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Document 31969R2278

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2278/69 del Consiglio, del 13 novembre 1969, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

GU L 289 del 17.11.1969, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 496 - 499

Altre edizioni speciali (DA, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/2278/oj

31969R2278

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2278/69 del Consiglio, del 13 novembre 1969, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 17/11/1969 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0058
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0483
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0058
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0496


++++

( 1 ) GU n . C 97 del 28 . 7 . 1969 , pag . 10 .

( 2 ) GU n . 47 del 24 . 3 . 1965 , pag . 708/65 .

( 3 ) GU n . L 269 del 5 . 11 . 1968 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 2278/69 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1969

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l'articolo 24 ,

vista la proposta della Commissione che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti , tatta previo parere del Comitato dello statuto , nonché la proposta della Commissione relativa alla fissazione dei coefficienti correttori ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere della Corte di giustizia ,

considerando che compete al Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , previa consultazione delle altre istituzioni interessate , modificare lo statuto ed il regime suddetti ;

considerando che in base all'esperienza acquisita e tenendo conto delle difficoltà incontrate nell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità , si rivela opportuno procedere alla modifica di alcune norme da essi previste ;

considerando che occorte procedere , in una prima fase , a modificare le disposizioni di tale statuto e di tale regime relative alla struttura della tabella degli stipendi base e a taluni assegni ed indennità dei funzionari ed altri agenti delle Comunità ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue :

1 . Articolo 66

" Gli stipendi base mensili sono fissati , per ogni scatto e grado , conformemente alla seguente tabella :

* * Scatto

Grado * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 8

A 1 * 74.950 * 79.450 * 83.950 * 88.450 * 92.950 * 97.450 * _ * _

A 2 * 65.550 * 69.800 * 74.050 * 78.300 * 82.550 * 86.800 * _ * _

A 3 L / A 3 * 53.450 * 57.000 * 60.550 * 64.100 * 67.650 * 71.200 * 74.750 * 78.300

A 4 L / A 4 * 44.750 * 47.350 * 49.950 * 52.550 * 55.150 * 57.750 * 60.350 * 62.950

A 5 L / A 5 * 36.500 * 38.800 * 41.100 * 43.400 * 45.700 * 48.000 * 50.300 * 52.600

A 6 L / A 6 * 31.050 * 32.900 * 34.750 * 36.600 * 38.450 * 40.300 * 42.150 * 44.000

A 7 L / A 7 * 26.150 * 27.650 * 29.150 * 30.650 * 32.150 * 33.650 * _ * _

A 8 L / A 8 * 22.550 * 23.700 * _ * _ * _ * _ * _ * _

B 1 * 31.050 * 32.900 * 34.750 * 36.600 * 38.450 * 40.300 * 42.150 * 44.000

B 2 * 26.350 * 27.750 * 29.150 * 30.550 * 31.950 * 33.350 * 34.750 * 36.150

B 3 * 21.350 * 22.550 * 23.750 * 24.950 * 26.150 * 27.350 * 28.550 * 29.750

B 4 * 17.850 * 18.900 * 19.950 * 21.000 * 22.050 * 23.100 * 24.150 * 25.200

B 5 * 15.350 * 16.250 * 17.150 * 18.050 * _ * _ * _ * _

C 1 * 18.200 * 19.150 * 20.100 * 21.050 * 22.000 * 22.950 * 23.900 * 24.850

C 2 * 15.100 * 16.000 * 16.900 * 17.800 * 18.700 * 19.600 * 20.500 * 21.400

C 3 * 13.850 * 14.600 * 15.350 * 16.100 * 16.850 * 17.600 * 18.350 * 19.100

C 4 * 12.100 * 12.800 * 13.500 * 14.200 * 14.900 * 15.600 * 16.300 * 17.000

C 5 * 10.700 * 11.350 * 12.000 * 12.650 * _ * _ * _ * _

D 1 * 12.750 * 13.550 * 14.350 * 15.150 * 15.950 * 16.750 * 17.550 * 18.350

D 2 * 11.200 * 11.900 * 12.600 * 13.300 * 14.000 * 14.700 * 15.400 * 16.100

D 3 * 10.100 * 10.750 * 11.400 * 12.050 * 12.700 * 13.350 * 14.000 * 14.650

D 4 * 9.300 * 9.850 * 10.400 * 10.950 * _ * _ * _ * _

2 . Articolo 67 , paragrafo 1

" 1 . Gli assegni familiari comprendono :

a ) l'assegno di capo famiglia pari al 5 % dello stipendio base e non inferiore comunque a 900 FB al mese ;

b ) l'assegno per figli a carico pari a 1.400 FB al mese per ogni figlio ;

c ) l'indennità scolastica . "

3 . Articolo 69

" L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base , dell'assegno di capo famiglia e dell'asegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto . L'indennità di dislocazione non puo essere inferiore a 2.500 FB al mese . "

4 . Articolo 74 , primo comma

" Per la nascita di un figlio , al funzionario spetta un assegno di 7.000 FB . "

5 . Allegato VII _ Articolo 1 , paragrafo 1

" 1 . Il funzionario che ha la qualità di capo famiglia beneficia di un assegno pari al 5 % dello stipendio base , con un minimo di 900 FB mensili . "

6 . Allegato VII _ Articolo 2 , paragrafi da 1 a 3

" 1 . Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia , alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 , di un assegno pari a 1.400 FB al mese per ogni figlio a carico .

2 . E considerato figlio a carico , il figlio legittimo , naturale o adottivo del funzionario o del coniuge , che sia effettivamente mantenuto dal funzionario .

Cio vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione .

3 . L'assegno è concesso :

a ) d'ufficio , per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni ;

b ) su richiesta motivata del funzionario interessato , per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale .

7 . Allegato VII _ Articolo 3

" Il funzionario riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 1.250 FB al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 , paragrafo 2 , che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto d'insegnamento .

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto d'insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale ilfiglio raggiunge l'età di 26 anni .

Il massimo menzionato al primo comma è portato a 2.500 FB per il funzionario che beneficia dell'indennità di dislocazione e la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da una scuola europea . "

8 . Allegato VII _ Articolo 4 , paragrafo 1 , ultimo comma

" L'indennità di dislocazione non puo essere inferiore a 2.500 FB al mese . "

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue :

Articolo 63

" Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella :

( aliquote mensili in FB )

* * Classi

Categorie * Gruppi * 1 * 2 * 3 * 4

* * I * 34.500 * 38.800 * 43.100 * 47.400

A * II * 24.200 * 27.000 * 29.800 * 32.600

* * III * 19.800 * 20.850 * 21.900 * 22.950

B * IV * 18.900 * 21.100 * 23.300 * 25.500

* * V * 13.550 * 14.850 * 16.150 * 17.450

C * VI * 12.250 * 13.450 * 14.650 * 15.850

* * VII * 9.700 * 10.500 * 11.300 * 12.100

D * VIII * 9.250 * 10.100 * 10.950 * 11.800

* * IX * 8.500 * 8.850 * 9.200 * 9.550 *

Articolo 3

L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto , nonché al regolamento n . 31/65/CEE , 5/65/Euratom ( 2 ) è fissata in :

_ 650 FB al mese per i funzionari nei gradi C 4 o C 5 ;

_ 1 . 000 FB al mese per i funzionari nei gradi C 1 , C 2 o C 3 .

La durata dell'attribuzione dell'indennità è prorogata di due anni a decorrere dal 1 * gennaio 1970 .

Articolo 4

1 . I coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari che prestano servizio in uno dei paesi o in una delle sedi sottoelencati sono fissati come segue :

Belgio : 100 %

Repubblica federale di Germania : 95,9 %

Francia : 105,3 %

eccetto Parigi e dipartimenti Hauts-de-Seine , Seine-St-Denis , Val-de-Marne , Essone , Yvelines e Val-d'Oise : 112,7 %

Italia : 96,7 %

Granducato del Lussemburgo : 99,2 %

Paesi Bassi : 98,8 %

Regno Unito : 100,4 %

Svizzera : 103 %

2 . Il coefficiente correttore applicabile alla pensione , a norma dell'articolo 82 , paragrafo 1 , secondo comma , dello statuto è quello previsto qui sotto per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione dichiara fissare il proprio domicillo :

Belgio : 100 %

Repubblica federale di Germania : 95,9 %

Francia : 105,3 %

Italia : 96,7 %

Granducato del Lussemburgo : 99,2 %

Paesi Bassi : 97,1 %

Se il titolare della pensione dichiara di fissare il proprio domicilio in un paese diverso da quelli summenzionati , il coefficiente correttore da applicare alla sua pensione è quello fissato per il Belgio .

3 . Il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 1748/68 del Consiglio , del 29 ottobre 1968 , che modifica i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari ( 3 ) , è abrogato con effetto dal 1 * gennaio 1969 .

Articolo 5

Le pensioni maturate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono modificate a decorrere da tale data sulla base della tabella degli stripendi base prevista all'articolo 66 dello statuto e modificata dall'articolo 1 del presente regolamento .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * gennaio 1969 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 13 novembre 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

L . DE BLOCK

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