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Document 31975R0337

    Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

    GU L 39 del 13.2.1975, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrogato da 32019R0128

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/337/oj

    31975R0337

    Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

    Gazzetta ufficiale n. L 039 del 13/02/1975 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0038
    edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0048
    edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0048
    edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0006
    edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0006


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/75 DEL CONSIGLIO

    del 10 febbraio 1975

    relativo all ' istituzione di un centro europeo per la sviluppo della formazione professionale

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economica e sociale ( 2 ) ,

    considerando che , in virtù dell ' articolo 128 del trattato , il Consiglio ha fissato , con decisione del 2 aprile 1963 ( 3 ) , i principi generali per l ' attuazione di una politica comune di formazione professionale ;

    considerando che , conformemente all ' articolo 118 del trattato , la Commissione ha il comito di promuovere una stretta collaborazione fra gli Stati membri in formazione ed al perfezionamento professionali ;

    considerando che il Consiglio , nella risoluzione del 21 gennaio 1974 , relativa ad un programma di azione sociale ( 4 ) , ha stabilito , fra le sue finalità , l ' attuazione di una politica comune di formazione professionale , per raggiungere progressivamente i suoi obiettivi essenziali , in particolare il ravvicinamento dei livelli di formazione , segnatamente creando un centro europeo di formazione professionale ; che , inoltre , il Consiglio ha conferito priorità a questo obiettivo ;

    considerando che l ' attuazione di una politica comune di formazione professionale presenta problemi sempre più complessi la cui soluzione implica un ' ampia adesione degli ambienti interessati e più particolarmente delle parti sociali ;

    considerando che la creazione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione - organismo distinto dai servizi della Commissione , ai quali esso deve peraltro fronire la pi ampia cooperazione - è necessaria per un ' efficace attuazione di questa politica comune e che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici richiesti per la creazione di un centro del genere ;

    considerando che il centro è istituito nell ' ambito delle Comunità europee e opera nel rispetto del diritto comunitario ; che è opportuno precisare le condizioni in base alle quali si applicano talune disposizioni di carattere generale ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    È istituito un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale , quindi seguito denominato « il centro » .

    Il centro è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giurdica riconosciuta alle persone giuridiche .

    Il centro non persegue scopi di lucro e ha sede a Berlino Ovest .

    Articolo 2

    1 . Il centro ha il compito di fornire il suo contributo alla Commissione per favorire , a livello comunitario , la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e della formazione continua .

    A questo scopo , nell ' ambito degli orientamenti definiti dalla Comunità , esso contribuisce con la sua attività scientifica e tecnica all ' attuazione di una politica comune di formazione professionale .

    2 . Il centro ha in particolare il compito di :

    - raccogliere una documentazione selettiva che si riferisca in particolare ai dati attuali , ai recenti sviluppi e alle ricerche nei campi in questione , nonchù ai probemi alle strutture della formazione professionale ;

    - contribuire alla sviluppo e al coordinamento della ricerc nei suddetti settori ;

    garantire la diffusione di ogni documentazione e informazione utile ;

    promuovere e appoggiare le iniziative volte ad agevolare un ' impostazione concertata dei problemi di formazione professionale . In tale ambito l ' azione del centro riguarderà in particolare il problema del ravvicinamento dei livelli di formazione professionale allo scopo di prevenire in particolare al reciproco riconoscimento dei certificati e degli altri titoli che sanzionano la conclusione della formazione professionale ;

    - costituire un luogo per le parti interessate .

    3 . Nella sua attività il centro tiene conto dei legami esistenti tra la formazione professionale e gli altri settori della formazione .

    Articolo 3

    1 . Il centro prende i provvedimenti necessari per assolvere i suoi compiti . Esso può in particolare :

    - organizzare corsi e seminari ;

    - concludere contratti di studio e fare eseguire o , se necessario , eseguire progetti pilota o progetti specifici che contribuiscano all ' attuazione del progamma di lavoro del centro ;

    - provvedere all' edizione e alla diffusione di tutta la documentazione utile e in particolare di un bollettino comunitario sulla formazione professionale .

    2 . Nell ' adempimento dei suoi compiti j il centro stabilisce i contatti appropriati , in particolare con organismi specializzati , sia pubblici che privati , nazionali od internazionali , con le amministrazioni pubbliche e gli istituti di formazione nonchù con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori .

    Articolo 4

    1 . Il centro è gestito da un consiglio di amministrazione composto di 30 membri di cui

    a ) nove membri rappresentano i governi degli stati membri

    b ) nove membri rappresentano le organizzazioni professionali dei datori di lavoro

    c ) nove membri rappresentano le organizzazioni sindacali dei lavoratori

    d ) tre membri rappresentano la Commissione .

    I membri di cui alle lettere a ) , b ) e c ) sono nominati dal Consiglio , uno per ogni Stato membro per ciascuna delle suddette categorie .

    I membri che rappresentano la Commissione sono da essa nominati .

    2 . il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile . Al termine del mandato o in caso di dimissioni , i membri restano in carica fino a quando si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso od alla loro sostituzione .

    3 . Il consiglio di amministrazione designa tra i suoi membri , per la durata di un anno , il presidente e tre vicepresidenti .

    4 . il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte all ' anno o su richiesta di almeno un terzo dei membri .

    5 . Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei membri .

    Articolo 5

    Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su pare della Commissione .

    Esso decide in merito alla creazione di gruppi di lavoro ad hoc , in funzione delle necessità del programma annuale di attività . Esso informa regolarmente la Commissione in merito alle attività del centro .

    Articolo 6

    1 . Il direttore del centro è nominato dalla Commissione , in base ad un elenco di candidati presentato dal consiglio di amministrazione .

    2 . Il pandato del direttore ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile .

    Articolo 7

    1 . Il direttore attua le decisioni del consiglio di amministrazione ed è incaricato della gestione giornaliera de centro . Egli assicura la rappresentanza giuridica del centro .

    2 . Prepara ed organizza i lavori del consiglio di amministrazione ed assicura la segretaria delle riunioni .

    3 . Provvede al coordinamento delle attività , dei gruppi di lavoro .

    4 . Ha autorità sul personale che assume e revoca dall ' incarico .

    5 . Rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione .

    Articolo 8

    1 . In base ad un progetto presentato dal direttore , il consiglio di amministrazione stabilisce , d ' intesa con la Commissione , il programma di lavoro annule . Il programma tiene conto delle necessità prioritarie indicate dalle istituzioni della Comunità .

    2 . Il centro programma le proprie attività tenendo conto di quelle svolte da altri organismo che operano nel campo della formazione professionale .

    Articolo 9

    Il consiglio di amministrazione adotta , entro e non oltre il 31 marzo , la relazione generale annua sulle attività e sulla situazione finanziaria del centro e la trasmette alla Commissione .

    Articolo 10

    Il consiglio di amministrazione elabora per ogni esercizio finanziario , che concide con l ' anno civile , uno stato delle entrate e delle spese che deve risultare in pareggio .

    Articolo 11

    1 . Il consiglio di amministrazione invia alla Commissione , entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno , lo stato di previsione delle entrate e delle spese . La Commissione invia al Consiglio tale stato , che comporta una tabella dell ' organico , unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee .

    2 . Ogni anno è iscritta nel bilancio delle Comunità europee , ad una linea di bilancio specifica , una sovvenzione destinata al centro .

    La procedura vigente per il storni degli stanziamenti da un capitolo all ' altro è applicata allo stanziamento relativo a tale sovvenzione .

    L ' autorità di bilancio la tabella dell ' organico del centro .

    3 . Il consiglio di amministrazione approva , prima dell ' inizio dell ' esercizio finanziario , lo stato delle entrate e delle spese , adeguandolo alla sovvenzione accordata dall ' autorità di bilancio . La Commissione trasmette all ' autorità di bilancio lo stato delle spese approvato .

    Articolo 12

    1 . Le disposizioni finanziarie applicabili al centro sono adottate a norma dell ' articolo 209 del trattato .

    2 . Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia alla Commissione e alla commissione di controllo i conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese del centro per l ' esercizio trascorso . La Commissione di controllo li esamina , come previsto dall ' articolo 206 , secondo comma , del trattato .

    3 . La Commissione presenta entro e non oltre il 31 ottobre al Consiglio e al Parlamento europeo i conti e la relazione della commissione di controllo nonchù le proprie osservazioni . Il consiglio e il Parlamento europeo danno atto dell ' esecuzione del bilancio al consiglio di amministrazione del centro secondo le procedure di cui all ' articolo 206 , quarto comma , del trattato .

    4 . Il controllo dell ' impegno e del pagamento di tutte le spese nonchù il controllo della costatazione e della riscossione di tutte le entrate del centro sono esercitati dal controllore finanziario della Commissione .

    Articolo 13

    Le disposizioni relative al presonale del centro sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione .

    Articolo 14

    I membri del consiglio di amministrazione , il direttore ed il personale del centro , nonchù ogni persona che partecipi alle attività del contro sono tenuti , anche dopo la cessazione delle loro funzioni , a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale .

    Articolo 15

    il regime linguistico delle Comunità europee è applicabile al centro .

    Articolo 16

    Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile al centro .

    Articolo 17

    1 . La responsabilità contrattuale del centro è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa .

    La corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dal centro .

    2 . In materia di responsabilità extra contrattuale , il centro deve risarcire , conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri , i danni cagionati dal centro o dai suoi agenti nell ' esercizio delle loro funzioni .

    La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni .

    3 . La responsabilità personale degli agenti nei confronti del centro è regolata dalle disposizioni relative al personal del centro .

    Articolo 18

    Qualsiasi atto del centro , implicito o esplicito , può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro , qualsiasi membro del consgilio di amministrazione o qualsiasi terza persona , direttamente e individualmente interessata , al fine di controllarne la legittimità .

    L ' interessato deve adire la Commissione entro quindici giorni , a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell ' atto impugnato .

    La commissione prende una decisione entro un mese . La mancanza di una decisione entro tale termine è da considerarsi come decisioni implicita di reiezione .

    Articolo 19

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorni successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 10 febbraio 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . FITZGERALD

    ( 1 ) GU n . C 127 del 18 . 10 . 1974 , pag . 20 .

    ( 2 ) GU n . C 125 del 16 . 10 . 1974 , pag . 41 .

    ( 3 ) GU n . 63 del 20 . 4 . 1963 , pag . 1338/63 .

    ( 4 ) GU n . C 13 del 12 . 2 . 1974 , pag . 1 .

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