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Document 02018R1727-20231031
Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA
Consolidated text: Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio
Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio
Il testo consolidato potrebbe non includere le seguenti modifiche:
| Atto modificativo | Tipo di modifica | Suddivisione interessata | Data di entrata in vigore |
|---|---|---|---|
| 32025R2082 | modificato da | articolo 80 paragrafo 9 | 04/11/2025 |
02018R1727 — IT — 31.10.2023 — 002.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1727 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/838 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 |
L 148 |
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31.5.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2131 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 ottobre 2023 |
L 2131 |
1 |
11.10.2023 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2018/1727 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2018
che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio
CAPO I
ISTITUZIONE, OBIETTIVI E COMPITI DI EUROJUST
Articolo 1
Istituzione dell’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale
Articolo 2
Compiti
Nello svolgimento dei propri compiti Eurojust:
tiene conto di qualsiasi richiesta formulata dall’autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da autorità, istituzioni, organi e organismi dell’Unione competenti in virtù di disposizioni adottate nell’ambito dei trattati o di ogni informazione raccolta da Eurojust;
agevola l’esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che danno effetto il principio del riconoscimento reciproco.
Articolo 3
Competenza di Eurojust
Eurojust esercita le sue competenze per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nei casi che vedono coinvolti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’Istituzione di EPPO ma per i quali EPPO non è competente o decide di non esercitare la sua competenza.
Eurojust, EPPO e gli Stati membri interessati si consultano e cooperano tra lor al fine di facilitare l’esercizio delle competenze di Eurojust a norma del presente paragrafo. Le modalità pratiche relative a tale esercizio a norma del presente paragrafo sono disciplinate dall’accordo di lavoro di cui all’articolo 47, paragrafo 3.
Eurojust è competente anche per i reati connessi ai reati elencati all’allegato I. Le categorie seguenti di reati sono considerati reati connessi:
i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere i reati gravi elencati all’allegato I;
i reati commessi per agevolare o compiere i reati gravi elencati all’allegato I;
i reati commessi per assicurare l’impunità degli autori dei reati gravi elencati all’allegato I.
La decisione riguardante l’eventuale prestazione di assistenza giudiziaria a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale da parte degli Stati membri e le modalità di tale prestazione spetta esclusivamente all’autorità competente dello Stato membro interessato, fatto salvo il diritto nazionale applicabile, dell’Unione o internazionale.
Articolo 4
Funzioni operative di Eurojust
Eurojust ha le seguenti funzioni operative:
informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza che abbiano un’incidenza su scala dell’Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Europol;
collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in materia penale, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la base di dati documentali della rete giudiziaria europea;
cooperare strettamente con EPPO sulle materie di sua competenza;
prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni;
sostenere i centri di competenze specializzate dell’Unione sviluppati da Europol e da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione e, ove opportuno, parteciparvi;
collaborare con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, nonché con le reti istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia disciplinato dal titolo V TFUE;
sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro le forme gravi di criminalità di cui all’allegato 1;
sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi, anche preservando, analizzando e conservando le prove relative a tali crimini e ai reati connessi e consentendo lo scambio di tali prove o mettendole in altro modo a disposizione diretta delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale.
Nell’assolvimento dei suoi compiti, Eurojust può chiedere, specificandone i motivi, che le autorità competenti degli Stati membri interessati:
avviino un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;
accettino che una di esse è più indicata ad avviare un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;
si coordinino con le autorità competenti di altri Stati membri;
istituiscano una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
gli comunichino le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti;
dispongano misure investigative speciali;
prendano ogni altra misura giustificata ai fini dell’indagine o dell’azione penale.
Eurojust può inoltre:
fornire pareri a Europol sulla base delle analisi da questo sviluppate;
fornire un sostegno logistico, compresa l’assistenza per la traduzione, l’interpretazione e l’organizzazione di riunioni di coordinamento.
Articolo 5
Esercizio delle funzioni operative e di altro tipo
Eurojust agisce tramite il collegio:
quando agisce ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2:
se richiesto da uno o più membri nazionali interessati da un caso trattato da Eurojust;
se il caso comporta indagini o azioni penali che abbiano un’incidenza su scala dell’Unione o possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
quando agisce ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, 4 o 5;
quando si pone un problema generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi operativi;
quando adotta il bilancio annuale di Eurojust, nel qual caso la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri;
quando adotta il documento di programmazione di cui all’articolo 15 o la relazione annuale di attività di Eurojust, nel qual caso la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri;
quando elegge o revoca il presidente e i vicepresidenti a norma dell’articolo 11;
quando nomina il direttore amministrativo o, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico a norma dell’articolo 17;
quando adotta gli accordi di lavoro conclusi a norma degli articoli 47, paragrafo 3, e dell’articolo 52;
quando adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, anche con riferimento alla loro dichiarazione di interessi;
quando adotta relazioni, documenti programmatici, orientamenti destinati alle autorità nazionali e pareri riguardanti l’attività operativa di Eurojust, ogniqualvolta tali documenti siano di natura strategica;
quando nomina magistrati di collegamento a norma dell’articolo 53;
quando adotta qualsiasi altra decisione non espressamente attribuita al comitato esecutivo dal presente regolamento o che esula dalla responsabilità del direttore amministrativo a norma dell’articolo 18;
se altrimenti previsto dal presente regolamento.
Il collegio può assegnare compiti amministrativi supplementari al direttore amministrativo e al comitato esecutivo oltre a quelli previsti dagli articoli 16 e 18 conformemente alle sue necessità operative.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il collegio può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore amministrativo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore amministrativo.
CAPO II
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI EUROJUST
SEZIONE I
Struttura
Articolo 6
Struttura di Eurojust
La struttura di Eurojust comprende:
i membri nazionali;
il collegio;
il comitato esecutivo;
il direttore amministrativo.
SEZIONE II
Membri nazionali
Articolo 7
Status dei membri nazionali
Articolo 8
Poteri dei membri nazionali
I membri nazionali hanno il potere di:
agevolare o altrimenti sostenere l’emissione o l’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti del proprio Stato membro o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione, inclusa EPPO;
contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali del proprio Stato membro;
partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.
Di concerto con l’autorità nazionale competente i membri nazionali possono, in conformità del diritto nazionale:
emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giuridica reciproca o di riconoscimento reciproco;
disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
Il membro nazionale ha facoltà di presentare una proposta all’autorità competente nazionale l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 3 e 4 se l’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 3 e 4 da parte del membro nazionale confligge con
le norme costituzionali di uno Stato membro;
oppure
gli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale di uno Stato membro riguardanti:
la suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici;
la divisione funzionale dei compiti tra procure;
oppure
la struttura federale dello Stato membro interessato.
Articolo 9
Accesso ai registri nazionali
I membri nazionali hanno accesso alle informazioni contenute nei seguenti tipi di registri del proprio Stato membro, o sono quanto meno in grado di ottenerle, in conformità del loro diritto nazionale:
casellario giudiziario;
registri delle persone arrestate;
registri relativi alle indagini;
registri del DNA;
altri registri di autorità pubbliche del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all’assolvimento dei propri compiti.
SEZIONE III
Collegio
Articolo 10
Composizione del collegio
Il collegio è composto da:
tutti i membri nazionali; e
un rappresentante della Commissione quando il collegio esercita le funzioni di gestione.
Il rappresentante della Commissione nominato a norma della lettera b) del primo comma è anche il rappresentante della Commissione in seno al comitato esecutivo a norma dell’articolo 16, paragrafo 4.
Articolo 11
Presidente e vicepresidenti di Eurojust
Il presidente esercita le sue funzioni a nome del collegio. Il presidente:
rappresenta Eurojust;
convoca e presiede le riunioni del collegio e del comitato esecutivo e tiene informato il collegio delle questioni di suo interesse;
dirige i lavori del collegio e controlla la gestione quotidiana di Eurojust assicurata dal direttore amministrativo;
esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento interno di Eurojust.
Qualora un membro nazionale sia eletto presidente di Eurojust, lo Stato membro interessato può distaccare un’altra persona adeguatamente qualificata al fine di rafforzare l’ufficio nazionale per la durata dell’incarico esercitato dall’altro membro nazionale quale presidente.
In tal caso, lo Stato membro interessato ha diritto a chiedere una compensazione ai sensi dell’articolo 12.
Articolo 12
Meccanismo di compensazione per l’elezione alla carica di presidente
Gli Stati membri possono ottenere una compensazione se:
il loro membro nazionale è stato eletto presidente;
e
chiedono una compensazione al collegio e giustificano la necessità di rafforzare l’ufficio nazionale a motivo dell’aumento del carico di lavoro.
Articolo 13
Riunioni del collegio
Articolo 14
Modalità di votazione del collegio
Articolo 15
Programmazione annuale e pluriennale
SEZIONE IV
Comitato esecutivo
Articolo 16
Funzionamento del comitato esecutivo
Inoltre, il comitato esecutivo:
rivede il documento di programmazione di Eurojust di cui all’articolo 15 sulla base di un progetto elaborato dal direttore amministrativo e trasmesso al collegio per l’adozione;
adotta una strategia antifrode per Eurojust, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare e sulla base di un progetto elaborato dal direttore amministrativo;
adotta adeguate norme di attuazione per garantire l’applicazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto dei funzionari») e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («regime applicabile agli altri agenti») stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 2 ), a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari;
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne ed esterne, dalle valutazioni e dalle indagini, incluse quelle del Garante europeo della protezione dei dati e dell’OLAF;
adotta tutte le decisioni relative all’istituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture amministrative interne di Eurojust;
fatte salve le responsabilità del direttore amministrativo di cui all’articolo 18, assiste e consiglia il direttore amministrativo in merito all’attuazione delle decisioni del collegio, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio;
svolge ulteriori compiti amministrativi eventualmente conferitigli dal collegio a norma dell’articolo 5, paragrafo 4;
adotta le regole finanziarie applicabili a Eurojust conformemente all’articolo 64;
adotta, in conformità dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore amministrativo le pertinenti prerogative di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di poteri; il direttore amministrativo è autorizzato a subdelegare tali poteri;
rivede il progetto di bilancio annuale di Eurojust da sottoporre al collegio per l’adozione;
rivede la relazione annuale di attività di Eurojust e la trasmette al collegio per l’adozione;
nomina un contabile e un responsabile della protezione dei dati, che sono funzionalmente indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Eurojust trasmette a EPPO gli ordini del giorno delle riunioni del comitato esecutivo e si consulta con EPPO sulla necessità di partecipare a dette riunioni. Eurojust invita EPPO a partecipare, senza diritto di voto, ogniqualvolta si discutano questioni che sono rilevanti per il funzionamento di EPPO.
Ogni qualvolta EPPO è invitata a una riunione del comitato esecutivo, Eurojust le fornisce i documenti pertinenti su cui è basato l’ordine del giorno.
SEZIONE V
Direttore amministrativo
Articolo 17
Status del direttore amministrativo
Articolo 18
Compiti del direttore amministrativo
Il direttore amministrativo è responsabile dell’esecuzione dei compiti amministrativi conferiti a Eurojust e, in particolare, deve:
assicurare la gestione corrente di Eurojust e la gestione del personale;
attuare le decisioni adottate dal collegio e dal comitato esecutivo;
predisporre il documento di programmazione di cui all’articolo 15 e presentarlo al comitato esecutivo per esame;
attuare il documento di programmazione di cui all’articolo 15 e informare il comitato esecutivo e il collegio in merito alla sua attuazione;
predisporre la relazione annuale di attività di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per esame e al collegio per adozione;
predisporre un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del Garante europeo della protezione dei dati e dell’OLAF, e informare due volte l’anno il collegio, il comitato esecutivo, la Commissione e il Garante europeo della protezione dei dati sui progressi compiuti;
elaborare una strategia antifrode di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per adozione;
predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Eurojust;
predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurojust ed eseguire il bilancio;
esercitare, nei confronti del personale di Eurojust, i poteri demandati dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»);
provvedere affinché sia fornito il necessario sostegno amministrativo per facilitare il lavoro operativo di Eurojust;
provvedere affinché il presidente e i vicepresidenti siano sostenuti nello svolgimento delle loro funzioni;
predisporre un progetto di proposta per il bilancio annuale di Eurojust, che deve essere esaminato dal comitato esecutivo prima dell’adozione da parte del collegio.
CAPO III
ASPETTI OPERATIVI
Articolo 19
Meccanismo di coordinamento permanente
Articolo 20
Sistema di coordinamento nazionale Eurojust
Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:
dai corrispondenti nazionali di Eurojust;
dai corrispondenti nazionali per le questioni attinenti alla competenza di EPPO;
dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo;
dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete;
dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI;
se del caso, da altre autorità giudiziarie pertinenti.
Ogni sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, lo svolgimento dei compiti di Eurojust all’interno dello Stato membro, segnatamente:
provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all’articolo 23 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;
aiutando a determinare se una richiesta debba essere trattata con l’assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea;
aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l’esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
mantenendo stretti rapporti con l’unità nazionale Europol, altri punti di contatto della rete giudiziaria europea e altre pertinenti autorità nazionali competenti.
Articolo 21
Scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali
Le autorità nazionali competenti informano senza ritardo i rispettivi membri nazionali di qualsiasi caso che interessi almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, anche con riferimento a decisioni basate sugli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, qualora si verifichi una o più delle circostanze seguenti:
il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro interessato, e rientra nell’elenco seguente:
tratta di esseri umani;
abuso o sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali;
traffico di stupefacenti;
traffico illecito di armi da fuoco, loro parti o componenti, nonché di munizioni o esplosivi;
corruzione;
reati contro gli interessi finanziari dell’Unione;
falsificazione di monete o di altri mezzi di pagamento;
attività di riciclaggio;
criminalità informatica;
vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un’organizzazione criminale;
vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un’incidenza sul piano dell’Unione o può riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.
Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali in ordine:
ai casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;
alle consegne controllate che riguardino almeno tre paesi, di cui almeno due siano Stati membri;
al ripetersi del rifiuto o di difficoltà a eseguire richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco.
Articolo 21 bis
Scambio di informazioni sui casi di terrorismo
Il paragrafo 1 non si applica qualora:
la condivisione di informazioni comprometta un’indagine in corso o la sicurezza di una persona; o
la condivisione di informazioni sia in contrasto con gli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro interessato.
Articolo 22
Informazioni trasmesse da Eurojust alle autorità nazionali competenti
Articolo 22 bis
Comunicazione digitale sicura e scambio digitale sicuro di dati tra le autorità nazionali competenti ed Eurojust
Articolo 22 ter
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione
La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l’istituzione e l’uso del sistema informatico decentrato per la comunicazione a norma del presente regolamento, stabilendo quanto segue:
le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;
gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e le norme di alto livello in materia di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle informazioni nell’ambito del sistema informatico decentrato;
gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;
l’istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
Articolo 22 quater
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 23
Sistema automatico di gestione dei fascicoli
Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:
prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza;
garantire l’accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e sulle azioni penali in corso e il loro scambio sicuro;
consentire il controllo incrociato delle informazioni e l’individuazione di collegamenti;
consentire l’estrazione di dati a fini operativi e statistici;
agevolare il controllo per garantire che il trattamento dei dati personali operativi sia lecito e conforme al presente regolamento e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
I membri nazionali possono conservare temporaneamente e analizzare dati personali per determinare se essi siano rilevanti ai fini dei compiti di Eurojust e possano essere inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali dati possono essere conservati per un periodo massimo di tre mesi.
Articolo 24
Gestione delle informazioni nel sistema automatico di gestione dei fascicoli
Il membro nazionale è responsabile della gestione dei dati che ha trattato.
Articolo 25
Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale
Le persone di cui all’articolo20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), hanno accesso soltanto ai dati seguenti:
dati controllati dal membro nazionale del loro Stato membro;
dati controllati da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che controlla i dati non abbia negato tale accesso.
CAPO IV
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI
Articolo 26
Trattamento dei dati personali da parte di Eurojust
Articolo 27
Trattamento dei dati personali operativi
Qualora siano trasmessi dati personali operativi conformemente all’articolo 21 bis, Eurojust può trattare i dati personali operativi di cui all’allegato III riguardanti le persone seguenti:
persone nei cui confronti sussistono, in base al diritto nazionale dello Stato membro interessato, fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato di competenza di Eurojust;
persone che sono state condannate per un siffatto reato.
A meno che l’autorità nazionale competente non decida altrimenti, caso per caso, Eurojust può continuare a trattare i dati personali operativi di cui al primo comma, lettera a), anche dopo la conclusione del procedimento a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, persino in caso di assoluzione o di decisione definitiva di non luogo procedere. Se il procedimento non si è concluso con una condanna, il trattamento dei dati personali operativi ha luogo solo per individuare collegamenti tra indagini e azioni penali in corso, future o concluse di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c).
Articolo 28
Trattamento sotto l’autorità di Eurojust o del responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto l’autorità di Eurojust, che abbia accesso a dati personali operativi, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso da Eurojust, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o il diritto di uno Stato membro.
Articolo 29
Termini per la conservazione dei dati personali operativi
I dati personali operativi trattati da Eurojust non sono conservati da Eurojust più del tempo necessario per l’assolvimento dei suoi compiti. In particolare, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, i dati personali operativi di cui all’articolo 27 non possono essere conservati oltre la prima data applicabile tra le seguenti:
la scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall’indagine e dall’azione penale;
la data in cui si informa Eurojust del fatto che la persona è assolta e la decisione giudiziaria diventa definitiva, nel qual caso lo Stato membro interessato informa Eurojust senza ritardo;
tre anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell’ultimo degli Stati membri interessati dall’indagine o dall’azione penale;
la data in cui Eurojust e gli Stati membri interessati constatano o convengono di comune accordo che non è più necessario il coordinamento delle indagini o dell’azione penale di Eurojust, salvo che non sussista l’obbligo di fornire questa informazione a Eurojust in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5 o 6;
tre anni dopo la data in cui i dati personali operativi sono stati trasmessi in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5 o 6.
Eurojust non conserva i dati personali operativi trasmessi conformemente all’articolo 21 bis oltre la prima delle date seguenti:
la scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall’indagine o dall’azione penale;
cinque anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell’ultimo degli Stati membri interessati dall’indagine o dall’azione penale, o due anni in caso di assoluzione o di decisione definitiva di non luogo procedere;
la data in cui Eurojust è informata della decisione dell’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5.
Una verifica della necessità di conservare i dati è altresì effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento.
Se i dati personali operativi di cui all’articolo 27, paragrafo 4, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il Garante europeo della protezione dei dati.
Eurojust può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi dell’ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all’ulteriore conservazione dei dati personali operativi al momento della verifica, tali dati sono automaticamente cancellati.
Il paragrafo 5 non si applica:
se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare; in tal caso i dati personali operativi sono usati solo con il consenso esplicito e scritto dell’interessato;
quando l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali operativi; in tal caso il paragrafo 5 non si applica per il periodo necessario agli Stati membri o a Eurojust, se del caso, per verificare l’accuratezza di tali dati;
quando i dati personali operativi devono essere conservati a fini probatori ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
quando l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali operativi e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; oppure
quando i dati personali operativi sono ulteriormente necessari per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità statistiche.
Articolo 30
Sicurezza dei dati personali operativi
Eurojust e gli Stati membri definiscono meccanismi per garantire che le misure di sicurezza di cui all’articolo 91 del regolamento (UE) 2018/1725 siano prese in considerazione oltre i limiti dei sistemi d’informazione.
Articolo 31
Diritto di accesso dell’interessato
Articolo 32
Limitazioni del diritto di accesso
Nei casi di cui all’articolo 81 del regolamento (UE) 2018/1725 Eurojust informa l’interessato, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 33
Diritto di limitazione di trattamento
Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 29, paragrafo 7, del presente regolamento, se il trattamento dei dati personali operativi è stato limitato a norma dell’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, tali dati personali operativi sono trattati soltanto per tutelare i diritti dell’interessato o di un’altra persona fisica o giuridica che è parte di un procedimento di cui è parte Eurojust o per le finalità di cui all’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 34
Accesso autorizzato ai dati personali operativi in seno a Eurojust
Possono avere accesso ai dati personali operativi trattati da Eurojust nei limiti previsti agli articoli 23, 24 e 25, nello svolgimento dei propri compiti, soltanto i membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, gli esperti nazionali distaccati autorizzati e le persone di cui all’articolo 20, paragrafo 3, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, e il personale autorizzato di Eurojust.
Articolo 35
Registro delle categorie di attività di trattamento
Eurojust tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le informazioni che seguono:
i dati di contatto di Eurojust e il nome e i dati di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati;
le finalità del trattamento;
una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali operativi;
le categorie di destinatari cui i dati personali operativi sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;
se del caso, i trasferimenti di dati personali operativi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale;
se possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
se possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 91del regolamento (UE) 2018/1725 .
Articolo 36
Designazione del responsabile della protezione dei dati
Articolo 37
Posizione del responsabile della protezione dei dati
Articolo 38
Compiti del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati ha, in particolare, i compiti seguenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:
garantire, in modo indipendente, che Eurojust rispetti le disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 nonché le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati del regolamento interno; ciò comprende il controllo dell’osservanza del presente regolamento, del regolamento (UE) 2018/1725, di altre disposizioni dell’Unione o nazionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche di Eurojust in materia di protezione dei dati personali, comprese l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
informare e fornire consulenza a Eurojust nonché al personale che esegue il trattamento dei dati personali in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2018/1725 nonché da altre disposizioni dell’Unione o nazionali relative alla protezione dei dati;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 89del regolamento (UE) 2018/1725;
garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento di dati personali in conformità delle disposizioni da stabilire nel regolamento interno di Eurojust;
cooperare con il personale di Eurojust preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento di dati;
cooperare con il Garante europeo della protezione dei dati;
garantire che gli interessati siano informati dei propri diritti ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725;
fungere da punto di contatto per il Garante europeo della protezione dei dati per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725 , ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla necessità di notificare o comunicare una violazione dei dati personali a norma degli articoli 92e 93del regolamento (UE) 2018/1725;
redigere una relazione annuale e trasmetterla al comitato esecutivo, al collegio e al Garante europeo della protezione dei dati.
Articolo 39
Notifica di una violazione dei dati personali alle autorità interessate
La notifica di cui al paragrafo 1 deve come minimo:
descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile e appropriato, le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;
descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
descrivere le misure proposte o adottate da Eurojust per porre rimedio alla violazione dei dati personali; nonché
ove opportuno, elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali.
Articolo 40
Controllo da parte del Garante europeo della protezione dei dati
In applicazione del presente regolamento e del regolamento 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati svolge le funzioni seguenti:
trattare i reclami e compiere i relativi accertamenti e comunicarne l’esito agli interessati entro un termine ragionevole;
svolgere indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e comunicarne l’esito agli interessati entro un termine ragionevole;
sorvegliare e garantire l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento 2018/1725 relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte di Eurojust;
consigliare Eurojust, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali operativi, in particolare prima che Eurojust adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali operativi.
In applicazione del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 e tenendo conto delle implicazioni per le indagini e le azioni penali degli Stati membri, il Garante europeo della protezione dei dati può:
offrire consulenza agli interessati nell’esercizio dei loro diritti;
rivolgersi a Eurojust in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e, ove opportuno, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
consultare Eurojust qualora le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati personali operativi siano state respinte in violazione degli articoli 31, 32 o 33 del presente regolamento e degli articoli da 77 a 82 o dell’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1725;
rivolgere avvertimenti a Eurojust;
ordinare a Eurojust di effettuare la rettifica, la limitazione o la cancellazione di dati personali operativi che sono stati trattati da Eurojust in violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi e di notificare tali misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati, a condizione che ciò non interferisca con i compiti di Eurojust stabiliti all’articolo 2;
adire la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte») alle condizioni previste dal trattato;
intervenire nelle cause dinanzi alla Corte.
Articolo 41
Segreto professionale del Garante europeo della protezione dei dati
Articolo 42
Cooperazione tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali
In casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, compresi i casi di cui all’articolo 43, paragrafo 3, il Garante europeo della protezione dei dati consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il Garante europeo della protezione dei dati non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che tali autorità di controllo nazionali gli abbiano comunicato la propria posizione, entro un termine specificato dal Garante. Tale termine non può essere inferiore a un mese o superiore a tre mesi. Il Garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione delle autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la loro posizione, il Garante europeo della protezione dei dati le informa in merito, giustifica la propria decisione e sottopone la questione al comitato europeo per la protezione dei dati.
Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il Garante europeo della protezione dei dati può decidere di prendere provvedimenti immediati. In tali casi informa immediatamente le autorità di controllo nazionali interessate e motiva la natura urgente della situazione e giustifica il provvedimento adottato.
Articolo 43
Diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati riguardo ai dati personali operativi
Articolo 44
Diritto al controllo giurisdizionale nei confronti del Garante europeo della protezione dei dati
Avverso le decisioni del Garante europeo della protezione dei dati in materia di dati personali operativi può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte.
Articolo 45
Responsabilità in materia di protezione dei dati
La responsabilità dell’esattezza dei dati personali operativi incombe a:
Eurojust per i dati operativi forniti da uno Stato membro o da una istituzione, organo, ufficio o agenzia dell’Unione qualora i dati forniti siano stati modificati nel corso dell’elaborazione da parte di Eurojust;
lo Stato membro o l’istituzione, ufficio, organo o agenzia dell’Unione che ha fornito i dati a Eurojust qualora i dati forniti non siano modificati nel corso dell’elaborazione da parte di Eurojust;
Eurojust per i dati personali operativi forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, nonché per i dati personali operativi ottenuti da Eurojust da fonti accessibili al pubblico.
La responsabilità della conformità al regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali amministrativi e della conformità al presente regolamento e al capo IX, articolo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali operativi incombe a Eurojust.
La responsabilità della liceità di un trasferimento di dati personali operativi incombe:
ove uno Stato membro abbia fornito i dati personali operativi a Eurojust, a tale Stato membro;
a Eurojust, ove quest’ultima abbia fornito i dati personali operativi interessati a Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Articolo 46
Responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto
CAPO V
RELAZIONI CON I PARTNER
SEZIONE I
Disposizioni comuni
Articolo 47
Disposizioni comuni
Ove Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali abbiano ricevuto dati personali da Eurojust, i trasferimenti successivi a terzi di tali dati sono vietati a meno che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Eurojust abbia ottenuto il previo consenso dello Stato membro che ha fornito i dati;
Eurojust abbia dato il suo esplicito consenso alla luce delle circostanze del caso;
il trasferimento successivo avvenga solo per una finalità specifica che non sia incompatibile con le finalità per le quali sono stati trasmessi i dati.
SEZIONE II
Relazioni con i partner all’interno dell’Unione
Articolo 48
Cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell’Unione coinvolte nella cooperazione giudiziaria penale
Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale intrattengono rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto della rete giudiziaria europea dello stesso Stato membro del membro nazionale e i corrispondenti nazionali di Eurojust e della rete giudiziaria europea. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono prese le seguenti misure:
i membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che ritengano possano essere trattati più opportunamente dalla rete;
il segretariato della rete giudiziaria europea fa parte del personale di Eurojust. Ne costituisce un’unità distinta sul piano funzionale; può avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea, anche per la copertura dei costi delle riunioni plenarie della rete;
i punti di contatto della rete giudiziaria europea, quando lo si ritiene necessario, possono essere invitati alle riunioni di Eurojust;
Eurojust e la rete giudiziaria europea possono avvalersi del sistema di coordinamento nazionale Eurojust nel determinare se una richiesta debba essere trattata con l’assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea in conformità dell’articolo 20, paragrafo 7, lettera b).
Articolo 49
Relazioni con Europol
Eurojust stabilisce e mantiene una stretta cooperazione con Europol nella misura allo svolgimento delle funzioni delle due agenzie e al raggiungimento dei loro obiettivi e tenuto conto della necessità di evitare inutili sovrapposizioni.
A tal fine, il direttore esecutivo di Europol e il presidente di Eurojust si riuniscono periodicamente per discutere le questioni di interesse comune.
Articolo 50
Relazioni con EPPO
Nelle questioni operative di competenza di EPPO, Eurojust informa e, se del caso, coinvolge EPPO nelle proprie attività relative ai casi transfrontalieri, fra l’altro:
condividendo informazioni, compresi dati personali, riguardanti i suoi fascicoli, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento;
richiedendo il sostegno di EPPO.
Articolo 51
Relazioni con altri organi e organismi dell’Unione
SEZIONE III
Cooperazione internazionale
Articolo 52
Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali
Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
A tale scopo Eurojust predispone, ogni quattro anni, in consultazione con la Commissione, una strategia di cooperazione che specifica i paesi terzi e le organizzazioni internazionali riguardo ai quali sussiste un’esigenza operativa di cooperazione.
Articolo 53
Magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi
Qualora il magistrato di collegamento distaccato da Eurojust sia selezionato tra membri nazionali, aggiunti o assistenti:
lo Stato membro lo sostituisce nella sua funzione di membro nazionale, aggiunto o assistente;
non può più esercitare i poteri conferitigli ai sensi dell’articolo 8.
Articolo 54
Richieste di cooperazione giudiziaria presentate a e da paesi terzi
Articolo 54 bis
Magistrati di collegamento di paesi terzi
Il trasferimento di dati personali operativi a magistrati di collegamento di paesi terzi tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli può aver luogo solo in base alle norme e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, dall’accordo con il rispettivo paese o da altri strumenti giuridici applicabili.
L’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 24, paragrafo 2, si applicano ai magistrati di collegamento mutatis mutandis.
Il collegio stabilisce le condizioni dettagliate di accesso.
SEZIONE IV
Trasferimenti di dati personali
Articolo 55
Trasmissione di dati personali operativi a istituzioni, organi e organismi dell’Unione
Se i dati personali operativi sono trasmessi su richiesta dell’altra istituzione, dell’altro organo o dell’Unione, il titolare del trattamento e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento.
Eurojust è tenuta a verificare la competenza dell’altra istituzione, dell’altro organo o organismo dell’Unione e ad effettuare una valutazione provvisoria della necessità della trasmissione dei dati personali operativi. Qualora emergano dubbi su tale necessità, Eurojust chiede ulteriori informazioni al destinatario.
L’altra istituzione, l’altro organo o organismo dell’Unione provvede a che si possa successivamente verificare la necessità della trasmissione dei dati personali operativi.
Articolo 56
Principi generali per il trasferimento dei dati personali operativi ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali
Eurojust può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale, fatto salvo il rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati delle altre disposizioni del presente regolamento, soltanto se sono rispettate le condizioni di cui al presente articolo:
il trasferimento è necessario per lo svolgimento dei compiti di Eurojust;
l’autorità nel paese terzo o l’organizzazione internazionale alla quale i dati personali operativi sono trasferiti è competente ai fini dell’applicazione della legge e competente in materia penale;
nel caso in cui i dati personali operativi da trasferire in conformità del presente articolo siano stati trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro a Eurojust, quest’ultima deve ottenere l’autorizzazione preliminare dall’autorità competente interessata di detto Stato membro in conformità del suo diritto nazionale, a meno che detto Stato membro non abbia autorizzato itale trasferimento in termini generali o a condizioni particolari;
in caso di trasferimento successivo a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale da parte di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale, Eurojust impone al paese terzo o all’organizzazione internazionale di trasferimento di ottenere la sua autorizzazione preliminare per il trasferimento successivo.
Eurojust concede l’autorizzazione di cui alla lettera d) solo previa autorizzazione dello Stato membro da cui provengono i dati e dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono successivamente trasferiti.
Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, Eurojust può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ricorre una delle condizioni seguenti:
la Commissione ha deciso, a norma dell’articolo 57, che il paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una tale decisione di adeguatezza, sono offerte o sussistono garanzie adeguate in conformità dell’articolo 58 paragrafo 1, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza sia di tali garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell’articolo 59 paragrafo 1;
un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali operativi è stato concluso prima del 12 dicembre 2019 tra Eurojust e il paese terzo o l’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 26 bis della decisione 2002/187/GAI; oppure
sulla base di un accordo internazionale concluso tra l’Unione europea e il paese terzo o l’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 218 TFUE, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
Articolo 57
Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza
Eurojust può trasferire dati personali operativi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso in conformità dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o tale organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato.
Articolo 58
Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
In mancanza di una decisione di adeguatezza, Eurojust può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale se:
sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali operativi in uno strumento giuridicamente vincolante; oppure
Eurojust ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali operativi e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali.
Articolo 59
Deroghe in specifiche situazioni
In mancanza di una decisione di adeguatezza, o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 58, Eurojust può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto a condizione che il trasferimento sia necessario:
per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo;
per salvaguardare i legittimi interessi dell’interessato;
per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; oppure
in casi singoli, ai fini dello svolgimento dei compiti di Eurojust, a meno che Eurojust non determini che i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato prevalgono sull’interesse pubblico al trasferimento.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 60
Bilancio
Fatte salve altre risorse, le entrate di Eurojust comprendono:
un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione;
eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito da Eurojust;
sovvenzioni ad hoc.
Articolo 61
Stesura del bilancio
Articolo 62
Esecuzione del bilancio
Il direttore amministrativo agisce in qualità di ordinatore di Eurojust ed esegue il bilancio di Eurojust, sotto la propria responsabilità, entro i limiti autorizzati nel bilancio.
Articolo 63
Rendicontazione e discarico
Il discarico per l’esecuzione del bilancio di Eurojust è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo una procedura paragonabile a quella prevista dall’articolo 319 TFUE e dagli articoli 260, 261 e 262 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e sulla base della relazione di revisione contabile della Corte dei conti europea.
Qualora il Parlamento rifiuti di concedere il discarico entro il 15 maggio dell’anno N + 2, il direttore amministrativo è invitato a spiegare la sua posizione al collegio, che adotta la sua decisione finale sulla posizione del direttore amministrativo alla luce delle circostanze.
Articolo 64
Regole finanziarie
Le regole finanziarie applicabili a Eurojust sono adottate dal comitato esecutivo in conformità del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, previa consultazione della Commissione. Tali regole finanziarie si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento di Eurojust e previo accordo della Commissione.
Per quanto concerne il sostegno finanziario alle attività delle squadre investigative comuni, Eurojust ed Europol stabiliscono insieme le norme e le condizioni in base alle quali le domande sono trattate.
CAPO VII
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
Articolo 65
Disposizioni generali
Articolo 66
Esperti nazionali distaccati e altro personale
CAPO VIII
VALUTAZIONE E RELAZIONI
Articolo 67
Coinvolgimento delle istituzioni dell’Unione e dei parlamenti nazionali
Il presidente di Eurojust compare nell’ambito di una riunione interparlamentare di commissione, una volta all’anno per la valutazione congiunta delle attività di Eurojust da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, per illustrare le sue attività e presentare la sua relazione annuale o altri documenti chiave dell’Agenzia.
Durante le discussioni non è fatto riferimento alcuno, diretto o indiretto, ad azioni concrete adottate in relazione a specifici casi operativi.
Oltre agli altri obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento, Eurojust trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, a titolo informativo:
i risultati di studi e progetti strategici elaborati o commissionati da Eurojust;
il documento di programmazione di cui all’articolo 15;
gli accordi di lavoro conclusi con terzi.
Articolo 68
Pareri sugli atti legislativi proposti
La Commissione e gli Stati membri che esercitano i loro diritti sulla base dell’articolo 76, lettera b), TFUE, possono chiedere il parere di Eurojust su tutti gli atti legislativi proposti di cui all’articolo 76 TFUE.
Articolo 69
Valutazione e riesame
CAPO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 70
Privilegi e immunità
A Eurojust e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al TUE e al TFUE.
Articolo 71
Regime linguistico
Articolo 72
Riservatezza
Articolo 73
Condizioni di riservatezza dei procedimenti nazionali
Articolo 74
Trasparenza
Articolo 75
OLAF e Corte dei conti europea
Articolo 76
Norme in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate
Articolo 77
Indagini amministrative
Le attività amministrative di Eurojust sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell’articolo 228 TFUE.
Articolo 78
Responsabilità diversa dalla responsabilità per trattamento di dati non autorizzato o scorretto
Articolo 79
Accordo di sede e condizioni operative
Articolo 80
Disposizioni transitorie
In deroga all'articolo 23, paragrafo 6, Eurojust può istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 23 ai fini del trattamento di dati personali operativi per l'esecuzione della funzione operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j) («sistema automatico di gestione e conservazione dei dati»).
Il sistema automatico di gestione e conservazione dei dati rispetta le norme più elevate in materia di sicurezza informatica.
In deroga all'articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725, Eurojust consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima dell'utilizzo del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati formula un parere entro due mesi dal ricevimento di una notifica da parte del responsabile della protezione dei dati.
La notifica del responsabile della protezione dei dati di cui al terzo comma contiene almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste;
una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
le misure previste per affrontare i rischi di cui alla lettera b);
le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone interessate.
Le disposizioni in materia di protezione dei dati stabilite dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2017/1725 si applicano al trattamento dei dati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati nella misura in cui non siano direttamente collegate all'assetto tecnico del sistema automatico di gestione dei fascicoli. I diritti di accesso ai dati conservati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati e i termini per la loro conservazione sono conformi alle norme applicabili in materia di accesso agli archivi di lavoro temporanei a sostegno dei quali i dati sono conservati e ai rispettivi termini, in particolare quelli stabiliti all'articolo 29 del presente regolamento.
La deroga di cui al presente paragrafo si applica finché è disponibile il sistema di gestione dei fascicoli composto dagli archivi di lavoro temporanei e da un indice.
Articolo 81
Sostituzione e abrogazione
La decisione 2002/187/GAI è sostituita per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento con effetto dal 12 dicembre 2019.
Pertanto, la decisione 2002/187/GAI è sostituita con effetto dal 12 dicembre 2019.
Articolo 82
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
Elenco delle forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1:
ALLEGATO II
CATEGORIE DI DATI PERSONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 27
cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
data e luogo di nascita;
cittadinanza;
sesso;
luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
codici di previdenza sociale o altri codici ufficiali utilizzati negli Stati membri per identificare le persone fisiche, patenti di guida, documenti d’identità e dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;
informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un’indagine o di un’azione penale;
dettagli dei conti detenuti presso banche o altri istituti finanziari;
descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;
fatti che fanno presumere l’estensione internazionale del caso;
informazioni relative alla presunta appartenenza ad un’organizzazione criminale;
numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all’ubicazione, nonché qualsiasi dato connesso necessario per identificare l’abbonato o l’utente;
dati relativi all’immatricolazione dei veicoli;
profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali e, in relazione ai crimini e ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), video e registrazioni audio.
cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
data e luogo di nascita;
cittadinanza;
sesso;
luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
descrizione e natura dei reati che riguardano la persona interessata, data e luogo in cui sono stati commessi, loro qualifica penale, sviluppo delle indagini e, in relazione ai crimini e ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), informazioni relative alla condotta criminosa, comprese registrazioni audio, video, immagini satellitari e fotografie;
codice di previdenza sociale o altri codici ufficiali utilizzati dagli Stati membri per identificare le persone fisiche, patenti di guida, documenti d’identità e dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;
dettagli dei conti detenuti presso banche e altri istituti finanziari;
numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all’ubicazione, nonché qualsiasi dato connesso necessario per identificare l’abbonato o l’utente;
dati relativi all’immatricolazione dei veicoli.
ALLEGATO III
Informazioni per identificare l’indagato, l’imputato, il condannato o l’assolto:
per una persona fisica:
per una persona giuridica:
per le persone sia fisiche che giuridiche:
informazioni sul reato di terrorismo:
informazioni sul procedimento nazionale:
informazioni aggiuntive per identificare l’indagato:
( ) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 1).
( ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
( 1 ) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
( 2 ) Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell’1.6.2022, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 4 ) Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).
( 4 ) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
( 4 ) Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
( 4 ) Regolamento No 1 che fissa le modalità di esecuzione delle comunicazioni prescritte dall’articolo 41 del trattato (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
( 4 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
( 4 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
( 4 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).