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Document 31981R0187

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

GU L 21 del 24.1.1981, p. 18–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/187/oj

31981R0187

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 24/01/1981 pag. 0018 - 0019


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REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 187/81 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee ,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee , in particolare l ' articolo 13 ,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità , definiti dal regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 1 ) e modificati da ultimo dal regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 161/80 ( 2 ) , in particolare gli articoli 63 , 64 , 65 e 82 dello statuto , l ' articolo 20 , primo comma , e l ' articolo 64 di tale regime ,

vista la proposta della Commissione per l' adeguamento dell retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee ,

considerando che , con decisione del 29 giugno 1976 , modificata il 26 giugno 1978 , il Consiglio ha fissato il metodo di calcolo per l ' esame periodico del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità ; che , ai sensi di tale decisione , è previsto che il Consiglio decide , su proposta della Commissione , se nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e che questa decisione sia presa in base ai seguenti elementi d ' informazione : evoluzione del costo della vita , evoluzione del reddito effettivo dei funzionari nazionali ( indicatore specifico ) , massa salariale in termini reali pro capite nelle amministrazioni pubbliche , fattori generali di carattere economico e sociale , esigenze in materia di assunzioni e struttura dell ' organico comunitario ;

considerando che , in base alla relazione del 1980 per l ' esame annuale delle retribuzioni , la Commissione propone di aumentare queste ultime del 3,3 % in termini lineari netti per i funzionari e gli agenti che prestano servizio nel Belgio e nel Lussemburgo , di cui il 3,1 % per l ' evoluzione del costo della vita e lo 0,2 % per l ' evoluzione del potere d ' acquisito ;

considerando che la considerazione dell ' evoluzione del costo della vita e del reddito effettivo dei funzionari nazionali deve essere temperata dall ' applicazione dei fattori generali di carattere economico e sociale ; che , in proposito , occorre tener conto del deteriorarsi della situazione economica generale nella Comunità durante il periodo di riferimento , risultante soprattutto dall ' aumento del costo dell ' energia ; che però , in tale situazione , si devono prendere in considerazione i funzionari e gli agenti la cui retribuzione è la meno elevata e il cui potere d ' acquisto deve essere mantenuto ; che si deve quindi accordare a tali agenti l ' aumento proposto dalla Commissione , accordando agli altri funzionari e agenti un aumento identico in valore assoluto ;

considerando che la proposta sottoposta al Consiglio riguarda anche varie indennità ed assegni , l ' importo delle pensioni acquisite , l ' adeguamento dei coefficienti correttori applicabili nei diversi luoghi di servizio e di quelli applicabili alla retribuzione delle persone contemplate dall ' articolo 2 del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 160/80 ( 3 ) ; che occorre adeguare tali elementi di conseguenza ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Con offetto al 1° luglio 1980 , la tabella degli stipendi di cui all ' articolo 66 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenta in termini netti , per tutti i funzionari , di 1 030 FB .

2 . Con offetto al 1° luglio 1980 , la tabella degli stipendi di cui all ' articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenta in termini netti , per tutti gli agenti , di 1 030 FB .

3 . Con offetto al 1° luglio 1980 , la tabella degli stipendi di cui all ' articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenti in termini netti , per tutti gli agenti , di 960 FB .

Articolo 2

Le tabelle degli stipendi risultanti dalle disposizioni dell ' articolo 1 , come pure gli altri elementi della proposta della Commissione , formano oggetto di un regolamento complementare .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 gennaio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch . A . van der KLAAUW

( 1 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 20 del 26 . 1 . 1980 , pag . 5 .

( 3 ) GU n . L 20 del 26 .1 . 1980 , pag . 1 .

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