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Document 31978R0914

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 914/78 del Consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda l'indennità di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII di tale statuto

GU L 119 del 3.5.1978, p. 8–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/914/oj

31978R0914

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 914/78 del Consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda l'indennità di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII di tale statuto

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 03/05/1978 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0144
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 04 pag. 000P


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REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 914/78 DEL CONSIGLIO

del 2 maggio 1978

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda l ' indennità di cui all ' artico 4 bis dell ' allegato VII di tale statuto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , segnatamente l ' articolo 24 ,

vista la proposta presentata dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere della Corte di giustizia ,

considerando che il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 912/78 ( 3 ) , definisce all ' articolo 2 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all ' articolo 3 il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ; che spetta al Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate , modificare detto statuto e detto regime ;

considerando che è apparso opportuno rendere permanente l ' indennità di cui all ' articolo 4 bis dell ' allegato VII dello statuto ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Nell ' allegato VII , nel titolo della sezione 2 bis ed all ' articolo 4 bis , prima frase , il termine " temporanea " è soppresso .

2 . Nell ' allegato VII , articolo 4 bis , la seconda frase è sostituita dalla frase seguente :

" L ' ammontare di tale indennità è fissato dal Consiglio secondo la procedura di cui all ' articolo 65 paragrafo 3 dello statuto . "

Articolo 2

Sino a quando non sarà stato modificato dal Consiglio che delibera conformemente alla procedura prevista all ' articolo 65 , paragrafo 3 , dello statuto , resta applicabile l ' importo di tale indennità , quale figura all ' articolo 3 del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2859/77 ( 4 ) .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 2 maggio 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

K . B . ANDERSEN

( 1 ) GU n . C 140 del 13 . 11 . 1974 , pag . 20 .

( 2 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 3 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 330 del 23 . 12 . 1977 , pag . 1 .

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