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Document 31990L0623

    Direttiva 90/623/CEE della Commissione del 7 novembre 1990 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

    GU L 333 del 30.11.1990, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/623/oj

    31990L0623

    Direttiva 90/623/CEE della Commissione del 7 novembre 1990 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 333 del 30/11/1990 pag. 0065 - 0065
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0165
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0165


    *****

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 7 novembre 1990

    che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

    ( 90/623/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE della Commissione ( 2 ),

    considerando che, secondo le attuali conoscenze tecniche e scientifiche, alcune varietà di avena ( Avena sativa ) del tipo " avena nuda " appaiono particolarmente adatte all'alimentazione animale;

    considerando che è tuttavia difficile produrre sementi di queste varietà che abbiano una facoltà germinativa pari a quella normalmente raggiunta dalle sementi delle altre varietà di avena;

    considerando che la Commissione, con la direttiva 88/506/CEE ( 3 ), ha dichiarato che alla luce dello sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche era opportuno ridurre, per le varietà di avena del tipo " avena nuda ", la facoltà germinativa minima dall'85 % del seme puro, prevista per l'avena nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE, al 75 %;

    considerando che tale riduzione si applicava soltanto fino al 30 giugno 1990 per consentire la raccolta e la valutazione di ulteriori dati tecnici sulle varietà in questione;

    considerando che i nuovi dati tecnici hanno mostrato l'opportunità di continuare ad applicare tale riduzione per un altro periodo limitato, così da permettere l'acquisizione e la valutazione di altri dati tecnici relativi a tali varietà;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Al punto 2, parte B, lettera d ) dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE, la data " 30 giugno 1990 " è sostituita dalla data " 31 dicembre 1992 ".

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990 .

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966, pag . 2309/66 .

    ( 2 ) GU n . L 5 del 7 . 1 . 1989, pag . 31 .

    ( 3 ) GU n . L 274 del 6 . 10 . 1988, pag . 44 .

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