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Document 31993L0046

Direttiva 93/46/CEE della Commissione del 22 giugno 1993 che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

GU L 159 del 1.7.1993, pp. 134–136 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2003; abrog. impl. da 32003L0101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/46/oj

31993L0046

Direttiva 93/46/CEE della Commissione del 22 giugno 1993 che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0134 - 0136
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0204
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0204


DIRETTIVA 93/46/CEE DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1993 che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che è necessario attuare la decisione presa dalla commissione stupefacenti (CND) del Consiglio economico e sociale dell'ONU nell'aprile 1992 per far rientrare le sostanze safrolo, piperonale e isosafrolo nella tabella I dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite del 1988, trasferendo dette sostanze dalla categoria 2 alla categoria 1 dell'allegato I della direttiva e togliendole dall'allegato II;

considerando che tale trasferimento conformerà la direttiva al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 (3), modificato e attuato dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 92/109/CEE sono sosituiti dagli allegati I e II della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76.

(2) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO I

CATEGORIA 1

>SPAZIO PER TABELLA>

CATEGORIA 2

>SPAZIO PER TABELLA>

CATEGORIA 3

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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