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Document 31969R2278
Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 2278/69 of the Council of 13 November 1969 amending the Staff Regulations of Officials of the European Communities and the Conditions of Employment of Other Servants of those Communities
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2278/69 del Consiglio, del 13 novembre 1969, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2278/69 del Consiglio, del 13 novembre 1969, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità
GU L 289 del 17.11.1969, p. 1–4
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 496 - 499
In force
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2278/69 del Consiglio, del 13 novembre 1969, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 289 del 17/11/1969 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0058
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0483
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0058
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0496
++++ ( 1 ) GU n . C 97 del 28 . 7 . 1969 , pag . 10 . ( 2 ) GU n . 47 del 24 . 3 . 1965 , pag . 708/65 . ( 3 ) GU n . L 269 del 5 . 11 . 1968 , pag . 1 . REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 2278/69 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 1969 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l'articolo 24 , vista la proposta della Commissione che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti , tatta previo parere del Comitato dello statuto , nonché la proposta della Commissione relativa alla fissazione dei coefficienti correttori , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere della Corte di giustizia , considerando che compete al Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , previa consultazione delle altre istituzioni interessate , modificare lo statuto ed il regime suddetti ; considerando che in base all'esperienza acquisita e tenendo conto delle difficoltà incontrate nell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità , si rivela opportuno procedere alla modifica di alcune norme da essi previste ; considerando che occorte procedere , in una prima fase , a modificare le disposizioni di tale statuto e di tale regime relative alla struttura della tabella degli stipendi base e a taluni assegni ed indennità dei funzionari ed altri agenti delle Comunità , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue : 1 . Articolo 66 " Gli stipendi base mensili sono fissati , per ogni scatto e grado , conformemente alla seguente tabella : * * Scatto Grado * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 8 A 1 * 74.950 * 79.450 * 83.950 * 88.450 * 92.950 * 97.450 * _ * _ A 2 * 65.550 * 69.800 * 74.050 * 78.300 * 82.550 * 86.800 * _ * _ A 3 L / A 3 * 53.450 * 57.000 * 60.550 * 64.100 * 67.650 * 71.200 * 74.750 * 78.300 A 4 L / A 4 * 44.750 * 47.350 * 49.950 * 52.550 * 55.150 * 57.750 * 60.350 * 62.950 A 5 L / A 5 * 36.500 * 38.800 * 41.100 * 43.400 * 45.700 * 48.000 * 50.300 * 52.600 A 6 L / A 6 * 31.050 * 32.900 * 34.750 * 36.600 * 38.450 * 40.300 * 42.150 * 44.000 A 7 L / A 7 * 26.150 * 27.650 * 29.150 * 30.650 * 32.150 * 33.650 * _ * _ A 8 L / A 8 * 22.550 * 23.700 * _ * _ * _ * _ * _ * _ B 1 * 31.050 * 32.900 * 34.750 * 36.600 * 38.450 * 40.300 * 42.150 * 44.000 B 2 * 26.350 * 27.750 * 29.150 * 30.550 * 31.950 * 33.350 * 34.750 * 36.150 B 3 * 21.350 * 22.550 * 23.750 * 24.950 * 26.150 * 27.350 * 28.550 * 29.750 B 4 * 17.850 * 18.900 * 19.950 * 21.000 * 22.050 * 23.100 * 24.150 * 25.200 B 5 * 15.350 * 16.250 * 17.150 * 18.050 * _ * _ * _ * _ C 1 * 18.200 * 19.150 * 20.100 * 21.050 * 22.000 * 22.950 * 23.900 * 24.850 C 2 * 15.100 * 16.000 * 16.900 * 17.800 * 18.700 * 19.600 * 20.500 * 21.400 C 3 * 13.850 * 14.600 * 15.350 * 16.100 * 16.850 * 17.600 * 18.350 * 19.100 C 4 * 12.100 * 12.800 * 13.500 * 14.200 * 14.900 * 15.600 * 16.300 * 17.000 C 5 * 10.700 * 11.350 * 12.000 * 12.650 * _ * _ * _ * _ D 1 * 12.750 * 13.550 * 14.350 * 15.150 * 15.950 * 16.750 * 17.550 * 18.350 D 2 * 11.200 * 11.900 * 12.600 * 13.300 * 14.000 * 14.700 * 15.400 * 16.100 D 3 * 10.100 * 10.750 * 11.400 * 12.050 * 12.700 * 13.350 * 14.000 * 14.650 D 4 * 9.300 * 9.850 * 10.400 * 10.950 * _ * _ * _ * _ 2 . Articolo 67 , paragrafo 1 " 1 . Gli assegni familiari comprendono : a ) l'assegno di capo famiglia pari al 5 % dello stipendio base e non inferiore comunque a 900 FB al mese ; b ) l'assegno per figli a carico pari a 1.400 FB al mese per ogni figlio ; c ) l'indennità scolastica . " 3 . Articolo 69 " L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base , dell'assegno di capo famiglia e dell'asegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto . L'indennità di dislocazione non puo essere inferiore a 2.500 FB al mese . " 4 . Articolo 74 , primo comma " Per la nascita di un figlio , al funzionario spetta un assegno di 7.000 FB . " 5 . Allegato VII _ Articolo 1 , paragrafo 1 " 1 . Il funzionario che ha la qualità di capo famiglia beneficia di un assegno pari al 5 % dello stipendio base , con un minimo di 900 FB mensili . " 6 . Allegato VII _ Articolo 2 , paragrafi da 1 a 3 " 1 . Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia , alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 , di un assegno pari a 1.400 FB al mese per ogni figlio a carico . 2 . E considerato figlio a carico , il figlio legittimo , naturale o adottivo del funzionario o del coniuge , che sia effettivamente mantenuto dal funzionario . Cio vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione . 3 . L'assegno è concesso : a ) d'ufficio , per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni ; b ) su richiesta motivata del funzionario interessato , per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale . 7 . Allegato VII _ Articolo 3 " Il funzionario riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 1.250 FB al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 , paragrafo 2 , che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto d'insegnamento . Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto d'insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale ilfiglio raggiunge l'età di 26 anni . Il massimo menzionato al primo comma è portato a 2.500 FB per il funzionario che beneficia dell'indennità di dislocazione e la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da una scuola europea . " 8 . Allegato VII _ Articolo 4 , paragrafo 1 , ultimo comma " L'indennità di dislocazione non puo essere inferiore a 2.500 FB al mese . " Articolo 2 Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue : Articolo 63 " Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella : ( aliquote mensili in FB ) * * Classi Categorie * Gruppi * 1 * 2 * 3 * 4 * * I * 34.500 * 38.800 * 43.100 * 47.400 A * II * 24.200 * 27.000 * 29.800 * 32.600 * * III * 19.800 * 20.850 * 21.900 * 22.950 B * IV * 18.900 * 21.100 * 23.300 * 25.500 * * V * 13.550 * 14.850 * 16.150 * 17.450 C * VI * 12.250 * 13.450 * 14.650 * 15.850 * * VII * 9.700 * 10.500 * 11.300 * 12.100 D * VIII * 9.250 * 10.100 * 10.950 * 11.800 * * IX * 8.500 * 8.850 * 9.200 * 9.550 * Articolo 3 L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto , nonché al regolamento n . 31/65/CEE , 5/65/Euratom ( 2 ) è fissata in : _ 650 FB al mese per i funzionari nei gradi C 4 o C 5 ; _ 1 . 000 FB al mese per i funzionari nei gradi C 1 , C 2 o C 3 . La durata dell'attribuzione dell'indennità è prorogata di due anni a decorrere dal 1 * gennaio 1970 . Articolo 4 1 . I coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari che prestano servizio in uno dei paesi o in una delle sedi sottoelencati sono fissati come segue : Belgio : 100 % Repubblica federale di Germania : 95,9 % Francia : 105,3 % eccetto Parigi e dipartimenti Hauts-de-Seine , Seine-St-Denis , Val-de-Marne , Essone , Yvelines e Val-d'Oise : 112,7 % Italia : 96,7 % Granducato del Lussemburgo : 99,2 % Paesi Bassi : 98,8 % Regno Unito : 100,4 % Svizzera : 103 % 2 . Il coefficiente correttore applicabile alla pensione , a norma dell'articolo 82 , paragrafo 1 , secondo comma , dello statuto è quello previsto qui sotto per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione dichiara fissare il proprio domicillo : Belgio : 100 % Repubblica federale di Germania : 95,9 % Francia : 105,3 % Italia : 96,7 % Granducato del Lussemburgo : 99,2 % Paesi Bassi : 97,1 % Se il titolare della pensione dichiara di fissare il proprio domicilio in un paese diverso da quelli summenzionati , il coefficiente correttore da applicare alla sua pensione è quello fissato per il Belgio . 3 . Il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 1748/68 del Consiglio , del 29 ottobre 1968 , che modifica i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari ( 3 ) , è abrogato con effetto dal 1 * gennaio 1969 . Articolo 5 Le pensioni maturate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono modificate a decorrere da tale data sulla base della tabella degli stripendi base prevista all'articolo 66 dello statuto e modificata dall'articolo 1 del presente regolamento . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1 * gennaio 1969 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 13 novembre 1969 . Per il Consiglio Il Presidente L . DE BLOCK