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Document 22005A0713(01)

    Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto

    GU L 182 del 13.7.2005, p. 12–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 334M del 12.12.2008, p. 138–155 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/492/oj

    Related Council decision
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    22005A0713(01)

    Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto

    Gazzetta ufficiale n. L 182 del 13/07/2005 pag. 0012 - 0019


    Accordo

    di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto

    LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso denominata "Comunità"),

    da un lato,

    e

    LA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO (in appresso denominata "Egitto"),

    dall’altro,

    in appresso denominate "le parti";

    VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e articolo 300, paragrafo 3, primo comma;

    VISTA la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) [1];

    CONSIDERANDO l’importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e il relativo riferimento di cui all’articolo 43 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall’altra, firmato il 25 giugno 2001;

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Campo d’applicazione e principi

    1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione tra la Comunità e l’Egitto in settori di interesse comune in cui esercitano attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico.

    2. Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

    - promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle due parti,

    - beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi,

    - accesso reciproco alle attività dei programmi e ai progetti di ricerca svolti da ciascuna parte,

    - scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione,

    - scambio e tutela adeguati dei diritti di proprietà intellettuale.

    Articolo 2

    Mezzi di cooperazione

    1. I soggetti giuridici con sede in Egitto, conformemente alla definizione di cui all’allegato I, comprese persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, partecipano alle azioni indirette del programma quadro comunitario di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (in appresso "il programma quadro CE"), alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri dell’Unione europea, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

    2. I soggetti giuridici con sede negli Stati membri della Comunità partecipano ai programmi e progetti di ricerca dell’Egitto in settori analoghi a quelli del programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici egiziani, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

    3. La cooperazione può anche svilupparsi con i mezzi e le modalità seguenti:

    - regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica dell’Egitto e della Comunità in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica,

    - scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione,

    - trasmissione tempestiva di informazioni sull’attuazione e i risultati dei programmi e progetti di ricerca dell’Egitto e della Comunità e riguardanti i risultati di lavori svolti nell’ambito del presente accordo,

    - riunioni congiunte,

    - visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, anche a scopo di formazione,

    - lo scambio e la condivisione di attrezzature e di materiali,

    - contatti regolari tra responsabili di programmi o direttori di progetti di ricerca egiziani e comunitari,

    - partecipazione di esperti a seminari, simposi e gruppi di lavoro,

    - scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo,

    - formazione tramite progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico,

    - accesso reciproco all’informazione scientifica e tecnologica oggetto della cooperazione in questione,

    - qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica CE-Egitto, di cui all’articolo 4, conformemente alle politiche e alle procedure applicabili alle due parti.

    Articolo 3

    Rafforzamento della cooperazione

    1. Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l’entrata e l’uscita dai loro territori di beni destinati a essere utilizzati in queste attività.

    2. Qualora, in applicazione della propria normativa, la Comunità europea conceda un finanziamento a un soggetto giuridico dell’Egitto che partecipi a un’azione indiretta comunitaria, l’Egitto garantisce che a questa transazione non saranno imposti oneri o prelievi fiscali o doganali.

    Articolo 4

    Gestione dell’accordoComitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica CE-Egitto

    1. Il coordinamento e l’agevolazione delle attività oggetto del presente accordo sono svolti, per l’Egitto, dall’Accademia per la ricerca scientifica e tecnologica, e, per la Comunità, dai servizi dalla Commissione delle Comunità europee responsabili del programma quadro, in qualità di agenti esecutivi delle parti (in appresso denominati "agenti esecutivi").

    2. Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato congiunto denominato "Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica CE-Egitto" (in appresso "il comitato misto"), le cui funzioni comprendono:

    - assicurare, valutare e riesaminare l’attuazione del presente accordo, nonché modificarne gli allegati o adottarne di nuovi per tenere conto degli sviluppi delle politiche scientifiche delle parti, nell’osservanza delle relative procedure interne di ciascuna delle due parti,

    - identificare annualmente i potenziali settori in cui risulti opportuno sviluppare e migliorare la cooperazione ed esaminare le relative misure,

    - esaminare periodicamente gli orientamenti e le priorità per il futuro delle politiche di ricerca e la loro programmazione in Egitto e nella Comunità, nonché le prospettive di cooperazioni future ai sensi del presente accordo.

    3. Il comitato misto è composto da rappresentanti degli agenti esecutivi; esso adotta il proprio regolamento interno.

    4. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l’anno, alternativamente nella Comunità e in Egitto. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di una delle due parti. Le conclusioni e raccomandazioni del comitato misto sono trasmesse per informazione al comitato d’associazione dell’accordo euromediterraneo tra l’Unione europea e la Repubblica araba di Egitto.

    Articolo 5

    Finanziamento

    La reciproca partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all’allegato I ed è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti, dalle politiche e modalità di attuazione dei programmi in vigore sul territorio di ciascuna della parti.

    Articolo 6

    Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni

    La diffusione e l’uso dei risultati e delle informazioni acquisiti e/o scambiati, nonché la gestione, l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca svolte ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle disposizioni di cui all’allegato II.

    Articolo 7

    Disposizioni finali

    1. Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le parti.

    2. Il presente accordo entra in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure interne per la conclusione dello stesso. In attesa del completamento delle procedure interne necessarie per la conclusione, le parti applicano il presente accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso.

    Qualora una parte notifichi all’altra parte l’intenzione di non concludere l’accordo, le parti concordano di comune accordo che i progetti e le attività avviati nel periodo di applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della notifica summenzionata sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

    3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti previo preavviso di dodici mesi.

    I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso.

    4. Qualora una delle parti decida di modificare i suoi programmi e progetti di ricerca, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1, l’agente esecutivo della parte in questione notifica all’agente esecutivo dell’altra parte il contenuto preciso di dette modifiche.

    In deroga a quanto disposto dal secondo comma del paragrafo 2, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una delle parti notifica all’altra, entro un mese dall’adozione delle modifiche di cui al primo comma, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

    5. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio della Repubblica araba di Egitto, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio o nei territori di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale.

    6. Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Hecho en El Cairo, el veintiuno de junio de dos mil cinco.

    Udfærdiget i Kairo den enogtyvende juni to tusind og fem.

    Geschehen zu Kairo am einundzwanzigsten Juni zweitausendfünf.

    Έγινε στο Κάιρο, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες πέντε.

    Done at Cairo on the twenty-first day of June in the year two thousand and five.

    Fait au Caire, le vingt-et-un juin deux mille cinq.

    Fatto a il Cairo, addì ventuno giugno duemilacinque.

    Gedaan te Kaïro, de eenentwintigste juni tweeduizend vijf.

    Feito no Cairo, em vinte e um de Junho de dois mil e cinco.

    Tehty Kairossa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisi.

    Som skedde i Kairo den tjugoförsta juni tjugohundrafern.

    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    Por el Gobierno de la República Árabe de Egipto

    På vegne af Den Arabiske Republik Egyptens regering

    Für die Regierung der Arabischen Republik Ägypten

    Για την Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

    For the Government of the Arab Republic of Egypt

    Pour le gouvernement de la République arabe d’Égypte

    Per il Governo della Repubblica araba di Egitto

    Voor de regering van de Arabische Republiek Egypte

    Pelo Governo da República Árabe do Egipto

    Egyptin arabitasavallan hallituksen puolesta

    För Arabrepubliken Egyptens regering

    [1] GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

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    ALLEGATO I

    Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell’Unione europea e della Repubblica araba di Egitto

    Ai fini del presente accordo, per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

    I. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI STABILITI IN EGITTO ALLE AZIONI INDIRETTE DEL PROGRAMMA QUADRO CE-EGITTO

    1. La partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in Egitto alle azioni indirette del programma quadro CE è soggetta alle regole di partecipazione stabilite ai sensi dell’articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea per l’attuazione del programma quadro.

    I soggetti giuridici stabiliti in Egitto possono inoltre partecipare alle azioni indirette attuate ai sensi dell’articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    2. La Comunità può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Egitto che partecipano alle azioni indirette menzionate al paragrafo 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all’articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea, al regolamento finanziario della Comunità europea e alla legislazione comunitaria applicabile.

    3. I contratti conclusi dalla Comunità con i soggetti giuridici stabiliti in Egitto che partecipano ad un’azione indiretta devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche.

    Le competenti autorità egiziane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, l’assistenza ragionevole e utile, qualora necessaria, per eseguire tali controlli e verifiche contabili.

    II. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AI PROGRAMMI E AI PROGETTI DI RICERCA EGIZIANI

    1. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell’Unione europea o al diritto comunitario, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo egiziani in cooperazione con soggetti giuridici stabiliti in Egitto.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l’allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti egiziani di ricerca nell’ambito dei programmi di RST, e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l’attuazione di detti progetti sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle direttive governative che disciplinano lo svolgimento di programmi di ricerca e sviluppo applicabili ai soggetti giuridici egiziani e tali da garantire un trattamento equanime, tenuto conto della natura della cooperazione fra l’Egitto e la Comunità in questo settore.

    Il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano a progetti e programmi di ricerca e sviluppo dell’Egitto è disciplinato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Egitto, in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici non egiziani che partecipano ai progetti e ai programmi di ricerca e sviluppo dell’Egitto.

    3. L’Egitto informa regolarmente i soggetti giuridici della Comunità e dell’Egitto in merito ai programmi egiziani in corso di svolgimento e alle possibilità di partecipazione per i soggetti giuridici stabiliti nella Comunità.

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    ALLEGATO II

    Principi per l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale

    I. APPLICAZIONE

    Ai fini del presente accordo, per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

    Ai fini del presente accordo, per "conoscenze" si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti legati a detti risultati acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, modelli, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

    II. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI SOGGETTI GIURIDICI DELLE PARTI

    1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione siano compatibili con le convenzioni internazionali applicabili alle parti, compresi l’accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall’Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).

    2. I soggetti giuridici stabiliti in Egitto che partecipano a un’azione indiretta del programma quadro CE hanno gli stessi diritti e obblighi di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, alle condizioni stabilite dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi dell’articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea e nel relativo contratto concluso con la Comunità. Detti diritti e obblighi sono conformi alle disposizioni del paragrafo 1.

    3. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano a programmi o a progetti di ricerca egiziani hanno gli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Egitto che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca. Detti diritti e obblighi sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

    III. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE PARTI

    1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito.

    a) La parte che genera le conoscenze è proprietaria delle stesse. Qualora risulti impossibile determinare il contributo delle rispettive parti, le parti sono congiuntamente proprietarie delle conoscenze.

    b) La parte proprietaria delle conoscenze concede all’altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

    2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle pubblicazioni di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito.

    a) In caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di attività svolte ai sensi del presente accordo, l’altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.

    b) Tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d’autore, prodotte a norma delle presenti disposizioni, devono indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

    3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito.

    a) All’atto di comunicare all’altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte identifica le informazioni riservate che non desidera divulgare mediante segni o legende indicanti la riservatezza delle informazioni.

    b) La parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo.

    c) Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l’altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta e ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche.

    d) Le informazioni riservate o le altre informazioni confidenziali non documentali fornite nel corso di seminari e di altre riunioni tra i rappresentanti delle parti, indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di attrezzature o l’esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate o altre informazioni confidenziali siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni all’atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a).

    e) Ciascuna parte si impegna ad assicurare che le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d) siano controllate come ivi previsto. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull’obbligo del segreto di cui alle lettere a) e d), ne informa immediatamente l’altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un piano di azione adeguato.

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