione nella Comunità, al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, su presentazione di un certificato di origine sostitutivo, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 78 e sempre che la Norvegia o la Svizzera assistano la Comunità, tramite le rispettive amministrazioni doganali, nel controllo dell'autenticità e della veridicità dei certificati rilasciati. Si applica la stessa procedura di controllo prevista dall'articolo 94. Il termine di cui all'articolo 94, paragrafo 3 è portato a otto mesi.

    Articolo 82

    1. Il certificato d'origine, modulo A, deve essere presentato entro il termine di 10 mesi dalla data del rilascio da parte della competente autorità pubblica del paese esportatore beneficiario all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione in cui i prodotti sono presentati.

    2. I certificati d'origine, modulo A, che siano presentati alle autorità doganali nella Comunità dopo la scadenza del termine di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, qualora l'inosservanza del termine sia dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali.

    3. In altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali dello Stato importatore della Comunità possono accettare tali certificati quando i prodotti siano stati presentati anteriormente alla scadenza del termine indicato al paragrafo 1.

    Articolo 83

    Il certificato d'origine, modulo A, è presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice doganale. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche chiedere che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia completata da un'attestazione dell'importatore, certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.

    Articolo 84

    1. In via eccezionale, il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva dei prodotti cui si riferisce, qualora non sia stato possibile rilasciarlo al momento dell'esportazione in seguito ad errori od omissioni involontari o ad altre circostanze particolari e purché le merci non siano state esportate prima che fossero trasmesse alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 92.

    2. La competente autorità pubblica può rilasciare a posteriori un certificato soltanto dopo aver accertato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore siano conformi alla documentazione di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato alcun valido certificato di origine, modulo A, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione.

    3. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 una delle seguenti menzioni: "délivré a posteriori" o "issued retrospectively".

    Articolo 85

    1. In caso di furto, perdita o distruzione di un cerficato di origine, modulo A, l'esportatore può chiedere alla competente autorità pubblica che lo ha rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di quest'ultima. Il duplicato del modulo A così rilasciato deve recare nella casella n. 4 la seguente menzione: "duplicata" o "duplicate", nonché la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 82, il duplicato ha effetto dalla data del certificato originale.

    Articolo 85

    bis

    1. La sostituzione di uno o più certificati di origine, modulo A, mediante uno o più altri certificati di origine, modulo A, è sempre possibile purché sia effettuata dall'ufficio doganale della Comunità responsabile del controllo delle merci.

    2. Il certificato di origine sostitutivo rilasciato in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 81 ha valore di certificato di origine definitivo per i prodotti in esso descritti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore. Esso deve recare nella casella n. 4 la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale, modulo A.

    3. Il certificato sostitutivo deve indicare nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui il certificato di sostituzione è rilasciato.

    La casella n. 4 deve recare una delle seguenti diciture: "certificat de remplacement" o "replacement certificate", nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.

    La casella n. 1 deve recare il nome del riesportatore.

    La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale.

    Nelle caselle da 3 a 9 debbono essere riportate tutte le diciture contenute nel certificato originale e relative ai prodotti riesportati.

    La casella n. 10 deve recare gli estremi della fattura del riesportatore.

    La casella n. 11 deve recare il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo.

    Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato originale. Questa casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è tuttavia responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato originale.

    4. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione riporta sul certificato originale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato originale deve essere conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

    5. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.

    Articolo 86

    1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo, le attestazioni di autenticità previste dall'articolo 67, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio (7) sono apposte nella casella n. 7 del certificato d'origine, modulo A, prescritto dalla presente sezione.

    2. Le attestazioni di cui al paragrafo 1 consistono nella descrizione delle merci di cui al paragrafo 3, convalidata dal timbro della competente autorità pubblica nonché dalla firma apposta a mano dal funzionario competente per certificare l'autenticità della descrizione delle merci di cui alla casella n. 7.

    3. La descrizione delle merci da inserire nella casella n. 7 del certificato d'origine, modulo A, deve essere, a seconda dei casi, la seguente:

    - "tabac brut ou non-fabriqué du type Virginia 'flue-cured' ", o "unmanufactured flue-cured tobacco Virginia type",

    - "eau-de-vie d'agave 'tequila' en récipients contenant deux litres ou moins" o "agave brandy 'tequila', in containers holding two litres or less",

    - "eau-de-vie à base de raisins, appelée 'Pisco', en récipient contenant deux litres ou moins", o "spirits produced from grapes, called 'Pisco', in containers holding two litres or less",

    - "eau-de-vie à base de raisins, appelée 'Singani', en récipients contenant deux litres ou moins", o "spirits produced from grapes, called 'Singani', in containers holding two litres or less".

    4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, in deroga ai paragrafi 1 e 2, il visto dell'autorità competente a certificare l'autenticità delle descrizioni delle merci di cui al paragrafo 3 non è apposto nella casella n. 7 del certificato d'origine, modulo A, quando l'autorità competente a rilasciare il certificato di origine è la autorità pubblica competente per il rilascio dell'attestazione di autenticità.

    Articolo 87

    1. I prodotti spediti da un paese beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione per essere riconosciuti originari del paese beneficiario d'esportazione e sempre che alle competenti autorità doganali della Comunità sia fornita la prova:

    a) che un esportatore ha spedito direttamente i prodotti dal territorio del paese beneficiario d'esportazione nel paese dell'esposizione;

    b) che detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità;

    c) che i prodotti sono stati spediti nella Comunità nello stato in cui sono stati inviati all'esposizione;

    d) che, dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per fini diversi dalla dimostrazione nell'ambito dell'esposizione stessa.

    2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentato, secondo le normali modalità, un certificato di origine, modulo A, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura dei prodotti e sulle circostanze in cui questi sono stati esposti.

    3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - escluse quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di prodotti esteri - durante la quale i prodotti restano sotto il controllo della dogana.

    Articolo 87

    bis

    Fatto salvo l'articolo 70, qualsiasi articolo smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, che sia importato con spedizioni scaglionate, a richiesta del dichiarante in dogana e alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, è considerato come un articolo unico e il certificato d'origine, modulo A, può essere presentato per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.

    Articolo 87

    ter

    1. Fatto salvo l'articolo 77, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (segnatamente i pacchi postali), la prova del carattere originario, ai sensi della presente sezione, può essere fornita da un formulario APR conforme al modello contenuto nell'allegato 18 del presente regolamento, a condizione che l'assistenza prevista dall'articolo 77, paragrafo 1 si applichi anche a detto formulario.

    2. Il rilascio del formulario APR è subordinato alle seguenti condizioni:

    a) le spedizioni contengono unicamente prodotti originari di valore non superiore a 3 000 ECU per spedizione;

    b) il formulario APR è redatto e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, da un suo rappresentante autorizzato. La firma, che deve essere apposta nella casella n. 6 del formulario, deve essere scritta a mano;

    c) viene redatto un formulario APR per ciascuna spedizione postale;

    d) nel caso di spedizioni per pacco postale, l'esportatore allega il formulario, compilato e firmato, alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico;

    e) se le merci oggetto delle spedizioni sono già state sottoposte ad un controllo nel paese di esportazione per quanto riguarda la definizione di "prodotti originari", l'esportatore può menzionare questo controllo nella casella n. 7 "Osservazioni" del formulario APR;

    f) le presenti disposizioni non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

    Articolo 88

    1. Sono ammessi come prodotti originari al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o compilare un formulario APR, i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate a privati da privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni prive di carattere commerciale, i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione di detto articolo e sempre che non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.

    2. Sono considerate prive di carattere commerciale le importazioni aventi carattere occasionale e riguardanti esclusivamente prodotti riservati all'uso personale e familiare dei destinatari o dei viaggiatori, che, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

    Inoltre, il valore globale dei prodotti non deve superare 215 ECU se si tratta di piccole spedizioni, oppure 600 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    Articolo 89

    1. La prova del carattere originario dei prodotti della Comunità a norma dell'articolo 67, paragrafo 2 è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR 1, conforme al modello contenuto nell'allegato 21.

    2. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone nella casella n. 2 del certificato le diciture "paesi beneficiari del SPG" e "CE" ovvero "GSP beneficiary countries" e "EC".

    3. Le stesse disposizioni stabilite nella presente sezione per il rilascio, l'uso ed il successivo controllo dei certificati di origine, modulo A, si applicano ai certificati di circolazione delle merci EUR 1.

    Articolo 90

    1. Qualora si applichi l'articolo 67, paragrafi 2 e 3, le competenti autorità del paese beneficiario, alle quali sia stato chiesto il rilascio di un certificato d'origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione siano stati utilizzati materiali originari della Comunità, prendono in considerazione il certificato di circolazione delle merci EUR 1.

    2. I certificati d'origine, modulo A, rilasciati ai sensi del paragrafo 1 devono recare la dicitura "cumulo CE" o "EC cumulation" nella casella n. 4.

    Articolo 91

    La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni contenute nel certificato e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione delle merci non comporta di per sé l'invalidità del certificato stesso se è debitamente dimostrato che questo si riferisce effettivamente ai prodotti in questione.

    Gli errori formali manifesti quali gli errori di battitura in un certificato d'origine, modulo A, o in un certificato di circolazione EUR 1 non comportano il rifiuto del documento se essi non sono tali da mettere in dubbio l'esattezza delle dichiarazioni contenute nel documento.

    Sottosezione 3

    Metodi di cooperazione amministrativa

    Articolo 92

    1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche aventi sede nel loro territorio autorizzate a rilasciare i certificati d'origine, modulo A, e le impronte dei timbri usati da dette autorità. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

    2. I paesi beneficiari comunicano inoltre alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche autorizzate a rilasciare le attestazioni di autenticità di cui all'articolo 86 e le impronte del timbro usato. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

    3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data in cui i nuovi paesi beneficiari ai sensi dell'articolo 97 hanno adempiuto gli obblighi previsti dai paragrafi 1 e 2.

    4. La Commissione comunica ai paesi beneficiari le impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1.

    Articolo 93

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, i paesi beneficiari osservano o fanno osservare le regole concernenti l'origine delle merci, la compilazione e il rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché le condizioni di utilizzazione dei formulari APR e la cooperazione amministrativa.

    Articolo 94

    1. Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e dei formulari APR viene effettuato per sondaggio nonché ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità nutrano dubbi fondati sull'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni circa l'origine effettiva dei prodotti in questione.

    2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono una copia del certificato d'origine, modulo A, o il formulario APR alla autorità pubblica competente del paese beneficiario d'esportazione, indicando eventualmente i motivi di sostanza o di forma che giustificano l'avvio di un'inchiesta. Esse accludono alla copia del certificato, modulo A, o del formulario APR, sempre che sia stata presentata, la fattura o copia della stessa, e ogni altro eventuale documento probatorio. Esse forniscono inoltre tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

    Fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, le autorità doganali, qualora decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in attesa dei risultati del controllo, propongono all'importatore lo svincolo dei prodotti.

    3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali della Comunità entro il termine massimo di sei mesi. Essi devono consentire di determinare se il certificato di origine, modulo A, o il formulario APR contestato riguardi le merci realmente esportate e se queste ultime possano effettivamente beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.

    4. Nel caso di certificati d'origine, modulo A, rilasciati in applicazione dell'articolo 90, la risposta comprende il rinvio delle copie dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 presi in considerazione.

    5. Nel caso di dubbi fondati, se allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3 non perviene alcuna risposta o se la risposta non contiene informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità interessate. Se, dopo tale seconda comunicazione, i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza delle autorità richiedenti nel termine massimo di quattro mesi o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, le autorità richiedenti negano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

    Le disposizioni del primo comma si applicano fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini del controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A, rilasciati o dei formulari APR redatti ai sensi della presente sezione.

    6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di possibili violazioni della presente sezione, il paese beneficiario d'esportazione effettua, di propria iniziativa o a richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni.

    7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, debbono essere conservati dall'autorità pubblica competente del paese beneficiario di esportazione per un periodo di almeno tre anni.

    Articolo 95

    Le disposizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 81 sono applicabili unicamente nel caso in cui la Norvegia e la Svizzera, nel quadro delle preferenze tariffarie da esse accordate per determinati prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, applichino disposizioni analoghe a quelle della Comunità.

    La Commissione informa le autorità doganali degli Stati membri dell'adozione, da parte dei paesi interessati, di tali disposizioni e comunica loro la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 78, paragrafo 1, lettera c) e 81, nonché delle disposizioni analoghe adottate dai paesi interessati.

    Sottosezione 4

    Ceuta e Melilla

    Articolo 96

    1. Il termine "Comunità" utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

    2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, per quanto di ragione, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla od originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese d'esportazione beneficiario del regime di preferenze generalizzate.

    3. Ceuta e Melilla sono considerate un territorio unico.

    4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'utilizzo e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 si applicano, per quanto di ragione, nel caso di prodotti originari di Ceuta e Melilla.

    5. Le autorità doganali spagnole provvedono all'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

    Sottosezione 5

    Disposizioni finali

    Articolo 97

    Le merci originarie di un paese o territorio che venga ammesso o riammesso fra i beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti riportati nei regolamenti CE o nelle decisioni CECA sono ammesse al beneficio di detto sistema se sono esportate dal paese o territorio a partire dalla data indicata all'articolo 92, paragrafo 3.»

    2) L'articolo 100 è così modificato:

    a) il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «Si applicano le disposizioni dell'allegato 14 e dell'articolo 66.»;

    b) sono soppresse le lettere a) e b) del paragrafo 2;

    c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), le lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario sono quelle previste all'articolo 70, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni dell'articolo 69, paragrafo 1.»

    3) L'articolo 102 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 102

    Si applicano alla presente sezione gli articoli 74 e 75.»

    4) L'articolo 113 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 113

    Fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 3, qualsiasi articolo smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, che sia importato con spedizioni scaglionate, a richiesta del dichiarante e alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, è considerato come un unico articolo e il certificato di circolazione delle merci EUR 1 può essere presentato per l'intero articolo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.»

    5) All'articolo 119, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Le disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 5, primo comma si applicano al presente paragrafo.»

    6) L'articolo 121 è così modificato:

    a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Sono considerati interamente ottenuti nella Repubblica beneficiaria in questione o nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 68, paragrafo 1.»;

    b) al paragrafo 2 i termini introduttivi sono sostituiti dal testo seguente:

    «L'espressione "loro navi" di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera f si applica soltanto alle navi:».

    7) L'articolo 122 è così modificato:

    a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Si applicano le disposizioni dell'allegato 14 e dell'articolo 66.»;

    b) sono soppresse le lettere b) e c) del paragrafo 2;

    c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario sono quelle previste all'articolo 70, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni dell'articolo 69, paragrafo 1.»

    8) L'articolo 124 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 124

    Alla presente sezione si applicano le disposizioni degli articoli 74 e 75.»

    9) L'articolo seguente è inserito:

    «Articolo 181 bis

    1. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale.

    2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto.»

    10) All'articolo 313, paragrafo 2, lettera e), tra il terzo e il quarto trattino, è inserito il trattino seguente:

    «- a bordo di una nave proveniente da un paese terzo sulla quale sono state trasbordate merci di un'altra nave proveniente da un porto comunitario, oppure».

    11) L'articolo 314 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Nei casi in cui all'articolo 313, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e), il carattere comunitario delle merci deve essere comprovato:

    - da uno dei documenti previsti dagli articoli da 315 a 318, oppure

    - secondo le modalità di cui agli articoli da 319 a 323, oppure

    - dal documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92.»;

    b) al paragrafo 2, lettera d), è aggiunto il trattino seguente:

    «- le merci trasportate, dopo il trasbordo in un paese terzo, con un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale sono state inizialmente caricate. In tal caso il nuovo documento di trasporto è accompagnato da una copia del documento di trasporto originale rilasciato per il trasporto delle merci dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione. Le autorità doganali dell'ufficio di destinazione, nell'ambito della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, effettuano controlli a posteriori al fine di accertare l'esattezza delle indicazioni riportate sulla copia dell'originale del documento di trasporto.»

    12) L'articolo 360, primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Quando determinate operazioni di transito comunitario esterno riguardanti merci che hanno formato o che debbono formare oggetto di informazioni specifiche, segnatamente in applicazione del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio (8)(), presentano rischi di frode eccezionali, le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano di concerto con la Commissione misure specifiche miranti a vietare temporaneamente l'uso della garanzia globale.

    (*) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.»

    13) L'articolo 361 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 361

    Salvo l'articolo 360, la misura della garanzia globale è determinata secondo le seguenti modalità:

    1) L'importo della garanzia è fissato ad almeno il 30 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili secondo le modalità previste al punto 4.

    2) La garanzia globale è fissata ad un importo pari alla totalità dei dazi e delle altre imposizioni esigibili secondo le modalità previste al punto 4, quando è destinata a coprire operazioni di transito comunitario esterno riguardanti merci:

    - che hanno formato oggetto di un'informazione specifica della Commissione relativa a delle operazioni di transito presentanti rischi di frode aggravati, segnatamente in applicazione del regolamento (CEE) n. 1468/81, e

    - che hanno formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, dopo essere esaminate dal comitato ai sensi dell'articolo 248 del codice.

    Tuttavia, le autorità doganali hanno la facoltà di fissare la garanzia globale ad un importo pari al 50 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili per le persone:

    - che sono stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è fornita,

    - che ricorrono in modo occasionale al regime di transito comunitario,

    - che hanno una situazione finanziaria che consente loro di far fronte ai propri impegni, e

    - che non hanno commesso infrazioni gravi alla normativa doganale e fiscale.

    In caso di applicazione del secondo comma, l'ufficio di garanzia riporta nella casella n. 7 del certificato di garanzia di cui all'articolo 362, paragrafo 3, una delle seguenti diciture:

    - aplicación del segundo párrafo del punto 2 del artículo 361 del Reglamento (CEE) no 2454/93,

    - anvendelse af artikel 361, nr. 2, andet afsnit, i forordning (EOEF) nr. 2454/93,

    - Anwendung von Artikel 361, Nummer 2, zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93,

    - efarmogi toy arthroy 361, simeio 2, deftero edafio, toy kanonismoy (EOK) arith. 2454/93,

    - application of the second subparagraph of article 361 (2) of Regulation (EEC) No 2454/93,

    - application de l'article 361, point 2, deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2454/93,

    - applicazione dell'articolo 361, punto 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93,

    - toepassing artikel 361, punt 2, tweede alinea van Verordening (EEG) nr. 2454/93,

    - aplicaçao do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 361 do Regulamento (CEE) nº 2454/93.

    3) Quando la dichiarazione di transito comune comprende altre merci oltre a quelle che rientrano nel campo d'applicazione del punto 2, le disposizioni relative all'importo della garanzia globale sono applicate come se le due categorie di merci fossero oggetto di dichiarazioni distinte.

    Non si tiene tuttavia conto della presenza di merci di una delle due categorie la cui quantità o il cui valore sia relativamente esiguo.

    4) Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ufficio di garanzia procede ad una valutazione per un periodo di una settimana:

    - delle spedizioni effettuate,

    - dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, tenuto conto dell'imposizione più elevata applicabile in uno dei paesi interessati.

    Questa valutazione è fatta sulla base della documentazione commerciale e contabile dell'interessato concernente le merci trasportate nel corso dell'anno precedente; l'importo ottenuto viene in seguito diviso per 52.

    Per i nuovi operatori, l'ufficio di garanzia procede, in collaborazione con l'interessato, ad una stima della quantità, dei valori e delle imposizioni applicabili alle merci che saranno trasportate durante un periodo determinato, basandosi sui dati già disponibili. Per estrapolazione, l'ufficio di garanzia determina il valore e la tassazione prevedibili delle merci che saranno trasportate nel periodo di una settimana.

    L'ufficio di garanzia effettua un esame annuale dell'importo della garanzia globale, in particolare in base alle informazioni ottenute presso gli uffici di partenza e aggiorna, se del caso, tale importo.

    5) La Commissione pubblica, ogniqualvolta sia necessario ma almeno una volta l'anno, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, l'elenco delle merci alle quali si applicano le disposizioni del punto 2.

    La Commissione decide, ad intervalli regolari ma almeno una volta l'anno, previo l'esame effettuato dal comitato a norma dell'articolo 248 del codice, se le misure previste dal punto 2 del presente articolo debbono essere mantenute in vigore.»

    14) L'articolo 368 è così modificato:

    a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Quando un determinato trasporto di merci presenti rischi aggravati imputabili a circostanze ad esso peculiari, l'ufficio di partenza che per tal motivo reputi insufficiente la garanzia di 7 000 ECU esige una garanzia superiore costituita da un multiplo di 7 000 ECU, affinché sia garantito il pagamento dei dazi e delle altre imposizioni per l'intera quantità di merci da spedire.

    In particolare, si considera che un'operazione di trasporto comporti rischi aggravati quando riguarda merci per le quali, nel caso in cui venga usata la garanzia globale, sono applicabili gli articoli 360 o 361, punto 2.»

    b) Nel paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Inoltre, per i trasporti di merci comprese nell'elenco di cui all'allegato 52, la garanzia forfettaria è aumentata quando la quantità della o delle merci trasporate superi la quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ECU.»

    15) All'articolo 510 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3. Fatte salve le deroghe previste nell'allegato 69 bis, la vendita al dettaglio effettuata in locali, zone di immagazzinamento o altri spazi delimitati di un deposito doganale non è ammessa. Tale divieto si applica anche alle merci vincolate al regime del deposito nell'ambito di un deposito di tipo E.»

    16) L'articolo 522 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 522

    1. Le manipolazioni usuali di cui all'articolo 109, paragrafo 4 del codice sono quelle definite nell'allegato 69.

    2. A richiesta del dichiarante e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2 del codice, può essere rilasciato un bollettino INF 8 qualora le merci, che hanno subito manipolazioni usuali in regime di deposito doganale, siano dichiarate per un altro regime doganale.

    Il bollettino INF 8 è compilato in un originale e una copia su un formulario conforme al modello e alle disposizioni contenute nell'allegato 70.

    Il bollettino INF 8 serve per stabilire gli elementi di tassazione da prendere in considerazione.

    A questo effetto, l'ufficio di controllo fornisce le informazioni relative alle caselle n. 11, 12 e 13, vista la casella n. 15 e consegna l'originale del bollettino INF 8 al dichiarante.»

    17) All'articolo 523, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. La domanda di autorizzazione ad effettuare una manipolazione usuale deve contenere ogni elemento necessario per l'applicazione delle disposizioni relative al regime di deposito doganale.

    Se la domanda è accolta, l'ufficio di controllo concede l'autorizzazione apponendo sulla medesima l'apposita dicitura e il proprio timbro. In tal caso si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 502.»

    18) All'articolo 526, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Quando le merci da trasferire abbiano formato oggetto di manipolazioni usuali e si applichi l'articolo 112, paragrafo 2 del codice, il documento di cui al paragrafo 1 deve recare la specie, il valore in dogana e la quantità delle merci trasferite che dovrebbero essere prese in considerazione, in caso di nascita di un'obbligazione doganale, se le merci stesse non avessero subito dette manipolazioni.»

    19) L'articolo 676 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 676

    1. Ai fini dell' applicazione dell'articolo 674, paragrafo 4, lettera a), per quanto concerne il materiale pedagogico, per "enti riconosciuti" si intendono gli istituti d'istruzione o di formazione professionale, pubblici o privati, aventi fini essenzialmente non lucrativi, che siano stati riconosciuti dalle autorità designate dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione per la ricezione di materiale pedagogico in regime di ammissione temporanea.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 674, paragrafo 4, lettera a), per quanto concerne il materiale scientifico, per "enti riconosciuti" si intendono gli istituti scientifici o d'istruzione, pubblici o privati, aventi fini essenzialmente non lucrativi, che siano stati riconosciuti dalle autorità designate dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione per la ricezione di materiale scientifico in regime di ammissione temporanea.»

    20) L'articolo 683 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 683

    Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per:

    a) le pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, positive, e altri supporti d'immagine registrati destinati ad essere visionati prima della utilizzazione commerciale;

    b) le pellicole, i nastri magnetici e i film magnetizzati e altri supporti di suono o d'immagine destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;

    c) le pellicole che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro;

    d) i supporti d'informazione, registrati, inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nel trattamento automatico dei dati;

    e) oggetti (compresi i veicoli) che, per loro natura, possono servire unicamente a fare pubblicità ad un determinato articolo o propaganda per un fine determinato.»

    21) All'articolo 694, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. All'atto della concessione dell'autorizzazione, l'autorità doganale designata stabilisce il termine entro il quale le merci d'importazione devono avere ricevuto una delle destinazioni doganali ammesse, tenendo conto, da una parte, dei termini previsti dall'articolo 140, paragrafo 2 del codice e dagli articoli 674, 679, 681, 682 e 684 e, dall'altra, del termine necessario perché sia raggiunto l'obiettivo dell'ammissione temporanea.»

    22) All'articolo 698, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Quando l'ammontare dei diritti all'importazione e delle altre imposizioni è elevato, il paragrafo 1 non è applicabile agli effetti personali ed alle merci importate per fini sportivi.»

    23) All'articolo 709, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di immissione in libera pratica delle merci precedentemente poste sotto il regime dell'ammissione temporanea in applicazione degli articoli 673, 678, 682, 684 bis, e quando l'importo degli interessi compensativi, calcolato a norma del paragrafo 3, non superi 20 ECU per dichiarazione di immissione in libera pratica.»

    24) L'articolo 710 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 710 bis

    In caso di immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro diverso da quello in cui le merci sono state vincolate al regime, lo Stato membro nel quale esse sono immesse in libera pratica riscuote i dazi all'importazione prendendo in considerazione i dazi indicati nel bollettino INF 6 previsto all'articolo 715, paragrafo 3, secondo le modalità ivi indicate.»

    25) È inserito il seguente articolo 711 bis:

    «Articolo 711 bis

    Nei casi in cui si applica l'articolo 90 del codice, le autorità competenti che concedono il trasferimento dell'autorizzazione annotano quest'ultima in conformità.

    Tale trasferimento mette fine al regime nei confronti del beneficiario precedente.»

    26) L'articolo 793 è così modificato:

    a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «L'ufficio doganale d'uscita accerta che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate e sorveglia l'uscita materiale delle merci. Quando il dichiarante abbia apposto la dicitura "RET-EXP" nella casella n. 44, o abbia sollecitato in altro modo la restituzione dell'esemplare n. 3, l'ufficio doganale d'uscita attesta l'uscita materiale della merce apponendo un visto sul verso dell'esemplare n. 3 e lo restituisce alla persona che glielo ha presentato o eventualmente, in caso di impossibilità, all'intermediario avente sede nella circoscrizione dell'ufficio di uscita, e indicato nella casella n. 50, che lo restituirà al dichiarante. Il visto è costituito da un timbro recante il nome dell'ufficio e la data.»;

    b) il paragrafo seguente è inserito:

    «6 bis. Quando si tratti di merci in regime di sospensione dei diritti d'accisa destinate ad un paese terzo con il documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92, l'ufficio doganale d'esportazione vista l'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico a norma del paragrafo 3 e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura "export" in rosso e il timbro di cui al paragrafo 3 su tutti gli esemplari di detto documento di accompagnamento.

    Nell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa.

    L'ufficio doganale di uscita constata l'uscita materiale delle merci e rispedisce l'esemplare del documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio (*).

    Qualora si applichi il paragrafo 4, l'annotazione si effettua sul documento di accompagnamento "accise".

    (*) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.»

    27) L'articolo 817, paragrafo 3 è così modificato:

    a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f) ove l'introduzione di merci in zona franca o in deposito franco serva ad appurare il regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di transito comunitario esterno, che a sua volta è servito ad appurare uno di questi regimi, le diciture previste, rispettivamente:

    - all'articolo 610, paragrafo 1 e all'articolo 644, paragrafo 1,

    - all'articolo 711;»;

    b) la lettera g) è soppressa.

    28) L'articolo 818 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 818

    1. Le manipolazioni usuali di cui all'articolo 173, primo comma, lettera b) del codice sono quelle definite nell'allegato 69.

    2. A richiesta del dichiarante e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 178, paragrafo 2 del codice, può essere rilasciato un bollettino INF 8 qualora le merci, che hanno subito manipolazioni usuali in zona franca o deposito franco, siano dichiarate per un determinato regime doganale.

    Il bollettino INF 8 è compilato in un originale ed una copia su un formulario conforme al modello ed alle disposizioni contenute nell'allegato 70.

    Il bollettino INF 8 serve per determinare gli elementi impositivi da prendere in considerazione.

    A questo effetto, l'ufficio di controllo fornisce le informazioni relative alle caselle n. 11, 12 e 13, vista la casella n. 15 e consegna l'originale del bollettino INF 8 al dichiarante.»

    29) All'articolo 900, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

    «o) l'obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell'articolo 201 del codice e l'interessato possa presentare un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, qualora fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica, beneficiarie del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 890.»

    30) All'articolo 915, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «L'articolo 791, paragrafo 2 cessa di essere applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1996.»

    31) L'allegato 14 è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento.

    32) L'allegato 15 è così modificato:

    a) la nota (1) delle pagine 273 e 274 si legge come segue:

    «Vedi nota introduttiva 7 dell'allegato 14.»;

    b) la nota (3) della pagina 276 si legge come segue:

    «Vedi nota introduttiva 7 dell'allegato 14.»;

    c) alla pagina 286 si aggiunge la seguente disposizione, che riguarda i prodotti di cui al codice 6217:

    "" ID="1">«ex 6217> ID="2">Fodere interno collo e polsi, tagliate> ID="3">Fabbricazione in cui:

    - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    e

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto»">

    33) L'allegato 19 è così modificato:

    a) la nota (1) delle pagine da 331 a 337 si legge come segue:

    «Le condizioni particolari applicabili ai prodotti costituiti da un miscuglio di materie tessili sono esposte nella nota introduttiva 5 dell'allegato 14.»;

    b) la nota (2) della pagina 336 si legge come segue:

    «Vedi nota introduttiva 6 dell'allegato 14.»;

    c) la nota (3) della pagina 337 si legge come segue:

    «Vedi nota introduttiva 6 dell'allegato 14.»

    34) L'allegato 20 è così modificato:

    a) la nota (1) delle pagine 363, 364 e 367 si legge come segue:

    «Vedi nota introduttiva 7 dell'allegato 14.»;

    b) la nota (1) delle pagine da 372 a 376 e della pagina 378, e la nota (2) della pagina 377 si leggono come segue:

    «Le condizioni particolari applicabili ai prodotti costituiti da un miscuglio di materie tessili sono esposte nella nota introduttiva 5 dell'allegato 14.»;

    c) la nota (1) delle pagine 377 e 379 si legge come segue:

    «Vedi nota introduttiva 6 dell'allegato 14.»;

    d) la fine della nota (2) della pagina 378 si legge come segue:

    «...vedi nota introduttiva 6 dell'allegato 14.»;

    e) la nota (3) della pagina 378 si legge come segue:

    «Vedi nota introduttiva 6 dell'allegato 14.»

    35) Gli allegati 31, 32, 33, 34 e 38 sono modificati conformemente all'allegato 2 del presente regolamento.

    36) L'allegato 37 è modificato come segue:

    a) al titolo I, parte B, punto 1, primo trattino, è inserito il numero «50»;

    b) al titolo II, parte A, punto 50, è aggiunto il seguente paragrafo:

    «In caso di esportazione, il dichiarante o il suo rappresentante può indicare il nome e l'indirizzo di un intermediario che risieda nella circoscrizione dell'ufficio d'uscita, al quale potrà essere restituito l'esemplare n. 3 vistato dall'ufficio d'uscita.»

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 394R3254.137) L'allegato 53 è soppresso.

    38) L'allegato 69 è sostituito dall'allegato 3 del presente regolamento.

    39) L'allegato 69 bis, che figura nell'allegato 4 del presente regolamento, è inserito.

    40) L'allegato 96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato 5 del presente regolamento.

    41) All'allegato 108, il testo che segue Regno Unito, è sostituito dal testo seguente:

    «Birmingham Airport Free Zone

    Humberside Free Zone (Hull)

    Liverpool Free Zone

    Prestwick Airport Free Zone (Scotland)

    Ronaldsway Airport Free Zone (Isle of Man)

    Southampton Free Zone

    Port of Tilbury Free Zone.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Le disposizioni del punto 9 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1995.

    La autorizzazioni previgenti, rilasciate in contrasto con le disposizioni del punto 15 dell'articolo 1 possono essere mantenute in vigore nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

    Le disposizioni del punto 29 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1994.

    Le disposizioni del punto 35 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1996. Il nuovo modello di formulario può essere usato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I formulari in uso prima di tale data possono essere usati fino ad esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.(2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.(3) GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.(4) GU n. L 276 del 19. 9. 1992, pag. 1.(5) GU n. L 198 del 7. 8. 1993, pag. 5.(6) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 9.(7) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.

    ALLEGATO 1

    «ALLEGATO 14

    NOTE INTRODUTTIVE APPLICABILI AI TRE REGIMI PREFERENZIALI

    PREMESSA

    Salvo quando diversamente specificato, le presenti note si applicano ai tre regimi preferenziali.

    Le presenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate negli allegati 15, 19 e 20, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 69, paragrafo 1, articolo 100, paragrafo 1 e articolo 122, paragrafo 1.

    Nota 1

    1.1. Negli elenchi degli allegati 15, 19 e 20 figurano alcuni prodotti che non beneficiano delle preferenze tariffarie, ma che possono essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti che beneficiano di tale regime.

    1.2. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Quando, tuttavia, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

    1.3. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti della colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

    1.4. Quando nell'elenco compaiono più regole, ciascuna applicabile a diversi prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

    Nota 2

    2.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 69, paragrafo 1, articolo 100, paragrafo 1 e articolo 122, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

    2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

    2.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce», è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati soltanto materiali classificati nella stessa voce del prodotto con designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

    2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario durante la fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

    Ad esempio:

    Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

    Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

    2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, articolo 100, paragrafo 3 e articolo 122, paragrafo 3.

    2.6. Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in funzione della nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci 6308, 8206 e 9605.

    Di conseguenza:

    - quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;

    - quando una partita comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve esere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;

    - quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

    Nota 3

    3.1. La regola dell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

    Ad esempio:

    La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

    Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

    Ad esempio:

    La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zigzag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

    3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

    Ad esempio:

    Se una regola esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, ciò non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

    Ad esempio:

    Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente esere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

    Vedasi anche la nota 6.2 concernente i tessili.

    3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

    Nota 4

    4.1. Nell'elenco, per «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo quando diversamente specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    4.2. L'espressione «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

    4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati artificiali o sintetici o fibre e filati di carta.

    4.4. Nell'elenco per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

    Nota 5

    Territori occupati e Repubbliche iugoslave

    5.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni della colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (si vedano anche le note 5.3 e 5.4).

    5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    - seta,

    - lana,

    - peli grossolani di animali,

    - peli fini di animali,

    - crine di cavallo,

    - cotone,

    - materiali per la fabbricazione della carta e carta,

    - lino,

    - canapa,

    - iuta ed altre fibre tessili liberiane,

    - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

    - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

    - filamenti sintetici,

    - filamenti artificiali,

    - fibre sintetiche in fiocco,

    - fibre artificiali in fiocco.

    Ad esempio:

    Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usate fino a un massimo del 10 % del valore del filato.

    Ad esempio:

    Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del valore del tessuto.

    Ad esempio:

    Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

    Ad esempio:

    Se la stessa superficie tessile «tufted» è stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, ovviamente i filati utilizzati sono due materiali tessili di base diversi e la superficie tessile «tufted» è pertanto un prodotto misto.

    Ad esempio:

    Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò possono essere impiegati materiali non originari utilizzati ad uno stadio di lavorazione successivo a quello ammesso dalla regola, a condizione che il loro peso globale non ecceda il 10 % del peso dei materiali tessili del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in tale stadio di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.

    5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», questa tolleranza viene portata al 20 % per tali filati.

    5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizone entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % per tale nastro.

    Nota 6

    Territori occupati e Repubbliche iugoslave

    6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola della colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    SPG, Territori occupati e Repubbliche iugoslave

    6.2. I materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere usati liberamente, che contengano o meno materiali tessili.

    Ad esempio:

    Se una regola dell'elenco richiede per un articolo tessile specifico, come i pantaloni, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di articoli metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

    6.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

    6.4. Etichette, scudetti e logotipi in materia tessile non devono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3, quando sono incorporati in un prodotto della sezione XI del sistema armonizzato.

    Nota 7

    7.1. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

    a) la distillazione sotto vuoto;

    b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

    c) il cracking;

    d) il reforming;

    e) l'estrazione mediante solventi selettivi;

    f) il trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti; trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

    g) la polimerizzazione;

    h) l'alchilazione;

    i) l'isomerizzazione.

    7.2. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

    a) la distillazione sotto vuoto;

    b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c) il cracking;

    d) il reforming;

    e) l'estrazione mediante solventi selettivi;

    f) il trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

    g) la polimerizzazione;

    h) l'alchilazione;

    i) l'isomerizzazione;

    k) la desulfurazione con impiego di idrogeno unicamente per quanto riguarda gli oli pesanti della voce ex 2710 che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo nei prodotti trattati (metodo ASTM D 1 266-59 T);

    l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;

    m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710 in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 gradi Celsius in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, avanti in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio, «hydrofinishing», o decolorazione);

    n) la distillazione atmosferica, limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 86;

    o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente agli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710.

    7.3. Ai sensi delle note ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902, ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mediante mescolanza di prodotti che hanno tenori di zolfo differenti, qualsiasi combinazione di tali operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.»

    (1) Vedi nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

    ALLEGATO 2

    Gli allegati 31, 32, 33 e 34 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono modificati nel modo seguente:

    - La separazione fra la seconda e la terza suddivisione della casella 33 del documento amministrativo unico è spostata di un decimo di pollice (2,54 mm) verso sinistra.

    - L'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato nel modo seguente:

    Il testo relativo alla casella 33 è sostituito dal testo seguente:

    «Prima suddivisione (8 cifre)

    Da completare conformemente alla nomenclatura combinata.

    Seconda suddivisione (2 caratteri)

    Da completare conformemente alla Taric (due caratteri relativi all'applicazione di misure comunitarie specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

    Terza suddivisione (4 caratteri)

    Da completare conformemente alla Taric (primo codice addizionale)

    Quarta suddivisione (4 caratteri)

    Da completare conformemente alla Taric (secondo codice addizionale)

    Quinta suddivisione (4 caratteri)

    Codici da adottare dagli Stati membri interessati.»

    ALLEGATO 3

    «ALLEGATO 69

    ELENCO DELLE MANIPOLAZIONI USUALI DI CUI AGLI ARTICOLI 522 E 818

    Salvo specificazione diversa, nessuna delle seguenti manipolazioni può dar luogo ad un cambiamento del codice di otto cifre della NC.

    I. Operazioni semplici destinate a garantire la conservazione in buone condizioni delle merci d'importazione per la durata dell'immagazzinamento:

    1. Ventilazione, esposizione, asciugatura, spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazione dell'imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto;

    2. Inventariazione, campionatura e pesatura delle merci;

    3. Rimozione di parti danneggiate o contaminate;

    4. Conservazione mediante irradiazione o aggiunta di conservanti;

    5. Trattamento antiparassitario;

    6. Qualsiasi trattamento mediante diminuzione della temperatura, anche se darà luogo ad un cambiamento della classificazione tariffaria di otto cifre della NC.

    II. Le seguenti operazioni che migliorano la presentazione o la qualità mercantile delle merci d'importazione:

    1. Spicciolatura e/o snocciolatura della frutta;

    2. Assiemaggio e montaggio delle merci unicamente quando si tratti di un'operazione di montaggio, su un prodotto completo, di accessori che non svolgono un ruolo essenziale nella fabbricazione dello stesso, anche se darà luogo ad un cambiamento della classificazione tariffaria di otto cifre della NC per le merci assemblate o montate (1);

    3. Rimozione del sale, pulitura e gropponatura delle pelli;

    4. Aggiunta ad un tipo di merce di una o più merci, purché tale aggiunta sia relativamente piccola e non alteri la natura delle merci originarie (2); le merci aggiunte possono anche essere prodotti che sono stati vincolati al regime del deposito doganale o al regime di zona franca o di deposito franco, anche se darà luogo ad un cambiamento della classificazione tariffaria di otto cifre della NC per le merci assemblate o montate;

    5. Diluizione di fluidi anche se darà luogo ad un cambiamento del codice di otto cifre della NC;

    6. Mescolatura di merci dello stesso tipo con merci di qualità diversa, mirante ad ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci;

    7. Separazione delle merci unicamente quando si tratti di operazioni semplici.

    III. Le seguenti operazioni per preparare la distribuzione o la rivendita delle merci d'importazione:

    1. Cernita, filtraggio meccanico, classificazione e vagliatura;

    2. Aggiustaggio e regolazione;

    3. Imballaggio, disimballaggio, cambiamento d'imballaggio, travaso e semplice trasferimento in container, anche se ciò darà luogo ad un cambiamento del codice di otto cifre della NC;

    4. Apposizione e modifica di marchi, sigilli, etichette, cartellini segnaprezzo o altro segno distintivo analogo; tali operazioni non possono indurre a considerare l'origine della merce diversa da quella autentica;

    6. Prove per accertare la conformità con gli standard tecnici europei;

    7. Taglio e sbriciolamento di frutta o di legumi secchi;

    8. Trattamento antiruggine;

    9. Ricostituzione delle merci dopo il trasporto;

    10. Aumento della temperatura per consentire il trasporto delle merci;

    11. Stiratura di tessuti;

    12. Trattamento elettrostatico dei tessili.»

    (1) Ad esempio: montaggio di una radio o di un tergicristallo su un'automobile.(2) Ad esempio: aggiunta di additivi, butano o piombo alla benzina, di polpa d'arancia, oli d'arancia o aroma d'arancia al succo d'arancia, ecc.

    ALLEGATO 4

    «ALLEGATO 69 bis

    ELENCO DELLE DEROGHE PREVISTE NELL'ARTICOLO 510, PARAGRAFO 3

    La vendita al dettaglio effettuata in un deposito doganale o nell'ambito del regime del deposito doganale in un deposito di tipo E è autorizzata nei casi seguenti:

    1. vendite esenti da dazi all'importazione ai viaggiatori nell'ambito del traffico internazionale;

    2. vendite esenti da dazi all'importazione nell'ambito di accordi diplomatici e consolari;

    3. vendite esenti da dazi all'importazione a membri delle organizzazioni internazionali;

    4. vendite esenti da dazi all'importazione alle forze della NATO.»

    ALLEGATO 5

    «ALLEGATO 96

    ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 697, PARAGRAFO 2 PER LE QUALI PUÒ EFFETTUARSI L'AMMISSIONE TEMPORANEA CON PRESENTAZIONE DEL CARNET ATA

    1. Materiali professionali

    (articolo 671)

    2. Merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga

    (articolo 673)

    3. Materiale pedagogico e scientifico e relativi pezzi di ricambio e accessori, come pure gli utensili specialmente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale suddetto

    (articolo 674)

    4. Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

    (articolo 677)

    5. Materiali per la lotta contro le conseguenze di calamità

    (articolo 678)

    6. Imballaggi per i quali può essere richiesta una dichiarazione scritta

    (articolo 679)

    7. Merci di ogni genere che devono essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove e gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative

    [articolo 680, paragrafo 1, lettera d)]

    8. Merci di ogni genere che devono essere impiegate per effettuare prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative

    [articolo 680, paragrafo 1, lettera e)]

    9. Campioni, ovvero articoli rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci la cui fabbricazione è prevista, ad esclusione degli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tale che, nell'insieme, non costituiscono più dei campioni secondo i normali usi commerciali

    [articolo 680, paragrafo 1, lettera f)]

    10. Mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione dell'importatore, da o su iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione analoghi che saranno importati successivamente per essere immessi in libera pratica o dei mezzi di produzione la cui rimessa in funzione avvenga a seguito di riparazione

    (articolo 681)

    11. Opere d'arte importate per essere esposte per l'eventuale vendita

    [articolo 682, paragrafo 1, lettera c)]

    12. Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, positive, destinate ad essere visionate prima della loro utilizzazione commerciale

    [articolo 683, lettera a)]

    13. Pellicole, nastri magnetici e pellicole magnetizzate destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione

    [articolo 683, lettera b)]

    14. Pellicole che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro

    [articolo 683, lettera c)]

    15. Supporti d'informazione, registrati, inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nel trattamento automatico dei dati;

    [articolo 683, lettera d)]

    16. Oggetti (compresi i veicoli) che, per loro natura, possono servire unicamente a fare pubblicità ad un determinato articolo o propaganda per un fine determinato.

    [articolo 683, lettera e)]

    17. Animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati o addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari

    [articolo 685, paragrafo 2, lettera a)]

    18. Materiale di propaganda turistica

    (articolo 684 bis)

    19. Materiale di conforto destinato ai marittimi

    (articolo 686)

    20. Materiali vari utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilità di un'amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera

    (articolo 687)

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