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Document 31981R2780

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2780/81 del Consiglio, del 22 settembre 1981, che adegua gli importi previsti all'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, per l'indennità giornaliera di missione

GU L 271 del 26.9.1981, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2780/oj

31981R2780

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2780/81 del Consiglio, del 22 settembre 1981, che adegua gli importi previsti all'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, per l'indennità giornaliera di missione

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 26/09/1981 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0094


*****

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2780/81 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1981

che adegua gli importi previsti all'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, per l'indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 (2), in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno adeguare gli importi dell'indennità giornaliera di missione per tener conto dell'evoluzione delle spese constatate nelle varie sedi di servizio degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto è modificato come segue:

1. la tabella di cui al paragrafo 1, lettera a), è sostituita dalla seguente tabella:

(in franchi belgi)

1.2.3.4 // // // // // // I // II // III // // Gradi da A 1 a A 3 e LA 3 // Gradi da A 4 a A 8, da LA 4 a LA 8 e categoria B // Altri gradi // // // // // Belgio // 1 400 // 2 150 // 1 990 // Danimarca // 1 650 // 2 150 // 1 990 // Germania // 1 350 // 2 150 // 1 990 // Grecia // 900 // 1 550 // 1 430 // Francia // 1 550 // 2 650 // 2 450 // Irlanda // 1 430 // 2 000 // 1 850 // Italia // 1 110 // 1 900 // 1 760 // Lussemburgo // 1 300 // 2 010 // 1 850 // Paesi Bassi // 1 300 // 2 250 // 2 080 // Regno Unito // 1 350 // 2 650 // 2 450 1. 1980, pag. 5.

2. il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Oltre all'importo indicato nella colonna I della precedente tabella, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti di un importo massimo di 950 FB per la Grecia, 1 400 FB per la Danimarca, la Francia, l'Italia e il Lussemburgo, 1 500 FB per i Paesi Bassi e l'Irlanda, 1 700 FB per il Belgio e il Regno Unito e 1 800 FB per la Germania. Se il conto dell'albergo non viene presentato, al funzionario è corrisposta un somma forfettaria pari al 40 % degli importi suddetti, salvo quando egli abbia sostenuto spese di vagone letto rimborsabili o non abbia dovuto trascorrere la notte in una località diversa dalla sede di servizio »;

3. nel paragrafo 3, l'espressione « rispettivamente di 330 FB e 315 FB » è sostituita dall'espressione « del 25 % »;

4. il testo del paragrafo 8, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« L'indennità giornaliera è ridotta, per pasto offerto, del 23 % dell'importo previsto nella colonna I e del 16 % dell'importo previsto nelle colonne II e III; le indennità previste nelle colonne II e III sono ridotte del 34 % per giorno di alloggio offerto. Il funzionario in missione al quale siano interamente offerti o rimborsati il vitto e l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità, di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale, percepisce, in luogo dell'indennità di missione di cui sopra, un'indennità pari al 26 % dell'importo previsto nella colonna I o al 17 % degli importi previsti nelle colonne II e III »;

5. il paragrafo 9 è soppresso ed il paragrafo 10 diventa il paragrafo 9;

6. nel paragrafo 9 l'espressione « ai paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9 » è sostituita dall'espressione « ai paragrafi 1, 2, 3 e 8 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BRUCE-GARDYNE // // // //

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 20 del 26.

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