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Document 31983R2074

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2074/83 del Consiglio del 21 luglio 1983 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

GU L 203 del 27.7.1983, p. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2074/oj

31983R2074

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2074/83 del Consiglio del 21 luglio 1983 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 27/07/1983 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 4 pag. 0051
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 4 pag. 0051


*****

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2074/83 DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 1983

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta presentata dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2023/83 (3), fissa, all'articolo 2, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e, all'articolo 3, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità; che spetta al Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e dopo consultazione delle altre istituzioni interessate, modificare detto statuto e regime;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto statuto e regime, appare opportuno procedere alle modifiche di cui al presente regolamento, fermo restando che gli altri problemi di cui alla proposta della Commissione rimangono aperti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 37, paragrafo 1, dello statuto, dopo i termini « del funzionario » è inserito il termine « titolare ».

Articolo 2

All'articolo 37, paragrafo 1, dello statuto, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) a sua domanda:

- viene posto a disposizione di un'altra istituzione delle Comunità europee, o

- viene posto a disposizione di uno degli organismi a vocazione comunitaria che figurano in un elenco stabilito di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, sentito il parere del comitato dello statuto. ».

Articolo 3

All'articolo 39, lettera d), dello statuto, è aggiunto il testo seguente:

« Tuttavia, il funzionario comandato in virtù delle disposizioni previste all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, il quale possa acquisire dei diritti a pensione nell'organismo presso cui è comandato, cessa, durante il periodo del comando, di partecipare al regime pensionistico nella sua istituzione d'origine.

Il funzionario riconosciuto inabile durante il comando previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché gli aventi diritto di un funzionario deceduto nel corso di tale periodo beneficiano delle disposizioni del presente statuto in materia di pensione di invalidità o di pensione di riversibilità, deduzione fatta degli importi eventualmente versati allo stesso titolo e per lo stesso periodo dall'organismo presso il quale il funzionario era comandato.

Questa disposizione non può comportare per il funzionario o gli aventi diritto il godimento di una pensione totale superiore all'importo massimo della pensione a cui detto funzionario avrebbe avuto diritto in base alle disposizioni del presente statuto. ».

Articolo 4

L'articolo 40 dello statuto è modificato nel modo seguente:

1. al paragrafo 1, dopo i termini « il funzionario » è inserito il termine « titolare »;

2. al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, allorché l'aspettativa viene richiesta per consentire al funzionario:

- o di educare un figlio di età inferiore ai 5 anni, considerato a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII,

- o di educare un figlio considerato a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII e che soffra di una grave menomazione mentale o fisica riconosciuta dal medico di fiducia dell'istituzione e tale da richiedere assistenza o cure continue,

l'aspettativa può essere rinnovata annualmente a quattro riprese, purché al momento di ogni rinnovo sussista l'una o l'altra delle condizioni menzionate nei due trattini.

Qualora l'aspettativa sia richiesta per consentire al funzionario di seguire il coniuge, anch'egli funzionario o altro agente delle Comunità, tenuto, a causa delle sue funzioni, a stabilire la propria residenza abituale a una distanza tale dalla sede di servizio dell'interessato che l'elezione della residenza coniugale comune in tale sede sarebbe, per l'interessato, causa di difficoltà nell'esercizio delle sue funzioni, l'aspettativa può essere rinnovata a cinque riprese, purché al momento di ogni rinnovo sussista la condizione che aveva giustificato la concessione dell'aspettativa. Il beneficio di quest'ultima disposizione relativa al rinnovo dell'aspettativa può essere accordato una tantum nel corso della carriera dell'interessato. »;

3. al paragrafo 3, secondo comma, l'ultima frase « . . . all'articolo 83, paragrafo 2, e calcolata sull'ultimo stipendio base del funzionario » è sostituita dalla frase seguente « . . . all'articolo 83, paragrafo 2; i contributi vengono calcolati sullo stipendio base del funzionario inerente al suo grado e scatto. ».

Articolo 5

L'articolo 67 dello statuto è modificato nel modo seguente:

1. il paragrafo 1, lettere a) e b), è sostituito dal testo seguente:

« a) l'assegno di famiglia;

b) l'assegno per figlio a carico; »;

2. è aggiunto il testo seguente:

« 4. Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII, gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dal funzionario, essi sono pagati nella moneta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma. Ad essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese o, in mancanza di tale coefficiente, di un coefficiente pari a 100.

I paragrafi 2 e 3 sono applicabili al beneficiario degli assegni familiari di cui sopra. ».

Articolo 6

L'articolo 72 dello statuto è modificato nel modo seguente:

1. il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Nei limiti dell'80 % delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni della Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario, il coniuge - se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare -, i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all'85 % per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall'autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100 % non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'articolo 73.

Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del funzionario; la sua quota non può tuttavia superare il 2 % dello stipendio base. »;

2. è inserito il paragrafo seguente:

« 1 ter. Il coniuge divorziato di un funzionario, il figlio non più a carico del funzionario nonché la persona non più assimilata al figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, i quali dimostrino di non poter ottenere rimborsi da parte di un altro regime pubblico d'assicurazione contro le malattie, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'affiliato tramite il quale beneficiavano di tali rimborsi; questa copertura non dà luogo alla riscossione di un contributo. Il suddetto periodo decorre a partire dalla qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico. »;

3. al paragrafo 2, primo comma, i termini « al paragrafo precedente » sono sostituiti dai termini « al paragrafo 1 »;

4. al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per sé stesso o per una della persone assicurate il suo tramite. ».

Articolo 7

L'articolo 75 dello statuto è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 75

In caso di decesso del funzionario, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, che vivono nella sua abitazione, l'istituzione rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine del funzionario.

Tuttavia in caso di decesso del funzionario durante una missione, l'istituzione rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello d'origine del funzionario. ».

Articolo 8

All'articolo 80 delle statuto è aggiunto il comma seguente:

« I diritti previsti al primo, secondo e terzo comma sono riconosciuti in caso di decesso di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto o ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ovvero dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73. ».

Articolo 9

Nell'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« A tali pensioni viene attribuito il coeffiente correttore fissato per il paese, situato all'interno o all'esterno delle Comunità, in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria residenza.

Se il titolare della pensione stabilisce la sua residenza in un paese per cui non è stato fissato un coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100.

Le pensioni espresse in franchi belgi sono pagate in una delle monete di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII, alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma. ».

Articolo 10

All'articolo 1 dell'allegato VII dello statuto è aggiunto il paragrafo seguente:

« 5. Qualora il funzionario abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a carico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome del funzionario. Per i figli maggiorenni a carico, si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.

Tuttavia, qualora i figli del funzionario siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.

Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto del funzionario a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di funzionario o altro agente, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato. ».

Articolo 11

All'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, è aggiunto il paragrafo seguente:

« 7. Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome del funzionario. ».

Articolo 12

All'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto è aggiunto il comma seguente:

« Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome del funzionario. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma, è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio. ».

Articolo 13

L'articolo 8, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto è modificato nel modo seguente:

1. nella seconda frase, dopo le parole « ha diritto », è inserito il testo seguente: « per sé stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2 »;

2. è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, se le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non risiedono con il funzionario nella sua sede di servizio, esse hanno diritto, una volta per anno civile e contro presentazione di documenti giustificativi, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio da un altro luogo. ».

Articolo 14

All'articolo 11 dell'allegato VIII dello statuto è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Il paragrafo 2 si applica anche al funzionario reintegrato al termine di un periodo di comando previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché al funzionario reintegrato allo scadere di un'aspettativa per motivi personali prevista dall'articolo 40 dello statuto. ».

Articolo 15

Nell'allegato VIII dello statuto è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 17 bis

Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22, la vedova di un ex funzionario cui sia stata applicata una misura di dispensa dall'impiego o di cessazione dalle funzioni ai sensi dei regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 e che sia deceduto mentre era beneficiario di un'indennità mensile ai sensi dell'articolo 50 dello statuto ovvero di uno dei regolamenti suddetti, ha diritto, purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione, ad una pensione vedovile pari al 60 % della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato il marito se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

L'importo della pensione vedovile prevista al primo comma non può essere inferiore a quelli previsti dall'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in nessun caso superare quello del primo versamento della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto l'ex funzionario se, essendo rimasto in vita e avendo esaurito il suo diritto all'una o all'altra delle indennità suddette, fosse stato ammesso a beneficiare della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio di cui al primo comma non si applica se siano nati uno o più figli da un precedente matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità dei figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII.

Lo stesso vale se il decesso dell'ex funzionario deriva da una delle circostanze previste all'articolo 17, secondo comma, in fine. ».

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, gli articoli 10, 11 e 12 entrano in vigore il primo giorno del settimo mese successivo al giorno della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. KOULOURIANOS

(1) GU n. C 34 dell'11. 2. 1980, pag. 41.

(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 3.

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