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Document 31972R1473
Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 1473/72 of the Council of 30 June 1972 amending Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 laying down the Staff Regulations of officials and the Conditions of Employment of other servants of the European Communities
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1473/72 del Consiglio, del 30 giugno 1972, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1473/72 del Consiglio, del 30 giugno 1972, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
GU L 160 del 16.7.1972, p. 1–16
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(III) pag. 703 - 717
In force
16.7.1972 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 160/1 |
REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1473/72 DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1972
che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e in particolare l'articolo 24,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato dello statuto,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Corte di giustizia,
considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1369/72 (2), definisce all'articolo 2 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'articolo 3 il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità; che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, ha competenza per modificare lo statuto ed il regime suddetti;
considerando che in base all'esperienza acquisita nell'applicazione di detto statuto e di detto regime risulta opportuno procedere alle modifiche rese necessarie da talune delle loro disposizioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
MODIFICHE DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 1
All'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, il termine «impiego» è sostituito con il termine «impiego tipo».
Articolo 2
1. All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto un secondo comma così redatto:
«Il funzionario può chiedere di essere trasferito all'interno dell'istituzione cui appartiene.»
2. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un funzionario comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.»
Articolo 3
Alla fine del titolo I è aggiunto un nuovo 10 bis così redatto:
«Articolo 10 bis
L'istituzione stabilisce i termini entro i quali il Comitato del personale, la commissione paritetica o il Comitato dello statuto devono formulare i pareri richiesti. Detti termini non possono essere inferiori a 15 giorni feriali. Se il parere non viene formulato nei termini stabiliti, l'istituzione adotta la sua decisione.»
Articolo 4
All'articolo 24 sono aggiunti i due commi seguenti:
«Esse facilitano il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi.
Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.»
Articolo 5
Dopo l'articolo 24 è aggiunto un articolo 24 bis così redatto:
«Articolo 24 bis
I funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei.»
Articolo 6
All'articolo 25, prima del primo comma, è inserito un nuovo comma così redatto:
«Il funzionario può presentare un'istanza all'autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina.»
Articolo 7
Il testo dell'articolo 32, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di scatto in tale grado; l'abbuono non può superare 72 mesi nei gradi da A 1 a A 4, L/A 3 e L/A 4 e 48 mesi negli altri gradi.»
Articolo 8
Il testo dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:
«1. I funzionari, ad eccezione di quelli dei gradi A l e A 2, devono compiere un periodo di prova prima di essere nominati in ruolo. Il periodo di prova è di 9 mesi per i funzionari della categoria A, del quadro linguistico e della categoria B; è di 6 mesi per gli altri funzionari.
2. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato al funzionario in prova il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Il funzionario che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo viene licenziato.
In caso di manifesta inattitudine del funzionario in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo in parola. Tale rapporto viene comunicato all'interessato il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova.
Il funzionario in prova licenziato, sempreché non abbia la possibilità di riprendere immediatamente servizio presso la sua amministrazione d'origine, fruisce di un'indennità pari a due mensilità dello stipendio base se ha compiuto sei mesi di servizio e ad una mensilità dello stipendio base se ha compiuto meno di sei mesi di servizio.
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano al funzionario che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.»
Articolo 9
1. Il testo dell'articolo 37, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Per comando s'intende la posizione del funzionario che, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina,
a) |
nell'interesse del servizio
|
b) |
a sua domanda, viene posto a disposizione di un'altra istituzione delle Comunità europee.» |
2. All'articolo 37, dopo il secondo comma, è aggiunto il testo seguente:
«Tuttavia, durante il comando previsto al primo comma, lettera a), secondo trattino, il funzionario è soggetto alle disposizioni applicabili ai funzionari di grado uguale a quello assegnatogli nell'impiego al quale è comandato, ferme restando le disposizioni dell'articolo 77, terzo comma, relative alla pensione.»
Articolo 10
Il testo dell'articolo 38, lettere d) ed e), è sostituito dal testo seguente:
«d) |
Il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine, ha diritto alla differenza di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando; |
e) |
Il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, continua a versare i contributi al regime delle pensioni in base allo stipendio di attività corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine.» |
Articolo 11
1. Il testo dell'articolo 39, lettera d), è sostituito dal testo seguente:
«d) |
Durante il periodo di comando, i contributi al regime delle pensioni e gli eventuali diritti alla pensione sono calcolati in base allo stipendio di attività corrispondente al grado e scatto del funzionario nella sua istituzione di origine.» |
2. All'articolo 39, dopo la lettera d), è aggiunto il testo seguente:
«e) |
Al termine del periodo di comando, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, egli conserva, sempreché possieda i requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in posizione di comando senza assegni.» |
Articolo 12
Il testo dell'articolo 40, paragrafo 4, lettera d), è sostituito dal testo seguente:
«d) |
Allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni.» |
Articolo 13
Il testo dell'articolo 41, paragrafo 3, quarto comma, è sostituito dal testo seguente:
«L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista dal comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino, l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità.
All'indennità ed all'ultima retribuzione complessiva di cui al comma precedente si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio del funzionario.»
Articolo 14
Il testo dell'articolo 46, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Il funzionario nominato ad un grado superiore beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale uguale o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto nel nuovo grado.»
Articolo 15
All'articolo 48, dopo il secondo comma è aggiunta la frase seguente:
«Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere le dimissioni se, alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, una procedura disciplinare avverso il funzionario è già in corso oppure viene iniziata nei trenta giorni seguenti.»
Articolo 16
All'articolo 49, primo comma, i termini:
«Nei casi previsti dagli articoli 13, 39, 40 e 41 paragrafi 4 e 5.»
sono sostituiti dai termini seguenti:
«nei casi previsti dagli articoli 13, 39, 40 e 41, paragrafi 4 e 5, e dall'articolo 14, secondo comma, dell'allegato VIII.»
Articolo 17
Il testo dell'articolo 50, quarto comma, è sostituito dal testo seguente:
«L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista al comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità.
All'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al comma precedente si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio del funzionario.»
Articolo 18
All'articolo 55, secondo comma, la cifra «45» è sostituita dalla cifra «42».
Articolo 19
Al titolo IV, capitolo primo, è aggiunto un nuovo articolo 55 bis così redatto:
«Articolo 55 bis
A titolo eccezionale e per motivi debitamente giustificati, l'autorità che ha il potere di nomina può autorizzare il funzionario ad esercitare la sua attività a orario ridotto se essa considera che una siffatta misura coincide anche con l'interesse ben compreso del servizio.
Le modalità per la concessione della suddetta autorizzazione sono stabilite all'allegato IV bis.
Il funzionario autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto è tenuto a effettuare ogni mese, conformemente alle disposizioni adottate dall'autorità che ha il potere di nomina, prestazioni per una durata uguale alla metà della durata normale del lavoro.»
Articolo 20
Il testo dell'articolo 56, primo comma, ultima frase, è sostituito dal testo seguente:
«Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un funzionario non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi.»
Articolo 21
Il testo dell'articolo 58 è sostituito dal testo seguente:
«Indipendentemente dai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo che ha inizio sei settimane prima della data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina otto settimane dopo la data del parto; tale congedo non può essere inferiore a quattordici settimane.»
Articolo 22
All'articolo 59, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto un nuovo comma così redatto:
«Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, il funzionario è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia.»
Articolo 23
Dopo l'articolo 59 è aggiunto un nuovo articolo 59 bis così redatto:
«Articolo 59 bis
Il congedo annuo del funzionario autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è decurtato, per la durata di tale attività, della metà. Le frazioni di giorni deducibili non sono prese in considerazione.»
Articolo 24
1. Il testo dell'articolo 67, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
«2. I funzionari che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII.»
2. All'articolo 67 è aggiunto un paragrafo 3 così redatto:
«3. L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell' autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio, il funzionario deve sopportare oneri gravosi.»
Articolo 25
Il testo dell'articolo 68 è sostituito dal testo seguente:
«Gli assegni familiari previsti all'articolo 67, paragrafo 1, sono dovuti anche nel caso in cui il funzionario abbia diritto all'indennità prevista dagli articoli 41 e 50, nonché dagli articoli 34 e 42 del vecchio statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura provenienti da altra fonte per uno stesso figlio; questi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII.»
Articolo 26
Dopo l'articolo 68 è aggiunto un nuovo articolo 68 bis così redatto:
«Articolo 68 bis
Il funzionario autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto ha diritto ad una retribuzione calcolata secondo le disposizioni dell'allegato IV bis.»
Articolo 27
Il testo dell'articolo 70 è sostituito dal testo seguente:
«In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.
In caso di decesso del titolare di una pensione, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda la pensione del defunto.»
Articolo 28
All'articolo 72, dopo il paragrafo 1, è aggiunto un nuovo paragrafo 1 bis così redatto:
«1 bis. Il funzionario che lasci definitivamente il servizio e dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie può, su sua richiesta presentata nel mese successivo alla cessazione del servizio, continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la cessazione dal servizio, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1. Il contributo di cui al paragrafo suddetto è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. La metà del contributo è posta a carico del funzionario.
Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, presa previo parere del medico di fiducia dell'istituzione, il termine di un mese per la presentazione della domanda ed il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta prima della cessazione del servizio e dichiarata all'istituzione prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al comma precedente, purché l'interessato si sottoponga al controllo medico prescritto dall'istituzione.»
Articolo 29
1. All'articolo 72, dopo il paragrafo 2, è aggiunto un paragrafo 2 bis così redatto:
1.«2 bis. Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non possano essere coperti da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie:
— |
l'ex funzionario titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantesimo anno di età, |
— |
il titolare di una pensione di riversibilità conseguente al decesso di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantesimo anno di età. |
Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla pensione dell'ex funzionano. La metà di tale contributo è posta a carico del beneficiario.
Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano.»
2. Il testo dell'articolo 72, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:
2.«4. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi di spese cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione obbligatoria contro le malattie per sé stesso o per una delle persone assicurate per il suo tramite.
Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie delle Comunità.»
Articolo 30
Il testo dell'articolo 74, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
«3. Il funzionario beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura che egli stesso o il coniuge percepiscono da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se i genitori sono funzionari delle Comunità, l'assegno viene corrisposto soltanto al capo famiglia.»
Articolo 31
1. Il testo dell'articolo 77, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante un anno almeno. Tale importo rimane acquisito al funzionario che ha maturato trentacinque anni di servizio, calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII. Se il numero degli anni di servizio è inferiore a trentacinque, l'ammontare massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione.»
2. Il testo dell'articolo 77, terzo comma è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, per i funzionari che abbiano svolto funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono le Comunità, o dal trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee o presso un presidente eletto di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o presso un gruppo politico dell'Assemblea parlamentare europea, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'esercizio di una delle summenzionate funzioni sono calcolati sull'ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.»
Articolo 32
Il testo dell'articolo 78, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d'invalidità è fissata al 70 % dello stipendio base del funzionario.
Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età.
La pensione d'invalidità è calcolata sullo stipendio base che il funzionario avrebbe ricevuto nel suo grado se fosse stato ancora in servizio al momento del versamento della pensione.
La pensione d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale.
Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dal funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere che il funzionario percepirà soltanto una pensione di anzianità.»
Articolo 33
All'articolo 79, secondo comma, il tasso del «30 %» è sostituito dal tasso del «35 %».
Articolo 34
All'articolo 80 sono aggiunti i commi seguenti:
«Nel caso di decesso del funzionario o del titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità senza che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, i figli risultanti a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII hanno diritto, alle condizioni di cui all'articolo 21 dell'allegato VIII, ad una pensione d'orfano; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo 21 dell'allegato VIII.
Se il coniuge — non funzionario — di un funzionario delle Comunità europee è deceduto, ciascun figlio risultante a carico di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII ha diritto ad una pensione d'orfano fissata al doppio dell'importo dell'assegno per figli a carico.»
Articolo 35
Il testo dell'articolo 81 è sostituito dal testo seguente:
«Il titolare di una pensione di anzianità acquisita all'età di 60 anni o dopo questa età, di una pensione di invalidità, oppure di una pensione di riversibilità, ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII, agli assegni familiari previsti all'articolo 67; l'assegno di capo famiglia è calcolato in base alla pensione del beneficiario.
Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di riversibilità è pari al doppio dell'assegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b).»
Articolo 36
All'articolo 83, paragrafo 2, il tasso del «6 %» è sostituito dal tasso del «6,75 %».
Articolo 37
Il testo dell'articolo 85 è sostituito dal testo seguente:
«Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.»
Articolo 38
Il testo dell'articolo 90 è sostituito dal testo seguente:
«1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda che l'inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.
2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
— |
dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale; |
— |
dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione; |
— |
a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto di una domanda presentata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1. |
L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 91.
3. Per quanto riguarda i funzionari, la domanda ed il reclamo devono essere inoltrati per via gerarchica, salvo quando riguardino il superiore gerarchico diretto del funzionario. Il tal caso, essi possono essere presentati direttamente all' autorità immediatamente superiore.»
Articolo 39
Il testo dell'articolo 91 è sostituito dal testo seguente:
«1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.
2. Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:
— |
l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, |
— |
tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. |
3. Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
— |
dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo; |
— |
dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell'articolo 90, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest' ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto. |
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o delle misure provvisorie. In tal caso, la procedura relativa al principale davanti alla Corte di giustizia è sospesa fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.
5. I ricorsi di cui al presente articolo vengono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.»
Articolo 40
Gli articoli 103, 104, 108 e 109 sono abrogati.
Articolo 41
All'articolo 107, paragrafo 2, secondo trattino, i termini «33 annualità» sono sostituiti dai termini «35 annualità».
Articolo 42
All'articolo 110 è aggiunto un terzo comma così redatto:
«L'applicazione delle disposizioni dello statuto è oggetto di consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni.»
Articolo 43
1. All'allegato I, sub A, il testo relativo alla categoria A 4/A 5 è sostituito dal testo seguente:
«A 4 |
Amministratore principale (1).» |
A 5 |
Sotto la prima colonna, è inserita la nota seguente:
«(1) |
Il referendario alla Corte di giustizia è inquadrato nel grado A 5; tuttavia, se egli possiede titoli eccezionali o qualifiche specifiche, può essere inquadrato nel grado A 4. Il referendario può essere promosso al grado immediatamente superiore a quello della nomina dopo sei anni di servizio, purché abbia 32 anni, ed al grado successivo dopo dieci anni di servizio, purché abbia 38 anni.» |
2. All'allegato I, sub A, il testo relativo alla catego ria B è sostituito dal testo seguente:
«Categoria B
B 1 |
|
Assistente principale |
B 2 |
|
Assistente |
Assistente tecnico (2) |
||
B 3 |
Assistente di segreteria (2) |
|
B 4 |
|
Assistente aggiunto |
Assistente tecnico aggiunto (2) |
||
B 5 |
Assistente di segreteria aggiunto (2).» |
Sotto la prima colonna è inserita la nota seguente:
«(2) |
Il numero dei posti corrispondenti a questo impiego tipo è fissato esplicitamente e limitativamente nella tabella dell'organico allegata al bilancio.» |
Articolo 44
All'allegato I, sub B, il testo racchiuso tra parentesi a fianco della carriera di agente tecnico (gradi B 3, B 4 e B 5) è sostituito dal testo seguente:
«(In deroga agli articoli 62 e 66 dello statuto, gli agenti tecnici inquadrati nel grado B 5 sono retribuiti secondo la tabella del grado B 5, prolungata di 4 scatti ottenuti mediante addizioni successive, a decorrere dal quarto scatto, dell'aumento biennale di scatto di tale grado).»
Articolo 45
All'allegato II, il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Il Comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti, eletti per due anni. Tuttavia, l'istituzione può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti i funzionari dell'istituzione sono elettori ed eleggibili.
Le condizioni di elezione al Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezione alla sezione locale quando il Comitato è diviso in sezioni locali, sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.
Se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, le condizioni di designazione, per ciascuna sede di servizio, dei membri del Comitato centrale sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. Possono essere designati come membri del Comitato centrale soltanto componenti della sezione locale di cui trattasi.
La composizione del Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero, della sezione locale se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall'articolo 5 dello statuto, nonché degli agenti di cui all'articolo 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Il comitato centrale di un Comitato del personale diviso in sezioni locali è validamente costituito non appena è stata designata la maggioranza dei suoi membri.
La validità delle elezioni al Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero delle elezioni alla sezione locale se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori.
Le funzioni assunte dai membri del Comitato del personale, nonché dai funzionari che, per delega del Comitato, facciano parte di organi statutari o creati dall'istituzione, sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro istituzione. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni.»
Articolo 46
1. All'allegato II, il quarto comma dell'articolo 3 è abrogato,
2. All'allegato II, articolo 3, quinto comma, i termini «Tale parere» sono sostituiti dai termini «Il parere della Commissione».
Articolo 47
All'allegato II, il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
«La commissione d'invalidità è composta di tre medici designati:
— |
il primo dall'istituzione da cui dipende il funzionario interessato; |
— |
il secondo dall'interessato; |
— |
il terzo d'intesa tra i due medici suddetti. |
In caso di carenza del funzionario interessato, un medico è assegnato d'ufficio dal Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.»
Articolo 48
1. All'allegato III, il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica.»
2. All'allegato III, il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
«a) |
il tipo di concorso (concorso interno nell'ambito dell'istituzione, concorso interno nell'ambito delle istituzioni, concorso generale).» |
3. All'allegato III, il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettera g), è sostituito dal testo seguente:
«g) |
eventualmente, i limiti di età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno.» |
Articolo 49
1. All'allegato IV, articolo unico, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:
«Tuttavia, dopo tale età ed al massimo fino all'età di 65 anni, il beneficio dell'indennità è mantenuto fintantoché il funzionario non abbia raggiunto il tasso massimo della pensione di anzianità.
Ai sensi del presente articolo lo stipendio base è quello indicato nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto, vigente il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.»
2. All'allegato IV, articolo unico, paragrafo 3, l'ultima riga delle due ultime colonne della tabella è sostituita dalla riga seguente:
«da 59 a 64 — 76,5.»
Articolo 50
Dopo l'allegato IV è inserito un nuovo allegato IV bis così redatto:
«ALLEGATO IV bis
MODALITÀ PER L'ATTIVITÀ A ORARIO RIDOTTO
Articolo 1
L'autorizzazione di cui all'articolo 55 bis è concessa, a richiesta del funzionario, per un periodo massimo di un anno.
Tuttavia, l'autorizzazione può essere rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda del funzionario interessato, presentata almeno un mese prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa.
Articolo 2
Se i motivi che hanno giustificato l'autorizzazione di cui all'articolo 55 bis decadono, l'autorità che ha il potere di nomina può ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di un mese.
A richiesta del funzionario interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può anche ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa.
Articolo 3
Durante il periodo per il quale è autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto, il funzionario ha diritto al 50 % della retribuzione. Tuttavia, esso continua a percepire il 100 % dell'assegno per figli a carico e dell'assegno scolastico.
Durante questo periodo non può esercitare alcuna altra attività retribuita.
Il contributo al regime di assicurazione contro le malattie ed al regime delle pensioni è calcolato sulla totalità dello stipendio base.»
Articolo 51
1. All'allegato VII, il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, seconda frase, è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico e, in mancanza di figli a carico, se i redditi professionali del coniuge al lordo dell'imposta non superano i 200 000 FB all'anno.»
2. All'allegato VII, il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere b), c) e d), è sostituito dal testo seguente:
«b) |
il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3; |
c) |
per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, presa sulla base di documenti probanti, il funzionario che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), assuma tuttavia effettivi oneri di capo famiglia.» |
Articolo 52
All'allegato VII, il testo dell'articolo 3, terzo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Il massimale menzionato al primo comma è portato a 3 129 FB per il funzionario che beneficia dell'indennità di dislocazione e la cui sede di servizio è distante almeno 50 km
— |
da una scuola europea o |
— |
da un istituto d'insegnamento di livello universitario del suo paese d'origine, a condizione che il figlio frequenti effettivamente un istituto d'insegnamento di livello universitario distante almeno 50 km dalla sede di servizio.» |
Articolo 53
1. All'allegato VII, articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto un nuovo comma così redatto:
«All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario.»
2. All'allegato VII, articolo 5, è aggiunto un paragrafo 6 così redatto:
«6. Il funzionario beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.»
Articolo 54
1. All'allegato VII, articolo 6, paragrafo 1, primo comma, i termini:
«che abbia beneficiato dell'indennità di prima sistemazione,»
sono sostituiti dai termini
«che adempia alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1,».
2. All'allegato VII, articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto un nuovo comma così redatto:
«All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio del funzionario.»
Articolo 55
All'allegato VII, il secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 2, è abrogato.
Articolo 56
1. All'allegato VII, il testo dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, è sostituito dal testo seguente:
1.«1. Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto, ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, ad un'indennità giornaliera il cui importo è fissato nella seguente tabella:
Grado |
Per il funzionario capo famiglia |
Per il funzionario che non sia capo famiglia |
||
Dal 1o al 15o giorno |
A decorrere dal 16o giorno |
Dal 1o al 15o giorno |
A decorrere dal 16o giorno |
|
FB per giorno di calendario |
||||
Da Al a A3 e L/A3 |
650 |
300 |
450 |
225 |
Da A4 a A 8, da L/A 4 a L/A 8 e Categoria B |
625 |
275 |
425 |
200 |
Altri gradi |
550 |
250 |
350 |
150 |
La precedente tabella è oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto.
1.2. La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:
a) |
per il funzionario che non sia capo famiglia: 120 giorni |
b) |
per il funzionario capo famiglia: 180 giorni o — se il funzionario interessato effettua un periodo di prova — per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese. |
In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale il funzionario ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto.»
2. All'allegato VII, articolo 10, il paragrafo 5 diventa il paragrafo 3.
Articolo 57
All'allegato VII, articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto, dopo il secondo comma, un nuovo comma così redatto:
«Alle condizioni stabilite in una regolamentazione fissata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del Comitato dello statuto, i funzionari della categoria A dei gradi inferiori a A 3 e del quadro linguistico dei gradi inferiori a L/A3 che effettuino spostamenti in condizioni particolarmente disagevoli possono ottenere, mediante decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, su presentazione dei relativi biglietti, il rimborso delle spese del percorso nelle classi utilizzate.»
Articolo 58
All'allegato VIII, articolo 2, secondo comma, la parola «trentatré» è sostituita dalla parola «trentacinque».
Articolo 59
All'allegato VIII, il testo dell'articolo 5, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 2, il funzionario che abbia totalizzato meno di 35 annualità all'età di 60 anni e che continui ad acquisire diritti alla pensione ai sensi dell'articolo 3, beneficia, per ogni anno di servizio prestato tra l'età di 60 anni e l'età in cui entrerà in godimento della sua pensione di anzianità, di una maggiorazione di pensione pari al 5 % dell'ammontare dei diritti a pensione maturati all'età di 60 anni; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o al terzo comma dell'articolo 77 dello statuto.»
Articolo 60
All'allegato VIII, il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
«Il minimo vitale preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni corrisponde allo stipendio base di un funzionario di grado D 4, primo scatto.»
Articolo 61
All'allegato VIII, articolo 13, primo comma, i termini
«a una pensione d'invalidità pari al 60 % dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta»
sono sostituiti dai termini:
«alla pensione d'invalidità di cui all'articolo 78 dello statuto».
Articolo 62
All'allegato VIII, il testo dell'articolo 14, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Il funzionario che non soddisfi più alle condizioni richieste per beneficiare della pensione d'invalidità è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 16 dell'allegato VIII.
In caso di decesso del funzionario beneficiario della pensione d'invalidità, il diritto alla pensione suddetta si estingue alla fine del mese civile nel corso del quale in funzionario è deceduto.»
Articolo 63
All'allegato VIII, articolo 17, primo comma, i termini:
«La vedova di un funzionario deceduto prima dell'inizio del godimento di una pensione beneficia»
sono sostituiti dai termini:
«La vedova di un funzionario deceduto trovandosi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto beneficia».
Articolo 64
All'allegato VIII, il testo dell'articolo 18, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
«La vedova di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché sia stata sua moglie per almeno un anno all'atto in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, ad una pensione di riversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso. Il minimo della pensione di riversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di riversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.»
Articolo 65
All'allegato VIII, dopo l'articolo 18, è aggiunto un nuovo articolo 18 bis così redatto:
«Articolo 18 bis
La vedova di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio prima del sessantesimo anno di età e che abbia chiesto il differimento del godimento della pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale compie il sessantesimo anno di età, purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, ad una pensione vedovile pari al 60 % della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto il marito all'età di 60 anni. Il minimo della pensione vedovile è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base del funzionario; tuttavia, l'importo della pensione vedovile non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto l'ex funzionario all'età di 60 anni.
La condizione di anteriorità prevista al comma di cui sopra non si applica se siano nati uno o più figli da un precedente matrimonio del funzionario contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle loro necessità.»
Articolo 66
All'allegato VIII, articolo 19, è aggiunto il comma seguente:
«Il minimo della pensione di riversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di riversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di invalidità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.»
Articolo 67
1. All'allegato VIII, il testo dell'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.»
2. All'allegato VIII, articolo 21, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«L'orfano ha diritto all'assegno scolastico alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII.»
Articolo 68
All'allegato VIII, il testo dell'articolo 24, primo comma, seconda frase è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, quando il decesso del funzionario o del titolare di una pensione dà luogo al pagamento previsto all'articolo 70 dello statuto, tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso.»
Articolo 69
1. All'allegato VIII, il testo dell'articolo 34, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Le disposizioni dell'articolo 81 dello statuto non si applicano ai bambini nati più di 300 giorni dopo il decesso del funzionario.»
2. All'allegato VIII, il terzo comma dell'articolo 34 è abrogato.
Articolo 70
All'allegato VIII, il testo dell'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:
«La concessione di una pensione di anzianità, d'invalidità o di riversibilità, o di una pensione provvisoria non dà diritto all'indennità di dislocazione.»
Articolo 71
1. All'allegato VIII, il testo dell'articolo 40, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
«La liquidazione dei diritti alla pensione di anzianità, d'invalidità o di riversibilità, o alla pensione provvisoria, compete all'istituzione alla quale apparteneva il funzionano al momento della cessazione dal servizio. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato, contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, al funzionario od ai suoi aventi diritto e alla Commissione delle Comunità europee, incaricata di provvedere al pagamento delle pensioni.»
2. All'allegato VIII, articolo 40, secondo comma, i termini «di riversibilità» e «o la pensione provvisoria» sono soppressi.
CAPITOLO II
MODIFICHE AL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITÀ
Articolo 72
All'articolo 4, dopo il primo comma, è aggiunto un nuovo comma così redatto:
«Nelle sedi di servizio situate al di fuori dei paesi delle Comunità, può essere considerato come agente locale, a titolo eccezionale e per un periodo di tempo limitato, l'agente assunto per espletare mansioni diverse da quelle indicate nel primo comma che, nell'interesse del servizio, non sarebbe giustificato affidare ad un funzionario o a agente di altra categoria.»
Articolo 73
All'articolo 7, dopo il primo comma, è aggiunto un nuovo comma così redatto:
«È altresì elettore l'agente titolare di un contratto di durata inferiore ad un anno che sia in servizio da almeno sei mesi.»
Articolo 74
Al titolo I, dopo l'articolo 7, è aggiunto un articolo 7 bis così redatto:
«Articolo 7 bis
Le disposizioni dell'articolo 24 bis dello statuto sono applicabili agli agenti di cui all'articolo 1.»
Articolo 75
Il testo dell'articolo 25 è sostituito dal testo seguente:
«Le disposizioni dell'articolo 10 dell'allegato VII dello statuto relative all'indennità giornaliera sono applicabili.»
Articolo 76
Il testo dell'articolo 33, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'istituzione, beneficia di una pensione di invalidità il cui importo è così fissato:
Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo.
Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità, calcolata sull'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo, è pari al 2 % per ciascun anno compreso tra la data d'entrata in servizio dell'agente e la data alla quale raggiunge l'età di 65 anni; tale tasso è maggiorato del 25 % dell'importo dei diritti a pensione che avrebbe maturato all'età di 60 anni. Il totale non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base.
La pensione d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale definito all'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto.
Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che l'agente percepirà soltanto l'assegno previsto all'articolo 39.
Al titolare di una pensione d'invalidità si applicano le disposizioni dell'articolo 36, secondo comma.»
Articolo 77
1. All'articolo 36, primo comma, il tasso del «30 %» è sostituito dal tasso del «35 %».
2. Il testo dell'articolo 36, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«La beneficiaria di una pensione vedovile ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto.»
Articolo 78
Il testo dell'articolo 37 è sostituito dal testo seguente:
«Quando un agente o il titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di riversibilità, i figli considerati a suo carico hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80 dello statuto.
Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di riversibilità.
Quando un agente o il titolare di una pensione d'anzianità o d'invalidità sia deceduto senza che si trovino riunite le condizioni di cui al primo comma, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, dello statuto.
L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto.»
Articolo 79
1. Il titolo della parte C del capitolo 6 è sostituito dal titolo seguente:
«Pensione di anzianità ed indennità una tantum.»
2. Il testo dell'articolo 39 è sostituito dal testo seguente:
2.«1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2, lettera a) o b) ha diritto al versamento di una somma pari al 13,5 % degli stipendi mensili presi come base, durante il periodo del servizio, per la riscossione del contributo previsto all'articolo 83 dello statuto. Tale somma è maggiorata degli interessi composti al tasso del 3,5 % all'anno.
La somma suddetta è diminuita dell'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42.
2. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2, lettera c), ha diritto alla pensione di anzianità o all'indennità una tantum alle condizioni previste nelle disposizioni del titolo V, capitolo 3 dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto. L'indennità una tantum è diminuita dell'ammontare dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42.»
Articolo 80
All'articolo 42, secondo comma, il tasso del «12 %» è sostituito dal tasso del «13,5 %».
Articolo 81
Il testo dell'articolo 45 è sostituito dal testo seguente:
«Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 85 dello statuto relativo alla ripetizione dell'indebito.»
Articolo 82
Il testo dell'articolo 69 è sostituito dal testo seguente:
«L'agente ausiliario che dimostri di non poter rimanere nella sua precedente residenza beneficia, per un anno al massimo, dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10 dell'allegato VII dello statuto.»
Articolo 83
Il testo dell'articolo 72 è sostituito dal testo seguente:
«Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 85 dello statuto relative alla ripetizione dell'indebito.»
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 84
All'articolo 2, ultimo comma del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 i termini «Le disposizioni degli articoli da 93 a 105» sono sostituiti dai termini «Le disposizioni degli articoli 93, da 95 a 100, 102 e 103».
Articolo 85
Le pensioni maturate alla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono modificate, a decorrere dalla stessa data, in base alle disposizioni dello statuto modificato dal presente regolamento. Tuttavia, il tasso e l'importo delle pensioni acquisite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non possono essere inferiori a quelli che risulterebbero dall'applicazione delle disposizioni vigenti al momento in cui le pensioni sono state maturate.
Articolo 86
Il funzionario che, a norma dell'articolo 101 dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, abbia continuato a versare, dopo il 1o gennaio 1962, i contributi al regime delle pensioni nella misura del 7,5 % dello stipendio soggetto a ritenuta, ha diritto, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, al rimborso del quinto dell'importo delle somme trattenute sul suo stipendio base dal 1o gennaio 1962 a titolo di contributo per la costituzione della pensione, corretto mediante applicazione degli indici comuni successivi del costo della vita e maggiorato degli interessi composti al tasso del 3,5 % all'anno.
Articolo 87
I funzionari o agenti delle Comunità cui erano applicabili, alla data del 30 giugno 1972, lo statuto dei funzionari o il regime applicabile agli altri agenti, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 conservano il beneficio dei pagamenti in corso effettuati in virtù di disposizioni di detto statuto o di detto regime, nella misura in cui tali disposizioni conferissero vantaggi superiori a quelli di cui l'interessato beneficerebbe in applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
Le disposizioni dell'articolo 34 dello statuto di cui al comma precedente, in vigore alla data del 30 giugno 1972, restano applicabili ai funzionari in prova in servizio a tale data.
I termini previsti agli articoli 90 e 91 dello statuto di cui al primo comma, in vigore alla data del 30 giugno 1972, restano applicabili per quanto concerne le domande ed i ricorsi introdotti non oltre tale data.
Articolo 88
1. Il funzionario che cessa definitivamente le proprie funzioni durante il 1972 e che
— |
non ha raggiunto il limite di 11 anni di servizio prima del 1o luglio 1969 o |
— |
ha raggiunto il limite di dieci anni di servizio fra il 1o luglio 1969 ed il 31 dicembre 1971, |
può rinunciare definitivamente a far valere i propri diritti alla pensione; in tal caso, egli beneficia di un'indennità una tantum determinata in base alle condizioni di cui all'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto.
2. La stessa facoltà è concessa al funzionario che cessa definitivamente le proprie funzioni al più tardi il 31 dicembre 1973 e che ha raggiunto il limite di dieci anni di servizio durante il 1972.
3. Il funzionario che intende avvalersi della facoltà prevista ai paragrafi 1 e 2 è tenuto, sotto pena di decadenza, a far conoscere la propria scelta al più tardi
— |
il 31 dicembre 1972, nel caso contemplato al paragrafo 1, |
— |
il 31 dicembre 1973, nel caso contemplato al paragrafo 2. |
Articolo 89
1. All'articolo 102, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la cifra «33» è sostituita dalla cifra «35».
2. All'articolo 42, ultimo comma, dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio la cifra «60» è sostituita dalla cifra «65».
3. All'articolo 50, secondo comma, del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio la cifra «30» è sostituita dalla cifra «35».
4. All'articolo 108, primo comma, del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio la cifra «30» è sostituita dalla cifra «35».
Articolo 90
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1972.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1972.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. THORN
(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 149 del 1. 7. 1972, pag. 1.