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Document 02006D0415-20171221
Commission Decision of 14 June 2006 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community and repealing Decision 2006/135/EC (notified under document number C(2006) 2400) (Text with EEA relevance) (2006/415/EC)
Consolidated text: Decisione della Commissione del 14 giugno 2006 che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE [notificata con il numero C(2006) 2400] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/415/CE)
Decisione della Commissione del 14 giugno 2006 che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE [notificata con il numero C(2006) 2400] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/415/CE)
02006D0415 — IT — 21.12.2017 — 011.001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2006 che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE [notificata con il numero C(2006) 2400] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 164 dell'16.6.2006, pag. 51) |
Modificato da:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2006
che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE
[notificata con il numero C(2006) 2400]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/415/CE)
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui nel pollame presente sul territorio di uno Stato membro («Stato membro interessato») venga isolata l’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A ad alta patogenicità del sottotipo H5 di cui sia sospettata («sospetto focolaio») o confermata («focolaio») l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria nelle parti della Comunità esenti dalla malattia attraverso il movimento di pollame e altri volatili, nonché dei prodotti da loro derivati.
2. Le misure di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure da applicarsi in caso di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, adottate in conformità della direttiva 2005/94/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni della direttiva 2005/94/CE del Consiglio. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «uova da cova»: le uova deposte dal pollame, destinate all’incubazione, quali definite all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE;
b) «selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e, per quanto riguarda le specie avicole, al punto 1.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
c) «altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2005/94/CE, compresi:
i) gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003,
ii) i volatili diretti ad organismi, istituti e centri riconosciuti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/65/CEE.
Articolo 3
Aree A e B
1. L'area di cui alla parte A dell'allegato («area A») è classificata come area ad alto rischio consistente in zone di protezione e di sorveglianza istituite a norma dell'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE.
2. L'area di cui alla parte B dell'allegato («area B») è classificata come area a basso rischio comprendente l'intera zona ulteriore soggetta a restrizioni, o parti di essa, istituita in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE e che separa l'area A dalla parte dello Stato membro interessato esente dalla malattia, se tale parte è individuata, o dai paesi vicini.
Articolo 4
Istituzione delle aree A e B
1. Non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5, ad alta patogenicità, di cui sia sospettata o confermata l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, lo Stato membro interessato istituisce:
a) un'area A conformemente alle prescrizioni giuridiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE;
b) un'area B, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici legati all'influenza aviaria.
Lo Stato membro interessato comunica le aree A e B alla Commissione, agli altri Stati membri e, se del caso, al pubblico.
2. La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, esamina le aree istituite dallo Stato membro stesso e adotta le misure appropriate in relazione a tali aree, in conformità all’articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/662/CEE e all’articolo 10, paragrai 3 e 4 della direttiva 90/425/CEE.
3. Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, lo Stato membro interessato abroga le misure adottate relativamente alle aree individuate e comunica tale provvedimento alla Commissione e agli altri Stati membri.
La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, adotta le misure appropriate conformemente all’articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/662/CEE e all’articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 90/425/CEE.
4. Se la presenza del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità dell’influenza A del sottotipo H5N1 è confermata nel pollame, lo Stato membro interessato:
a) ne informa la Commissione e gli altri Stati membri;
b) applica le misure di cui all'articolo 5:
i) per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda in cui è confermata la presenza di un focolaio a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 2005/94/CE; nonché
ii) per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizooziologici legati all’influenza aviaria; oppure
iii) fino alla data indicata nell’allegato per lo Stato membro interessato,
c) tiene informati la Commissione e gli altri Stati membri dell’evoluzione della situazione nelle aree A e B.
La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, adotta le misure appropriate in conformità all’articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/662/CEE e all’articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 90/425/CEE.
Articolo 5
Divieto generalizzato
Oltre alle restrizioni ai movimenti di pollame, di altri volatili in cattività, delle loro uova da cova e dei prodotti da essi derivati a norma della direttiva 2005/94/CE, nelle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza e in altre zone soggette a restrizioni, lo Stato membro interessato assicura che:
a) non vengano effettuate spedizioni di pollame vivo e di altri volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili di cui all’articolo 2, lettera c), punti i) e ii), e di uova da cova di pollame, di altri volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili di cui all’articolo 2, lettera c), punto ii), e di selvaggina da penna selvatica dall’area B, se del caso, al resto del territorio dello Stato membro interessato o ad altri Stati membri o a paesi terzi;
b) non siano effettuate spedizioni di prodotti destinati al consumo umano ottenuti da selvaggina da penna selvatica dalle aree A e B, se del caso, al resto del territorio dello Stato membro interessato o ad altri Stati membri e a paesi terzi;
c) non siano effettuati spostamenti di sottoprodotti animali, ricavati, interamente o parzialmente, da specie avicole delle aree A e B e soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1744/2002 tra le aree A e B o spedizioni dalle stesse, se del caso, al resto del territorio dello Stato membro interessato o ad altri Stati membri o a paesi terzi;
d) non siano organizzate raccolte di pollame o di altri volatili in cattività nell’area B, ad esempio nell’ambito di fiere, mercati o esposizioni.
Articolo 6
Deroghe per il pollame vivo e i pulcini di un giorno
1. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto diretto di pollame dalle aziende site nell’area B ad impianti di macellazione ubicati nello Stato membro interessato e individuati dall’autorità competente, o, in seguito ad accordo tra le autorità competenti, ad un macello presente sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
2. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto diretto di pollame da aziende site nell'area B ad aziende poste sotto controllo ufficiale ubicate nello stesso Stato membro, in cui il pollame resterà almeno 21 giorni.
3. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto diretto di pollame da aziende site nell’area B ad un’azienda ubicata in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché:
a) le autorità competenti abbiano dato l’autorizzazione;
b) tale azienda non tenga altro pollame;
c) tale azienda sia posta sotto controllo ufficiale;
d) il pollame resti almeno 21 giorni in tale azienda.
4. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di pulcini di un giorno da un centro di incubazione sito nell’area B:
a) ad un’azienda posta sotto controllo ufficiale sita nello Stato membro interessato, preferibilmente al di fuori dell'area A;
b) a qualsivoglia azienda, sita preferibilmente al di fuori dell’area A, purché i pulcini di un giorno siano nati da uova conformi ai requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
c) a qualsivoglia azienda, sita preferibilmente al di fuori dell’area A, purché i pulcini di un giorno siano nati da uova raccolte in aziende che, alla data della raccolta, erano ubicate al di fuori delle aree A e B, e siano stati trasportati in un imballaggio disinfettato.
5. I certificati di polizia sanitaria che accompagnano le partite di pollame o di pulcini di un giorno di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere b) e c) in altri Stati membri recano la seguente dicitura:
«La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/415/CE della Commissione».
6. I movimenti autorizzati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono effettuati sotto controllo ufficiale. Essi sono autorizzati solo dopo che il veterinario ufficiale ha accertato che nell’azienda d’origine non è sospettata la presenza di influenza aviaria ad elevata patogenicità. I mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l’uso.
Articolo 7
Deroghe relative alle uova da cova e alle uova esenti da organismi patogeni
1. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare l’invio di uova da cova:
a) raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area B verso un centro d’incubazione sito nello Stato membro interessato o, in seguito ad accordo tra le autorità competenti, verso un centro d’incubazione sito in un altro Stato membro o in un paese terzo;
b) raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area B, nelle quali il pollame è stato sottoposto ad un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 % con garanzia di rintracciabilità, verso un qualsivoglia centro d’incubazione.
2. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione a scopi scientifici, diagnostici o farmaceutici di uova da cova e di uova esenti da organismi patogeni che il giorno della raccolta si trovavano nell’area A o nell’area B verso un laboratorio, un istituto o un stabilimento di produzione di medicinali o di vaccini siti nello Stato membro interessato o, in seguito ad accordo tra le autorità competenti, in un altro Stato membro o in un paese terzo.
3. I certificati zoosanitari che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2, destinate ad un altro Stato membro, recano la seguente dicitura:
«La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione».
4. I movimenti autorizzati ai paragrafi 1 o 2 sono effettuati sotto controllo ufficiale. Essi sono autorizzati solo dopo che il veterinario ufficiale ha accertato che nell’azienda d’origine non è sospettata la presenza di influenza aviaria ad elevata patogenicità. I mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l’uso.
Articolo 8
Deroghe per carne, carne macinata, carne di selvaggina da penna selvatica separata meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di tali carni
1. In deroga all'articolo 5, lettera b), lo Stato membro interessato può autorizzare l'immissione sul mercato nazionale di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente e preparati a base di carne o prodotti a base di carne di selvaggina da piuma selvatica originaria dell'area A o dell'area B, se tali carni sono contrassegnate:
a) conformemente al marchio speciale di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero
b) conformemente all'articolo 2 della decisione 2007/118/CE.
2. In deroga all’articolo 5, lettera b), lo Stato membro interessato autorizza l’invio di:
a) prodotti a base di carne ottenuti a partire da carne di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’area A o dall’area B che sia stata sottoposta a trattamenti contro l’influenza aviaria previsti all’allegato III, riga 1, punti a), b) o c) della direttiva 2002/99/CE;
b) carne fresca di selvaggina da penna selvatica non originaria delle aree A e B, prodotta in stabilimenti situati all’interno dell’area A o dell’area B conformemente all’allegato III, sezione IV del regolamento (CE) n. 853/2004, e controllata in conformità all’allegato I, la sezione IV, capitolo VIII del regolamento (CE) n. 854/2004;
c) carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera b) e prodotti in stabilimenti siti nell’area A o nell’area B in conformità all’allegato III, sezioni V e VI del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 9
Deroghe per i sottoprodotti di origine animale
1. In deroga all'articolo 5, lettera c), lo Stato membro interessato autorizza:
a) l’invio dall’area A o B di sottoprodotti animali di origine avicola che:
i) soddisfano i requisiti previsti agli allegati seguenti del regolamento (CE) n. 1774/2002 o da talune disposizioni di tali allegati:
— allegato V,
— capitolo II, parte A, capitolo III, parte B, capitolo IV, parte A, capitolo VI, parti A e B, capitolo VII, parte A, capitolo VIII, parte A, capitolo IX, parte A e capitolo X, parte A dell’allegato VII; nonché
— capitolo II, parte B, capitolo III, titolo II, parte A e capitolo VII, parte A, 1 a dell’allegato VIII; oppure
ii) sono trasportati in condizioni di biosicurezza, per contenere il rischio di trasmissione del virus, agli impianti di trasformazione, approvati conformemente agli articoli 12–15, 17 o 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002 in vista della loro eliminazione definitiva, di una successiva trasformazione o di nuovo impiego che assicuri, quanto meno, l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria; oppure
iii) sono trasportati in condizioni di biosicurezza per contenere il rischio di diffusione del virus agli utilizzatori o ai centri di raccolta autorizzati e registrati conformemente all’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1774/2002, a fini di alimentazione degli animali, dopo essere stati sottoposti ad un trattamento conforme ai punti 5) a) ii) e iii) dell’allegato IX di tale regolamento, onde assicurare, quanto meno, l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria;
b) l’invio dall’area B di piume o parti di piume non trasformate conformemente all’allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punto 1) a) del regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame o selvaggina da penna d’allevamento;
c) l’invio dall’area A o dall’area B di piume e parti di piume che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati a garantire che non rimangano agenti patogeni, ricavate da pollame o selvaggina da penna d’allevamento.
2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo siano accompagnati da un documento commerciale conforme all'allegato II, capitolo X del regolamento (CE) n. 1774/2002, attestante al punto 6.1., nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare l’eliminazione di tutti gli agenti patogeni.
Tale documento commerciale non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso privato o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
Articolo 10
Condizioni relative ai movimenti
1. Laddove i movimenti degli animali o dei loro prodotti contemplati dalla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli 6, 7, 8 e 9, l'autorizzazione è basata sulla valutazione di rischio, conclusasi con esito favorevole, condotta dalle autorità competenti e sono adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell'influenza aviaria.
2. Laddove la spedizione, i movimenti o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 7, 8 o 9, nel rispetto di condizioni o restrizioni giustificate, tali prodotti devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere la situazione zoosanitaria di altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria applicabili al commercio, all'immissione sul mercato o all'esportazione verso paesi terzi.
Articolo 11
Rispetto delle norme e informazione
Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Lo Stato membro interessato applica tali misure non appena esista il ragionevole sospetto della presenza nel pollame del virus dell’influenza aviaria del sottotipo H5N1 ad alta patogenicità.
Lo Stato membro interessato fornisce regolarmente alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni necessarie sull’epidemiologia della malattia e, se del caso, sulle ulteriori misure di lotta e sorveglianza e sulle campagne di sensibilizzazione varate.
Articolo 12
Validità
La presente decisione si applica fino al ►M32 31 dicembre 2018 ◄ .
Articolo 13
Abrogazione
La decisione 2006/135/CE è abrogata.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
PARTE A
Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Area A |
Termine ultimo di applicazione delle misure di cui all'articolo 5 a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii) |
|
Codice (ove disponibile) |
Nome |
|||
BG |
Bulgaria |
|
Area comprendente: |
5 marzo 2015 |
|
|
|
Zona di protezione: |
|
52279 |
Konstantinovo |
|||
|
|
|
Zona di sorveglianza: |
|
07079 |
Della città di Burgas, le parti: — Meden Rudnik — Gorno Ezerovo — Varli Bryag |
|||
21141 |
Dimchevo |
|||
80916 |
Cherni Vrah |
|||
57337 |
Polski Izvor |
|||
43623 |
Livada |
|||
23604 |
Drachevo |
|||
20273 |
Debelt |
|||
58400 |
Prisad |
PARTE B
Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Area B |
Termine ultimo di applicazione delle misure di cui all'articolo 5 a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii) |
|
Codice (ove disponibile) |
Nome |
|||
BG |
Bulgaria |
|
Area comprendente: |
5 marzo 2015 |
BGS04 |
Comune di Burgas |
|||
BGS08 |
Comune di Kameno |
|||
BGS21 |
Comune di Sozopol |
|||
|
Del comune di Sredets: |
|||
63055 |
— Rosenovo |
|||
17974 |
— Sredec |
|||
24712 |
— Djulevo |
|||
70322 |
— Suhodol, |
|||
30168 |
— Zagortsi |
|||
65560 |
— Svetlina |
|||
03455 |
— Belila |
|||
59015 |
— Panchevo |
|||
|
Del comune di Pomorie: |
|||
57491 |
— Pomorie |
|||
35691 |
— Kamenar |
|||
00271 |
— Aheloi |
|||
35033 |
— Kableshkovo |
|||
44425 |
— Laka |