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Document 31984D0132

    84/132/CEE: Decisione del Consiglio del 1o marzo 1984 concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo

    GU L 68 del 10.3.1984, p. 36–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/132/oj

    Related international agreement

    31984D0132

    84/132/CEE: Decisione del Consiglio del 1o marzo 1984 concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo

    Gazzetta ufficiale n. L 068 del 10/03/1984 pag. 0036 - 0045
    edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0004
    edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0004


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 1o marzo 1984

    concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo

    (84/132/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (2) sottolineano la necessità di proteggere e di risanare il mare, al fine di salvaguardarne il ruolo nei processi di conservazione e di sviluppo delle specie e di assicurare il mantenimento degli equilibri ecologici vitali;

    considerando che il secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale mette in rilievo l'urgenza dell'attuazione di soluzioni a livello internazionale per quanto riguarda l'assetto e la gestione ecologica delle zone costiere;

    considerando che il terzo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (3), di cui il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno approvato gli orientamenti generali il 7 febbraio 1983, fa particolare menzione della necessità di attuare una politica di protezione e gestione razionale delle risorse naturali;

    considerando che la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in particolare con i paesi mediterranei partners della Comunità ai fini della protezione dell'ambiente costituisce una delle finalità del secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale;

    considerando che l'articolo 4 della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento approvata dalla Comunità con la decisione 77/585/CEE (4) prevede che le parti contraenti possano adottare protocolli addizionali che prescrivano misure, procedure e norme convenute per assicurare l'applicazione della convenzione; che in applicazione di tale articolo gli Stati mediterranei rappresentati alla conferenza dei plenipotenziari riunita a Ginevra il 2 e 3 aprile 1982 hanno firmato il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo;

    considerando che la Comunità ha parimenti approvato, con la decisione 77/585/CEE, il protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, con la decisione 81/420/CEE (5), il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e da altre sostanze nocive in caso di situazione critica e, con la decisione 83/101/CEE (6), il protocollo relativo alla protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento d'origine tellurica;

    considerando che il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo prevede la possibilità di adottare misure riguardanti il commercio, l'importazione e l'esportazione delle specie animali e vegetali oggetto delle misure di protezione e che dunque può essere portato pregiudizio alla politica commerciale comune ed alla libera circolazione dei prodotti tra gli Stati membri;

    considerando che detto protocollo contiene disposizioni che potrebbero pregiudicare la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2) e la direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativo ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (3), nonché il regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo ad un regime comune applicabile alle importazioni di prodotti ricavati dai cetacei (4);

    considerando che detto protocollo ha lo scopo di salvaguardare le risorse naturali comuni della regione, di conservare la diversità del patrimonio genetico e di proteggere taluni siti naturali, creando un insieme di zone particolarmente preservate;

    considerando che la maggior parte dei firmatari della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e dei protocolli allegati mantengono legami speciali con la Comunità particolarmente in materia di cooperazione, nel quadro della politica comunitaria di approccio globale mediterraneo; che il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo prevede le modalità di questa cooperazione nei settori da esso disciplinati;

    considerando che il 30 marzo 1983 la Comunità ha firmato detto protocollo;

    considerando che la Comunità parteciperà all'attuazione di detto protocollo esercitando le competenze derivanti dalle attuali norme comuni e le competenze che le saranno in futuro attribuite da atti adottati dal Consiglio, nonché utilizzando i risultati delle azioni comunitarie nei settori interessati (ricerca, scambio di informazioni);

    considerando che l'approvazione di detto protocollo da parte della Comunità risulta necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita; che, non essendo previsti dal trattato i poteri d'azione richiesti per l'adozione della presente decisione, occorre far riferimento all'articolo 235 del trattato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità economica europea il protocollo relativo alle zone specialmente protette nel Mediterraneo.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede al deposito degli atti previsto all'articolo 18 del protocollo di cui all'articolo 1.

    Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 1984.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. BOUCHARDEAU

    (1) GU n. C 322 del 28.' 11. 1983, pag. 278.

    (2) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

    GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

    (3) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

    (4) GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 1.

    (5) GU n. L 162 del 19. 6. 1981, pag. 4.

    (6) GU n. L 67 del 12. 3. 1983, pag. 1.

    (1) GU n. L 129 del 18. 5. 1973, pag. 23.

    (2) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

    (3) GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47.

    (4) GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 1.

    TRADUZIONE

    (I testi in lingua inglese, araba, spagnola e francese sono i soli facenti fede)

    PROTOCOLLO

    relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo

    LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

    IN QUANTO PARTI della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976,

    COSCIENTI del pericolo che minaccia l'ambiente dell'intera area mediterranea, visto lo sviluppo delle attività umane nella regione,

    TENUTO CONTO delle caratteristiche idrografiche ed ecologiche specifiche dell'area mediterranea,

    RILEVANDO la necessità di proteggere ed eventualmente di migliorare la situazione delle risorse naturali e dei siti naturali del Mediterraneo, nonché quella del patrimonio culturale nella regione, fra l'altro mediante la creazione di zone specialmente protette compredenti anche zone marine con il loro ambiente,

    DESIDERANDO collaborare strettamente per conseguire tale obiettivo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1. Le parti contraenti del presente protocollo (appresso denominate « le parti ») prendono ogni misura idonea a proteggere le zone marine importanti per la salvaguardia delle risorse naturali e dei siti naturali dell'area mediterranea, nonché per la conservazione del patrimonio culturale nelle regione.

    2. Nessuna disposizione del presente protocollo può pregiudicare la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in conformità della risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni o le posizioni giuridiche, presenti o future, di qualsiasi Stato, riguardanti il diritto del mare nonché la natura e la portata della giurisdizione dello Stato rivierasco o dello Stato di bandiera.

    Articolo 2

    Ai fini della designazione delle zone specialmente protette (appresso denominate « zone protette »), l'area d'applicazione del presente protocollo è la zona del mare Mediterraneo delimitata all'articolo 1 della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento (appresso denominata « convenzione »), fermo restando che agli effetti del presente protocollo essa è limitata alle acque territoriali delle parti e può comprendere le acque all'interno della linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, che nel caso dei corsi d'acqua si estendono fino al limite delle acque dolci. Essa può inoltre comprendere le zone umide o le zone costiere designate da ciascuna delle parti.

    Articolo 3

    1. Le parti creano nella misura del possibile delle zone protette e cercano di prendere le iniziative necessarie per garantirne la difesa e, eventualmente, il ripristino entro il più breve termine.

    2. Tali zone sono create allo scopo precipuo di salvaguardare:

    a) - siti aventi un valore biologico ed ecologico,

    - la diversità genetica delle specie, nonché livelli soddisfacenti per le loro popolazioni, le zone di riproduzione e gli habitat,

    - tipi rappresentativi di ecosistemi e processi ecologici;

    b) siti particolarmente importanti per il loro interesse scientifico, estetico, storico, archeologico, culturale o educativo. Articolo 4

    Le parti del presente protocollo elaborano e adottano in occasione della loro prima riunione, eventualmente in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, le linee direttrici e, se necessario, norme o criteri comuni per quel che riguarda:

    a) la scelta delle zone protette;

    b) la creazione di zone protette;

    c) la gestione delle zone protette;

    d) la notifica di informazioni sulle zone protette.

    Articolo 5

    Le parti possono rafforzare la protezione di una zona protetta creando, nell'area d'applicazione del presente protocollo, una o più zone tampone in cui le restrizioni alle attività, pur rimanendo compatibili con gli obiettivi perseguiti nella zona in questione, siano meno rigorose.

    Articolo 6

    1. Qualora una parte intenda creare una zona protetta contigua alla frontiera o ai limiti di una zona rientrante nella giurisdizione nazionale di un'altra parte, le autorità competenti di entrambe le parti si consultano per pervenire ad un accordo sulle misure da prendere ed esaminano, fra l'altro, la possibilità per l'altra parte di creare una zona protetta corrispondente o di adottare altri provvedimenti appropriati.

    2. Qualora una parte intenda creare una zona protetta contingua alla frontiera o ai limiti di una zona rientrante nella giurisdizione nazionale di uno Stato che non è parte del presente protocollo, si accorda con le autorità competenti di tale Stato per procedere alle consultazioni di cui al paragrafo 1.

    3. Qualora due parti o una parte e uno Stato che non è parte del presente protocollo creino delle zone protette contigue, accordi speciali possono prevedere le modalità di consultazione o di concertazione di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2.

    4. Qualora uno Stato che non è parte del presente protocollo intenda creare una zona protetta contigua alla frontiera o ai limiti di una zona rientrante nella giurisdizione nazionale di una parte del presente protocollo, quest'ultima si accorda con detto Stato per procedere a consultazioni ed eventualmente concludere un accordo come previsto al paragrafo 3.

    Articolo 7

    Le parti, tenuto conto degli obiettivi perseguiti e delle caratteristiche di ciascuna zona protetta, prendono progressivamente le misure necessarie in conformità delle norme del diritto internazionale. Tali misure possono riguardare tra l'altro:

    a) l'organizzazione di un sistema di pianificazione e di gestione;

    b) il divieto di scaricare rifiuti o altro materiale che possa danneggiare la zona protetta;

    c) la regolamentazione del passaggio delle navi e di qualsiasi sosta od ormeggio;

    d) la regolamentazione della pesca, della caccia, della cattura di animali e della raccolta di vegetali;

    e) il divieto di distruggere vegetali o animali e di introdurre specie esotiche;

    f) la regolamentazione degli atti che possono nuocere o arrecare disturbo alla flora o alla fauna, compresa l'introduzione di specie zoologiche o botaniche autoctone;

    g) la regolamentazione delle attività comportanti l'esplorazione e lo sfruttamento del fondo marino o del sottosuolo o una modifica della configurazione del fondo marino;

    h) la regolamentazione delle attività comportanti una modifica della configurazione del suolo o lo sfruttamento del sottosuolo della parte terrestre di una zona marina protetta;

    i) la regolamentazione delle attività archeologiche e del prelievo di oggetti che possono essere considerati beni archeologici;

    j) la regolamentazione del commercio, dell'importazione e dell'esportazione di animali o di loro parti, di vegetali o di loro parti e di oggetti archeologici provenienti da zone protette e soggetti a misure di protezione;

    k) ogni altra misura volta a salvaguardare i processi ecologici e biologici nelle zone protette.

    Articolo 8

    1. Le parti fanno un'adeguata pubblicità alla creazione delle zone protette e delle zone di cui all'articolo 5, alla loro segnalazione e alla normativa che vi si applica.

    2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono notificate all'organizzazione designata all'articolo 13 della convenzione (appresso denominata « organizzazione »), che redige e tiene aggiornato un repertorio delle zone protette nell'area d'applicazione del presente protocollo. A tal fine le parti forniscono all'organizzazione ogni utile informazione. Articolo 9

    1. Le parti tengono conto nelle misure di protezione delle attività tradizionali delle popolazioni locali. Le deroghe concesse non devono per quanto possibile:

    a) compromettere né il mantenimento degli ecosistemi protetti in virtù del presente protocollo, né i processi biologici che partecipano al mantenimento di detti ecosistemi;

    b) provocare né l'estinzione, né la sostanziale diminuzione delle specie o delle popolazioni animali e vegetali incluse negli ecosistemi protetti o di quelle ecologicamente connesse, in particolare delle specie migratrici e delle specie rare, minacciate o endemiche.

    2. Le parti che concedono deroghe alle misure di protezione o che non applicano rigorosamente queste ultime ne informano l'organizzazione.

    Articolo 10

    Le parti incoraggiano e intensificano le attività di ricerca scientifica e tecnica relative alle rispettive zone protette nonché agli ecosistemi e al patrimonio archeologico di dette zone.

    Articolo 11

    Le parti informano il pubblico, il più ampiamente possibile sul valore e sull'interesse delle zone protette, nonché sui dati scientifici che esse consentono di raccogliere per quanto riguarda sia la conservazione della natura, sia l'archeologia. Queste informazioni dovrebbero essere opportunamente inserite nei programmi d'insegnamento concernenti l'ambiente e la storia. Le parti dovrebbero inoltre adoperarsi per una partecipazione del pubblico e delle organizzazioni per la protezione della natura alle misure idonee a proteggere le zone in questione.

    Articolo 12

    Le parti definiscono, per quanto possibile, un programma di cooperazione per coordinare la creazione, la pianificazione, la gestione e la conservazione delle zone protette al fine di costituire una rete nella regione del Mediterraneo, tenendo debito conto delle reti esistenti, in particolare di quella delle riserve della biosfera dell'UNESCO. Le caratteristiche delle zone protette, l'esperienza acquisita ed i problemi incontrati sono oggetto di scambi regolari d'informazioni.

    Articolo 13

    Le parti si scambiano, conformemente alle procedure definite all'articolo 14, informazioni scientifiche e tecniche sulle ricerche in corso o in programma e sui risultati previsti. Esse coordinano, per quanto possibile, le loro ricerche. Cercano inoltre di definire in comune o di unificare i metodi scientifici per la scelta, la gestione e la sorveglianza delle zone protette.

    Articolo 14

    1. Nel quadro della cooperazione definita agli articoli 12 e 13 le parti inviano all'organizzazione:

    a) dati confrontabili, che permettano di seguire l'evoluzione biologica dell'ambiente mediterraneo;

    b) relazioni, pubblicazioni e informazioni scientifiche, amministrative e giuridiche riguardanti in particolare:

    - le misure prese dalle parti, in conformità del protocollo, per garantire la protezione delle zone;

    - le specie presenti nelle zone protette;

    - i possibili pericoli che minacciano tali zone, in particolare quelli provenienti da fonti di inquinamento che sfuggono al loro controllo.

    2. Le parti designano le persone responsabili delle zone prottete. Queste si riuniscono almeno una volta ogni due anni per esaminare le questioni di interesse comune e, in particolare, per formulare raccomandazioni concernenti le informazioni scientifiche, amministrative e giuridiche, nonché l'unificazione e il trattamento dei dati.

    Articolo 15

    1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo le parti cooperano, sia direttamente sia con l'aiuto delle organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate, o bilateralmente, all'elaborazione e all'attuazione di programmi di mutua assistenza e di assistenza ai paesi in via di sviluppo che lo richiedano espressamente, per la scelta, la creazione e la gestione delle aree protette.

    2. I programmi di cui al paragrafo 1 dovrebbero vertere in particolare sulla formazione del personale scientifico e tecnico, la ricerca scientifica e l'acquisizione, l'utilizzazione e la fabbricazione di materiale adeguato da parte di questi paesi a condizioni vantaggiose da convenirsi tra le parti interessate.

    Articolo 16

    La modifica dei confini di una zona protetta o del suo regime giuridico e la soppressione totale o parziale di questa zona possono essere decise unicamente con una procedura analoga a quella applicata per la sua creazione. Articolo 17

    1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo hanno luogo in occasione delle riunioni ordinarie che le parti contraenti della convenzione tengono in conformità dell'articolo 14 della stessa. Le parti possono anche tenere riunioni straordinarie conformemente all'articolo 14 della convenzione.

    2. Le riunioni delle parti del presente protocollo vengono tenute in particolare ai seguenti fini:

    a) vigilare all'applicazione del protocollo;

    b) valutare l'efficacia delle misure prese, in particolare per quanto riguarda l'area di applicazione del protocollo, nonché l'opportunità di adottare altre disposizioni specialmente sotto forma di allegati, o di procedere eventualmente a una modifica di detta area conformemente al disposto dell'articolo 16 della convenzione;

    c) adottare, rivedere ed emendare eventualmente qualsiasi allegato al presente protocollo;

    d) vigilare alla costituzione e allo sviluppo della rete di zone protette di cui all'articolo 12 e adottare linee direttrici per facilitare l'opera e intensificare la cooperazione fra le parti;

    e) esaminare le raccomandazioni formulate dai responsabili delle zone protette nelle riunioni tenute conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;

    f) esaminare le relazioni inviate dalle parti all'organizzazione in applicazione dell'articolo 20 della convenzione, e ogni altra informazione trasmessa dalle parti all'organizzazione o comunicata alla riunione delle parti.

    Articolo 18

    1. Le disposizioni della convenzione relativa ai protocolli si applicano anche al presente protocollo.

    2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione, si applicano anche al presente protocollo, salvo che le parti del protocollo dispongano altrimenti.

    3. Il presente protocollo resta aperto il 3 e 4 aprile 1982, a Ginevra, e dal 5 aprile 1982 al 2 aprile 1983, a Madrid, alla firma delle parti contraenti della convenzione e degli Stati invitati alla Conferenza dei plenipotenziari sul protocollo relativo alle zone specialmente prottete del Mediterraneo, riunita a Ginevra il 2 e 3 aprile 1982. Esso resta inoltre aperto dal 5 aprile 1982 al 2 aprile 1983 alla firma di ogni raggruppamento economico regionale di cui almeno un membro sia uno Stato rivierasco dell'area mediterranea e abbia competenze nei settori contemplati dal presente protocollo.

    4. Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo spagnolo, che assumerà le funzioni di depositario.

    5. Dal 3 aprile 1983 il presente protocollo è aperto all'adesione delle parti della convenzione e degli Stati o raggruppamenti di cui al paragrafo 3.

    6. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo o di adesione a quest'ultimo.

    In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

    Fatto a Ginevra, il tre aprile millenovecentottantadue in esemplare unico in lingua araba, francese, inglese e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.

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