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Dokuments 31975L0439

    Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati

    GU L 194 del 25.7.1975., 23./25. lpp. (EN, FR)
    GU L 194 del 25.7.1975., 31./33. lpp. (DA, DE, IT, NL)
    edizione speciale in lingua lettone: capitolo 15 tomo 001 pag. 14 - 16

    Altre edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 11/12/2010; abrogato da 32008L0098

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/439/oj

    31975L0439

    Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati

    Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0023 - 0025
    edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0077
    edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0091
    edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0091
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0229
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0229


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 16 giugno 1975

    concernente l ' eliminazione degli oli usati

    ( 75/439/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per ciò che concerne l ' eliminazione degli oli usati può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato ;

    considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell ' ambiente ; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occore fare ricorso all ' articolo 235 del trattato ;

    considerando che ogni regolamento in materia di eliminazione degli oli usati deve avere fra i suoi obiettivi principali la protezione dell ' ambiente contro gli effetti nocivi dello scarico , del deposito o del trattamento di detti oli ;

    considerando che la riutilizzazione degli oli usati può contribuire ad una politica d ' approvvigionamento di combustibili ;

    considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) sottolinea l ' importanza del problema dell ' eliminazione degli oli usati senza conseguenze nocive per l ' ambiente ;

    considerando che le quantità di oli usati , ed in particolare delle emulsioni , sono aumentate nella Comunità ;

    considerando che un sistema efficace e coerente di trattamento di questi oli , tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari e da non alterare le condizioni di concorrenza , dovrebbe essere applicato a tutti questi prodotti , compresi quelli composti soltanto in parte di olio , e prevederne il trattamento innocuo a condizioni economicamente soddisfacenti ;

    considerando che un tale sistema dovrebbe regolare il trattamento , lo scarico , il deposito e la raccolta degli oli usati e prevedere un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli , nonché , in taluni casi , la raccolta e/o l ' eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo ;

    considerando che , qualora determinate imprese fossero tenute a procedere alla raccolta e/o all ' eliminazione degli oli usati , la parte delle spese da esse sostenute e non coperte dalle loro entrate dovrebbe poter essere compensata da indennità che possono tra l ' altro , essere finanziate da una tassa sugli oli nuovi o rigenerati ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Nell ' applicazione della presente direttiva , per oli usati si intende qualsiasi prodotto usato , fluido o liquido , composto interamente o parzialmente di olio minerale o sintetico , compresi i residui oleosi di cisterne , i miscugli di acqua e olio e le emulsioni .

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta e l ' eliminazione innocua degli oli usati .

    Articolo 3

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché , per quanto possibile , l ' eliminazione degli oli usati avvenga mediante riutilizzazione ( rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distruzione ) .

    Articolo 4

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano vietati :

    1 . qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie , nelle acque sotterranee , nelle acque costiere e nelle canalizzazioni ;

    2 . qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo , come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dalla trasformazione di oli usati ;

    3 . qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell ' aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti .

    Articolo 5

    Qualora gli obiettivi previsti negli articoli 2 , 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente , gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie , affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l ' eliminazione dei prodotti offerti dai detentori , eventualmente nella zona loro assegnata dall ' amministrazione competente .

    Articolo 6

    In osservanza delle misure previste dall ' articolo 4 , le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un ' autorizzazione .

    Tale autorizzazione è concessa dall ' amministrazione competente , previo esame degli impianti , ove necessaria ; essa impone le condizioni richieste dai progressi della tecnica .

    Articolo 7

    Chiunque detenga oli usati , se non è in grado di rispettare le misure indicate nell ' articolo 4 , deve tenerli a disposizione di una o delle imprese di cui all ' articolo 5 .

    Articolo 8

    I detentori di determinate quantità di oli usati contenenti impurità che superino determinate percentuali , debbono raccoglierli e immagazzinarli separatamente .

    Le autorità competenti stabiliranno , eventualmente per categoria di prodotti , le quantità e le percentuali di cui al primo comma .

    Articolo 9

    Le imprese che raccolgono e/o eliminano gli oli usati debbono svolgere tali operazioni in modo da evitare conseguenze dannose all ' acqua , all ' aria o al suolo .

    Articolo 10

    Gli stabilimenti che producono , raccolgono e/o eliminano una quantità di olio usato maggiore di quella da determinarsi da ogni Stato membro in misura comunque non superiore a « 500 litri all ' anno » , devono :

    - tenere un registro contenente indicazioni sui quantitativi , sulla qualità , sull ' origine , sull ' ubicazione nonché sulla cessione e sul ricevimento , specificando in particolare la data di questi ultimi

    e/o

    - notificare tali informazioni all ' amministrazione competente , a richiesta di quest ' ultima .

    Gli Stati membri sono autorizzati a determinare , in conformità del primo comma , la quantità degli oli usati , in funzione dell ' equivalente in olio nuovo calcolato secondo un ragionevole coefficiente di conversione .

    Articolo 11

    Ogni impresa che elimina oli usati deve comunicare alle autorità competenti , a loro richiesta , qualsiasi informazione riguardante l ' eliminazione o il deposito di oli usati oppure dei loro residui .

    Articolo 12

    Le imprese di cui all ' articolo 6 sono controllate periodicamente dall ' amministrazione competente , soprattutto per quanto riguarda l ' osservanza delle condizioni di autorizzazione .

    Articolo 13

    Quale contropartita degli obblighi che gli Stati membri impongono alle imprese di raccolta e/o di eliminazione , ai sensi dell ' articolo 5 , queste ultime possono beneficiare di indennità per i servizi resi . Queste indennità non devono superare le spese annuali delle imprese non coperte ed effettivamente accertate , tenuto conto di un ragionevole utile .

    L ' importo di tali indennità non deve creare distorsioni di concorrenza di un certo rilievo né correnti artificiali di scambi di prodotti .

    Articolo 14

    Le indennità possono essere tra l ' altro finanziate mediante una tassa riscossa sui prodotti che , dopo la loro utilizzazione , sono trasformati in oli usati , o sugli oli usati .

    Il finanziamento delle indennità deve essere conforme al principio di « chi inquina paga » .

    Articolo 15

    Ciascuno Stato membro comunica periodicamente alla Commissione le proprie conoscenze tecniche nonché l ' esperienza ed i risultati che derivano dall ' applicazione delle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva .

    La Commissione trasmette agli Stati membri un resoconto generale di tali informazioni .

    Articolo 16

    Gli Stati membri redigono ogni tre anni una relazione sulla situazione dell ' eliminazione degli oli usati nei loro paesi e la trasmettono alla Commissione .

    Articolo 17

    Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 18

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù della presente direttiva possono essere applicate progressivamente alle imprese di cui all ' articolo 6 , esistenti al momento della notifica di questa direttiva , nel termine di quattro anni a decorrere da tale notifica .

    Articolo 19

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 20

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Lussemburgo , addì 16 giugno 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R . RYAN

    ( 1 ) GU n . C 85 del 18 . 7 . 1974 , pag . 6 .

    ( 2 ) GU n . C 125 del 16 . 10 . 1974 , pag . 33 .

    ( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

    Augša