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Document 31991R3924

Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale

GU L 374 del 31.12.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3924/oj

31991R3924

Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1991 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 21 pag. 0250
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 21 pag. 0250


REGOLAMENTO (CEE) N. 3924/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione,

considerando che, per adempiere i compiti ad essa attribuiti dai trattati - in particolare nella prospettiva del mercato interno come previsto all'articolo 8 A del trattato CEE - la Commissione deve disporre di informazioni complete, recenti ed attendibili sulla produzione delle industrie della Comunità;

considerando che tali informazioni sono necessarie alle imprese per conoscere i loro mercati; che la dimensione internazionale di questi mercati induce a privilegiare il ravvicinamento dei dati della produzione e dei dati del commercio estero;

considerando che una statistica sulla produzione può essere utile e rendere praticabile siffatto ravvicinamento, solo se il suo grado di dettaglio è prossimo a quello delle prime sei cifre della nomenclatura combinata e corrisponde inoltre al codice del sistema armonizzato;

considerando che la nomenclatura combinata è una nomenclatura di prodotti già nota alle imprese e che è nell'interesse di queste farvi riferimento anziché creare una nomenclatura specifica per la produzione;

considerando che è possibile ottenere un'informazione integrata avente i caratteri di attendibilità, rapidità, flessibilità ed elevato grado di dettaglio necessari alla gestione del mercato interno, solo se gli Stati membri ricorrono per l'indagine a nomenclature derivate da uno stesso elenco di prodotti;

considerando che per soddisfare le esigenze nazionali, gli Stati membri possono legittimamente conservare od inserire nelle nomenclature nazionali dettagli supplementari rispetto all'elenco comunitario dei prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizione generale

Gli Stati membri eseguono un'indagine statistica comunitaria sulla produzione industriale.

Articolo 2

Campo e caratteristiche dell'indagine

1. Il campo dell'indagine è quello delle attività elencate nelle sezioni C, D e E della nomenclatura delle attività economiche nella Comunità europea, in seguito denominata «NACE (rev. 1)», prevista nel regolamento (CEE) n. 3037/90 (1).

2. La produzione che rientra in questo campo è definita dall'elenco dei prodotti, in seguito denominato «elenco PRODCOM», le cui rubriche sono costituite, in linea di principio, da articoli o da raggruppamenti di articoli della nomenclatura combinata e sono collegate con le altre nomenclature comunitarie di prodotti.

3. Per ciascuna rubrica l'indagine verte sulle informazioni seguenti:

a) la produzione commercializzata durante il periodo oggetto dell'indagine, in quantità fisica,

b)

la produzione commercializzata durante il periodo oggetto dell'indagine, in valore.

4. In determinati casi, l'informazione prevista è sostituita da una delle due informazioni seguenti:

a) la produzione realizzata durante il periodo oggetto dell'indagine, compresa quella integrata nella fabbricazione di altri prodotti della stessa impresa, in quantità fisica,

b)

la produzione realizzata durante il periodo oggetto dell'indagine a fini di una commercializzazione, in valore e/o in quantità fisica.

5. Per ogni Stato membro, la produzione censita è quella effettivamente realizzata nel suo territorio nazionale; essa non include la produzione realizzata all'esterno del suo terriorio per conto di talune sue imprese.

6. L'elenco PRODCOM, le informazioni che devono essere raccolte per ciascuna rubrica e altre modalità di applicazione del presente regolamento sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 10. L'elenco PRODCOM è aggiornato secondo la stessa procedura.

Articolo 3

Rappresentatività

1. La produzione di tutte le imprese della Comunità deve essere censita con sufficiente precisione per classe della NACE (rev. 1).

2. Gli Stati membri adottano metodi di indagine che consentono una raccolta presso imprese rappresentanti almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE (rev. 1). In casi eccezionali può tuttavia essere adottato un limite diverso, secondo la procedura prevista all'articolo 10.

3. Ai fini della valutazione della produzione si tiene conto di tutte le imprese che occupano almeno 20 persone. Questa soglia è riveduta in funzione dell'esigenza di rappresentatività di cui al paragrafo 2.

4. Qualora la produzione delle imprese di una classe della NACE (rev. 1) di uno Stato membro rappresenti meno dell'1 % del totale comunitario, le informazioni relative alle rubriche corrispondenti a tale classe possono non essere rilevate.

5. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 4

Periodicità

L'indagine verte su un periodo di un anno civile.

Tuttavia, per talune rubriche dell'elenco PRODCOM, può essere adottata una periodicità mensile o trimestrale, secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 5

Raccolta dei dati

1. Le informazioni necessarie vengono raccolte dagli Stati membri con l'ausilio di questionari di indagine il cui contenuto è conforme alle modalità definite secondo la procedura prevista all'articolo 10.

2. Le imprese cui si rivolgono gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste in modo conforme alla realtà, in modo completo ed entro i termini stabiliti.

3. L'indagine può non essere eseguita se gli Stati membri già dispongono, da altre fonti, di informazioni di precisione e qualità almeno equivalenti.

4. Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee, dietro richiesta, tutte le informazioni, in particolare in materia di metodologia, necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Elaborazione dei risultati

Gli Stati membri elaborano i dati dei questionari completi previsti all'articolo 5, paragrafo 1 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, conformemente alle modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 7

Trasmissione dei risultati

1. Entro 6 mesi dalla fine dell'anno oggetto dell'indagine gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i risultati raccolti, relativi al periodo di un anno. Questi risultati comprendono i dati considerati riservati dalla legislazione nazionale, il loro carattere riservato deve essere menzionato esplicitamente.

2. I risultati relativi alle rubriche per cui è ammessa una periodicità inferiore ad un anno, vengono trasmessi secondo la procedura prevista all'articolo 10.

3. I risultati trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee sono trattati in modo riservato conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 (1).

4. La prima indagine riguarda l'anno 1993. Unitamente ai risultati dell'anno 1993, gli Stati membri trasmettono una retrospettiva per l'anno 1992, utilizzando statistiche nazionali quanto più affini possibili all'elenco PRODCOM.

Articolo 8

Periodo transitorio

Gli articoli da 1 a 7 sono oggetto di misure di applicazione progressiva per le indagini relative agli anni 1993 e 1994.

Articolo 9

Comitato

Le modalità di applicazione del presente regolamento, compresi gli eventuali adeguamenti all'evoluzione delle tecniche per la raccolta dei dati e l'elaborazione dei risultati, sono decise dalla Commissione previa consultazione del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/384/CEE, Euratom (1), secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 10

Procedura

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b)

Tuttavia, se le misure preconizzate non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione ne differisce l'applicazione di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1.

(1) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

(1) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

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