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Document 31993R3665

    Regolamento (CE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitàrio

    GU L 335 del 31.12.1993, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3665/oj

    31993R3665

    Regolamento (CE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitàrio

    Gazzetta ufficiale n. L 335 del 31/12/1993 pag. 0001 - 0026
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 11 pag. 0011
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 11 pag. 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 3665/93 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 249,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;

    considerando che sono intervenute talune modifiche per quanto riguarda certe sottovoci dei codici NC 04 08, 22 08, 27 10 e la designazione di taluni organismi abilitati a emettere certificati;

    considerando che è opportuno uniformare gli importi massimi autorizzati per le spedizioni che possono dar luogo alla compilazione dei formulari APR o EUR 2, utilizzati nelle relazioni con le repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché con i territori occupati;

    considerando che l'attuazione dell'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica di Slovenia richiede la modifica degli articoli da 120 a 140 del regolamento (CE) n. 2454/93;

    considerando che gli articoli 222, 223 e 224 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contengono le disposizioni applicabili in caso di dichiarazione in dogana con procedimento informatico; che è apparso necessario precisare meglio tali disposizioni; che occorre prevedere che anche tutte le altre formalità doganali possano essere espletate utilizzando procedimenti informatici; che queste regole particolari devono essere riservate, tuttavia, ai casi in cui solo la formalità espletata con procedimento informatico ha le conseguenze giuridiche volute;

    considerando che talvolta merci poste in zona franca o in deposito franco, in deposito temporaneo o in regime sospensivo, sono erroneamente dichiarate per un regime doganale, comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, al posto di altre merci; che è opportuno prevedere l'annullamento della dichiarazione per quest'ultimo regime, a certe condizioni;

    considerando che è necessario adeguare agli sviluppi dei metodi amministrativi le disposizioni relative all'applicazione di misure comunitarie che comportano la verifica dell'utilizzo e/o della destinazione delle merci; che correlativamente alla soppressione dei controlli e delle formalità alle frontiere interne, occorre rendere più flessibili i controlli amministrativi presso gli uffici di destinazione;

    considerando che è necessario, per ragioni di controllo doganale, allineare le disposizioni riguardanti l'utilizzo della spedizione CIM e del bollettino di consegna TR, prevedendo la vidimazione, da parte della dogana, dell'esemplare numero 1 del bollettino di consegna TR;

    considerando che è emerso che gli Stati membri applicano regole divergenti per quanto riguarda la posizione doganale delle merci abbandonate a favore dell'erario, sequestrate o confiscate dalle autorità; che fino a quando le merci non siano immesse in libera pratica, può sorgere nei confronti di esse un'obbligazione doganale; che è pertanto opportuno adottare disposizioni comunitarie destinate a garantire che tali merci non entrino nel circuito economico della Comunità senza che siano pagati i dazi all'importazione;

    considerando che è necessario aggiungere determinate caselle all'elenco delle caselle che devono essere compilate nella dichiarazione in ordine al deposito doganale, al fine di armonizzare e facilitare i controlli doganali sulle dichiarazioni rilevanti per il regime di deposito doganale;

    considerando che è opportuno adeguare le disposizioni specifiche concernenti le garanzie ai maggiori rischi di frode per certe categorie di merci, per rendere queste disposizioni più vincolanti;

    considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 2454/93 disposizioni che modificano la normativa comunitaria vigente prima dell'inizio dell'applicabilità di tale regolamento;

    considerando che occorre rettificare alcuni errori ed omissioni che si sono verificati al momento del recepimento dei regolamenti vigenti nelle disposizioni d'applicazione del codice;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

    1) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 1 bis

    Ai fini dell'applicazione degli articoli da 16 a 34 e da 291 a 308, i paesi che formano l'unione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro.»

    2) Il capitolo seguente è inserito nel titolo I della parte I:

    «CAPITOLO 3

    Procedimenti informatici

    Articolo 4

    bis

    1. L'autorità doganale può prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che determinate formalità siano espletate con procedimenti informatici,

    si intende per:

    - procedimenti informatici:

    a) lo scambio con le autorità doganali di messaggi normalizzati EDI;

    b) l'introduzione dei dati necessari all'espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici doganali;

    - EDI (Electronic Data Interchange): la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;

    - messaggio normalizzato: una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati.

    2. Le condizioni determinate per l'espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione e distruzione.

    Articolo 4

    ter

    Quando le formalità sono espletate mediante procedimenti informatici, l'autorità doganale stabilisce le modalità di sostituzione della firma manoscritta con altra tecnica, eventualmente basata sull'uso di codici.»

    3) Nel quadro dell'articolo 16, il numero d'ordine 1 è sostituito dal testo riportato nell'allegato 1.

    4) L'articolo 26 è modificato così:

    - La tavola è modificata conformemente all'allegato 2.

    - Al paragrafo 3, la seconda frase è soppressa.

    - È inserito il seguente paragrafo:

    «3 bis. Il suddetto certificato non può essere né rilasciato, né accettato per i tabacchi riportati al numero d'ordine 6 della tavola che segue, qualora parecchi di essi sono presentati in un unico imballaggio pronto.»

    5) L'articolo 41 è cosi modificato:

    - È inserito il seguente paragrafo:

    «1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.»;

    - Il testo attuale diventa paragrafo 2.

    6) All'articolo 115, paragrafo 1, l'importo di 2 820 ECU è sostituito da 3 000 ECU.

    7) All'articolo 117, paragrafo 1, gli importi di 200 ECU e 565 ECU sono sostituiti, rispettivamente, da 215 ECU e 600 ECU.

    8) All'articolo 120, è aggiunto il seguente comma:

    «Per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia, il disposto del primo comma, nonché gli articoli da 121 a 140 si applicano solo ai prodotti di cui all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.»

    9) All'articolo 183, paragrafo 4, i termini «del paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «dei paragrafi 1 e 2».

    10) L'articolo 188 è soppresso.

    11) All'articolo 199, il testo attuale diviene paragrafo 1 e vengono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «2. Quando il dichiarante utilizza sistemi informatici per la stampa delle dichiarazioni in dogana, l'autorità doganale può prevedere che la firma manoscritta sia sostituita da un altra tecnica di identificazione eventualmente basata sull'uso di codici. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle autorità doganali.

    L'autorità doganale può altresì prevedere che le dichiarazioni redatte a mezzo dei sistemi informatici delle dogane siano direttamente autenticate da tali sistemi anziché mediante apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente.

    3. L'autorità doganale può consentire, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, che determinati elementi della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 siano sostituiti dalla trasmissione elettronica, all'ufficio doganale all'uopo designato, di tali elementi, se del caso in forma codificata.»

    12) All'articolo 205 è soppresso il paragrafo 4.

    13) Nella parte I, titolo VII, il capitolo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «CAPITOLO 2

    Dichiarazione in dogana con procedura informatica

    Articolo 222

    1. Quando la dichiarazione in dogana è effettuata mediante procedimenti informatici, le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 sono sostituite dalla trasmissione all'ufficio doganale all'uopo designato, ai fini del loro trattamento computerizzato, di dati codificati o espressi in una qualsiasi altra forma determinata dall'autorità doganale e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte.

    2. Una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è considerata presentata all'atto del ricevimento del messaggio EDI da parte dell'autorità doganale.

    L'accettazione di una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è comunicata al dichiarante con messaggio di risposta recante almeno gli estremi del messaggio ricevuto e/o il numero di registrazione della dichiarazione doganale e la data di accettazione.

    3. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, l'autorità doganale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 247.

    4. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, lo svincolo delle merci è notificato al dichiarante indicando almeno gli estremi della dichiarazione e la data dello svincolo.

    5. In caso di introduzione degli elementi della dichiarazione doganale nei sistemi informatici doganali, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 si applicano per quanto di ragione.

    Articolo 223

    Qualora la redazione di un esemplare della dichiarazione doganale su supporto cartaceo sia richiesta per l'espletamento di altre formalità, detto esemplare sarà redatto e vistato, su domanda del dichiarante, dal competente ufficio doganale, ovvero conformemente all'articolo 199, paragrafo 2, secondo comma.

    Articolo 224

    L'autorità doganale può autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essa stabilite, che i documenti necessari al vincolo delle merci ad un regime doganale siano redatti e trasmessi con procedimenti informatici.»

    14) All'articolo 229 paragrafo 1, lettera a), il primo e l'ultimo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

    «- gli animali per gli usi considerati nei punti 12 e 13 dell'allegato 93 bis e i materiali che soddisfano le condizioni di cui l'articolo 685 paragrafo 2, lettera b);

    - gli imballaggi di cui all'articolo 679, qualora siano importati pieni e rechino marchi indelebili e non amovibili di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale della Comunità.»

    15) All'articolo 251 è inserito il seguente punto:

    «1 bis. Quando è accertato che le merci sono state per errore dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare dazi all'importazione, al posto di un'altra merce, l'autorità doganale annulla la dichiarazione se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:

    - le merci originariamente dichiarate:

    i) non siano state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nella loro posizione precedente e

    ii) siano state ricollocate nella loro posizione precedente,

    e che

    - le merci che avrebbero dovuto essere dichiarate per il regime doganale inizialmente previsto:

    i) avrebbero potuto, al momento della presentazione della dichiarazione iniziale, essere presentate allo stesso ufficio doganale e

    ii) siano state dichiarate per lo stesso regime doganale di quello inizialmente previsto.

    L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine succitato in casi eccezionali debitamente comprovati.»

    16) L'articolo 252 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 252

    Quando le autorità doganali procedono alla vendita di merci comunitarie in conformità dell'articolo 75, lettera b) del codice, questa si effettua secondo le procedure in vigore negli Stati membri.»

    17) Il titolo del capitolo 1 del titolo IX della parte I è sostituito dal titolo seguente:

    «CAPITOLO 1

    Disposizioni generali».

    18) È inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 253 bis

    Quando una procedura semplificata è applicata utilizzando sistemi informatici per la redazione di dichiarazioni doganali o con procedure informatiche, si applica, mutatis mutandis, il disposto degli articoli 199, paragrafo 2 e 3, e articoli 222, 223 e 224.»

    19) All'articolo 269 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica nei depositi di tipo F né al vincolo al regime delle merci agricole comunitarie di cui agli articoli da 529 a 534 in qualsiasi tipo di deposito.

    4. La procedura di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si applica nei depositi di tipo B, escludendo però la facoltà di utilizzare un documento commerciale. Quando il documento amministrativo non contenga tutti gli elementi previsti nell'allegato 37, titolo 1 parte B paragrafo 2 lettera f) aa), gli elementi mancanti devono essere indicati nell'acclusa domanda di vincolo al regime.»

    20) All'articolo 272, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. Gli articoli 269, paragrafo 3, e 270 si applicano per quanto di ragione.»

    21) All'articolo 275, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1. Le dichiarazioni di vincolo ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo o dal deposito doganale, che l'ufficio di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37 o senza che vi siano allegati taluni documenti di cui all'articolo 220, devono contenere per lo meno le indicazioni di cui alle caselle n. 14, 21, 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico e nella casella n. 44, il riferimento all'autorizzazione oppure il riferimento alla domanda, ove si applichi l'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma.»

    22) All'articolo 291, il paragrafo 4 diviene il secondo comma del paragrafo 3.

    23) All'articolo 411, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Qualora l'esonero dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con lettera di vettura CIM o con bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla "T1 " o "T2 ".»

    24) All'articolo 434 i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

    «2. L'ufficio di partenza appone, in modo ben visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR:

    - la sigla "T1 ", se le merci circolano vincolate alla procedura di transito comunitario esterno;

    - la sigla "T2 ", "T2ES " oppure "T2PT ", secondo il caso, se le merci circolano vincolate alla procedura di transito comunitario interno, ai sensi e dell'articolo 165 del codice e dell'articolo 311 lettera b).

    La sigla "T2 " o "T2ES " o "T2PT " è autenticata con il timbro dell'ufficio di partenza.

    3. Qualora un bollettino di consegna TR riguardi sia contenitori di merci che circolano vincolate alla procedura di transito comunitario esterno, sia contenitori di merci che circolano vincolate alla procedura di transito comunitario interno, in conformità dell'articolo 165 del codice e dell'articolo 311, lettera b), l'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bolletino di consegna TR, riferimenti ben distinti ai contenitori, secondo il tipo di merci ivi racchiuse, e appone rispettivamente la sigla "T1 " e la sigla "T2 " oppure "T2ES " o "T2PT " in corrispondenza del riferimento ai relativi contenitori.

    4. Qualora, nel caso di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, devono essere compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR, del numero d'ordine delle distinte di detti contenitori. La sigla "T1 " e "T2 " oppure "T2ES " o "T2PT " viene apposta a lato del numero d'ordine delle distinte secondo la categoria di contenitori cui si riferiscono.»

    25) All'articolo 482, paragrafo 4, è inserito il comma seguente:

    «L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può tuttavia decidere che le merci siano consegnate direttamente al destinatario alle condizioni stabilite dal competente ufficio di destinazione, in modo che l'ufficio possa effettuare i controlli, necessari all'arrivo delle merci o successivamente».

    26) L'articolo 524, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'ufficio di controllo consente che vengano immagazzinate nello stesso impianto, merci comunitarie e merci non comunitarie.»

    27) L'articolo 529 è modificato come segue:

    - Il testo attuale diventa paragrafo 1 e i termini «gli articoli 522 e 524» sono sostituiti da «l'articolo 522».

    - È aggiunto il seguente paragrafo:

    «2. Fatte salve le disposizioni specifiche adottate nell'ambito della normativa agricola, le merci con prefinanziamento possono essere immagazzinate nello stesso impianto con altre merci comunitarie e non comunitarie, in applicazione dell'articolo 524, paragrafo 1, solo se può essere determinata in ogni momento l'identità e la posizione doganale di ciascuna merce.»

    28) È soppressa la seguente parte di frase dell'articolo 534, paragrafo 2:

    «, in particolare il titolo di esportazione o di prefissazione di cui al regolamento (CEE) n. 3719/88».

    29) L'articolo 546 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 546

    Gli articoli 544, paragrafo 2, e 545, paragrafi 2 e 4, non ostano all'applicazione degli articoli 121, 122, 135 e 136 del Codice, relativi alla tassazione delle merci o dei prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.»

    30) L'articolo 552, paragrafo 1, lettera f) è così modificato:

    - il punto i) è sostituito dal testo seguente:

    «i) si rifornisce, nel territorio doganale della Comunità, nel corso dello stesso periodo, di merci prodotte nella Comunità, comparabili ai sensi della lettera b), alle merci d'importazione, in misura pari all'80 % del suo fabbisogno globale di tali merci incorporate nei prodotti compensatori.

    La facoltà di avvalersi di questa disposizione è subordinata alla condizione che il richiedente dell'autorizzazione fornisca alle autorità doganali i documenti giustificativi che gli consentano di verificare se le previsioni di approvvigionamento di merci prodotte nella Comunità possano essere ragionevolmente attuate. Questi documenti giustificativi, allegati alla domanda di autorizzazione sono costituiti, ad esempio, da fotocopie dei documenti commerciali o amministrativi relativi agli approvvigionamenti effettuati in un precedente periodo indicativo o alle ordinazioni o previsioni di approvvigionamento nel periodo considerato.

    Fatto salvo l'articolo 87, paragrafo 2, del codice, l'autorità doganale controlla, ove occorra, l'esattezza di tale percentuale al termine del periodo considerato (codice 7001);».

    - È aggiunto il seguente punto:

    «vi) costruisce satelliti o parti di satelliti (codice 7006).»

    31) All'articolo 553, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «2. Quando l'autorità doganale ritenga che le condizioni economiche siano soddisfatte in casi diversi da quelli di cui all'articolo 552, l'autorizzazione è concessa per un periodo limitato, non superiore a nove mesi.»

    32) All'articolo 564, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. Quando la globalizzazione mensile venga autorizzata per i prodotti agricoli di cui all'articolo 560, paragrafo 2, tali termini scadono al più tardi l'ultimo giorno del terzo mese civile successivo a quello oggetto di globalizzazione.»

    33) All'articolo 569, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Fatto salvo il paragrafo 2 e l'articolo 570, paragrafo 1, affinché sia ammissibile la compensazione per equivalenza le merci equivalenti devono essere classificate nello stesso codice di otto cifre della nomenclatura combinata, essere della stessa qualità commerciale e possedere le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione.»

    34) L'articolo 572 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 572

    1. Non è ammesso il sistema di esportazione anticipata per le autorizzazioni da concedere in base ad una o più delle condizioni economiche contraddistinte dai codici 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005, 7006, salvo che il richiedente sia in grado di provare che i vantaggi legati a tale sistema sono riservati al titolare dell'autorizzazione.

    2. Quando si faccia ricorso, nel quadro del sistema della sospensione, all'esportazione anticipata, gli articoli 569, 570 e 571, paragrafi 2 e 3, si applicano, per quanto di ragione.

    3. Il cambiamento di posizione doganale di cui all'articolo 115, paragrafo 3, del codice avviene, in caso di ricorso all'esportazione anticipata:

    - per i prodotti compensatori esportati, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, sempreché le merci d'importazione siano vincolate al regime,

    - per le merci d'importazione e le merci equivalenti, al momento dello svincolo delle merci d'importazione che hanno formato oggetto di una dichiarazione di vincolo al regime.»

    35) All'articolo 577, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

    «e) la consegna, sotto forma di prodotti compensatori, di merci utilizzate per la costruzione di satelliti e della attrezzatura a terra relativa a questi satelliti, destinati a basi di lancio stabilite sul territorio doganale della Comunità. Per quanto riguarda le attrezzature a terra, l'equiparazione della consegna all'esportazione non sarà definitiva che al momento in cui l'attrezzatura avrà ricevuto una nuova destinazione doganale ammessa, esclusa l'immissione in libera pratica.»

    36) L'articolo 580, paragrafi da 1 a 3, è sostituito dal testo seguente:

    «1. L'immissione in libera pratica delle merci tal quali o dei prodotti compensatori principali è ammessa dietro pagamento degli interessi compensativi di cui all'articolo 589, paragrafo 1, quando l'interessato dichiari di non poter dare a tali merci o prodotti una destinazione doganale che consentisse di esentarli dai dazi all'importazione.

    2. L'autorità doganale può autorizzare la globalizzazione delle immissioni in libera pratica. Questa autorizzazione è rilasciata solo quando non vi ostino le altre disposizioni comunitarie sull'immissione in libera pratica.

    3. Quando l'autorizzazione globale di immissione in libera pratica, è stata rilasciata, a norma del paragrafo 2, le merci d'importazione possono essere immesse sul mercato comunitario sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali sebbene al momento dell'immissione sul mercato non siano state espletate formalità d'immissione in libera pratica.

    Le merci così immesse sul mercato sono considerate unicamente ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 come merci cui non sia stata assegnata una destinazione doganale.»

    37) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 585 bis

    1. Per le merci d'importazione che all'atto dell'accettazione della dichiarazione di svincolo al regime potevano beneficiare di un regime tariffario favorevole a causa della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione da riscuotere, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 1 del codice, sono calcolati applicando il tasso corrispondente a questa destinazione, sempre che risultino soddisfatte le condizioni previste per la concessione di tale regime, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione per il beneficio del trattamento stesso.

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano solo quando le merci hanno ricevuto la destinazione particolare per la concessione del regime tariffario favorevole prima della scadenza del termine fissato a tale scopo nelle disposizioni comunitarie che determinano le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di tali merci al beneficio del regime. Questo termine inizia a decorrere dall'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime. Esso può essere prorogato dall'autorità doganale qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione per caso fortuito o forza maggiore o per esigenze inerenti al procedimento tecnico di utilizzazione della merce.»

    38) All'articolo 587, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Quando i prodotti compensatori sono immessi in libera pratica e l'ammontare del debito doganale è determinato sulla base degli elementi di tassazione propri delle merci di importazione, a norma dell'articolo 122 del codice, le caselle 15, 16, 34, 41 e 42 della dichiarazione devono riferirsi alle merci di importazione.»

    39) All'articolo 589, paragrafo 2 è aggiunto il seguente trattino:

    «- in caso sorga un obbligazione doganale a seguito di un immissione in libera pratica chiesta a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del codice, nella misura in cui i dazi all'importazione non sono stati ancora effettivamente rimborsati o rimessi.»

    40) L'articolo 591, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    «2. I calcoli sono effettuati sulla base dei metodi di ripartizione di cui agli articoli 592, 593 e 594 o conformemente a qualsiasi altro metodo che dia i medesimi risultati seguendo gli esempi di calcolo indicati nell'allegato 80.»

    41) All'articolo 601 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

    «4. Si possono stabilire procedure semplificate per taluni flussi di traffico triangolare, su richiesta di imprese che effettuano un numero sufficiente di esportazioni anticipate.

    Questa procedura è richiesta con domanda del titolare dell'autorizzazione all'autorità doganale dello Stato membro nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

    Tale deroga consente di globalizzare le esportazioni anticipate di prodotti compensatori effettuate in un determinato periodo al fine del rilascio di un bollettino INF 5 che somma le quantità esportate nel corso del periodo suddetto.

    5. Si devono allegare alla domanda ogni documento o pezza giustificativa la cui presentazione sia necessaria per l'esame della domanda medesima. Da tali documenti o pezze giustificative deve risultare, in particolare, la frequenza delle esportazioni, lo schema relativo alle procedure previste, nonché gli elementi comprovanti la verificabilità dei requisiti prescritti per le merci equivalenti.

    6. Non appena le autorità doganali sono in possesso di tutti gli elementi necessari, trasmettono la domanda alla Commissione comunicandole il loro parere.

    Dopo la ricezione della domanda, la Commissione ne comunica gli elementi agli Stati membri.

    La Commissione decide, con la procedura del comitato, se e a quali condizioni può essere rilasciata l'autorizzazione e precisa in particolare le misure di controllo da applicarsi per garantire il corretto svolgimento delle operazioni nell'ambito del sistema della compensazione per equivalenza.»

    42) L'articolo 616 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 616

    1. Il trasporto dei prodotti o delle merci che, trovandosi in regime di perfezionamento attivo - sistema della sospensione - debbano circolare nel territorio doganale della Comunità, è effettuato secondo le disposizioni relative al transito esterno, o secondo le procedure di trasferimento previste dal paragrafo 3 e degli articoli da 617 a 623.

    2. Il documento di transito esterno o il documento valido quale documento di transito esterno deve recare le diciture di cui all'articolo 610.

    3. Qualora venga accordata l'applicazione delle procedure di trasferimento, queste devono essere indicate nell'autorizzazione. Esse sostituiscono le procedure di circolazione previste dal regime di transito comunitario. Nel caso di un trasferimento di prodotti o merci dal titolare di un'autorizzazione al titolare di un'altra autorizzazione, entrambe le autorizzazioni devono indicare tali procedure di trasferimento.

    Esse possono essere autorizzate solo se il titolare dell'autorizzazione tiene o fa tenere le «scritture perfezionamento attivo» di cui all'articolo 556, paragrafo 3.»

    43) All'articolo 621, punto 1, è aggiunta la seguente lettera d):

    «d) permettere la semplificazione delle formalità previste all'articolo 619, sempreché il sistema attuato garantisca una trasmissione delle informazioni identica a quella prevista dall'allegato 83, nonché l'espletamento di queste formalità mediante un documento commerciale o amministrativo.»

    44) L'articolo 624 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 624

    Le procedure previste per l'immissione in libera pratica, nel quadro del sistema del rimborso, si applicano alle merci d'importazione, in particolare nell'ambito della compensazione per equivalenza senza importazione anticipata. In quest'ultimo caso si tratta di una immissione in libera pratica senza applicazione dei dazi all'importazione.»

    45) L'articolo 634, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    «2. I calcoli sono effettuati secondo i metodi di ripartizione di cui agli articoli 635, 636 e 637 o con qualsiasi altro metodo che dia i medesimi risultati seguendo gli esempi di calcoli indicati nell'allegato 80.»

    46) L'articolo 640, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    «2. Quando siano state applicate le procedure semplificate per le formalità di immissione in libera pratica, nel quadro del sistema del rimborso, e per l'esportazione, le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, punto f) e j) o i documenti sono quelli previsti all'articolo 76, paragrafo 2, del codice.»

    47) L'articolo 645 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 645

    Quando i prodotti compensatori risultanti da operazioni di perfezionamento attivo nel quadro del sistema del rimborso siano spediti ad un altro ufficio doganale, vincolati al regime di transito comunitario esterno (il che può giustificare la domanda di rimborso), e questi prodotti formino oggetto di una domanda di nuova autorizzazione di perfezionamento attivo, l'autorità doganale abilitata a rilasciare questa nuova autorizzazione utilizza il bollettino INF 1 di cui all'articolo 611 per determinare l'importo dei dazi all'importazione eventualmente da riscuotere o l'importo dell'obbligazione doganale che può sorgere.»

    48) L'articolo 646, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    «2. Il bollettino INF 7 di cui al paragrafo 1 è utilizzato quando i prodotti compensatori risultanti da operazioni di perfezionamento attivo nel quadro del sistema del rimborso siano trasferiti, senza che sia stata presentata una domanda di rimborso, ad un ufficio di appuramento non previsto nell'autorizzazione e ivi ricevano, sia tal quali, sia al termine di operazioni di perfezionamento debitamente autorizzate, una delle destinazioni doganali che permettono il rimborso o lo sgravio dei dazi conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del codice. L'ufficio doganale in cui vengono attribuite queste destinazioni rilascia, all'occorrenza, a richiesta dell'interessato, il bollettino INF 7.»

    49) L'articolo 647, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

    «1. Il bollettino INF 7 è presentato dall'interessato unitamente alla dichiarazione doganale utilizzata per l'attribuzione della destinazione richiesta.»

    50) All'articolo 648, il paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

    «a) le informazioni indicate nell'allegato 85 per ogni autorizzazione, quando il valore delle merci d'importazione superi, per operatore e per anno civile, i limiti di cui all'articolo 552, paragrafo 1, lettera a) punto v); questa comunicazione non è necessaria quando l'autorizzazione di perfezionamento attivo sia rilasciata sulla base di una o più condizioni economiche contrassegnate dai seguenti codici: 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 e 7006.

    Queste comunicazioni devono essere ugualmente effettuate quando le condizioni economiche formino oggetto di riesame per una autorizzazione a durata illimitata e in caso di modifica apportata in un secondo tempo alle informazioni relative alle autorizzazioni già comunicate.

    Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 560, paragrafo 2, devono essere comunicate informazioni su ciascuna delle autorizzazioni concesse, indipendentemente dal valore dei prodotti e dal codice utilizzato per contrassegnare le condizioni economiche.»

    51) Il testo dell'articolo 674 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 674

    1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per:

    a) il materiale pedagogico e scientifico;

    b) i pezzi di ricambio e gli accessori relativi ai materiali di cui sopra;

    c) gli utensili specialmente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti materiali.

    2. Per "materiale pedagogico " si intende qualsiasi materiale destinato esclusivamente all'insegnamento o alla formazione professionale e segnatamente i modelli, gli strumenti, gli apparecchi e le macchine.

    L'elenco delle merci da considerare come materiale pedagogico è contenuto nell'allegato 91. La lista illustrativa di ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica e culturale è contenuta nell'allegato 91 bis.

    3. Per "materiale scientifico " si intende qualsiasi materiale destinato esclusivamente alla ricerca scientifica o all'insegnamento e segnatamente i modelli, gli strumenti, gli apparecchi e le macchine.

    4. La concessione del beneficio del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che il materiale pedagogico e scientifico, i pezzi di ricambio, gli accessori e gli utensili:

    a) siano importati da istituti riconosciuti e siano utilizzati sotto il controllo e la responsabilità di tali istituti;

    b) siano utilizzati a fini non commerciali;

    c) siano importati in quantità ragionevole, tenuto conto della loro destinazione;

    d) restino, durante la permanenza nel territorio doganale della Comunità, di proprietà di una persona stabilita fuori di essa.

    5. La durata della permanenza del materiale pedagogico e scientifico vincolato al regime dell'ammissione temporanea è di dodici mesi.»

    52) L'articolo 675 è soppresso.

    53) L'articolo 680 è modificato come segue:

    - Il testo attuale diventa il testo del paragrafo 1 e i testi delle lettere c) e f) sono sostituiti rispettivamente dai testi seguenti:

    «c) utensili e strumenti speciali messi gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità per essere usati nella fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità, a condizione che restino di proprietà della persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità:»

    «f) i campioni, ossia gli articoli che sono rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci di cui è prevista la fabbricazione, esclusi gli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tali che, considerati nel loro insieme, non costituiscono più campioni secondo gli usi normali del commercio.»

    - È aggiunto il seguente paragrafo:

    «2. Per poter beneficiare del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 1,

    a) le merci di cui alle lettere a), b), c) ed f) del presente paragrafo devono appartenere ad una persona stabilita al di fuori del territorio doganale della Comunità;

    b) i campioni di cui alla lettera f) del presente paragrafo devono essere importati ai soli fini della presentazione o della dimostrazione nel territorio doganale della Comunità, per promuovere ordinazioni di merci simili che saranno importate successivamente in questo stesso territorio. Essi non devono essere venduti, né adibiti al loro uso normale, salvo per le necessità della dimostrazione, né utilizzati in alcun modo durante la permanenza nel territorio doganale della Comunità.»

    54) Nell'articolo 684 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

    «2. Si intende per:

    a) "viaggiatore " qualsiasi persona di cui all'articolo 236, punto A, paragrafo 1;

    b) "effetti personali " tutti gli articoli nuovi o usati di cui un viaggiatore può ragionevolmente aver bisogno durante il viaggio per uso personale, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio, esclusa qualsiasi merce importata per fini commerciali;

    c) "merci importate per fini sportivi " articoli sportivi e altri materiali destinati ad essere utilizzati dai viaggiatori in competizioni o dimostrazioni sportive o a fini di allenamento svolgentisi nel territorio doganale della Comunità.

    3. La riesportazione degli effetti personali ha luogo, al più tardi, quando la persona che li ha importati lascia il territorio doganale della Comunità.

    La durata della permanenza delle merci importate a fini sportivi nell'ambito del regime di ammissione temporanea è di dodici mesi.

    4. La lista illustrativa di queste merci è contenuta nell'allegato 92.»

    55) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 684 bis

    1. Il beneficio del regime di ammissione temporanea in esonero totale dei dazi all'importazione è accordato per il materiale di propaganda turistica.

    2. Per "materiale di propaganda turistica " si intendono le merci aventi come scopo di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale.

    3. Una lista illustrativa di questo materiale è contenuta nell'allegato 93.»

    56) Il testo dell'articolo 685 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 685

    1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i materiali e per gli animali vivi di qualsiasi specie importati ai fini elencati nell'allegato 93 bis.

    2. La concessione del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che:

    a) gli animali appartengano a una persona stabilita al di fuori del territorio doganale della Comunità;

    b) i materiali appartengano a una persona stabilita nella zona di frontiera attigua a quella del territorio doganale della Comunità;

    c) gli animali da tiro e i materiali siano importati da una persona stabilita nella zona di frontiera attigua a quella del territorio doganale della Comunità per la coltivazione di terreni situati nel territorio doganale della Comunità, compresa l'esecuzione di lavori agricoli o forestali quali lo scarico e il trasporto di legname oppure la piscicoltura.

    3. Per "zona di frontiera " si intende, fatte salve le convenzioni in materia, una zona che non supera 15 chilometri di profondità in linea d'aria dalla frontiera. Devono essere considerati appartenenti a tale zona i comuni il cui territorio sia parzialmente compreso nella stessa zona, nonostante le deroghe che potrebbero essere stabilite in merito.»

    57) All'articolo 689 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3. Alla scadenza del periodo di permanenza delle merci vincolate al regime ai sensi del presente articolo, le merci devono ricevere una nuova destinazione doganale oppure essere vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione.

    La data alla quale le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in forza del paragrafo 1 deve essere presa in considerazione per l'eventuale determinazione dell'importo dei dazi da riscuotere in base all'esonero parziale.»

    58) Il testo dell'articolo 694, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. All'atto della concessione dell'autorizzazione, le autorità doganali designate stabiliscono il termine entro il quale le merci d'importazione devono aver ricevuto una destinazione doganale, tenendo conto, da una parte, dei termini previsti dall'articolo 140, paragrafo 2 del codice nonché dagli articoli 674, 675, 679, 681 e 684 e, dall'altra, del termine necessario perché sia raggiunto l'obiettivo dell'ammissione temporanea.»

    59) Il testo dell'articolo 698 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 698

    1. Gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi di cui all'articolo 684 sono ammessi a beneficiare del regime senza domanda o autorizzazione scritta.

    In tal caso, l'atto di cui all'articolo 233 è considerato come domanda di ammissione temporanea e il non intervento dell'autorità doganale come autorizzazione.

    2. A richiesta espressa delle autorità doganali oppure quando l'importo dei dazi all'importazione e di altri tributi è elevato, il paragrafo 1 non è applicabile nei riguardi degli effetti personali.»

    60) Il paragrafo 3 dell'articolo 699 è sostituito dal testo seguente:

    «3. Ove si applichi l'articolo 697, la presentazione del carnet ATA per il vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea deve avvenire in un qualsiasi ufficio d'entrata abilitato. L'ufficio d'entrata funge in tal caso da ufficio di vincolo.

    Tuttavia, quando

    a) l'ufficio d'entrata abilitato non sia in grado di verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'applicazione del regime dell'ammissione temporanea, o

    b) l'ufficio d'entrata non sia abilitato a fungere da ufficio di vincolo,

    questo ufficio consente che venga effettuato, utilizzando il carnet ATA come documento di transito, l'inoltro delle merci tra l'ufficio di entrata e un ufficio di destinazione in grado di verificare se risultano soddisfatte dette condizioni.»

    61) Il testo dell'articolo 700 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 700

    1. In applicazione dell'articolo 88 del codice, il vincolo al regime dell'ammissione temporanea è subordinato alla costituzione di una garanzia.

    2. In deroga al paragrafo 1, i casi in cui non viene richiesta la costituzione di una garanzia per il vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea sono elencati nell'allegato 97.»

    62) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 700 bis

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 691, paragrafo 2, e dell'articolo 692, paragrafo 2, la garanzia viene costituita nella località di rilascio dell'autorizzazione di vincolo al regime, al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligazione doganale e degli altri tributi cui può essere assoggettata la merce.

    2. Quando l'autorizzazione venga rilasciata in applicazione dell'articolo 692, con applicazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 713, e le merci siano destinate ad essere utilizzate in più Stati membri, l'elenco di questi Stati è comunicato al servizio doganale dal titolare del regime.

    3. Lo svincolo della garanzia è effettuato dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione, non appena l'ufficio doganale che ha vistato inizialmente il bollettino di cui all'articolo 715, paragrafo 3 riceve, a norma dell'articolo 716, paragrafo 2, la copia del bollettino stesso vistata dall'ufficio di appuramento, ed accompagnata, a seconda dei casi:

    - dall'esemplare 3 della dichiarazione di riesportazione,

    - da una copia del documento con il quale le merci hanno ricevuto un'altra destinazione doganale, o, in assenza di detto documento, dalla prova che le merci hanno ricevuto un'altra destinazione doganale.»

    63) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 710 bis

    In caso di immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro diverso da quello in cui le merci sono state vincolate al regime, lo Stato membro nel quale esse sono immesse in libera pratica riscuote i dazi all'importazione indicati nel bollettino INF 6 previsto all'articolo 715, paragrafo 3, secondo le modalità indicate.»

    64) All'articolo 712 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3. In deroga al paragrafo 1, la circolazione nel territorio doganale della Comunità delle merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in virtù del carnet ATA si effettua senza alcuna formalità doganale sino all'espletamento delle formalità relative all'appuramento del regime. L'articolo 452 si applica per quanto di ragione.»

    65) Nella sezione 2 del capitolo 5, titolo III della parte II è inserita la seguente sottosezione:

    «Sottosezione 9

    Rinnovo dei carnet ATA

    Articolo 716 bis

    1. Qualora si preveda che l'operazione di ammissione temporanea superi il termine di validità del carnet ATA, in quanto il titolare non è in grado di riesportare le merci, l'associazione che rilascia il carnet stesso può rilasciare un carnet sostitutivo. Il carnet originario viene rinviato dal titolare all'associazione di emissione.

    2. Il carnet sostitutivo viene presentato all'ufficio doganale competente del luogo in cui si trovano le merci. Tale ufficio effettua quindi le seguenti formalità:

    a) scarica il carnet originario, prelevando il tagliando «riesportazione» che rispedisce senza indugio all'ufficio doganale originario di ammissione temporanea;

    b) accetta il carnet sostitutivo e trattiene il tagliando "importazione " dopo avervi apposto la data limite di riesportazione indicata sul carnet originario, corredata dell'eventuale proroga, e dal numero del carnet originario.

    3. In occasione dell'appuramento del regime dell'ammissione temporanea, l'ufficio di riesportazione compie le formalità prescritte dall'articolo 706, paragrafo 3, utilizzando il tagliando "riesportazione " del carnet sostitutivo, che rispedisce senza indugio all'ufficio doganale che ha accettato il carnet sostitutivo.

    4. Competente per il rilascio del carnet sostitutivo è l'associazione di emissione. Se il carnet ATA scade, mentre il titolare non è in grado di riesportare le merci e l'associazione di emissione nega il rilascio del carnet sostitutivo, le autorità doganali esigono l'espletamento delle formalità doganali di cui agli articoli da 691 a 702.»

    66) Il testo dell'articolo 719, paragrafo 10, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

    «b) un autoveicolo per uso privato vincolato al regime dell'ammissione temporanea può essere occasionalmente utilizzato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità, sempre che questa agisca per conto e secondo istruzioni del titolare del regime stabilito in questo territorio.»

    67) L'articolo 747, paragrafo 1, lettera b) è modificato come segue:

    «b) l'elenco degli uffici doganali abilitati ad accettare dichiarazioni di vincolo al regime in applicazione degli articoli 695, 696, 697 e 699.»

    68) Il titolo del capitolo 3, titolo II, parte IV è sostituito dal testo seguente:

    «CAPITOLO 3

    Merci che si trovano in una situazione particolare».

    69) È inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 867 bis

    1. Le merci non comunitarie abbandonate a favore dell'erario, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

    2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vendute dalle autorità doganali solo a condizione che l'acquirente compia senza indugio le formalità necessarie per attribuire ad esse una destinazione doganale.

    Quando viene realizzata ad un prezzo che include l'importo dei dazi all'importazione, la vendita ha valore di immissione in libera pratica e l'amministrazione deve procedere direttamente alla liquidazione ed alla contabilizzazione dei dazi.

    In tali casi, la vendita si effettua secondo le procedure vigenti negli Stati membri.

    3. Qualora decidesse di utilizzare essa stessa, in modo diverso dalla vendita, le merci di cui al paragrafo 1, l'amministrazione compie immediatamente le formalità necessarie per assegnare loro una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettere a), b), c) e d) del codice.»

    70) È inserito l'allegato 6 bis che figura all'allegato 3 del presente regolamento.

    71) L'allegato 37 è modificato conformemente all'allegato 4 del presente regolamento.

    72) L'allegato 38 è modificato conformemente all'allegato 5 del presente regolamento.

    73) La prima pagina dell'allegato 39 è sostituita con il testo riportato nell'allegato 6 del presente regolamento.

    74) L'allegato 52 è sostituito dal testo riportato all'allegato 7 del presente regolamento.

    75) L'allegato 53 è sostituito dal testo riportato all'allegato 8 del presente regolamento.

    76) L'allegato 56 è sostituito dal testo riportato all'allegato 9 del presente regolamento.

    77) Nell'allegato 67/B, il testo dell'allegato concernente le giustificazioni economiche è sostituito dal testo di cui all'allegato 10 del presente regolamento.

    78) Nell'allegato 77, il testo del numero d'ordine 128 è sostituito dal testo previsto nell'allegato 11 del presente regolamento.

    79) All'allegato 79 è inserito il numero d'ordine 45 bis riportato all'allegato 12 del presente regolamento.

    80) Sono inseriti gli allegati 91 bis e 93 bis, riportati, rispettivamente, agli allegati 13 e 14 del presente regolamento.

    Articolo 2

    I seguenti regolamenti sono abrogati:

    - il regolamento (CEE) n. 2955/85 del Consiglio, del 22 ottobre 1985, che deroga a favore dei paesi dell'associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est, dei paesi del mercato comune centroamericano e dei paesi firmatari dell'accordo di Cartagena (Gruppo andino) al regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione di nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità europea ad alcuni prodotti dei paesi in via di sviluppo (3);

    - il regolamento (CEE) n. 1592/93 della Commissione del 22 giugno 1993 che determina le condizioni di ammissione della vodka dei codici NC 2208 90 31 e 2208 90 53, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità europea e il regno di Svezia sugli scambi di bevande alcoliche (4).

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.(2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.(3) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 4.(4) GU n. L 153 del 25. 6. 1993, pag. 11.

    ALLEGATO 1

    "" ASSV="9" ID="1">1 > ASSV="2" ID="2">0408 > ID="3">Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -Tuorli: > ID="4">Essenza di trementina Essenza di lavanda Olio di rosmarino Olio di betulla > ID="5">500 100 150 100 "> ID="2">0408 11 > ID="3">--essiccati: > ID="4">Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00 della nomenclatura combinata avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: - 62,5 % di protidi grezzi (proteine) - 6 % di lipidi grezzi (materie grasse) > ID="5">5 000 "> ID="2">0408 11 20 > ID="3">---inadatti ad uso alimentare "> ID="2">0408 19 > ID="3">--altri: "> ID="2">0408 19 20 > ID="3">---inadatti ad uso alimentare "> ID="3">-altri: "> ID="2">0408 91 > ID="3">--essiccati: "> ID="2">0408 91 20 > ID="3">---inadatti ad uso alimentare "> ID="2">0408 99 > ID="3">--altri: "> ID="2">0408 99 20 > ID="3">---inadatti ad uso alimentare» ">

    ALLEGATO 2

    Il testo dell'articolo 26 è così modificato:

    1. Al numero d'ordine 2, colonne 6 e 7, il testo «OEsterreichische Hartkaese Export GmbH» - «Innsbruck», in corrispondenza del «Paese d'esportazione» - «Austria», è sostituito dal testo seguente:

    «Agrarmarkt Austria (AMA)» - «Wien».

    2. Il testo del numero d'ordine 5 è sostituito dal numero d'ordine 5 sotto indicato.

    3. Al numero d'ordine 6, colonne 6 e 7, il testo «Carteira de Comércio exterior do Banco do Brasil» - «Rio de Janeiro», in corrispondenza del «Paese d'esportazione» «Brasile», è sostituito dal testo che segue:

    - Secretaria do Comércio Exterior, Rio de Janeiro;

    - Federaçao das Indústrias do Rio Grande do Sul, Porto Alegre;

    - Federaçao das Indústrias do Estato de Santa Catarina, Florianopolis;

    e «Office of Korean Monopoly Corporation» - «Sintanjin», in corrispondenza del «Paese d'esportazione» - «Corea del Sud» è sostituito dal testo che segue:

    «Korea Tobacco and Ginseng Corporation» - «Taejon».

    "" ASSV="3" ID="1">5 > ASSV="3" ID="2">2208 90 > ID="3">-altri: "> ID="3">--Vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol; acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità: > ID="4">6 > ID="5">Finlandia > ID="6">ALKO Limited > ID="7">Salmisaarenranta, 7 00100 Helsinki 10 Finland "> ID="3">---inferiore o uguale a 2 litri: "> ASSV="4" ID="2">2208 90 31 > ID="3">----Vodka --altre acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipiente di capacità: ---inferiore o uguale a 2 litri: > ID="4">6 bis > ID="5">Svezia > ID="6">V & S Vin & Sprit AB > ID="7">Formansvagen, 19 AArstadal 117 43 Stockholm "> ID="3">----altri: "> ID="3">-----Acquaviti: "> ID="3">------altre: "> ID="2">2208 90 58 > ID="3">-------altre» ">

    ALLEGATO 3

    «ALLEGATO 6 bis

    ALLEGATO 4

    L'allegato 37 è così modificato:

    2. a) Titolo I, lettera B, paragrafo 1, quarto trattino (formalità d'introduzione in deposito doganale), sono aggiunti i seguenti numeri: 40 e 44.

    b) Titolo I, lettera B, paragrafo 2, f a) a) e b) b), sono aggiunti i seguenti numeri: 8, 35, 40 e 44. Al Titolo I, lettera B, paragrafo 2, quarto comma vengono aggiunti i seguenti numeri: 8, 35 e 40.

    2. a) Titolo II, lettera A, paragrafo 35, il primo paragrafo è sostituito dal seguente testo:

    «Casella obbligatoria per gli Stati membri in caso di applicazione del regime di transito, di riesportazione che appura il regime dei depositi doganali e qualora il formulario sia utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci.»

    b) Titolo II, lettera A, paragrafo 40, viene aggiunta la seguente frase al testo attuale:

    «Casella obbligatoria quando le merci siano riesportate in seguito all'appuramento dei regimi di deposito doganale in un deposito doganale di tipo B; indicare il riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci ai regimi.»

    c) Titolo II, lettera A, paragrafo 44, viene aggiunta la seguente frase al testo attuale:

    «Qualora la dichiarazione di riesportazione che appura i regimi di deposito doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare per intero nome e indirizzo dell'ufficio di controllo.»

    3. a) Titolo II, lettera C, paragrafo 8, il secondo comma viene sostituito dal testo seguente:

    «In caso di vincolo ai regimi di deposito doganale in un deposito privato (tipo C, D o E), indicare nome e indirizzo completi del depositario qualora quest'ultimo non sia il dichiarante».

    b) Titolo II, lettera C, paragrafo 35, viene aggiunta la seguente frase al testo attuale:

    «Casella obbligatoria in caso di vincolo al regime del deposito doganale».

    c) Titolo II, lettera C, paragrafo 40, viene aggiunta la seguente frase al testo attuale:

    «Casella obbligatoria in caso di vincolo al regime di deposito doganale e, se del caso, per comprovare il carattere comunitario».

    d) Titolo II, lettera C, paragrafo 44, viene aggiunta la seguente frase al testo attuale:

    «Quando una dichiarazione di vincolo delle merci al regime di deposito doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare nome e indirizzo completi dell'ufficio di controllo».

    ALLEGATO 5

    L'allegato 38 è modificato nel modo seguente:

    il testo relativo al punto «Casella n. 1: Dichiarazione - Prima suddivisione COM» è completato dal seguente quarto trattino:

    «- Dichiarazione di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non sono applicabili.»

    ALLEGATO 6

    «ALLEGATO 39

    ELENCO DEI PRODOTTI PETROLIFERI AI QUALI SONO APPLICABILI LE CONDIZIONI D'AMMISSIONE AL BENEFICIO DI UN TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA LORO DESTINAZIONE PARTICOLARE

    "" ID="1">ex Capitolo 27: "diversi " > ID="2">Talune merci di cui alle note complementari 4, lettera n) e 5 "> ID="1">2707 > ID="2">Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici: "> ID="1">2707 10 > ID="2">-Benzoli: "> ID="1">2707 10 90 > ID="2">--destinati ad altri usi "> ID="1">2707 20 > ID="2">-Toluoli: "> ID="1">2707 20 90 > ID="2">--destinati ad altri usi "> ID="1">2707 30 > ID="2">-Xiloli: "> ID="1">2707 30 90 > ID="2">--destinati ad altri usi "> ASSV="2" ID="1">2707 50 > ID="2">-altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 "> ID="2">--destinati ad altri usi: "> ID="1">2707 50 91 > ID="2">---Nafta solvente "> ASSV="2" ID="1">2707 50 99 > ID="2">---altri "> ID="2">-altri: "> ID="1">2707 99 > ID="2">--altri: "> ID="1">2707 99 91 > ID="2">---destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 "> ASSV="2" ID="1">2710 > ID="2">Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base: "> ID="2">-Oli leggeri: "> ID="1">2710 00 11 > ID="2">--destinati a subire un trattamento definito "> ASSV="2" ID="1">2710 00 15 > ID="2">--destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 11 "> ID="2">-Oli medi: "> ID="1">2710 00 41 > ID="2">--destinati a subire un trattamento definito "> ASSV="3" ID="1">2710 00 45 > ID="2">--destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 41 "> ID="2">-Oli pesanti: "> ID="2">--Oli da gas: "> ID="1">2710 00 61 > ID="2">---destinati a subire un trattamento definito "> ASSV="2" ID="1">2710 00 65 > ID="2">---destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 61 "> ID="2">--Oli combustibili: "> ID="1">2710 00 71 > ID="2">---destinati a subire un trattamento definito "> ASSV="2" ID="1">2710 00 72 > ID="2">---destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 71 "> ID="2">--Oli lubrificanti e altri: "> ID="1">2710 00 81 > ID="2">---destinati a subire un trattamento definito "> ID="1">2710 00 83 > ID="2">---destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 81 "> ID="1">2710 00 85 > ID="2">---destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo "> ASSV="2" ID="1">2711 > ID="2">Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: "> ID="2">-liquefatti:» ">

    ALLEGATO 7

    «ALLEGATO 52

    ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD UN AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETTARIA

    "" ID="1">ex 0102 > ID="2">Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura > ID="3">4 000 kg "> ID="1">ex 0103 > ID="2">Animali vivi della specie porcina, diversi dai riproduttori di razza pura > ID="3">5 000 kg "> ID="1">ex 0104 > ID="2">Animali vivi della specie ovina o caprina diversi dai riproduttori di razza pura > ID="3">6 000 kg "> ID="1">0201 > ID="2">Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate > ID="3">2 000 kg "> ID="1">0202 > ID="2">Carni di animali della specie bovina, congelate > ID="3">3 000 kg "> ID="1">0203 > ID="2">Carni di animali della specie porcina, fresche, refrigerate o congelate > ID="3">4 000 kg "> ID="1">0204 > ID="2">Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate > ID="3">3 000 kg "> ID="1">ex 0210 > ID="2">Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate > ID="3">3 000 kg "> ID="1">0402 > ID="2">Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti > ID="3">5 000 kg "> ID="1">0405 > ID="2">Burro e altre materie grasse del latte > ID="3">3 000 kg "> ID="1">0406 > ID="2">Formaggi e latticini > ID="3">3 500 kg "> ID="1">ex 0901 > ID="2">Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato > ID="3">3 000 kg "> ID="1">ex 0901 > ID="2">Caffè, torrefatto, anche decaffeinizzato > ID="3">2 000 kg "> ID="1">1001 > ID="2">Frumento (grano) e frumento segalato > ID="3">900 kg "> ID="1">1002 > ID="2">Segale > ID="3">1 000 kg "> ID="1">1003 > ID="2">Orzo > ID="3">1 000 kg "> ID="1">1004 > ID="2">Avena > ID="3">850 kg "> ID="1">ex 1601 > ID="2">Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica > ID="3">4 000 kg "> ID="1">ex 1602 > ID="2">Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica > ID="3">4 000 kg "> ID="1">ex 1602 > ID="2">Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina > ID="3">3 000 kg "> ID="1">ex 2101 > ID="2">Estratti, essenze o concentrati di caffè > ID="3">1 000 kg "> ID="1">ex 2106 > ID="2">Preparazioni alimentari, non nominate né comprese altrove, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % > ID="3">3 000 kg "> ID="1">2204 > ID="2">Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti di alcole; mosti di uve diversi da quelli della voce 2009 > ID="3">15 hl "> ID="1">2205 > ID="2">Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche > ID="3">15 hl "> ID="1">ex 2207 > ID="2">Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol > ID="3">3 hl "> ID="1">ex 2208 > ID="2">Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol > ID="3">3 hl "> ID="1">ex 2208 > ID="2">Acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche > ID="3">5 hl "> ID="1">ex 2402 > ID="2">Sigarette > ID="3">70 000 pezzi "> ID="1">ex 2402 > ID="2">Sigaretti > ID="3">60 000 pezzi "> ID="1">ex 2402 > ID="2">Sigari > ID="3">25 000 pezzi "> ID="1">ex 2403 > ID="2">Tabacco da fumo > ID="3">100 kg "> ID="1">ex 2710 > ID="2">Oli di petrolio leggeri e medi e oli da gas > ID="3">200 hl» ">

    ALLEGATO 8

    «ALLEGATO 53

    ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI PUÒ ESSERE AUMENTATO L'IMPORTO DELLA GARANZIA GLOBALE

    ex 0102 Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura

    ex 0103 Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura

    ex 0104 Animali vivi della specie ovina o caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

    0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

    0202 Carni di animali della specie bovina, congelate

    0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

    0204 Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

    0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0405 Burro e altre materie grasse del latte

    0406 Formaggi e latticini

    1001 Frumento (grano) e frumento segalato

    1002 Segale

    1003 Orzo

    1004 Avena

    ex 2207 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol

    ex 2208 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol

    ex 2208 Acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche

    ex 2402 Sigarette

    ex 2402 Sigaretti

    ex 2402 Sigari

    ex 2403 Tabacco da fumo»

    ALLEGATO 9

    «ALLEGATO 56

    ELENCO DELLE MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI E ALLE QUALI NON SI APPLICA L'ESONERO DALLA GARANZIA

    ex 0102 Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura

    ex 0103 Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura

    ex 0104 Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

    0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

    0202 Carni di animali della specie bovina, congelate

    0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

    0204 Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

    0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0405 Burro e altre materie grasse del latte

    0406 Formaggi e latticini

    ex 0901 Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato

    ex 0901 Caffè torrefatto, anche decaffeinizzato

    1001 Frumento (grano) e frumento segalato

    1002 Segale

    1003 Orzo

    1004 Avena

    ex 2101 Estratti, essenze o concentrati di caffè

    2203 Birra di malto

    2204 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti di alcole; mosti di uve diversi da quelli della voce 2009

    2205 Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche

    2206 Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

    ex 2207 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol

    ex 2208 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol

    ex 2208 Acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche

    ex 2402 Sigarette

    ex 2402 Sigaretti

    ex 2402 Sigari

    ex 2403 Tabacco da fumo

    ex 2710 Oli di petrolio leggeri e medi e oli da gas

    ex 2711 Gas di petrolio ed altri idracarburi gassosi»

    ALLEGATO 10

    ALLEGATO 11

    Nell'allegato 77, il testo del numero d'ordine 128 è sostituito dal testo seguente:

    >(1)"> ID="1">1509 10 10 > ID="2">Olio d'oliva, non trattato > ASSV="2" ID="3">128 > ID="4">ex 1509 90 00 > ID="5">a) Olio d'oliva, raffinato > ID="6">98,00 "> ID="4">ex 1519 19 90 > ID="5">b) Oli acidi di raffinazione > ID="6">(15) "> ID="1">1510 00 10 > ID="2">Olio d'oliva, non trattato > ASSV="3" ID="3">128 bis > ID="4">ex 1510 00 90 > ID="5">a) Olio d'oliva, raffinato > ID="6">95,00 "> ID="4">ex 1522 00 39 > ID="5">b) Stearina > ID="6">3,00 "> ID="4">ex 1519 19 90 > ID="5">c) Oli acidi di raffinazione > ID="6">«(15)» ">

    ALLEGATO 12

    All'allegato 79 è inserito il seguente numero d'ordine:

    "" ID="1">45 bis > ID="2">ex 1522 00 39 > ID="3">Stearina > ID="4">Raffinazione di grassi e di oli del capitolo 15» ">

    ALLEGATO 13

    «ALLEGATO 91 bis

    ALTRE MERCI IMPORTATE A FINI EDUCATIVI, SCIENTIFICI O CULTURALI

    LISTA ILLUSTRATIVA

    Merci quali:

    1. costumi e accessori di scena inviati a titolo di prestito gratuito a filodrammatiche o a teatri,

    2. spartiti musicali inviati a titolo di prestito gratuito a sale per concerti o ad orchestre.»

    ALLEGATO 14

    «ALLEGATO 92 bis

    ANIMALI

    LISTA ILLUSTRATIVA

    1. Ammaestramento

    2. Addestramento

    3. Riproduzione

    4. Ferratura e pesatura

    5. Trattamento veterinario

    6. Prova (ad esempio in vista dell'acquisto)

    7. Partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni

    8. Spettacoli (animali da circo, ecc.)

    9. Trasferimenti turistici (ivi compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori)

    10. Esercizio di un'attività (cani o cavalli della polizia, cani da ricerca, cani per ciechi, ecc.)

    11. Operazioni di salvataggio

    12. Transumanza o pascolo

    13. Esecuzione di un lavoro o di un trasporto

    14. Uso medico (produzione di veleno, ecc.)»

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