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Document 31977R2687

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2687/77 del Consiglio, del 5 dicembre 1977, che adegua una percentuale prevista dall' articolo 13, paragrafo 9, dell' allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia d' indennità giornaliera di missione

GU L 314 del 8.12.1977, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1978; abrog. impl. da 31978R2711

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2687/oj

31977R2687

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2687/77 del Consiglio, del 5 dicembre 1977, che adegua una percentuale prevista dall' articolo 13, paragrafo 9, dell' allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia d' indennità giornaliera di missione

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 08/12/1977 pag. 0001 - 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0075


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REGOLAMENTO ( CEE , EURATOM , CECA ) N . 2687/77 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 1977

che adegua una percentuale prevista dall ' articolo 13 , paragrafo 9 , dell ' allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia d ' indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee ,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità , definiti dal regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 1 ) e modificati da ultimo dal regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 1376/77 n . 1376/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 dell ' allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che si è rivelato opportuno adeguare le percentuali relative all ' indennità giornaliera di missione , tenendo conto dell ' evoluzione delle spese accertate nelle sedi di servizio di Bruxelles , Lussemburgo e Strasburgo ;

considerando che spetta al Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , modificare le percentuali previste dall ' articolo 13 dell ' allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee , secondo la procedura prevista dal medesimo articolo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto dal 1° ottobre 1977 , la percentuale di maggiorazione prevista dall ' articolo 13 , paragrafo 9 , dell ' allegato VII dello statuto per quanto riguarda gli importi indicati ai paragrafi 1 , 3 e 8 di detto articolo è sostituita , per le missioni effettuate in Belgio , in Lussemburgo o a Strasburgo , da quella del 36 % per i funzionari di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , colonne II e III di detto articolo .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 5 dicembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . HUMBLET

( 1 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 157 del 28 . 6 . 1977 , pag . 1 .

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