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Document 31992R0571

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 del Consiglio del 2 marzo 1992 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee

GU L 62 del 7.3.1992, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/571/oj

31992R0571

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 del Consiglio del 2 marzo 1992 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 07/03/1992 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0165


REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 571/92 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 1992 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che è necessario, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, al fine di rispettare il principio della parità di trattamento, estendere il campo d'applicazione dell'articolo 11 dell'allegato VIII dello statuto ai funzionari che abbiano esercitato attività autonome e ai funzionari che cessino dalle loro funzioni nelle Comunità europee per esercitare un'attività subordinata o autonoma per la quale maturino dei diritti a pensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, l'articolo 11 è modificato come segue:

1) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:

- entrare al servizio di un'amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con le Comunità,

- esercitare un'attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con le Comunità,

ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nelle Comunità. »

2) Il testo del paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:

- aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale ovvero,

- aver esercitato un'attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette. »

Articolo 2

Il funzionario la cui nomina in ruolo è avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento può presentare presso la sua istituzione una domanda di trasferimento, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, relativa ad un'attività autonoma.

La domanda dev'essere presentata entro un termine di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1962. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Joao PINHEIRO

(1) GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 174.

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