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Document 31976L0114

    Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi

    GU L 24 del 30.1.1976, p. 1–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/114/oj

    31976L0114

    Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi

    Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0001 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0175
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0144
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0175
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0184
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0184


    ++++

    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1975

    per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonchù alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi

    ( 76/114/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    vista il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che le prescrizioni tecniche alle quali debbono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali , riguardano , fra l' altro , le targhette e le iscrizioni regolamentari , la loro posizione ed il loro modo di fissaggio ;

    considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni onde permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

    considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ; che tale sistema , per ben funzionare , richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a partire da una stessa data ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA ;

    Articolo 1

    Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/ora , nonchù i suoi rimorchi , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , dei trattori e macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici .

    Articolo 2

    Gli Stati membri non possono rifiutare nù l ' omologazione CEE , nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari , la loro posizione ed il loro modo di fissaggio , se questi rispondono alle prescrizioni dell ' allegato .

    Articolo 3

    gli Stati membri non possono rifiutare l ' immatricolazione , o vietare la vendita , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari , la loro posizione ed il loro di fissaggio , se questi rispondono alle prescrizioni dell ' allegato .

    Articolo 4

    Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell ' allegato sono adottare a norma della procedura prevista all ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

    Articolo 5

    1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente le Commissione .

    Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1978 .

    2 . Dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione , in tempo utile affinchù possa presentare le sue osservazioni , qualsiasi progetto di disposizioni legislative , regolamentar o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . TOROS

    ( 1 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 41 .

    ( 2 ) GU n . C 47 del 27 . 2 . 1975 , pag . 4 .

    ( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    1 . GENERALITÀ

    1.1 . Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta e delle iscrizioni descritte ai punti successivi . La targhetta e le iscrizioni vengono apposte dal construttore o dal suo mandatario .

    2 . TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

    2.1 . In zona visibile e facilmente accessibile su un prezzo che normalmente non viene sostituito durante l ' impiego , deve essere apposta , in modo da risultare solidamente fissata , una targhetta del costruttore , il cui modello figura in appendice al presente allegato , contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili ed indelebili , elencate nel seguente ordine :

    2.1.1 . Nome del costruttore ,

    2.1.2 . Numero d ' omologazione CEE ( 1 )

    Questo numero è formato dalla lettera « e » minuscola la seguita nell ' ordine dal numero o dalle lettere che contrassegnano il paese che ha rilasciato l ' omologazione CEE ( 1 per la Germania , 2 per la Francia , 3 per l ' Italia , 4 per i Paesi Bassi , 6 per il Belgio , 11 per il Regno Unito , 12 per il Lussemburgo , DK per la Danimarca , IRL per l ' Irlanda ) e dal numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione fissata per il tipo di veicolo . Tra la lettera « e » e il numero o le lettere che contrassegnano il paese che ha rilasciato l ' omologazione CEE , nonchù tra tale numero o tali lettere e il numero di omologazione , viene posto un asterico ,

    2.1.3 . Numero d ' identificazione del veicolo ,

    2.1.4 . Peso massimo a carico autorizzato del veicolo ,

    2.1.5 . Peso massimo a carico autorizzato per il complesso , nell ' ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore ,

    2.1.6 . Peso massimo autorizzato per ognuno degli assi ; i dati vengono elencati a partire dalla parte anteriore verso la parte posteriore ,

    2.1.7 . Se si di semirimorchio , il peso massimo autorizzato sulla selletta di attacco , 2.1.8 . I punti da 2.1.4 a 2.1.7 entrano in vigore solo dopo 12 mesi a decorrere dall ' adozione della direttiva del Consiglio relativa ai pesi e misure dei veicoli a motore e dei loro rimorchi . Tuttavia , fino a tale data , uno Stato membro può chiedere che i pesi massimi autorizzati prescritti dalla sua legislazione nazionale siano indicati sulla targhetta di ogni veicolo immesso di circolazione sul suo territorio .

    Se i pesi tecnicamente ammissibili sono superiori ai pesi massimi autorizzati , tale Stato può richiedere che siano anche essi indicati . In tal caso i pesi sono indicati su due colonne : nella colonna di sinistra sono iscritti i pesi massimi autorizzati e nella colonna di destra i pesi tecnicamente ammissibili . 2.2 . Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte , esteriormente al rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le iscrizioni prescritte dai punti da 2.1.1 a 2.1.8 ( vedi appendice al presente allegato ) .

    3 . NUMERO D ' IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

    Il numero d ' identificazione di un veicolo è costituito da una combinazione strutturata di caratteri , attribuita dal construttore ad ogni singolo veicolo . La sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore - senza bisogno di altre indicazione - ogni veicolo per un periodo di 30 anni .

    Il numero di identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni :

    3.1 . Esso deve essere segnato sulla targhetta del costruttore , nonchù sul telaio o sull ' intelaiatura o su altra struttura analoga .

    3.1.1 . Esso deve essere composto da due parti : la prima costituita da sei caratteri al massimo ( lettere o cifre ) allo scopo di identificare le caratteristiche generali del veicolo , in particolare il tipo e la versione ; la seconda , costituita da otto caratteri di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro unicamente cifre , allo scopo di identificare in modo inequivocabile , insieme alla prima parte , un determinato veicolo .

    3.1.2 . Esso deve possibilmente essere disposto su un ' unica riga . In casi eccezionali è anche ammessa , per motivi tecnici , la disposizione su due righe . Tuttavia , in tali casi , non è consentira una separazione delle due parti .

    Tra i caratteri non devono esistere spazi intermedi liberi .

    Nella seconda parte va inserita la cifra zero in tutti gli spazi non utilizzati in modo da ottenere il numero completo prescritto di otto caratteri .

    Ciascuno riga deve essere delimitata all ' inizio e alla fine da un simbolo che non deve identificarsi nù con cifre arabe nù con una lettera latina maiuscola o poter essere confuso con una di esse . È anche ammessa la presenza di tal simbolo tra le due parti ( punto 3.1.1 ) all ' interno di na riga .

    3.2 . Il numero d ' identificazione deve inoltre :

    3.2.1 . essere segnato sul telaio o sull' intelaiatura o sulla struttura analoga , nella metà destra del veicolo ;

    3.2.2 . essere apposto in zona chiaramente visibile ed accessibile , mediante un procedimento quale il martellamento o la punzonatura , in modo da evitare che esso si cancelli o si alteri .

    4 . CARATTERI

    4.1 . Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 si devono usare lettere latine e cifre arabe . Tuttavia , la lettere latine usare per le indicazioni previste dai punti 2.1.1 , 2.1.3 e 3 devono essere in caratteri maiuscoli

    4.2 . Per le indicazioni del numero d ' identificazione del veicolo :

    4.2.1 . non è autorizzato l ' impiego delle lettere I , O e Q nonchù dei trattini , asterichi od altri segni particolari diversi dai simboli di cui al punto 3.1.2 , quatro comma ;

    4.2.2 . le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime :

    4.2.2.1 . 7,0 mm per i caratteri segnati direttamente sul telaio o sull ' intelaiatura o su una struttura analoga del veicolo ;

    4.2.2.2 . 4,0 mm per i caratteri segnati sulla targhetta del costruttore .

    ( 1 ) Finchù non verrà concessa un ' omologazione CEE , il numero di omologazione CEE può essere sostituito dal numero di omologazione nazionale .

    APPENDICE

    MODELLO DELLA TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

    ( vedi punti 2.1 e 2.2 )

    * STELLA MOTOR COMPANY * *

    * E*3*1485 * *

    * - EBA46GOOA47269 - * *

    * 22 000 kg * *

    * 38 000 kg * *

    * 1 - 7 000 kg * *

    * 2 - 8 000 kg * *

    * 3 - 8 000 kg * *

    * * *

    L ' esempio si riferiscono a un veicolo della categoria N3 .

    Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2 possono essere aposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte ( vedi rettangoli punteggiati nel modello illustrato qui sopra ) .

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