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Document 22012A0811(01)

    Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

    GU L 215 del 11.8.2012, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2012/472/oj

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    22012A0811(01)

    Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

    Gazzetta ufficiale n. L 0215 del 11/08/2012 pag. 5 - 0014


    TRADUZIONE

    Accordo

    tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

    GLI STATI UNITI D'AMERICA

    in seguito parimenti denominati gli "Stati Uniti", e

    L'UNIONE EUROPEA

    in seguito parimenti denominata "UE",

    in seguito denominati le "parti",

    DESIDEROSI di prevenire e combattere efficacemente il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni;

    NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato transatlantico;

    RICONOSCENDO il diritto e la responsabilità degli Stati di garantire la sicurezza dei propri cittadini e di proteggere le proprie frontiere e tenendo presente la responsabilità che incombe a tutte le nazioni di proteggere la vita e l’incolumità delle persone, anche di quelle che usano sistemi di trasporto internazionale;

    CONVINTI che lo scambio delle informazioni è una componente fondamentale della lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale e che, in tale contesto, il trattamento e l'uso delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri (Passenger Name Record — PNR) costituiscono uno strumento necessario che fornisce informazioni non ottenibili con altri mezzi;

    RISOLUTI a prevenire e combattere i reati di terrorismo e la criminalità transnazionale nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e riconoscendo l’importanza della vita privata, della protezione dei dati personali e dell’informazione;

    VISTI gli strumenti internazionali, le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti che impongono a ciascun vettore aereo che effettua voli passeggeri nel trasporto aereo estero da o per gli Stati Uniti di mettere a disposizione del dipartimento degli Stati uniti per la sicurezza interna (Department of Homeland Security — DHS) i PNR nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze del vettore aereo, nonché i requisiti analoghi che sono o possono essere applicati nell'UE;

    CONSTATANDO che il DHS tratta e usa i PNR per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità transnazionale nel rispetto delle salvaguardie per la vita privata, la protezione dei dati personali e le informazioni previste dal presente accordo;

    SOTTOLINEANDO l’importanza che gli Stati Uniti scambino i PNR e le informazioni analitiche pertinenti e appropriate da questi ottenute con le competenti autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea ("Stati membri dell'UE") ed Europol o Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale;

    RICONOSCENDO le tradizioni di lunga data per il rispetto della vita privata di entrambe le parti, come risulta dalle loro leggi e atti fondativi;

    TENENDO PRESENTE gli impegni dell’UE ai sensi dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale ai sensi dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della riservatezza e la protezione dei dati di carattere personale ai sensi dell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale e relativo protocollo addizionale n. 181, nonché gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

    TENENDO PRESENTE che il DHS attualmente applica procedure rigorose per proteggere la vita privata e per garantire l’integrità dei dati, compresa la sicurezza fisica, il controllo degli accessi, la separazione e la cifratura dei dati, le capacità di audit e misure di responsabilità efficaci;

    RICONOSCENDO l’importanza di assicurare la qualità, l’esattezza, l’integrità e la sicurezza dei dati e di istituire misure di responsabilità appropriate per garantire il rispetto di tali principi;

    PRESO ATTO in particolare del principio della trasparenza e dei vari mezzi con cui gli Stati Uniti assicurano che i passeggeri il cui PNR è raccolto dal DHS siano informati della necessità e dell’uso dei loro PNR;

    RICONOSCENDO inoltre che la raccolta e l’analisi dei PNR sono necessarie al DHS per assolvere la missione di sicurezza delle frontiere, garantendo nel contempo che la raccolta e l'uso dei PNR rimangano pertinenti e necessari ai fini per i quali sono raccolti;

    RICONOSCENDO che, in virtù del presente accordo e della sua attuazione, il DHS risulta assicurare un livello adeguato di protezione dei dati in relazione al trattamento e all’uso dei PNR che gli sono stati trasferiti;

    TENENDO PRESENTE che gli Stati Uniti e l’Unione europea sono impegnati a garantire, nella lotta alla criminalità e al terrorismo, un livello elevato di protezione dei dati personali e sono determinati a raggiungere, senza indugio, un accordo per proteggere globalmente i dati personali scambiati nell'ambito della lotta alla criminalità e al terrorismo in modo da favorire gli obiettivi reciproci;

    PRENDENDO ATTO dell’esito positivo delle revisioni congiunte del 2005 e del 2010 degli accordi tra le parti sul trasferimento dei PNR del 2004 e del 2007;

    PRESO ATTO dell'interesse delle parti, nonché degli Stati membri dell'UE, allo scambio di informazioni relative al metodo di trasmissione dei PNR nonché al loro trasferimento successivo come previsto dal pertinente articolo del presente accordo, e preso altresì atto dell'interesse dell'UE a che tale aspetto sia affrontato nell'ambito del processo di consultazione e verifica previsto dal presente accordo;

    AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali disposizioni future tra le parti o tra una delle due parti e un’altra parte in materia di trattamento, uso o trasferimento di PNR o di altri tipi di dati, ovvero in materia di protezione dei dati;

    RICONOSCENDO i principi correlati di proporzionalità nonché di pertinenza e necessità che presiedono al presente accordo e alla sua attuazione da parte dell’Unione europea e degli Stati Uniti; e

    VISTA la possibilità per le parti di discutere ulteriormente il trasferimento dei dati PNR nel trasporto marittimo,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Scopo

    1. Scopo del presente accordo è garantire la sicurezza e proteggere la vita e l’incolumità delle persone.

    2. A tal fine, il presente accordo prevede le responsabilità delle parti in relazione alle condizioni in cui i PNR possono essere trasferiti, trattati e usati e protetti.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1. Per "PNR", secondo le linee guida dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, si intende la registrazione creata dai vettori aerei, o da loro agenti autorizzati, per ogni viaggio prenotato da un passeggero o per suo conto, e registrato in sistemi di prenotazione dei vettori, in sistemi di controllo delle partenze o in sistemi equivalenti aventi le stesse funzionalità (denominati collettivamente nel presente accordo "sistemi di prenotazione"). In particolare, ai sensi del presente accordo, il PNR comprende i tipi di dati previsti in allegato ("allegato").

    2. Il presente accordo si applica ai vettori che effettuano voli passeggeri tra l’Unione europea e gli Stati Uniti.

    3. Il presente accordo si applica inoltre ai vettori che sono registrati nell’Unione europea o che conservano dati nell’Unione europea e che effettuano voli passeggeri da o per gli Stati Uniti.

    Articolo 3

    Trasmissione dei PNR

    Le parti concordano che i vettori trasmettano al DHS i PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione, come richiesto dal DHS e conformemente alle norme del DHS e in linea con il presente accordo. Qualora nei PNR trasferiti dai vettori siano compresi altri dati oltre a quelli elencati in allegato, il DHS li cancella non appena li riceve.

    Articolo 4

    Uso dei PNR

    1. Gli Stati Uniti raccolgono, usano e trattano i PNR al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire:

    a) i reati di terrorismo e i reati connessi, comprendenti:

    i) la condotta che:

    1) comporti un atto violento o un atto pericoloso per la vita umana, la proprietà o le infrastrutture; e che

    2) abbia in apparenza lo scopo di:

    a) intimidire o sopraffare la popolazione civile;

    b) influenzare la politica di un governo con l'intimidazione o la coercizione; o

    c) colpire l'azione di un governo con la distruzione di massa, l'assassinio, il rapimento o la presa di ostaggi;

    ii) le attività che configurano reato ai sensi e secondo le definizioni delle convenzioni e dei protocolli internazionali applicabili relativi al terrorismo;

    iii) la fornitura o raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli o sapendo che devono essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno degli atti di cui ai punti i) o ii), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine;

    iv) il tentativo di commettere uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);

    v) la partecipazione come complice nella commissione di uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);

    vi) l'organizzazione o l'esecuzione, tramite altre persone, di uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);

    vii) qualunque altro contributo alla commissione di uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);

    viii) la minaccia di commettere uno degli atti di cui al punto i) in circostanze che indicano che la minaccia è credibile;

    b) altri reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni e aventi natura transnazionale.

    Un reato è considerato di natura transnazionale in particolare se:

    i) è commesso in più di uno Stato;

    ii) è commesso in uno Stato ma preparato, pianificato, diretto o controllato in misura sostanziale in un altro Stato;

    iii) è commesso in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

    iv) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato; o

    v) è commesso in uno Stato e l’autore del reato si trova oppure intende recarsi in un altro Stato.

    2. I PNR possono essere usati e trattati caso per caso se necessario in vista di una minaccia grave e per salvaguardare gli interessi vitali di ciascun individuo o se disposto dall’autorità giudiziaria.

    3. Il DHS può usare e trattare i PNR per individuare i soggetti che potrebbero essere sottoposti a interrogatorio o esame approfondito al momento dell’arrivo o della partenza dagli Stati Uniti oppure richiedere un ulteriore esame.

    4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie nazionali, o i procedimenti, qualora siano individuate altre violazioni del diritto o indizi di violazione durante l'uso e il trattamento dei PNR.

    CAPO II

    SALVAGUARDIE APPLICABILI ALL’USO DEI PNR

    Articolo 5

    Sicurezza dei dati

    1. Il DHS provvede affinché siano attuate appropriate misure tecniche e modalità organizzative per proteggere i dati e le informazioni personali contenuti nel PNR dalla distruzione, perdita, comunicazione, alterazione o dall’accesso, trattamento o uso accidentali, illeciti o non autorizzati.

    2. Il DHS ricorre alle tecnologie appropriate per garantire la protezione, la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati. In particolare, il DHS provvede affinché:

    a) siano applicate le procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione riconosciute dalle autorità competenti. In particolare, l’accesso ai PNR è sicuro e limitato a funzionari specificatamente autorizzati;

    b) i PNR siano conservati in ambiente fisico sicuro e protetti con funzioni di controllo delle intrusioni; e

    c) sussista un meccanismo per garantire che le interrogazioni dei PNR siano condotte in conformità dell’articolo 4.

    3. In caso di incidente a danno della vita privata (compresi l’accesso o la comunicazione non autorizzati), il DHS prende misure ragionevoli per informare opportunamente gli interessati, mitigare il rischio di danno da comunicazione non autorizzata di dati e informazioni personali e, ove tecnicamente realizzabile, disporre misure correttive.

    4. Nell'ambito del presente accordo, il DHS comunica senza indebito ritardo alle autorità europee competenti gli incidenti gravi a danno della vita privata riguardanti il PNR di cittadini dell’UE o di persone residenti nell’UE causati da distruzione accidentale o illecita o perdita accidentale, da alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati, o da qualunque forma illecita di trattamento o uso.

    5. Gli Stati Uniti confermano che efficaci misure di esecuzione a livello amministrativo, civile e penale sono disponibili ai sensi della normativa degli Stati Uniti, in caso di incidenti a danno della vita privata. Il DHS può prendere provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di tali incidenti a danno della vita privata, quali, a seconda del caso, il diniego di accesso al sistema, censure formali, la sospensione, la retrocessione di grado o la rimozione dall’incarico.

    6. Tutti gli accessi ai PNR, nonché il loro trattamento e uso sono registrati o documentati presso il DHS. I registri o la documentazione sono usati esclusivamente a fini di controllo, audit e manutenzione del sistema o negli altri casi previsti dalla legge.

    Articolo 6

    Dati sensibili

    1. Qualora nel PNR di un passeggero siano compresi dati sensibili (ossia dati e informazioni personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, o dati relativi alla salute e alla vita sessuale della persona), il DHS si serve di sistemi automatizzati per filtrarli e mascherarli dal PNR. In aggiunta, il DHS si astiene dal loro trattamento o uso ulteriore, salvo se in conformità dei paragrafi 3 e 4.

    2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo il DHS trasmette alla Commissione europea un elenco dei codici e dei termini che identificano i dati sensibili da filtrare.

    3. L’accesso ai dati sensibili nonché il loro trattamento e uso sono consentiti in casi eccezionali di pericolo o seria minaccia per la vita di una persona. Tali dati sono accessibili esclusivamente caso per caso, mediante procedure restrittive, previa approvazione di un alto funzionario del DHS.

    4. I dati sensibili sono cancellati definitivamente entro trenta giorni dacché il DHS ha ricevuto per l'ultima volta i PNR contenenti tali dati. Tuttavia, i dati sensibili possono essere conservati per il periodo prescritto dalla normativa degli Stati Uniti ai fini di un'indagine, azione penale o esecuzione specifica.

    Articolo 7

    Decisioni individuali automatizzate

    Gli Stati Uniti non prendono decisioni che comportino azioni significativamente negative per gli interessi giuridici degli interessati, basate soltanto sul trattamento e uso automatizzato del PNR.

    Articolo 8

    Conservazione dei dati

    1. Il DHS conserva i PNR in una banca dati attiva per un periodo massimo di cinque anni. Dopo i primi sei mesi, i PNR sono spersonalizzati e mascherati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. L’accesso a detta banca dati attiva è limitato a un numero ristretto di funzionari specificamente autorizzati, salvo altrimenti disposto dal presente accordo.

    2. Al fine di spersonalizzare i dati, sono mascherate le informazioni ricollegabili a un soggetto specifico contenute nei seguenti tipi di dati PNR:

    a) il nome o i nomi;

    b) altri nomi figuranti nel PNR;

    c) tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse le informazioni sull’originatore);

    d) osservazioni generali, comprese le altre informazioni supplementari (OSI), le informazioni di servizi speciali (SSI) e le richieste di servizi speciali (SSR); e

    e) i dati del sistema di trasmissione anticipata dei dati relativi alle persone trasportate (APIS) eventualmente raccolti.

    3. A seguito di detto periodo attivo i PNR sono trasferiti in una banca dati inattiva per un periodo massimo di dieci anni. Tale banca dati inattiva è soggetta a controlli supplementari, tra cui un numero più ristretto di personale abilitato nonché un livello di approvazione da parte delle autorità di vigilanza più elevato per accedervi. I PNR contenuti nella banca dati inattiva non sono ripersonalizzati, salvo per operazioni di pubblica sicurezza e in tal caso solo in relazione a un caso, una minaccia o un rischio identificabili. Per quanto riguarda i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i PNR contenuti nella banca dati inattiva possono essere ripersonalizzati solo per un periodo massimo di cinque anni.

    4. A seguito del periodo di inattività, i dati conservati devono essere resi completamente anonimi cancellando tutti i tipi di dati che potrebbero servire per individuare il passeggero cui si riferisce il PNR, senza possibilità di ripersonalizzarli.

    5. I dati connessi a un caso o a un’indagine specifici possono essere conservati in una banca dati PNR attiva fino a quando il caso o l’indagine sono archiviati. Il presente paragrafo non pregiudica i requisiti di conservazione dei dati previsti per gli archivi di singole indagini o azioni penali.

    6. Le parti convengono di esaminare, nel quadro della valutazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, l'opportunità di conservazione per un periodo di inattività di dieci anni.

    Articolo 9

    Non discriminazione

    Gli Stati Uniti provvedono affinché le salvaguardie applicabili al trattamento e all’uso dei PNR ai sensi del presente accordo si applichino a tutti i passeggeri su base paritaria senza discriminazioni illegittime.

    Articolo 10

    Trasparenza

    1. Il DHS informa i viaggiatori dell’uso e trattamento del PNR mediante:

    a) pubblicazioni nel registro federale;

    b) pubblicazioni sul suo sito web;

    c) avvisi che i vettori possono inserire nei contratti di trasporto;

    d) relazioni al Congresso obbligatorie per legge; e

    e) altre misure appropriate eventualmente predisposte.

    2. Il DHS pubblica e trasmette all’UE per eventuale pubblicazione le proprie procedure e modalità di accesso, correzione o rettifica e le procedure di ricorso.

    3. Le parti collaborano con l’industria dell'aviazione al fine di incoraggiare una maggiore visibilità per i viaggiatori, al momento della prenotazione, della finalità della raccolta, del trattamento e dell’uso dei PNR da parte del DHS e le modalità per richiedere l’accesso e la correzione e presentare ricorso.

    Articolo 11

    Accesso degli individui

    1. Conformemente alle disposizioni della legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act), ogni individuo, indipendentemente dalla cittadinanza, dal paese di origine o dal luogo di residenza, ha il diritto di chiedere al DHS il proprio PNR. Il DHS fornisce detti PNR tempestivamente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    2. La comunicazione delle informazioni contenute nel PNR può essere soggetta a ragionevoli limitazioni giuridiche applicabili in forza della normativa degli Stati Uniti, incluse limitazioni eventualmente necessarie per salvaguardare informazioni sensibili protette dalla normativa sulla vita privata o relative alla sicurezza nazionale e all'applicazione della legge.

    3. Qualsiasi rifiuto o restrizione dell’accesso è motivato per iscritto e comunicato al richiedente tempestivamente. Detta comunicazione precisa la base giuridica secondo cui l'informazione è stata trattenuta e informa l'interessato dei mezzi di ricorso contemplati dalla normativa degli Stati Uniti.

    4. Il DHS non rivela i PNR al pubblico, fuorché ai soggetti i cui PNR sono stati trattati e usati o ai loro rappresentanti, o nei casi prescritti dalla normativa degli Stati Uniti.

    Articolo 12

    Correzione o rettifica richiesta dagli individui

    1. Ogni individuo, indipendentemente dalla cittadinanza, dal paese di origine o dal luogo di residenza, ha il diritto di chiedere al DHS la correzione o la rettifica, compresa la possibilità di cancellazione o il blocco, del proprio PNR secondo le modalità descritte nel presente accordo.

    2. Senza indebito ritardo, il DHS informa per iscritto il richiedente della decisione di correggere o rettificare il PNR in questione.

    3. Qualsiasi rifiuto o restrizione della correzione o della rettifica è motivato per iscritto e comunicato al richiedente tempestivamente. Detta comunicazione precisa la base giuridica su cui si fonda il rifiuto o la restrizione e informa l'interessato dei mezzi di ricorso contemplati dalla normativa degli Stati Uniti.

    Articolo 13

    Ricorso degli individui

    1. Ogni individuo, indipendentemente dalla cittadinanza, dal paese di origine o dal luogo di residenza, i cui dati e informazioni personali sono stati trattati e usati in modo non conforme al presente accordo, ha il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, conformemente alla normativa degli Stati Uniti.

    2. Ogni individuo ha il diritto di contestare in sede amministrativa le decisioni del DHS relative all’uso e al trattamento dei PNR.

    3. Ai sensi della legge sulle procedure amministrative (Administrative Procedure Act) e altre leggi applicabili, ogni individuo ha il diritto di chiedere il controllo giurisdizionale, presso una corte federale degli Stati Uniti, di una decisione definitiva del DHS. Inoltre, a ogni individuo è dato il diritto di chiedere il controllo giurisdizionale conformemente alla normativa applicabile e alle disposizioni pertinenti:

    a) della legge sulla libertà di informazione;

    b) della legge sulle frodi e sugli abusi informatici (Computer Fraud and Abuse Act);

    c) della legge sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Privacy Act); e

    d) di altra normativa degli Stati Uniti applicabile.

    4. In particolare, il DHS mette a disposizione di tutti gli individui uno strumento amministrativo (attualmente il programma Traveler Redress Inquiry Program — TRIP del DHS) per rispondere alle contestazioni connesse ai viaggi, incluse quelle relative all’uso dei PNR. Il TRIP del DHS costituisce un mezzo di ricorso per quanti affermano di aver subito ritardi nell'imbarco o di non essere stati imbarcati su un aeromobile civile perché erroneamente considerati una minaccia. Ai sensi della legge sulle procedure amministrative e del titolo 49 del codice degli Stati Uniti (United States Code), sezione 46110, un soggetto così leso ha il diritto di chiedere un controllo giurisdizionale, presso una corte federale degli Stati Uniti, di una decisione definitiva del DHS relativa a tali questioni.

    Articolo 14

    Supervisione

    1. Il rispetto delle salvaguardie per la protezione della vita privata previste dal presente accordo è soggetto alla verifica e alla supervisione indipendenti dei funzionari di dipartimento preposti alla protezione della vita privata (Department Privacy Officers), quale il responsabile della protezione della vita privata (Chief Privacy Officer) del DHS, che:

    a) abbiano una comprovata autonomia;

    b) esercitino effettivi poteri di supervisione, indagine, intervento e verifica; e

    c) abbiano il potere di segnalare le violazioni di legge connesse al presente accordo ai fini di un’azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi.

    In particolare, garantiscono che siano ricevuti i reclami relativi all’inosservanza del presente accordo, siano fatte le debite indagini, sia data una risposta e previsto un rimedio adeguato. Chiunque può proporre tale reclamo, indipendentemente dalla cittadinanza, dal paese di origine o dal luogo di residenza.

    2. In aggiunta, l’applicazione del presente accordo da parte degli Stati Uniti è soggetta alla verifica e alla supervisione indipendenti di uno o più dei seguenti enti:

    a) l'ufficio dell’ispettorato generale del DHS;

    b) l’ufficio per la responsabilità governativa (Government Accountability Office) istituito dal Congresso; e

    c) il Congresso degli Stati Uniti.

    Detta supervisione può rispecchiarsi nei risultati e nelle raccomandazioni di relazioni pubbliche, audizioni pubbliche e analisi.

    CAPO III

    MODALITÀ DEI TRASFERIMENTI

    Articolo 15

    Metodo di trasmissione dei PNR

    1. Ai fini del presente accordo, i vettori sono tenuti a trasferire i PNR al DHS con il metodo "push", in risposta all'esigenza di esattezza, tempestività e completezza dei dati.

    2. I vettori sono tenuti a trasferire i PNR al DHS con mezzi elettronici sicuri conformemente ai requisiti tecnici del DHS.

    3. I vettori sono tenuti a trasferire i PNR al DHS conformemente ai paragrafi 1 e 2, la prima volta novantasei ore prima della partenza prevista del volo e in aggiunta in tempo reale o per un numero fisso di trasferimenti di routine prestabiliti, come specificato dal DHS.

    4. In ogni caso, le parti convengono che tutti i vettori sono tenuti ad acquisire la capacità tecnica di usare il metodo "push" entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

    5. Ove necessario il DHS può esigere, caso per caso, che il vettore trasferisca il PNR tra due trasferimenti o in seguito ai trasferimenti regolari di cui al paragrafo 3. Qualora, per motivi tecnici, i vettori non siano in grado di rispondere tempestivamente alle richieste di cui al presente articolo conformemente alle norme del DHS, oppure, in circostanze eccezionali, al fine di rispondere a una minaccia specifica, urgente e grave, il DHS può esigere che i vettori forniscano l’accesso in altro modo.

    Articolo 16

    Scambio interno di dati

    1. Il DHS può scambiare i PNR solo previo attento accertamento del rispetto delle seguenti salvaguardie:

    a) esclusivamente in conformità dell’articolo 4;

    b) solo con autorità governative statunitensi che agiscono per uno degli usi di cui all’articolo 4;

    c) se le autorità riceventi riconoscono ai PNR salvaguardie equivalenti o comparabili a quelle previste dal presente accordo; e

    d) solo a sostegno dei casi oggetto di esame o di indagine e conformemente alle intese scritte e alla normativa degli Stati Uniti sullo scambio d'informazioni tra autorità governative nazionali.

    2. Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 17

    Trasferimento successivo

    1. Gli Stati Uniti possono trasferire i PNR alle autorità governative competenti di paesi terzi solo ai sensi di disposizioni conformi al presente accordo e solo previo accertamento che l’uso previsto dal destinatario è in linea con tali disposizioni.

    2. Salvo in casi di emergenza, i trasferimenti successivi sono effettuati in conformità di intese esplicite che contemplano disposizioni a tutela dei dati personali analoghe a quelle applicate dal DHS ai PNR, secondo il presente accordo.

    3. I PNR sono scambiati solo a sostegno dei casi oggetto di esame o di indagine.

    4. Qualora il DHS sia a conoscenza del trasferimento del PNR di un cittadino o un residente di uno Stato membro dell’UE, le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono informate quanto prima della questione.

    5. Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste ai paragrafi da 1 a 4.

    Articolo 18

    Cooperazione di polizia, di pubblica sicurezza e giudiziaria

    1. In linea con gli accordi o intese vigenti in materia di pubblica sicurezza o scambio delle informazioni tra gli Stati Uniti e qualunque Stato membro dell’UE, Europol o Eurojust, il DHS provvede affinché, non appena possibile, siano messe a disposizione delle competenti autorità di polizia, di altre autorità specializzate di pubblica sicurezza o giudiziarie degli Stati membri dell'UE e di Europol e di Eurojust, nell’ambito delle rispettive competenze, le informazioni analitiche pertinenti e appropriate ottenute dal PNR nei casi oggetto di esame o di indagine, al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire nell’UE reati di terrorismo e reati connessi o reati aventi natura transnazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

    2. Un'autorità di polizia o giudiziaria di uno Stato membro dell’UE, o Europol o Eurojust, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere l’accesso ai PNR o alle informazioni analitiche pertinenti da questi ottenute, che sono necessarie in casi specifici per prevenire, accertare, indagare e perseguire nell’Unione europea reati di terrorismo e reati connessi o reati aventi natura transnazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Il DHS, nel rispetto degli accordi o intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo, mette a disposizione tali informazioni.

    3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il DHS scambia i PNR solo previo accertamento del rispetto delle seguenti salvaguardie:

    a) esclusivamente in conformità dell’articolo 4;

    b) solo quando agisce a sostegno degli usi di cui all’articolo 4; e

    c) se le autorità riceventi riconoscono ai PNR salvaguardie equivalenti o comparabili a quelle previste dal presente accordo.

    4. Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

    Articolo 19

    Adeguatezza

    Ai fini del presente accordo e della sua attuazione, si presume che il DHS assicuri, ai sensi della pertinente legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati, un livello adeguato di protezione in relazione al trattamento e all’uso dei PNR. Al riguardo, si presume che i vettori che hanno trasferito i PNR al DHS in conformità del presente accordo abbiano rispettato i requisiti giuridici applicabili nell’UE relativi al trasferimento di tali dati dall’UE agli Stati Uniti.

    Articolo 20

    Reciprocità

    1. Le parti promuovono attivamente, nel rispettivo ordinamento giuridico, la cooperazione dei vettori con qualunque sistema PNR operativo o che potrebbe essere adottato nell’ordinamento giuridico dell’altra parte, in linea con il presente accordo.

    2. Poiché l’istituzione di un sistema PNR dell’UE potrebbe avere ripercussioni concrete sugli obblighi incombenti alle parti ai sensi del presente accordo, nell’ipotesi che sia istituito un tale sistema le parti si consultano per stabilire se il presente accordo debba essere adeguato di conseguenza per garantire la piena reciprocità. Tali consultazioni esamineranno in particolare se l’eventuale sistema PNR dell’UE applichi norme di protezione dei dati meno rigorose di quelle previste nel presente accordo e se, di conseguenza, il presente accordo debba essere modificato.

    Articolo 21

    Attuazione e inderogabilità

    1. Il presente accordo non crea né conferisce, ai sensi della normativa degli Stati Uniti, diritti o benefici a persone o enti, pubblici o privati. Ciascuna parte garantisce che le disposizioni del presente accordo siano attuate correttamente.

    2. Nessuna disposizione del presente accordo deroga agli obblighi incombenti agli Stati Uniti e agli Stati membri dell'UE, inclusi quelli ai sensi dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25 giugno 2003, e dei connessi strumenti bilaterali di assistenza giuridica tra gli Stati Uniti e gli Stati membri dell'UE.

    Articolo 22

    Comunicazione di modifiche nel diritto interno

    Le parti si informano reciprocamente in merito all’adozione di qualunque normativa che possa avere ripercussioni concrete sull’attuazione del presente accordo.

    Articolo 23

    Verifica e valutazione

    1. Un anno dopo l’entrata in vigore del presente accodo e in seguito periodicamente secondo quanto concordato, le parti procedono a una verifica congiunta dell’attuazione del presente accordo. Inoltre, quattro anni dopo la sua entrata in vigore le parti procedono a una sua valutazione congiunta.

    2. Le parti convengono in anticipo le modalità e i termini della verifica congiunta e si comunicano la composizione dei rispettivi gruppi. Ai fini della verifica congiunta, l’Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea e gli Stati Uniti sono rappresentati dal DHS. I gruppi possono comprendere esperti di protezione dei dati e pubblica sicurezza. Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla verifica congiunta devono avere le idonee autorizzazioni di sicurezza e rispettare la riservatezza delle discussioni. Ai fini della verifica congiunta, il DHS assicura un accesso adeguato alla documentazione, ai sistemi pertinenti e al personale competente.

    3. In seguito alla verifica congiunta, la Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea. Gli Stati Uniti possono formulare osservazioni scritte da accludere alla relazione.

    Articolo 24

    Risoluzione delle controversie e sospensione dell’accordo

    1. In caso di controversia sull’attuazione del presente accordo e per qualunque aspetto connesso, le parti si consultano al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, che preveda la possibilità per ciascuna parte di porre rimedio entro un termine ragionevole.

    2. Qualora le consultazioni non portino alla risoluzione della controversia, ciascuna parte può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica, con effetto decorsi novanta giorni dalla data della notifica, salvo diversa data altrimenti convenuta dalle parti.

    3. Nonostante la sospensione del presente accordo, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo prima della sua sospensione continuano ad essere trattati e usati nel rispetto delle salvaguardie disposte da detto accordo.

    Articolo 25

    Denuncia

    1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica scritta per via diplomatica.

    2. La denuncia ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data della notifica, salvo diversa data altrimenti convenuta dalle parti.

    3. Prima dell’eventuale denuncia del presente accordo, le parti si consultano in modo da disporre di tempo sufficiente per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

    4. Nonostante la denuncia del presente accordo, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo prima della sua denuncia continuano ad essere trattati e usati nel rispetto delle salvaguardie disposte da detto accordo.

    Articolo 26

    Durata

    1. Fatto salvo l'articolo 25, il presente accordo resta in vigore per un periodo di sette anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore.

    2. Allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché di ogni eventuale rinnovo ai sensi del presente paragrafo, l’accordo si rinnova per un periodo successivo di sette anni salvo che una parte notifichi all'altra per iscritto per via diplomatica, con preavviso di almeno dodici mesi, l’intenzione di non rinnovare l'accordo.

    3. Nonostante la scadenza del presente accordo, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo continuano ad essere trattati e usati conformemente alle salvaguardie disposte da detto accordo. Analogamente, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi dell’accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sul trattamento e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri (PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (DHS), firmato a Bruxelles e a Washington, il 23 e il 26 luglio 2007, continuano ad essere trattati e usati conformemente alle salvaguardie previste da tale accordo.

    Articolo 27

    Disposizioni finali

    1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.

    2. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l’accordo del 23 e 26 luglio 2007.

    3. Il presente accordo si applica ai territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda solo se la Commissione europea notifica per iscritto agli Stati Uniti che la Danimarca, il Regno Unito o l'Irlanda hanno scelto di vincolarsi al presente accordo.

    4. Se prima dell'entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applicherà ai territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda, il presente accordo si applica al territorio dello Stato in questione a decorrere dalla data fissata per gli altri Stati membri dell'UE obbligati dal presente accordo.

    5. Se dopo l'entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica ai territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda, il presente accordo si applica al territorio dello Stato in questione a decorrere dal primo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte degli Stati Uniti.

    Fatto a Bruxelles, addì quattordici dicembre duemilaundici, in due originali.

    Ai sensi del diritto dell’UE, il presente accordo è redatto dall’UE in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

    Per l’Unione europea

    Per gli Stati Uniti d’America

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    ALLEGATO

    TIPI DI DATI PNR

    1. Codice PNR di identificazione della pratica

    2. Data di prenotazione/emissione del biglietto

    3. Data o date previste di viaggio

    4. Nome o nomi

    5. Informazioni sui viaggiatori abituali e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di classe ecc.)

    6. Altri nomi che compaiono nel PNR, incluso il numero di viaggiatori ivi inseriti

    7. Tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse le informazioni sull’originatore)

    8. Tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla transazione stessa)

    9. Itinerario per specifico PNR

    10. Agenzia/agente di viaggio

    11. Informazioni sulla condivisione di codici

    12. Informazioni separate/divise

    13. Status di viaggio del passeggero (incluse conferme e check-in)

    14. Dati sull’emissione del biglietto, compresi numero, biglietti di sola andata e dati ATFQ

    15. Tutte le informazioni relative al bagaglio

    16. Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato

    17. Osservazioni generali comprese le informazioni OSI, SSI e SSR

    18. Informazioni APIS eventualmente assunte

    19. Cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai punti da 1 a 18.

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